Sentenza 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2016, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Ciufo, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR Lazio Sezione di Latina, in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Minturno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.44 del 3 novembre 2015 di sospensione immediata dei lavori e abbattimento delle opere abusive realizzate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa AR IA FA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna l’ordinanza n. 44 del 3 novembre 2015, con la quale il Comune di Minturno ha ordinato al ricorrente l’immediata sospensione dei lavori e l’abbattimento di un manufatto abusivo realizzato su terreno di sua proprietà,
2. Il sig. -OMISSIS- è proprietario di un terreno sito in Marina di Minturno. sito in Via Peccennone, frazione Marina, catastalmente individuato al fg. 43, partt. 155 e 152 ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e archeologico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
In seguito a sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia Municipale e relativo rapporto prot. n. 4704/2015 è stata accertata su detto terreno in assenza di titolo abilitativo la “realizzazione di un manufatto con struttura in profilati di ferro zincato ancorato al suolo mediante piastre in ferro, chiuso perimetralmente per tre lati in pannelli coibentati, avente le dimensioni di m. 8,00 x 9,00 x 3,50 di altezza circa”.
Con l’ordinanza impugnata il Comune di Minturno ha ordinato al ricorrente di sospendere immediatamente i lavori eventualmente ancora in corso e di demolire entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, le opere abusive riportate nel rapporto della Polizia Municipale ns. prot. n. 4704/2015 con l'avvertimento che, decorso tale termine, in caso di inottemperanza, la stessa ordinanza sarebbe stata eseguita a cura del Comune di Minturno ed a spese dei responsabili dell'abuso e sarebbero stati adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 27 e seguenti, nonché dalla L. R. 15/08.
3. Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, affidato ai seguenti motivi:
I. Carenza assoluta di motivazione. Il ricorrente lamenta l’assenza di alcuna giustificazione delle ragioni che avrebbero indotto il Comune ad adottare un provvedimento di tal gravità a fronte dell’asserito abuso contestato nel provvedimento impugnato.
II. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo . Secondo il ricorrente qualora l’amministrazione avesse garantito il contraddittorio procedimentale mediante la comunicazione di avvio del procedimento rivolto alla demolizione, il ricorrente avrebbe spiegato ragioni idonee ad evitare l’adozione del provvedimento impugnato.
III. Eccesso di potere per errore di fatto. A dire del ricorrente i verbalizzanti avrebbero erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse realizzato l'intero manufatto nel momento del loro accesso sul luogo senza avvedersi che trattavasi di manutenzione straordinaria.
IV. Eccesso di potere per erroneo presupposto. Secondo la prospettazione del ricorrente, poiché la costruzione realizzata dal ricorrente ricadrebbe su un’area su cui insisterebbe un rilevante numero di abitazioni, nessun pregiudizio avrebbe subito l’ambiente in ragione dell’edificazione del manufatto in questione.
V. Violazione e falsa applicazione di legge. - Eccesso di potere. A dire del ricorrente, l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da vizio procedurale, poiché non sarebbe stata osservata la necessaria scansione temporale che dovrebbe sussistere tra ordine di sospensione dei lavori e ordinanza di demolizione.
VI . Carenza di pubblico interesse e ulteriore violazione, sotto profilo diverso rispetto a quello denunciato, dei principi generali in tema di annullamento d'ufficio. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni di pubblico interesse che lo sorreggono.
4. Il Comune di Minturno, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato nella sua complessità.
6.1. Possono essere trattati congiuntamente il primo, il quinto e il sesto motivo di ricorso, afferenti al difetto di motivazione e a ritenuti vizi formali dell’ordinanza di demolizione impugnata.
Per costante giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 21/03/2025, n. 2335) l’ordinanza di demolizione costituisce un atto del tutto vincolato, rispetto al quale l'ente locale non è titolare di alcun margine di discrezionalità neppure quanto al suo contenuto. Esso inoltre non richiede alcuna autonoma comparazione dell'interesse pubblico con quello privato, dal momento che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata per l'Amministrazione appellata; quanto alla sua motivazione poi la stessa è adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, come è nella specie. Né il tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto può comportare deviazioni dalla citata doverosità dell'intervento repressivo o fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 08/02/2024, n. 1297).
Alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, la P.A. per l’adozione di un’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, non è tenuta a compiere ulteriori indagini in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla repressione dell’abuso né ad effettuare una comparazione con l’interesse privato alla conservazione del manufatto abusivo, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito e al ripristino della legalità per il corretto e razionale governo del territorio e, con esso, dell’assetto urbanistico.
Nel caso di specie risulta soddisfatto l’obbligo di motivazione che, in subjecta materia , secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “è sufficientemente assolto, essendo l’ordine di demolizione un atto dovuto e rigidamente vincolato, con l'indicazione dei presupposti di fatto attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione”. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2017 e n. 16/2023).
6.2. Ciò posto, anche le censure di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle relative alla contestuale adozione mediante un unico provvedimento dell’ordine di sospensione dei lavori e dell’ ordinanza di demolizione trovano necessaria dequotazione al cospetto di adempimenti che si pongono come vincolati in presenza dell’abuso rilevato dal comune, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n.241 del 1990 sulla sostanziale irrilevanza impugnatoria di vizi di portata meramente formale (cfr. TAR Campania, Napoli, sent. n. 3210 del 2020; Tar Lombardia, sent. n. 2145 del 2018).
In primis, poiché gli atti di repressione degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per la pubblica amministrazione la possibilità di procedere con valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (Consiglio di Stato sez. VII, 12/12/2023, n. 10722; Ta Lazio, Roma, Sezione seconda bis, 12 maggio 2025 n. 9118).
L’ordinanza di demolizione, in quanto provvedimento vincolato, non soggiace all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, una volta accertata la sussistenza delle condizioni per addivenire all’irrogazione della sanzione.
Ciò in quanto, essendo l’ordine di demolizione una conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990. Questo provvedimento di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche è una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all’art. 7 cit. (Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 luglio 2024, n. 5968; Consiglio di Stato, Sezione III, 21 marzo 2025, n. 2335).
6.3. Parimenti infondate sono le censure articolate nei motivi terzo e quarto e quinto di ricorso, con il quali il ricorrente, dopo aver ammesso (a pag. 1 del ricorso) di avere eseguito lavori in assenza di permesso di costruire in quanto avrebbe “ ritenuto che [non] fosse necessario un titolo abilitativo” afferma che i verbalizzanti avrebbero erroneamente ritenuto che il ricorrente “ avesse realizzato l’intero manufatto nel momento del loro accesso sul luogo senza avvedersi che trattavasi di manutenzione straordinaria”. A dire del ricorrente, poi, ricadendo in zona interessata da ulteriori costruzioni, il manufatto in questione non avrebbe arrecato alcun danno concreto all’ambiente e al paesaggio. Il ricorrente non ha fornito in giudizio alcuna dimostrazione della preesistenza del manufatto abusivo di cui è stata accertata l’esecuzione nel verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Locale. Nel predetto verbale è stata accertata la “ realizzazione di un manufatto con struttura in profilati di ferro zincato ancorato al suolo mediante piastre in ferro, chiuso perimetralmente per tre lati in pannelli coibentati, avente le dimensioni di m. 8,00 x 9,00 x 3,50 di altezza circa”.
L’intervento edilizio sopra specificato, realizzato in assenza di alcun titolo abilitativo ha determinato, per dimensioni e struttura, una alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi in una zona paesaggisticamente vincolata e rientra senz’altro tra gli interventi subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 comma Tued, essendo riconducibile ad intervento di nuova costruzione
Orbene, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto che le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di eventuali pertinenze, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico come archeologico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica.
Ciò premesso, va rammentato che l’art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di un manufatto realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, rende doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi edilizi realizzati sine titulo e non soltanto gli interventi realizzati senza permesso di costruire. (cfr. tra le altre, Cons. di Stato, Sezione sesta 9 maggio 2023 n. 4667; Tar Campania, Sezione sesta, 7 novembre 2023 n. 6073).
Orbene, la riscontrata alterazione dello stato dei luoghi determinata dal manufatto in questione, realizzato sine titulo, sia sotto il profilo edilizio che sotto quello paesaggistico è da considerarsi idonea a sorreggere l’ordinanza di demolizione impugnata. Le opere abusive contestate costituiscono, infatti, una rilevante alterazione del preesistente assetto territoriale realizzate in assenza di qualsivoglia preventivo titolo edilizio e paesaggistico.
Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra delineato e del pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è evidente la inconsistenza delle censure svolte dal ricorrente.
7. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Nulla sulle spese non essendosi il Comune di Minturno costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
AR IA FA ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA FA ES | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO