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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2788/2025 V.G.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2788 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.06.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._1 in San Donà di Piave (Ve), Via delle Statue n. 1/B, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
LA IA in San Donà di Piave, corso Silvio Trentin n. 41 (PEC:
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ketty Remelli in Jesolo (VE), Piazza Brescia n. 5/b (PEC:
, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_2 telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.09.2025 che di seguito si riproducono: “pronunciare la separazione personale tra i signori e alle seguenti CONDIZIONI: 1) i Controparte_2 Controparte_1 coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà; 2) le figlie e manterranno la residenza presso la residenza della Per_1 Per_2 madre, con tempi di permanenza con il padre da concordarsi tra padre e figlie, tenuto conto che sono entrambe maggiorenni;
3) l'abitazione familiare, sita in San Donà di Piave (VE), via delle
1 Statue n. 1/b, verrà assegnata alla madre con arredi e corredi affinché vi risieda con le figlie sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica;
il sig. si impegna CP_2 conseguentemente a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il mese di ottobre
2025; 4) il padre verserà la somma mensile di euro 600,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo al loro mantenimento, da corrispondersi con le seguenti modalità: - euro 250,00 per ciascuna delle due figlie mediante versamento diretto a favore delle medesime;
- euro 350,00 per ciascuna figlia mediante versamento a favore della NO;
qualora le figlie decidessero CP_1 di trasferirsi definitivamente altrove, cessando la residenza presso l'abitazione della madre (non solo, quindi, per ragioni di studio), anche tale somma potrà essere versata dal padre, a sua scelta, direttamente alle medesime figlie;
5) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, individuate come da protocollo adottato dal Tribunale di Venezia nel 2019, saranno ripartite per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, fatta eccezione per le spese universitarie, di cui il padre si farà carico al 100% sino ad un importo annuo massimo di euro
15.000,00 per ciascuna figlia (euro 30.000,00 complessivi), comprensivo di tutte le spese universitarie per entrambe le figlie, quali rette di iscrizione, canoni di locazione e utenze per l'alloggio, testi e materiale scolastico, spese di trasporto tra casa e la città di studio e per la frequentazione delle lezioni, ogni altra connessa al corso di studio. Tale impegno deve intendersi limitato temporalmente per gli anni ordinari dei rispettivi corsi di studi, sino al conseguimento della laurea magistrale, mentre per eventuali anni fuori corso i genitori si riservano di valutare se e in che misura sosterranno economicamente il prosieguo degli studi;
sul punto concordano sin d'ora che, qualora riterranno opportuno sostenere le spese universitarie anche per eventuali anni fuori corso, per le relative spese contribuiranno nelle misura del 30% a carico della madre e del
70% a carico del padre. 6) il sig. verserà alla NO , a titolo di contributo al CP_2 CP_1 suo mantenimento, la somma di euro 500,00 mensili, soggetta come per legge a rivalutazione annuale secondo gli indici FOI dell'ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno
15 di ciascun mese;
7) il sig. si impegna a trasferire alla moglie, senza corrispettivo CP_2 alcuno, la propria quota del 50% di piena proprietà dell'abitazione familiare, con arredi e corredi ivi attualmente presenti, in modo che la NO ne diventi piena proprietaria per l'intero, CP_1 dandosi atto le parti che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed essenziale ai fini della definizione del complessivo accordo sul nuovo assetto familiare, nonché, per quanto occorra, a tacitazione forfetaria e transattiva di ogni reciproca pretesa patrimoniale in relazione ad ogni rapporto pregresso;
8) ai fini del suddetto patto patrimoniale le parti dichiarano: - tale trasferimento verrà perfezionato con atto notarile successivo alla sentenza che omologhi detto accordo, nei tempi tecnici necessari;
- la quota di immobile verrà trasferita nelle condizioni in cui si trova, con arredi e corredi, fatti salvi i beni personali che il sig. provvederà a prelevare CP_2 prima del trasferimento fuori dall'abitazione; - quanto alla conformità edilizia e catastale, le parte cedente dichiara che le attuali planimetrie catastali rappresentano lo stato di fatto e di progetto dell'immobile e che non sussistono irregolarità edilizie;
- le spese e i compensi notarili relativi a 2 detto trasferimento rimarranno a carico della parte cessionaria come per legge;
9) le spese del presente giudizio sono compensate per accordo tra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.06.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono Controparte_1 Controparte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Isola Vicentina in data 30.09.2000, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Isola Vicentina al n. 23, parte II , serie
A, dell'anno 2000.
Dal matrimonio sono nate le figlie, in data 10.10.2002 e in data 23.12.2006, entrambe Per_1 Per_2 quindi maggiorenni
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
29.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Controparte_1 Controparte_2 matrimonio in data 30.09.2020, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Isola Vicentina al n. 23, parte II , serie A, dell'anno 2000, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
3 - prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2788 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.06.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._1 in San Donà di Piave (Ve), Via delle Statue n. 1/B, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
LA IA in San Donà di Piave, corso Silvio Trentin n. 41 (PEC:
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ketty Remelli in Jesolo (VE), Piazza Brescia n. 5/b (PEC:
, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_2 telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.09.2025 che di seguito si riproducono: “pronunciare la separazione personale tra i signori e alle seguenti CONDIZIONI: 1) i Controparte_2 Controparte_1 coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà; 2) le figlie e manterranno la residenza presso la residenza della Per_1 Per_2 madre, con tempi di permanenza con il padre da concordarsi tra padre e figlie, tenuto conto che sono entrambe maggiorenni;
3) l'abitazione familiare, sita in San Donà di Piave (VE), via delle
1 Statue n. 1/b, verrà assegnata alla madre con arredi e corredi affinché vi risieda con le figlie sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica;
il sig. si impegna CP_2 conseguentemente a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il mese di ottobre
2025; 4) il padre verserà la somma mensile di euro 600,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo al loro mantenimento, da corrispondersi con le seguenti modalità: - euro 250,00 per ciascuna delle due figlie mediante versamento diretto a favore delle medesime;
- euro 350,00 per ciascuna figlia mediante versamento a favore della NO;
qualora le figlie decidessero CP_1 di trasferirsi definitivamente altrove, cessando la residenza presso l'abitazione della madre (non solo, quindi, per ragioni di studio), anche tale somma potrà essere versata dal padre, a sua scelta, direttamente alle medesime figlie;
5) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, individuate come da protocollo adottato dal Tribunale di Venezia nel 2019, saranno ripartite per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, fatta eccezione per le spese universitarie, di cui il padre si farà carico al 100% sino ad un importo annuo massimo di euro
15.000,00 per ciascuna figlia (euro 30.000,00 complessivi), comprensivo di tutte le spese universitarie per entrambe le figlie, quali rette di iscrizione, canoni di locazione e utenze per l'alloggio, testi e materiale scolastico, spese di trasporto tra casa e la città di studio e per la frequentazione delle lezioni, ogni altra connessa al corso di studio. Tale impegno deve intendersi limitato temporalmente per gli anni ordinari dei rispettivi corsi di studi, sino al conseguimento della laurea magistrale, mentre per eventuali anni fuori corso i genitori si riservano di valutare se e in che misura sosterranno economicamente il prosieguo degli studi;
sul punto concordano sin d'ora che, qualora riterranno opportuno sostenere le spese universitarie anche per eventuali anni fuori corso, per le relative spese contribuiranno nelle misura del 30% a carico della madre e del
70% a carico del padre. 6) il sig. verserà alla NO , a titolo di contributo al CP_2 CP_1 suo mantenimento, la somma di euro 500,00 mensili, soggetta come per legge a rivalutazione annuale secondo gli indici FOI dell'ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno
15 di ciascun mese;
7) il sig. si impegna a trasferire alla moglie, senza corrispettivo CP_2 alcuno, la propria quota del 50% di piena proprietà dell'abitazione familiare, con arredi e corredi ivi attualmente presenti, in modo che la NO ne diventi piena proprietaria per l'intero, CP_1 dandosi atto le parti che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed essenziale ai fini della definizione del complessivo accordo sul nuovo assetto familiare, nonché, per quanto occorra, a tacitazione forfetaria e transattiva di ogni reciproca pretesa patrimoniale in relazione ad ogni rapporto pregresso;
8) ai fini del suddetto patto patrimoniale le parti dichiarano: - tale trasferimento verrà perfezionato con atto notarile successivo alla sentenza che omologhi detto accordo, nei tempi tecnici necessari;
- la quota di immobile verrà trasferita nelle condizioni in cui si trova, con arredi e corredi, fatti salvi i beni personali che il sig. provvederà a prelevare CP_2 prima del trasferimento fuori dall'abitazione; - quanto alla conformità edilizia e catastale, le parte cedente dichiara che le attuali planimetrie catastali rappresentano lo stato di fatto e di progetto dell'immobile e che non sussistono irregolarità edilizie;
- le spese e i compensi notarili relativi a 2 detto trasferimento rimarranno a carico della parte cessionaria come per legge;
9) le spese del presente giudizio sono compensate per accordo tra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.06.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono Controparte_1 Controparte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Isola Vicentina in data 30.09.2000, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Isola Vicentina al n. 23, parte II , serie
A, dell'anno 2000.
Dal matrimonio sono nate le figlie, in data 10.10.2002 e in data 23.12.2006, entrambe Per_1 Per_2 quindi maggiorenni
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
29.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Controparte_1 Controparte_2 matrimonio in data 30.09.2020, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Isola Vicentina al n. 23, parte II , serie A, dell'anno 2000, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
3 - prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
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