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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere
dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di riassunzione iscritto al n. 858 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Maio e Carmela Costabile in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Capuano in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione
1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E
c.f. Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Pascarelli in virtù di procura conferita con l'atto di costituzione di nuovo difensore
INTERVENUTO
avente ad OGGETTO: Riassunzione ai sensi dell'art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza n. 11884/2023 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Salerno
n. 1463/2018 ( Proprietà )
sulle CONCLUSIONI richiamate dalle parti con le rispettive note scritte inviate nel termine del 22 maggio 2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 29/05/1999 , premesso di essere Parte_1
proprietario di un immobile sito in Sant'Angelo di Mercato San Severino (SA) alla via
C. Amato, ove, al primo piano, insisteva parzialmente la proprietà di CP_1
, lamentava, per quanto qui interessa, che il , durante i lavori di
[...] CP_1
ristrutturazione ed ampliamento della stessa, aveva provveduto a mutare la destinazione d'uso del suppenno creando ex novo una veduta sul lato dell'edificio che gli permetteva illecitamente di inspicere sul cortile-giardino di esclusiva proprietà di esso attore, ed aveva realizzato altra veduta sul prospetto frontale dell'immobile creando un aggravamento di servitù in danno di esso instante, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Salerno , al fine di ottenerne la condanna alla chiusura Controparte_1
delle vedute illecite.
2 Si costituiva in giudizio che, per quanto rileva in questa sede, Controparte_1
eccepiva la legittimità sia delle vedute frontali in virtù della maturata usucapione della relativa servitù di veduta, sia delle aperture insistenti sul lato ovest del fabbricato in quanto erano esercitate su una zona di proprietà comune e, in ogni caso, rispettose delle prescrizioni dell'art. 905 cc essendo poste ad una distanza superiore a mt 1,50.
Espletata istruttoria orale e tecnica, la causa veniva decisa con sentenza n. 701/2012
con la quale il Got accoglieva in parte la domanda del e per l'effetto condannava Pt_1
il alla chiusura delle aperture al primo e secondo piano, lato ovest, del CP_1
fabbricato, ovvero, in subordine, al loro adeguamento secondo quanto prescritto per le luci dall'art. 901 cc;
accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto e per l'effetto dichiarava maturato in suo favore l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di veduta dalle aperture create sul prospetto frontale dell'edificio.
2. impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Appello Controparte_1
all'uopo deducendo il vizio di ultrapetizione per avere il primo Giudice disposto la regolarizzazione delle vedute, che l'attore non aveva chiesto, e per erronea valutazione della illegittimità dell'apertura delle luci o vedute laterali trattandosi di apertura su fondo comune.
rimaneva contumace. Parte_1
Con sentenza n. 1463/2018 la Corte di Appello accoglieva i due motivi di gravame e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza, ritenuto il vizio di ultrapetizione in ordine alla disposta regolarizzazione, rigettava la domanda di chiusura delle vedute laterali proposta dal ritenendo che le medesime si affacciassero su fondo Pt_1
comune.
3. ricorreva in Cassazione articolando quattro motivi di nullità della Parte_1
sentenza: 1) violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 cpc per motivazione apparente ma di fatto inesistente per non avere indicato la Corte la prova
3 che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, l'affaccio della veduta cadeva esclusivamente su bene comune e non anche sulla proprietà Pt_1
2) omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti (affaccio della veduta sulla parte comune e sulla proprietà esclusiva del in relazione all'art. 360 comma 1 n.5 Pt_1
cpc;
3) violazione dell'art.872 c.c. e falsa applicazione dell'articolo 1102 cc in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 cpc;
negazione da parte della Corte d'Appello dell'obbligo di rispetto delle distanze allorché la veduta si apre su parte comune;
4) violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 cpc;
motivazione apparente ma di fatto inesistente;
richiamo dell'art. 1102 cc trascurando ogni indagine del caso.
Con controricorso si costituiva il , che resisteva. CP_1
Con Ordinanza n. 11884/23 del 07/02/2023, pubblicata in data 05/05/2023 e comunicata in pari data, la Suprema Corte accoglieva il primo, il terzo ed il quarto motivo, ritenuto assorbito il secondo, e per l'effetto cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese di lite.
In particolare la Suprema Corte, nell'accogliere i motivi nn. 1 e 4, assorbito il n.2,
riteneva sussistere il lamentato vizio della sentenza rilevando che : “la Corte d'Appello
ha letteralmente dato per scontato che la zona su cui prospettano le aperture sia
comune ma non spiega in alcun modo da dove abbia tratto un tale convincimento “, e,
nell'accogliere il motivo n. 3, richiamava il principio per cui “Nel caso di comunione di
un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da
una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle
prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una
servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui
4 all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi
sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite;
né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul
cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova
applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello
dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario
dell'altro (cfr. Sez. 2 -, Sentenza n. 7971 del 11/03/2022 Rv. 664315; Sez. 2 - , Sentenza
n. 26807 del 21/10/2019 Rv. 655658)”, rilevando che”la sentenza impugnata avrebbe
dovuto verificare anche la possibilità di applicare tale principio allo stato dei luoghi,
previa esatta individuazione e descrizione delle rispettive proprietà”.
4. Con atto di citazione notificato il 29/07/2023 ha provveduto a Parte_1
riassumere la causa chiedendo a questa Corte, “accertata l'illegittimità delle vedute,
poste dal sul prospetto laterale dell'immobile, in accoglimento Controparte_1
della domanda proposta”, di “condannare esso alla chiusura delle stesse. CP_1
Con condanna altresì al pagamento delle spese di causa oltre a quelle del giudizio di
Cassazione.”
L'atto di riassunzione è stato notificato, “per informativa personale e a ogni effetto di
legge”, anche a che nelle more del giudizio, con rogito per notaio Controparte_2
dell'11/08/2016, aveva acquistato dal padre l'immobile identificato al catasto Per_1
fabbricati del Comune al fol. 16, part. 440 sub 2, su cui insistevano le vedute illecite delle quali il medesimo dichiarava, nell'atto, di essere a conoscenza.
Si è costituito che, resistendo all'atto di riassunzione, ha concluso Controparte_1
chiedendo alla Corte che “1) dichiari la carenza di legittimazione passiva del sig.
2) rigetti le istanze proposte nell'interesse del sig. Controparte_1 Pt_1
3) accerti, relativamente all'ordine di chiusura dell'apertura al primo piano
[...]
lato ovest del fabbricato sito in Sant'Angelo di Mercato San Severino, Via Carmine
5 Amato n. 4, per le motivazioni addotte, la sussistenza di vizio di ultra petizione e
pertanto rigetti la domanda proposta dal;
4) in via gradata rigetti la Parte_1
domanda proposta dal sig. in considerazione della accertata Parte_1
legittimità dell'apertura al primo piano (lato ovest) in quanto la stessa si spiega su
zona comune e, in ogni caso, la stessa risulta chiusa con vetro-mattoni; 5) rigetti la
domanda proposta dal sig. , accertando che le aperture posizionate al Parte_1
secondo piano (lato ovest) risultano del tutto legittime sia perché si spiegano su zona
comune sia perché rispettano, in ogni caso, la previsione di cui all'art. 905 c.c.; 6)
condanni il sig. al pagamento delle spese e competenze dei gradi di Parte_1
giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
E' intervenuto in giudizio , che, richiamata la norma dell'art. 2643 Controparte_2
cc, ha eccepito l'inopponibilità nei suoi confronti della domanda e della decisione per difetto di trascrizione e, comunque, in subordine, l'infondatezza dell'avversa pretesa.
5. All'udienza del 06/06/2024, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate ex art. 127 ter
cpc, la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di primo grado stante l'incompletezza della documentazione rinversata in telematico dalle parti, con ordinanza del 26 giugno
2025 la causa è stata nuovamente riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado
per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce -- come desumibile
dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del
giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la
6 sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed
eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso
del giudizio -- la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a
confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova
ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il
corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei
limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza
che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” ( cfr. Cass. 21/15143;
22/24372).
Facendo applicazione del consolidato principio testé richiamato, con riferimento alla vicenda in esame deve affermarsi che, in questa sede di riassunzione, la Corte di
Appello è investita della domanda originaria nella parte relativa alla dedotta illegittimità
della veduta realizzata dal sul prospetto laterale del secondo piano, essendo CP_1
invece definitivamente accertate, con statuizioni coperte da giudicato, la maturata usucapione del diritto di servitù di veduta sull'apertura frontale, la natura di luce dell'apertura realizzata al primo piano del laterale dell'edificio e l'utrapetizione sulla disposta regolarizzazione (sul punto infatti la sentenza della Corte di Appello, che aveva accolto il motivo di gravame formulato dal , non è stata impugnata in CP_1
Cassazione dal sicché la condanna alternativa alla regolarizzazione delle vedute Pt_1
è venuta meno ).
In ogni caso, sulla domanda di chiusura della luce al primo piano è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere giacché, sì come risulta dalla documentazione fotografica allegata sin dall'atto di appello di prime cure, l'applicazione di vetri opachi e mattoni realizzata dal appare idonea a precludere ogni introspezione sul fondo CP_1
limitrofo.
7 7. Non può invece ritenersi formato il giudicato sulla natura di bene comune della piccola area prospiciente la parete ovest del fabbricato, affermata dal Got con statuizione non impugnata dal che rimase contumace nel primo giudizio di Pt_1
appello, e fatta propria dalla Corte di Appello di prime cure, in quanto la sentenza di appello è stata cassata per non avere il Giudice indicato gli elementi dai quali aveva tratto il proprio convincimento e/o per aver trascurato ogni indagine sulla natura dell'area.
7.1. Sul punto ritiene la Corte di poter affermare che la natura comune della zonetta di passaggio confinante con il lato ovest del fabbricato, sulla quale è accertato come possibile un comodo affaccio dall'apertura realizzata dal al secondo piano in CP_1
quanto priva di inferriata e con il lato inferiore ad un'altezza minore di 2 mt, emerga dalla documentazione prodotta agli atti ed esaminata dal CTU nominato in primo grado,
che ha al contempo accertato la proprietà esclusiva del sulla par.lla 436. Pt_1
L'ausiliario ha infatti analizzato i titoli di provenienza, in particolare l'atto di divisione del 04/03/1959 per notaio in cui era stabilito che restasse in comune tra i Per_2
condividenti ( dante causa del e Controparte_3 Per_3 Per_4 Pt_1 Per_5
(dante causa del ) la porzione di fondo rustico confinante col fabbricato CP_1
individuata al fol.16 pa.lla 350 c di ca 30; l'atto del 23/05/1977 per notaio con Per_2
il quale gli eredi di trasferirono a la piena proprietà Controparte_3 CP_4
della zona di terreno individuata al fol.16 part.lla 436 ( ex 350/ b) e la quarta parte dello stesso spiazzo di terreno confinante col fabbricato rurale, individuato al fol.16, part.lla
437 (ex 350/c) di are 0,30; il testamento olografo del 17/04/1963, reso pubblico il
07/12/1985, per effetto del quale divenne erede universale di Parte_1 Per_6
e quindi proprietario della quarta parte del piccolo fondo oggetto di causa;
la
[...]
successione di a a seguito della morte di Controparte_1 Persona_7
8 quest'ultima avvenuta il 01/02/1988, nella proprietà della quarta parte del medesimo fondo.
Il CTU ha altresì acquisito presso l'Agenzia del Territorio lo stralcio planimetrico della medesima zonetta e la visura aggiornata ove la part.lla 437 del fol.16 di are 0,30 viene classificata come “passaggio” (peraltro, nell'atto per notaio del 04/03/1959 i Per_2
danti causa del potevano accedere ai propri appezzamenti di terreno di cui alle Pt_1
part.lle 350e e350d proprio passando sotto la scala).
7.2. Può pertanto affermarsi che la veduta aperta al secondo piano del fabbricato cade non soltanto sulla zona comune corrispondente alla part.lla 437, sulla quale è stata costruita la scala, ma anche sulla part.lla 436 di proprietà esclusiva del al quale Pt_1
sono pervenuti nel tempo i vari appezzamenti di proprietà della madre e degli zii.
7.3. Tutto ciò premesso, ritiene questa Corte che nella specie non sia rinvenibile il
“cortile comune tra edifici” cui fanno riferimento le pronunce richiamate dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rimessione per la verifica della applicabilità dell'art. 905 cc,
giacché la veduta al secondo piano si apre sul muro perimetrale dell'edificio comune alle parti e l'affaccio viene esercitato sulla zonetta comune/passaggio.
L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di "luce" in "veduta" su una zona comune rientra ai sensi dell'art. 1102 c.c nei poteri dei condòmini, cui spetta la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce o di affacciarsi sulla stessa senza incontrare le limitazioni prescritte in tema di luci e vedute a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva (cfr. Cass. 2010 n. 13874; 2013 n. 14652).
Ne consegue che, laddove il bene comune sia stato utilizzato nell'ambito dei limiti e poteri spettanti al partecipante alla comunione, l'esercizio legittimo di tali poteri esclude che possa invocarsi la violazione delle disposizioni in materia di distanze tra proprietà
confinanti: poiché, nella specie, lo spazio sul quale affaccia la finestra realizzata dal
( la zonetta di terreno sul quale è stata costruita la scala) è di proprietà CP_1
9 comune, l'apertura della finestra medesima rientra nell'uso legittimo della cosa comune ex art. 1102 c.c. e non costituisce, di per sé sola, pregiudizio per il comproprietario
Pt_1
7.4. Quanto poi alla veduta che si esercita dal secondo piano al fondo di proprietà
esclusiva del la domanda è infondata essendo all'evidenza la distanza tra la Pt_1
finestra e il fondo superiore alle prescrizioni di legge, ovvero alla distanza di mt Pt_1
1,50 prevista dall'art. 905 cc.
- La distanza di m. 1,50 deve essere infatti misurata dalla faccia esterna del muro nel quale sono aperte le vedute e non dal limite della proprietà comune (la zonetta sulla quale è stata realizzata la scala), sì come affermato nei casi di vedute aperte su muro perimetrale che sia arretrato rispetto al confine, ex plurimis, da Cass. 1994 n. 6120;
Cass. 1992 n. 12821; Cass. 1980 n. 1576; Cass. 1978 n. 4644..
- Non può invece ritenersi applicabile la previsione della maggiore distanza di mt. 5,00
per il “distacco minimo dai confini” prevista dal Regolamento edilizio del Comune di
Mercato San Severino, prodotto in stralcio dalla difesa del nel giudizio di primo Pt_1
grado, giacché l'art. 873 cc, che rimanda ai regolamenti locali per la previsione di una distanza maggiore di mt 3,00 tra costruzioni su fondi finitimi, essendo diretto a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati non ha alcuna correlazione con l'art. 905 cc, che tutela invece interessi privati. Ne consegue che laddove i regolamenti locali richiamati dall'art. 873 cc stabiliscano maggiori distanze tra le costruzioni, dette distanze non si applicano alle vedute, che devono invece ritenersi regolate in via esclusiva dall'art. 905 cc, non potendo una norma sulle distanze tra fabbricati incidere ex se su quella relativa alle vedute ( cfr. sul punto, ex pl., Cass. 2018
n. 15070; 2015 n. 4967; 2001 n. 2765).
8. La domanda proposta dal e diretta ad ottenere la chiusura delle vedute Pt_1
laterali aperte dal al secondo piano sulla facciata laterale del fabbricato CP_1
10 condominiale, che per quanto rilevato, costituisce l'oggetto residuo della controversia tra le parti, deve pertanto essere rigettata.
9. L'esito del giudizio rende superflua ogni valutazione in ordine alla posizione processuale di , figlio di , subentrato con atto per notaio Controparte_2 CP_1
dell'11/08/2016 nella proprietà dell'unità immobiliare riportata al catasto Per_1
fabbricati al foglio 16, particella 440 sub. 2, su cui insistono le vedute per cui è causa,
intervenuto volontariamente in giudizio per affermare la inopponibilità della sentenza nei suoi confronti in difetto di trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio.
10. Le spese processuali gravano sul soccombente, attore in riassunzione, Pt_1
[...]
Alla liquidazione si provvede facendo applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, tenuto conto che il valore della causa è
indeterminato a complessità bassa e considerando le fasi effettivamente trattate nei vari gradi di giudizio, con applicazione degli importi minimi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione ex art 392 cpc introdotto, a seguito della ordinanza della
Cassazione civile n.11884/2023, da con atto di citazione Parte_1
notificato il 29/07/2023 nei confronti di con l'intervento Controparte_1
di , così provvede: Controparte_2
1) RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che liquida, a Parte_1
titolo di compenso, in favore di in € 3.809,00 per il giudizio di Controparte_1
primo grado, € 3.473,00 per l'appello di prime cure, € 2.757,00 per il giudizio di cassazione ed € 3.473,00 per questo giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario del
11 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Aniello Capuano, che dichiara di averne fatto anticipo;
3) NULLA per le spese nei confronti di . Controparte_2
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del
dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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