Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. MA TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2025 ed iscritta al n. 98
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Località Vignola 15-A
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Località Vignola 15-A
entrambi rappresentati e difesi dai procc. domm. avv.ti Antonio Corti e Silvia Braga del foro di Lecco
ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dei difensori sito in Lecco, Via Leonardo da Vinci n.
15, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 3.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
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dichiarare compensate le spese legali;
nonché omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. Il figlio minore, verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
presso la madre con la quale, unitamente al fratello maggiorenne MA, resterà a vivere presso la casa sita a Galbiate
(LC) in Via località Vignola n. 15-A
2. Il sig. entro sei mesi dal deposito del presente ricorso, trasferirà in Comune limitrofo al Comune di Controparte_1
Galbiate la propria residenza;
3. Il figlio minore, trascorrerà con il padre una sera in settimana (tendenzialmente il mercoledì sera) e il Persona_1
fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera, a settimane alterne, con la precisazione che i genitori – anche in considerazione dei mutevoli turni di lavoro della madre (infermiera) – si impegnano reciprocamente a consentire a che il figlio minore – previo semplice avviso – possa recarsi dall'uno o all'altro genitore, quando lo desideri e senza Per_1
alcun vincolo d'orario (si allega doc.10 piano genitoriale firmato dai genitori.pdf);
4. Il figlio minore, trascorrerà i periodi di vacanza, i ponti e le festività natalizie e pasquali, Persona_1
alternativamente, con la madre e con il padre, con equa distribuzione dei pernottamenti presso ciascun genitore,
compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi, secondo il criterio e gli accordi che prenderanno i genitori di volta in volta;
5. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Parte_1
e del figlio maggiorenne MA, studente universitario non economicamente autosufficiente, la somma complessiva Per_1
mensile di €. 700,00 (settecento/00) pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) al mese per ciascun figlio;
somma che sarà
versata sul c/c bancario [...]X33 intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
come per legge.
6. Le spese extra assegno relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Lecco (doc. 11
Protocollo spese extra assegno Tribunale di Lecco.pdf), saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; i ricorrenti si impegnano a conservare i relativi giustificativi di spesa ed eseguiranno periodicamente i relativi conteggi.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
pagina 2 di 4 7. Il sig. dichiara che preleverà quanto di proprio interesse dall'abitazione familiare entro sei mesi dal Controparte_1
deposito del presente ricorso e di rinunciare definitivamente all'arredo residuo che resterà assegnato in via definitiva alla sig.ra Parte_1
8. L'autovettura Renault PT targa FD275WS intestata a resterà assegnata in via definitiva alla Parte_1
sig.ra Parte_1
l'autovettura Peugeot 3008 targa FR649NW intestata a resterà assegnata in via definitiva al sig. Controparte_1 [...]
CP_1
9. I coniugi dichiarano di godere entrambi di adeguati redditi professionali e di avere già regolato tra loro ogni altro aspetto patrimoniale e, dunque, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
10. I coniugi si impegnano a prestare il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo di carta d'identità, passaporto e ogni altro documento equipollente valido per il proprio espatrio e per quello del proprio figlio minore . Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 24.1.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Controparte_1
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 1.5.2004 in Colorina;
- dalla loro unione sono nati i figli MA (in data 25.11.2004), maggiorenne non economicamente indipendente, e (in data 26.2.2008), ancora minorenne;
Per_1
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
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Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con rito Controparte_1 C.F._2
concordatario in Colorina (SO) in data 1.5.2004 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, serie A, numero 1), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Colorina (SO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 5 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. MA Tremolada
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