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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3959/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRNI
AREA 3 - CONTRTTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3959/2023 R.G., avente per oggetto: contratto di mandato. Inadempimento
contrattuale
TR
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca D'Agostino, che lo Parte_1
rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
E
società di diritto albanese, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
- resistente/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza notificati il 22.12.2023, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la in persona del dell'amministratore pro CP_1
tempore, chiedendo di: “1) IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ai
sensi dell'art. 1454 c.c. del contratto stipulato dalle parti in data 12 maggio 2022 e, per l'effetto, condannare
la società convenuta alla restituzione della somma di Euro 35.000 a titolo di indebito contrattuale, oltre
interessi legali dalla data del 12 maggio 2022 fino al soddisfo;
2) IN VIA SUBORDINATA, in caso di mancato
accoglimento della domanda ex art. 1454 c.c., pronunciare ai sensi art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto
sottoscritto tra le parti in data 12 maggio 2022 e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla
1 restituzione della somma di Euro 35.000 a titolo di indebito contrattuale, oltre interessi legali dalla data del
12 maggio 2022 fino al soddisfo;
3) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso
forfettario per spese generali e accessori di legge”.
A fondamento della domanda sosteneva di aver stipulato in data 12.5.2022 un contratto di mandato denominato
“contratto di servizio” avente ad oggetto la partecipazione della società resistente, per conto del ricorrente, a procedure di asta immobiliare nella città di Tirana (Albania) precisamente, per l'acquisto di alcuni immobili situati in via Themistokli Germenji;
che il contratto indica, per espressa volontà delle parti, l'applicazione della legge italiana e la scelta del foro di Trani per la soluzione delle controversie;
che il contratto prevedeva l'obbligo della ricorrente di versare una somma iniziale di € 35.000,00, cui provvedeva in data 30.05.2022
tramite bonifico bancario, al fine di consentire alla resistente di partecipare all'asta immobiliare;
che la ricorrente assumeva il corrispondente obbligo di partecipare alla procedura d'asta per conto del cliente,
impiegando la somma di € 35.000 per l'acquisto di appartamenti nel lotto n. 2/126, zona catastale 8160, di via
Themistokli Germenji, tale somma doveva essere versata, a cura della società mandataria, all'Ufficiale
Giudiziario procedente;
che la mandataria assumeva specifici obblighi informativi nei confronti del mandante che, tuttavia, restava in attesa per ben oltre un anno di ricevere dalla le comunicazioni relative CP_1
all'avvenuto versamento della somma all'Ufficiale Giudiziario e allo svolgimento dell'asta immobiliare, senza esito;
che con comunicazione pec del 28.7.2023, ricevuta in data 18.8.2023, diffidava ai sensi dell'art. 1454
c.c. la resistente dall'inviare le informazioni dovute con l'avvertimento che “decorso il termine di 30 giorni
dal ricevimento della presente missiva, il contratto si intenderà risolto di diritto. Per l'effetto la vostra società
sarà tenuta a restituire la somma di € 35.000”; che la medesima comunicazione veniva inoltrata all'indirizzo di posta elettronica presso il quale la resistente aveva eletto domicilio in data 24.8.2023; che non essendo pervenuta alcuna risposta, il contratto deve intendersi risolto di diritto dal 18.9.2023; che, in ogni caso,
sussistono i presupposti per la dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
con diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme versate.
All'udienza di prima comparizione del 10.9.2024, rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della resistente, non costituitasi in giudizio, ne veniva
2 dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza del 17.4.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 terdecies/sexies c.p.c.
La domanda merita accoglimento.
La ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del contratto di mandato del 12.5.2022 e dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento su di essa gravante, deducendo l'inadempimento della controparte rispetto alla prestazione relativa alla partecipazione alla procedura di asta immobiliare come prevista dal contratto anche in relazione alla fase informativa relativa alla partecipazione alla prima fase di vendita.
Vi è infatti che a fronte della prova dell'adempimento della prestazione da parte del ricorrente, come documentato a mezzo di produzione del relativo bonifico bancario, in relazione alla prima fase di partecipazione alla procedura di vendita, la convenuta non costituitasi in giudizio, non ha dimostrato di avere estinto l'obbligazione su di essa gravante.
Va inoltre considerato che già prima dell'instaurazione del giudizio, la convenuta non ha fornito prova alla controparte di aver adempiuto la propria prestazione.
Vi è infatti che con comunicazioni rispettivamente del 28.7.2023 (ricevuta in data 18.8.2023) e del 24.8.2023,
la ricorrente diffidava la controparte all'adempimento della prestazione, con l'espresso avvertimento che in mancanza, nel termine di 30 giorni, il contratto si sarebbe risolto di diritto.
Dall'esame delle comunicazioni emerge che le stesse contengono l'univoca volontà della parte intimante di fissare un termine per l'adempimento della prestazione di controparte, anche alla luce della considerazione del fatto che il contratto veniva stipulato al preciso scopo di consentire al mandante di partecipare, per conto del mandatario, a specifiche procedure di asta immobiliare per l'acquisto di alcuni immobili in Tirana.
A fronte di ciò, neanche in quella circostanza, perveniva alcun tipo comunicazione da parte resistente.
Alla luce di tali considerazioni, il contratto deve ritenersi risolto, di diritto, dal 17.9.2023, data successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere del 18.8.2023 presso la sede della società resistente.
Infatti, la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà
dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione,
3 avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida (Cass.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 32821 del 27/11/2023).
Alla risoluzione del contratto consegue, stante l'espressa domanda di parte ricorrente sul punto, la restituzione del prezzo pagato in adempimento della prestazione della parte.
La resistente va dunque condannata alla restituzione della somma di € 35.000,00, oltre interessi legali come da domanda trattandosi di obbligazione di valuta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3959/2023 del Ruolo Generale,
così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, accertata la risoluzione di diritto del Parte_1
contratto del 12.5.2022 dal 17.9.2023, condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
restituzione della somma di € 35.000,00, oltre interessi legali come da domanda;
2) dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1
competenze e spese di lite in favore della ricorrente che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 4.357,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisoria -
con applicazione quanto a questa fase della riduzione, del 50% in ragione del mancato deposito di scritti conclusivi) ed euro 545,00 per spese, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
Trani, 17.4.2025 Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRNI
AREA 3 - CONTRTTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3959/2023 R.G., avente per oggetto: contratto di mandato. Inadempimento
contrattuale
TR
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca D'Agostino, che lo Parte_1
rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
E
società di diritto albanese, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
- resistente/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza notificati il 22.12.2023, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la in persona del dell'amministratore pro CP_1
tempore, chiedendo di: “1) IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ai
sensi dell'art. 1454 c.c. del contratto stipulato dalle parti in data 12 maggio 2022 e, per l'effetto, condannare
la società convenuta alla restituzione della somma di Euro 35.000 a titolo di indebito contrattuale, oltre
interessi legali dalla data del 12 maggio 2022 fino al soddisfo;
2) IN VIA SUBORDINATA, in caso di mancato
accoglimento della domanda ex art. 1454 c.c., pronunciare ai sensi art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto
sottoscritto tra le parti in data 12 maggio 2022 e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla
1 restituzione della somma di Euro 35.000 a titolo di indebito contrattuale, oltre interessi legali dalla data del
12 maggio 2022 fino al soddisfo;
3) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso
forfettario per spese generali e accessori di legge”.
A fondamento della domanda sosteneva di aver stipulato in data 12.5.2022 un contratto di mandato denominato
“contratto di servizio” avente ad oggetto la partecipazione della società resistente, per conto del ricorrente, a procedure di asta immobiliare nella città di Tirana (Albania) precisamente, per l'acquisto di alcuni immobili situati in via Themistokli Germenji;
che il contratto indica, per espressa volontà delle parti, l'applicazione della legge italiana e la scelta del foro di Trani per la soluzione delle controversie;
che il contratto prevedeva l'obbligo della ricorrente di versare una somma iniziale di € 35.000,00, cui provvedeva in data 30.05.2022
tramite bonifico bancario, al fine di consentire alla resistente di partecipare all'asta immobiliare;
che la ricorrente assumeva il corrispondente obbligo di partecipare alla procedura d'asta per conto del cliente,
impiegando la somma di € 35.000 per l'acquisto di appartamenti nel lotto n. 2/126, zona catastale 8160, di via
Themistokli Germenji, tale somma doveva essere versata, a cura della società mandataria, all'Ufficiale
Giudiziario procedente;
che la mandataria assumeva specifici obblighi informativi nei confronti del mandante che, tuttavia, restava in attesa per ben oltre un anno di ricevere dalla le comunicazioni relative CP_1
all'avvenuto versamento della somma all'Ufficiale Giudiziario e allo svolgimento dell'asta immobiliare, senza esito;
che con comunicazione pec del 28.7.2023, ricevuta in data 18.8.2023, diffidava ai sensi dell'art. 1454
c.c. la resistente dall'inviare le informazioni dovute con l'avvertimento che “decorso il termine di 30 giorni
dal ricevimento della presente missiva, il contratto si intenderà risolto di diritto. Per l'effetto la vostra società
sarà tenuta a restituire la somma di € 35.000”; che la medesima comunicazione veniva inoltrata all'indirizzo di posta elettronica presso il quale la resistente aveva eletto domicilio in data 24.8.2023; che non essendo pervenuta alcuna risposta, il contratto deve intendersi risolto di diritto dal 18.9.2023; che, in ogni caso,
sussistono i presupposti per la dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
con diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme versate.
All'udienza di prima comparizione del 10.9.2024, rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della resistente, non costituitasi in giudizio, ne veniva
2 dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza del 17.4.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 terdecies/sexies c.p.c.
La domanda merita accoglimento.
La ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del contratto di mandato del 12.5.2022 e dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento su di essa gravante, deducendo l'inadempimento della controparte rispetto alla prestazione relativa alla partecipazione alla procedura di asta immobiliare come prevista dal contratto anche in relazione alla fase informativa relativa alla partecipazione alla prima fase di vendita.
Vi è infatti che a fronte della prova dell'adempimento della prestazione da parte del ricorrente, come documentato a mezzo di produzione del relativo bonifico bancario, in relazione alla prima fase di partecipazione alla procedura di vendita, la convenuta non costituitasi in giudizio, non ha dimostrato di avere estinto l'obbligazione su di essa gravante.
Va inoltre considerato che già prima dell'instaurazione del giudizio, la convenuta non ha fornito prova alla controparte di aver adempiuto la propria prestazione.
Vi è infatti che con comunicazioni rispettivamente del 28.7.2023 (ricevuta in data 18.8.2023) e del 24.8.2023,
la ricorrente diffidava la controparte all'adempimento della prestazione, con l'espresso avvertimento che in mancanza, nel termine di 30 giorni, il contratto si sarebbe risolto di diritto.
Dall'esame delle comunicazioni emerge che le stesse contengono l'univoca volontà della parte intimante di fissare un termine per l'adempimento della prestazione di controparte, anche alla luce della considerazione del fatto che il contratto veniva stipulato al preciso scopo di consentire al mandante di partecipare, per conto del mandatario, a specifiche procedure di asta immobiliare per l'acquisto di alcuni immobili in Tirana.
A fronte di ciò, neanche in quella circostanza, perveniva alcun tipo comunicazione da parte resistente.
Alla luce di tali considerazioni, il contratto deve ritenersi risolto, di diritto, dal 17.9.2023, data successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere del 18.8.2023 presso la sede della società resistente.
Infatti, la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà
dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione,
3 avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida (Cass.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 32821 del 27/11/2023).
Alla risoluzione del contratto consegue, stante l'espressa domanda di parte ricorrente sul punto, la restituzione del prezzo pagato in adempimento della prestazione della parte.
La resistente va dunque condannata alla restituzione della somma di € 35.000,00, oltre interessi legali come da domanda trattandosi di obbligazione di valuta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3959/2023 del Ruolo Generale,
così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, accertata la risoluzione di diritto del Parte_1
contratto del 12.5.2022 dal 17.9.2023, condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
restituzione della somma di € 35.000,00, oltre interessi legali come da domanda;
2) dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1
competenze e spese di lite in favore della ricorrente che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 4.357,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisoria -
con applicazione quanto a questa fase della riduzione, del 50% in ragione del mancato deposito di scritti conclusivi) ed euro 545,00 per spese, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
Trani, 17.4.2025 Il Giudice
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