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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/09/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 527/2023
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 18.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea
Tomasino, Giuseppe Tomasino e Carlo Tomasino, presso il cui studio sito in Napoli, al
Viale Antonio Gramsci n. 16, elettivamente domicilia
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Pietro FERRARI, presso il cui studio, studio in Firenze, alla Via
Maragliano 43, elettivamente domicilia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2023
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con il quale questo Tribunale l'aveva condannata al pagamento in favore della parte opposta della somma di 26.840,81, oltre accessori di legge e spese legali, a titolo di elemento di garanzia retributiva (EDR) sulle ore di lavoro ordinario previsto dal CCNL delle Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non Armata
e degli Istituti Investigativi.
A sostegno dell'opposizione dedusse la mancata dimostrazione delle pretese falere,
Pag. 1 di 4 anche in ragione della mancata applicazione del CCNL indicato da controparte.
2. Con memoria ritualmente depositata si è costituita la parte opposta la quale ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo de quo.
3. L'opposizione è fondata solo con riguardo al quantum richiesto.
4. In via preliminare, deve rilevarsi come non colgano nel segno le censure di parte opponente circa la mancanza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto.
Vale al riguardo rilevare come secondo il giudice della nomofilachia alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (così, Cass. Civ., 3649/2012).
4.1. Malgrado la irrilevanza nella presente fase del giudizio della questione relativa alla insussistenza dei requisiti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, nei limiti di cui all'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, deve osservarsi come nel caso in esame, proprio dalle buste paga prodotte in giudizio nella fase monitoria sia desumibile la prova della mancata corresponsione della voce retributiva per cui è causa.
5. Quanto alle altre questioni sollevate dall'opponente, deve osservarsi come costituisca orientamento consolidato quello secondo il quale “I contratti collettivi non aventi efficacia "erga omnes" sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in
Pag. 2 di 4 essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (così, Cass. Civ., 42001/2021).
5.1. Nella fattispecie in esame, induce a ritenere applicabile il CCNL delle Agenzie di
Sicurezza Sussidiaria non Armata e degli Istituti Investigativi, l'espresso richiamo a tale
CCNL fatto nel contratto di assunzione del 14.9.2012.
5.2. Con riguardo al quantum della pretesa ingiunta, vale rilevare come nel corso del giudizio sia stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare le spettanze richieste con il ricorso monitorio.
Con argomentazioni condivisibili, l'ausiliario ha accertato che le somme dovute alla parte opposta in relazione al rapporto di lavoro per cui è causa ammontano ad euro
23.071,94 (30.338,38 includendo anche gli interessi e la rivalutazione monetaria), somma inferiore rispetto a quella richiesta con il decreto ingiuntivo opposto pari ad euro
26.840,81.
Lo stesso ausiliario, inoltre, ha accertato che il datore di lavoro ha corrisposto alla lavoratrice, nel corso del rapporto di lavoro, una somma a titolo di malattia superiore rispetto a quella spettante, per euro 9.156,27.
Anche tale somma pertanto dovrà essere decurtata dal quantum dovuto in relazione al ricorso monitorio. Deve al riguardo, farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia ai sensi del quale “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto
Pag. 3 di 4 opporre al cedente” (così, Cass. civ., 425/2019).
In conclusione, la somma spettante per i titoli di cui al ricorso monitorio deve essere quantificata in euro 13.915,67.
5.3. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna della parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro
13.915,67, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione al saldo.
6. Le spese di lite possono essere compensate per metà per parziale soccombenza reciproca e sono liquidate tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 87/2023; condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 euro 13.915,67, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in complessivi euro 1.347,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente in capo all'opponente.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 527/2023
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 18.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea
Tomasino, Giuseppe Tomasino e Carlo Tomasino, presso il cui studio sito in Napoli, al
Viale Antonio Gramsci n. 16, elettivamente domicilia
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Pietro FERRARI, presso il cui studio, studio in Firenze, alla Via
Maragliano 43, elettivamente domicilia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2023
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con il quale questo Tribunale l'aveva condannata al pagamento in favore della parte opposta della somma di 26.840,81, oltre accessori di legge e spese legali, a titolo di elemento di garanzia retributiva (EDR) sulle ore di lavoro ordinario previsto dal CCNL delle Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non Armata
e degli Istituti Investigativi.
A sostegno dell'opposizione dedusse la mancata dimostrazione delle pretese falere,
Pag. 1 di 4 anche in ragione della mancata applicazione del CCNL indicato da controparte.
2. Con memoria ritualmente depositata si è costituita la parte opposta la quale ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo de quo.
3. L'opposizione è fondata solo con riguardo al quantum richiesto.
4. In via preliminare, deve rilevarsi come non colgano nel segno le censure di parte opponente circa la mancanza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto.
Vale al riguardo rilevare come secondo il giudice della nomofilachia alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (così, Cass. Civ., 3649/2012).
4.1. Malgrado la irrilevanza nella presente fase del giudizio della questione relativa alla insussistenza dei requisiti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, nei limiti di cui all'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, deve osservarsi come nel caso in esame, proprio dalle buste paga prodotte in giudizio nella fase monitoria sia desumibile la prova della mancata corresponsione della voce retributiva per cui è causa.
5. Quanto alle altre questioni sollevate dall'opponente, deve osservarsi come costituisca orientamento consolidato quello secondo il quale “I contratti collettivi non aventi efficacia "erga omnes" sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in
Pag. 2 di 4 essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (così, Cass. Civ., 42001/2021).
5.1. Nella fattispecie in esame, induce a ritenere applicabile il CCNL delle Agenzie di
Sicurezza Sussidiaria non Armata e degli Istituti Investigativi, l'espresso richiamo a tale
CCNL fatto nel contratto di assunzione del 14.9.2012.
5.2. Con riguardo al quantum della pretesa ingiunta, vale rilevare come nel corso del giudizio sia stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare le spettanze richieste con il ricorso monitorio.
Con argomentazioni condivisibili, l'ausiliario ha accertato che le somme dovute alla parte opposta in relazione al rapporto di lavoro per cui è causa ammontano ad euro
23.071,94 (30.338,38 includendo anche gli interessi e la rivalutazione monetaria), somma inferiore rispetto a quella richiesta con il decreto ingiuntivo opposto pari ad euro
26.840,81.
Lo stesso ausiliario, inoltre, ha accertato che il datore di lavoro ha corrisposto alla lavoratrice, nel corso del rapporto di lavoro, una somma a titolo di malattia superiore rispetto a quella spettante, per euro 9.156,27.
Anche tale somma pertanto dovrà essere decurtata dal quantum dovuto in relazione al ricorso monitorio. Deve al riguardo, farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia ai sensi del quale “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto
Pag. 3 di 4 opporre al cedente” (così, Cass. civ., 425/2019).
In conclusione, la somma spettante per i titoli di cui al ricorso monitorio deve essere quantificata in euro 13.915,67.
5.3. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna della parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro
13.915,67, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione al saldo.
6. Le spese di lite possono essere compensate per metà per parziale soccombenza reciproca e sono liquidate tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 87/2023; condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 euro 13.915,67, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in complessivi euro 1.347,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente in capo all'opponente.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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