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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/12/2024, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2424 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 13.12.2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. NASUTI GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
VIA P. PALEOCAPA, 8/4 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. PETRELLA GIAMBATTISTA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA PALEOCAPA
22/4 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
C.F. ), nata a TR IG (SV) il [...], in [...] curatore
[...] CodiceFiscale_4
speciale Avv. Federico Barbano in proprio, con domicilio eletto in SAVONA, VIA PALEOCAPA 25/6
e
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato come segue le proprie conclusioni:
- parte ricorrente: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale
1) accertare e dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor per i motivi Parte_2
tutti evidenziati in narrativa;
2) revocare l'affidamento della prole al Comune di TR IG – assistenti sociali- e per l'effetto disporre l'affidamento esclusivo delle figlie ed alla mamma con Controparte_1 CP_2 Parte_1
residenza presso l'abitazione condotta dalla predetta in Tovo San Giacomo (SV) Via Pian Del Sasso 41/3 per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) disporre l'assegno di mantenimento ordinario nella misura di €1.500,00 (€750,00 a figlia) ovvero nella somma minore o maggiore emergenda in corso di causa per tutti i motivi esposti in narrativa;
4) accertare e dichiarare la mancata rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento a far data dal gennaio 2023 e per l'effetto condannare il sig. al versamento delle differenze non corrisposte Parte_2
dal momento della prima rivalutazione, gennaio 2023, fino al saldo;
5) confermare per il resto le condizioni di divorzio.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, rimborso delle spese generali e forfettarie, IVA e CPA comprese”;
- parte resistente: “piaccia al Tribunale Ill.mo, per i suesposti motivi, disattesa e rigettata ogni avversaria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, in quanto inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
- in via principale:
- rigettare il ricorso ex adverso depositato di modifica delle condizioni di divorzio perché infondato in fatto ed in diritto;
- sempre in via principale:
- confermare le prescrizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6/2021, così come confermate già con decreto del 22/05/2022;
- incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di provvedere a calendarizzare gli incontri padre- figlie, con la previsione di una rimodulazione ed aumento delle visite rispetto all'attuale calendario (che prevede un solo giorno settimanale), con la previsione di almeno due visite settimanali e/o di un pernottamento presso l'abitazione del padre a settimane alternate.
- in via subordinata (anche nell'ipotesi in cui – anche a seguito della CTU in corso di esecuzione – si dovesse valutare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla sig.ra ovvero la diversa Parte_1 collocazione delle minori):
- disporre la collocazione delle minori e presso il padre sig. ovvero presso la CP_1 CP_2 Parte_2
nonna paterna sig.ra (in forza della disponibilità già espressa dalla stessa all'udienza Persona_1
del 09/07/2019 nell'ambito del procedimento cautelare NRG 4223/2017 sub 1);
- in ogni caso:
- con vittoria di spese di lite e dei compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge e successive spese occorrende”;
- il curatore speciale: Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta e disattesa ogni contraria istanza,
b) disporre l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti con l'adozione dei meglio visti provvedimenti (c.f.r Ordinanza Dott.ssa Erica Passalalpi datata 31.01.2024), anche occorrendo di carattere cautelare, al fine di garantire l'effettività dell'affido dell'Ente nominato;
c) stabilire collocazione delle minori, modalità di visita e frequentazione secondo quanto indicato dal CTU nominato e, comunque, nell'esclusivo interesse delle minori ad un sereno ed adeguato sviluppo psicofisico;
d) adottare i meglio visti provvedimenti di carattere economico, tenuto conto dei bisogni materiali delle minori e della capacità economica e reddituale dei coniugi;
e) vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in rilievo il giudizio promosso da per la modifica delle condizioni divorzili di cui alla Parte_1
sentenza di questo Tribunale n. 6/2021 dell'8.1.2021 essenzialmente in punto responsabilità genitoriale ed in punto economico.
e l'ex coniuge infatti, si sono uniti in matrimonio in data 27.5.2012 e dalla Parte_1 Parte_2
loro unione sono nate due figlie, (3.12.2012) ed (2.8.2017). CP_1 CP_2
Si sono separati consensualmente.
A seguito del divorzio, invece contenzioso, le figlie di questa coppia genitoriale sono state affidate ai Servizi
Sociali ai quali è stata rimessa anche l'organizzazione e calendarizzazione degli incontri padre-figlie in modalità protetta.
Preme precisare che le ragioni del regime allora stabilito sono da ricercare essenzialmente nell'elevata conflittualità presente fra le parti e nelle tendenze escludenti manifestate dalla madre.
Le condizioni divorzili, nel 2022, hanno subito una prima temporanea modifica in punto regime delle visite, avendo le parti congiuntamente chiesto ed ottenuto che per un periodo di sei mesi il padre potesse vedere le figlie ogni lunedì e sabato/domenica alla presenza della madre nonché il giorno del compleanno ed in alcuni giorni festivi. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dedotto che “il SI. effettuava Parte_1 Pt_2
il primo incontro con le figlie, in data 21.11.2022, alla presenza della madre e della nonna materna SI.ra
, salvo poi esprimere la volontà di non voler proseguire le visite alla prole. Invero, da quel Parte_3
giorno il SI. si sottraeva agli incontri con ed venendo evidentemente meno alle Pt_2 CP_1 CP_2
proprie responsabilità genitoriali”.
La donna ha lamentato il totale disinteresse del padre per le figlie e ha spiegato che gli incontri padre-figlie non sono più ripresi neppure in modalità protetta.
Ha contestato il mancato pagamento da parte dell'ex marito delle spese straordinarie, precisando di aver denunciato l' a fronte della reiterata omissione del sostegno economico”. Pt_2
Ha rappresentato di aver proseguito positivamente il percorso di supporto alla genitorialità ad essa destinato.
In conclusione, ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'ex coniuge e Parte_1
l'affido esclusivo delle figlie minori a sé nonché un aumento del contributo previsto per il mantenimento ordinario delle figlie da 700,00 euro complessivi (350,00 euro per ciascuna figlia) a 1500,00 euro complessivi (750,00 euro per ciascuna figlia).
costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande, ripercorrendo la Parte_2
lunga ed articolata vicenda processuale delle parti e precisando che, successivamente alla modifica temporanea del regime delle visite, non si è svolto alcun incontro libero fra il padre e le figlie, in quanto “la
SI.ra ha sistematicamente impedito al SI. (ed alla nonna materna SI.ra di Parte_1 Pt_2 Per_1
vedere ed incontrare le figlie”.
L'uomo ha negato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, poiché “non è vero che il SI. si è sottratto agli incontri con le figlie, ma – al contrario Pt_2
– allo stesso SI. … è stato impedito dalla SI.ra di vedere ed incontrare serenamente le Pt_2 Parte_1
figlie”, non è vero che l' i sia sottratto ai propri obblighi di mantenimento e comunque “è evidente Pt_2
che il mancato incontro con le figlie, che per di più è addebitabile a fatto e colpa della SI.ra (che Parte_1
ha sempre boicottato ed impedito tali incontri già a far data dal giudizio di separazione), nonché il preteso mancato pagamento di spese straordinarie e dell'ISTAT non rappresentino di certo quella irrecuperabilità del rapporto padre-figlie e quella irreversibilità del pregiudizio per le figlie, quali presupposti necessari ai fini della decadenza”.
Il resistente ha spiegato che:
- il disinteresse per le figlie che gli imputa controparte è in realtà inesistente, come dimostrano le numerose richieste in via giudiziale di vedere ed incontrare le figlie e come dimostra il buon esito degli incontri che padre e figlie hanno potuto svolgere;
- “la richiesta di revoca di affidamento delle figlie ai Servizi Sociali trova la propria reale giustificazione nella volontà della SI.ra di evitare in ogni modo il loro controllo, che evidentemente le impedisce di Parte_1
potersi comportare senza freni nei rapporti con le figlie”;
- la SI.ra ha sempre tenuto condotte gravemente escludenti, atteso che ha sempre ostacolato gli Parte_1
incontri padre-figlie, ha infondatamente quanto strumentalmente accusato l' i abusare di sostanze Pt_2
stupefacenti e di essere verbalmente aggressivo, ha tenuto condotte inadeguate alla presenza delle bambine generando nelle stesse paura e disorientamento, non ha prestato alcuna collaborazione con i Servizi Sociali con i quali anzi si è posta in modo polemico e conflittuale.
Il convenuto ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali, inalterati gli oneri alloggiativi sopportati per la locazione della casa di abitazione a . Pt_4
In conclusione, ha chiesto la conferma delle condizioni divorzili, con un ampliamento degli Parte_2
incontri protetti padre-figlie.
In occasione della prima udienza di comparizione, in data 31.1.2024, la ricorrente ha chiarito di vivere insieme alle figlie in un immobile in Tovo San Giacomo locato per 715,00 euro mensili. Ha dato atto di essere disoccupata e di non avere altro reddito, ad eccezione del contributo di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge per le figlie (700,00 euro) ed all'assegno unico (370,00 euro). Ha rappresentato di aver richiesto l'assegno di inclusione e di essere aiutata economicamente dal padre. Ha infine riferito di essersi sottoposta ai percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, entrambi interrotti a maggio
2022.
Alla medesima udienza, il resistente ha dichiarato di vivere in un immobile a in locazione al canone Pt_4
mensile di 500,00 euro. Ha precisato di svolgere l'attività di coltivatore in forma di impresa individuale:
“sono intestatario di contratti per l'affitto dei terreni su cui coltivo. Pago annualmente 2000,00 euro, mi pare”. Ha riferito di fatturare circa 7000,00 euro lordi l'anni e di essere aiutato economicamente dalla famiglia d'origine. Ha infine rappresentato di essersi sottoposto al percorso di sostegno alla genitorialità, precisando: “fino a che mi hanno chiamato mi sono sempre presentato. Poi non mi hanno più chiamato. E' da novembre 2022 che non ho più visto le bambine, perché mi è stato impedito di vederle dalla mia ex moglie”.
All'esito dell'udienza il Giudice rel. ha confermato le condizioni divorzili e nominato il curatore speciale delle minori nella persona dell''Avv. Federico Barbano che si è costituito nell'interesse di e CP_1 CP_2
con memoria del 27.5.2024.
[...]
Il presente giudizio vede sostanzialmente due contrapposte prospettazioni delle parti. Da un lato, la madre ricorrente denuncia profili di inadeguatezza del padre riassumibili nel suo disinteresse per le figlie, sia sul piano affettivo che sul piano economico. Dall'altro, il padre resistente nega qualsiasi disinteresse ed anzi attribuisce la sua mancata frequentazione con le figlie alle condotte escludenti dell'ex moglie. Basterebbe questo a rendere evidente la delicatezza del presente giudizio, ma va aggiunto che si tratta dell'ultima di una serie di iniziative giudiziarie che costituiscono evidente estrinsecazione dell'elevata conflittualità delle parti e che hanno visto le minori ed quali minori contese fra i genitori. Preme sottolineare CP_1 CP_2
che anche nei giudizi che hanno preceduto quello presente la madre ha dedotto svariati profili di inidoneità genitoriale del padre, tutti risultati infondati a seguito di rigoroso accertamento. Preme altresì sottolineare che già ad esito dei precedenti giudizi le parti sono state avviate a percorsi di sostegno alla genitorialità che ad oggi non paiono, però, aver dato i risultati sperati. Risulta, dunque, evidente che se il presente giudizio si è protratto da novembre 2023 ad oggi, malgrado i termini accelerati con cui è stato condotto, dipende proprio dalla delicatezza della situazione e dall'esigenza di compiere approfonditi accertamenti al fine di valutare gli interventi da assumere a tutela delle minori ed CP_1 CP_2
In particolare, la causa è stata istruita documentalmente, mediante relazioni dei Servizi Sociali e mediante
CTU finché all'udienza del 13.12.2024, spirati i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Così sinteticamente descritte le rispettive posizioni delle parti, il Collegio rileva innanzitutto l'inammissibilità della domanda attorea di cui al punto n. 4) con cui la ha chiesto “accertare e Parte_1
dichiarare la mancata rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento a far data dal gennaio 2023 e per l'effetto condannare il sig. al versamento delle differenze non corrisposte dal momento della Parte_2
prima rivalutazione, gennaio 2023, fino al saldo”.
Trattasi, infatti, di una domanda restitutoria manifestamente esorbitante dai limiti di cognizione propri di questo giudizio.
Delimitato il thema decidendum, si reputa opportuno ri-percorerre gli esiti della CTU licenziata, al fine di conferire una maggiore solidità all'iter motivazionale ed alla sentenza nel suo complesso e conseguentemente rendere stabile il regime stabilito, evitando la continua proliferazione di contenzioso fra le parti.
Il Collegio osserva che è circostanza pacifica che fra le parti persista una conflittualità esasperata che fino ad oggi ha trovato sfogo nei reiterati procedimenti giudiziali coltivati dalle parti e che ha di fatto imposto al
Tribunale, già all'esito della procedura divorzile, di disporre l'affido delle figlie minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Una conflittualità che, come già accennato, non è stata mitigata neppure dai percorsi di sostegno alla genitorialità attivati dai Servizi Socio-Sanitari su indicazione della stessa Autorità Giudiziaria e che non pare aver trovato un alleggerimento neppure in seguito all'affido delle minori ai
Servizi Sociali, essendo lo scontro proseguito sul terreno delle visite padre-figlie.
Come accertato dalla CTU, la conflittualità esistente fra gli ormai ex coniugi “si è estesa anche ad altri membri della famiglia: anche la nonna materna, con cui la signora ha interrotto i rapporti in Parte_1
seguito all' accentuarsi di conflittualità, divenute anche in questo caso, talmente esplosive da far richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Le due minori frequentano esclusivamente le figure che sono in accordo con la madre, ossia il nonno materno, la zia materna e la famiglia di quest'ultima. Quello che è venuto a crearsi è un vero e proprio schieramento tra chi appoggia la narrazione della signora e chi la contesta. Le due minori hanno frequentazioni solo con chi ha un rapporto di Parte_1
alleanza con la mamma ed aderisce alla sua ideazione. Anche il ruolo del Servizio Sociale è stato messo in discussione, evidenziando una significativa difficoltà ad introdurre qualunque tipo di elemento possa apparire in dissonanza con la narrazione materna”.
Fin qui due dati oggettivi ed incontestabili emergenti dalla mera osservazione operata dal perito incaricato: la sussistenza di una situazione di conflittualità estesa anche ad altri membri della famiglia e la frequentazione delle minori soltanto con chi appoggia la narrazione della madre e si schiera dalla sua parte.
La valutazione psicodiagnostica integrata ha confermato che la ha “buone risorse relazionali ed Parte_1
intellettive, nonostante l'atteggiamento difensivo porti a sottovalutare eventuali elementi di sofferenza. I dati più rilevanti sono quelli legati ad un funzionamento potenzialmente buono, che si scontra con un atteggiamento difensivo estremamente rigido, in cui non esiste spazio per una dualità di opinioni. Quello che si può evidenziare dagli atteggiamenti della sig.ra è la presenza di relazioni molto Parte_1
adesive, in cui il rapporto è basato sulla totale conferma dell'altro ed un'adesione a quelli che possono essere i suoi ideali, mentre ogni atteggiamento che arriva a discostarsi da questa modalità, viene combattuto e identificato come un pericolo ed un nemico”.
Per la CTU, “la dimensione triadica nella famiglia, che si struttura nel passaggio tra la dipendenza simbiotica della madre ad una relazionalità che include la presenza di un terzo, viene in questo modo sabotata e con essa la possibilità di accesso ad una realtà sociale effettiva. La figura paterna rappresenta un mondo esterno se vista all'interno della diade mamma bambino, e proprio l'accesso a questa figura all'interno dello sviluppo relazionale, getta le basi per la costituzione di una effettiva competenza sociale e relazionale. Come è emerso anche nell'osservazione delle due minori, la vita della mamma e delle due bambine appare chiusa in un rapporto adesivo e identificativo, in cui viene inibita la potenzialità di sviluppare personalità distinte. Hanno accesso al mondo di e solo le persone che appoggiano completamente CP_2 CP_1
il punto di vista della madre, identificando come nemico chiunque si ponga in opposizione al punto di vista autocentrato. Tale atteggiamento ha probabilmente le sue origini nella struttura di personalità della sig.ra che ha strutturato la propria percezione di sé nelle conferme Parte_1
esterne e nella possibilità di strutturare un perfetto controllo sulle stesse. Anche il suo potenziale funzionamento positivo può essere messo molto in crisi da elementi di realtà vissuti come non controllabili, che pertanto innescano in lei reazioni emotivamente destrutturanti”.
A fronte di tali rilievi il Collegio osserva che la ricorrente, sentita dalla CTU, non pare affatto aver percepito il grave pregiudizio che le figlie minori subiscono per effetto della conflittualità dalla stessa intrattenuta con l'ex coniuge e per effetto della mancata frequentazione col padre che ella tiene distante e ostacola in ogni suo tentativo di instaurare con le figlie un rapporto sereno.
L'attrice, sotto questo profilo, pare non cogliere neppure le effettive esigenze delle bambine che sono senz'altro quelle di intrattenere col padre un rapporto normale. Ella a parole lamenta la distanza del padre dalle figlie minori, ma a fronte di qualsiasi tentativo del padre di avvicinare le figlie e di coltivare con loro una normale relazione, fa resistenza e si oppone, adducendo qualsiasi ragione per interrompere i contatti padre-figlie.
La SI.ra “non ammette che questa situazione di distacco dalla figura paterna sia negativa Parte_1
per le bambine. Afferma che le bambine stanno molto bene, che non ne sentono la mancanza e che avrebbero paura a passare del tempo con lui perchè nelle esperienze passate si sono molto spaventate.
Anche nei confronti delle numerose denunce fatte agli operatori dei Servizi Sociali, emerge una decisa opposizione a tutti quegli elementi che possono favorire la costruzione di un rapporto padre-figlie, ritenendo il comportamento degli operatori difettoso e non tutelante. Di fatto tutte le denunce fatte hanno avuto l'effetto di interromperne l'intervento. Anche quando l'affidamento ai Servizi Sociali è stato sospeso ed è stata consentita una regolamentazione basata su un accordo fra i genitori in cui gli incontri tra il papà e le bambine sarebbero avvenuti alla presenza della madre, questi sono stati comunque interrotti adducendo motivazioni legate a comportamenti aggressivi del padre…Descrive la loro vita come molto positiva, cosa che per lei dimostra che stanno bene senza la presenza del papà. Nella sua organizzazione familiare, il ruolo della figura paterna viene parzialmente rivestito dal nonno materno, che, pur non entrando nella quotidianità delle bambine in quanto vive ad Imperia, si interessa alla loro vita mantenendo contatti telefonici. Le bambine, nelle occasioni che richiamano ricorrenze, indirizzano al nonno materno eventuali bigliettini o lavoretti fatti in ambito scolastico. Anche la figura della nonna materna non viene associata alla madre, ma alla zia , che è la sorella della nonna. Anche la madre viene accusata di essere in qualche Per_2
modo “contro” di lei, ed in particolare le viene data la responsabilità della prima segnalazione fatta ai Servizi
Sociali in quanto, durante una delle liti avvenute quando era con lei nella casa di la situazione Per_3 era diventata così accesa che ha richiamato l'intervento delle Forze dell'Ordine, che avendo rilevato che liti esplosive fossero avvenute in maniera continuativa alla presenza delle due minori, hanno fatto una segnalazione ai Servizi Sociali. Rispetto a quella circostanza ammette di avere “spiato” i messaggi di whatsapp di sua madre tramite l'installazione di whatsapp web, potendo così leggere le chat della madre dal proprio computer. Non riconosce in questo un comportamento quanto meno scorretto e non riconosce nemmeno che, tramite lo stesso procedimento, poteva lei stessa scrivere messaggi sulle chat della mamma senza il consenso di quest'ultima”.
Quanto all' preme evidenziare che dai dati emersi nell'elaborato peritale “si può escludere Pt_2
la presenza di una sintomatologia psichiatrica grave di tipo allucinatorio o delirante, così come elementi della personalità legati al profilo della tossicodipendenza. Pertanto, tale narrazione deve essere considerata come un tentativo della signora di “bloccare” l'instaurarsi di un Parte_1
rapporto delle bambine con una figura diversa da lei”.
La ricorrente, in precedenti giudizi, ha accusato l'ex coniuge di fare abuso di sostanze stupefacenti, ma l'accusa a fronte degli esiti dei rigorosi accertamenti eseguiti è risultata infondata. Nel presente giudizio,
l'attrice ha dedotto il disinteresse del padre e la sussistenza in capo allo stesso di patologie psichiatriche tali da renderlo aggressivo. Anche tale prospettazione si è però rivelata del tutto infondata, in quanto la questione è stata valutata e accertata dal CTU, unitamente ai CTP, e definitivamente esclusa.
Per la CTU, “quello che viene confermato, invece, è lo stato di sofferenza depressiva del sig. che lui Pt_2
stesso ha descritto negli incontri. Questo elemento risulta essere rilevante e porta a considerare la presenza di una vulnerabilità significativa che espone lui stesso alla difficoltà di riuscire ad affrontare eventuali situazioni critiche nel momento attuale”.
“Dalle osservazioni fatte emerge il quadro di una persona con buone capacità empatiche ed affettivamente presente. Anche il legame con le bambine appare ben rappresentato e conservato nonostante le tante difficoltà incontrate. La sua situazione è minata da un forte stato di sofferenza legata sia alla necessità di agire in maniera molto controllata reprimendo il proprio desiderio di reagire ai comportamenti che ha vissuto come pesantemente aggressivi nei suoi confronti, sia alla paura di non riuscire più a riparare e trovare un rimedio alla situazione che si è creata, rispetto alla quale arriva a vivere quasi uno stato emotivo di lutto”.
Dalla valutazione psicodiagnostica integrata, sembra emergere in capo al resistente “una rigidità rispetto alle proprie convinzioni e una tendenza a sostenere con forza le proprie posizioni a causa di una sottostante insicurezza”.
Sembrano altresì emergere “numerosi elementi di fragilità: un malessere cronico caratterizzato dalla tendenza a reprimere l'espressione delle emozioni dolorose con sintomi ansioso-depressivi che possono esprimersi anche attraverso somatizzazioni e che sono conseguenza di difficoltà specifiche nelle relazioni interpersonali. Tale dolore può raggiungere picchi anche molto acuti che elevano il rischio di agiti autolesivi.
Egli è poco connesso con le proprie emozioni in quanto utilizza meccanismi di difesa volti a neutralizzarne l'impatto come l'intellettualizzazione e la negazione…Questo rappresenta sicuramente una fragilità in quanto la scarsa consapevolezza di sé può condurre a scelte non sempre appropriate. Il comportamento può non essere controllato adeguatamente e la rabbia può essere espressa attraverso agiti apertamente oppositivi”.
Ancora per la CTU, “il sig. ossiede una scarsa consapevolezza di sé. Pur descrivendosi e ponendosi Pt_2
come sicuro di sé stesso, è intimamente dubbioso circa le proprie qualità e necessita di coprire le sue insicurezze ribadendo con forza le proprie idee, timoroso rispetto alla possibilità di essere sopraffatto nella relazione con l'altro. L'autostima appare inferiore a quanto atteso con una scarsa fiducia nelle proprie capacità e limitata attenzione alle proprie necessità”.
“Nell'ambito delle relazioni interpersonali il signor resenta una fragilità peculiare capace di fargli Pt_2
sperimentare anche emozioni molto dolorose: egli mostra una scarsa capacità di comprensione delle intenzioni e motivazioni altrui e risulta particolarmente vulnerabile al rifiuto, è riluttante a entrare in relazione perché ha scarse aspettative positive e può sentirsi facilmente deluso o soffrire di eventuali fallimenti relazionali. A causa di intensi vissuti di rabbia e della sua insicurezza può relazionarsi in modo autoritario o apertamente oppositivo e ciò lo penalizza rispetto all'esito dei suoi scambi”.
Il Collegio non può non rilevare come il profondo stato di sofferenza che le operazioni peritali hanno consentito di riconoscere nell' pare essere conseguenza diretta del trauma derivante dalla Pt_2
disgregazione dell'unità familiare e soprattutto dalla lontananza dalle figlie che il convenuto ormai da nove anni cerca di riavvicinare, senza riuscirci, in una lunga e defatigante vicenda giudiziaria in cui la SI.ra gli ha opposto ostacoli di ogni tipo, costringendo l'Autorità Giudiziaria ad Parte_1
accertamenti e controlli poi rivelatisi non necessari.
Pertanto, se oggi di questo stato depressivo che condiziona le modalità relazionali dell'uomo bisogna tenere conto, come senz'altro è dovuto, bisogna tuttavia anche valutare la causa al fine di non operare una “vittimizzazione secondaria”.
Veniamo alle minori ed agli effetti sulle stesse prodotti da questa situazione di conflittualità e di sostanziale negazione della figura genitoriale paterna.
Sentita dalla CTU, , oggi dodicenne, ha imputato al padre condotte aggressive durante gli CP_1
incontri protetti, ma la sua versione dei fatti è stata smentita dall'educatrice “che era presente e che ha disconfermato la presenza di comportamenti spaventosi da parte del papà, mentre ha sottolineato la difficoltà delle bambine a vivere una situazione di distacco dalla madre. Il distacco non è da interpretare come una distanza fisica, ma anche come la possibilità di vivere un'esperienza propria, differente da quella condizionata dalla madre, riconoscendo una diversità nel ruolo ed anche nei sentimenti che possono conseguirne”.
nel parlare del padre lo chiama e motiva questo dicendo: “lo chiamo perché è CP_1 Pt_2 Pt_2
il suo nome, non lo chiamo papà”. Di fatto si evidenzia l'impossibilità di di fidarsi di persone CP_1
che non siano la madre o di persone di cui la madre si fida.
I pensieri di sono condizionati da quelli della madre e l'immagine del padre che ha la CP_1
bambina coincide sostanzialmente con quella che ha la madre.
L'immagine del padre è quella di un uomo impazzito, rosso di rabbia, con le vene del collo gonfie, aggressivo.
Anche l'episodio che ha condotto all'allontanamento dalla casa familiare è sì stato vissuto direttamente dalla minore che all'epoca aveva due anni, ma a posteriori guardato e deformato con gli occhi della genitrice.
Ad oggi non ha esitato a riferire al perito incaricato: “io ho più contatto con la mamma, ci CP_1
ha sempre protetto, ci ha sempre curato, dato da mangiare ci ha sempre voluto bene”...“non mi è dispiaciuto quando la vita col papà è finita perchè quel giorno che è diventato pazzo doveva dispiacersi lui non noi, non penso che ci voglia ancora bene.. con tutti gli incontri che ha fatto con tutti gli urli che ha fatto non penso ci voglia ancora bene perché è lui quello che ci avrebbe fatto del male.. non penso che ci voglia bene……nella nostra vita non c'è mai stato non ci ha comprato le medicine la spesa…non penso possa cambiare”.
La bambina ha persino negato che il padre possa in qualche modo mancarle: “c'è già la mamma che fa tutto per noi”.
Per la CTU, nelle parole di si evidenziano diversi punti critici. CP_1
La bambina vive una situazione di totale identificazione con la madre, da cui si sente totalmente dipendente.
Emerge un senso di forte insicurezza, come se non riuscisse più a vedere una possibilità di CP_1
riparazione all'interno delle relazioni e come se, al di fuori del mondo che vive come protetto dalla mamma, esistessero solo situazioni pericolose e deludenti, che in lei hanno la rappresentazione di situazioni mostruose.
Le sue sicurezze vengono mantenute rigidamente in una identificazione totale con la madre, con i suoi pensieri ed i suoi sentimenti, fino al punto da riconoscere nella sua vita soltanto le persone che la madre accetta e disconoscendo anche la possibilità di desiderare o provare qualcosa di diverso.
Anche che oggi ha sette anni, rispondendo alla CTU ha affermato: “ sarebbe nostro CP_2 Pt_2
padre … non lo chiamo papà…perché è stato sempre cattivo con noi e ci ha fatto sempre del male, ogni giorno ci faceva soffrire”.
Ancora del padre ha affermato: “l'ho conosciuto quando avevo pochi anni…quando ero piccola non sapeva il mio nome, non mi ha mai salutato, non mi ha abbracciato né dato un bacino” e così dicendo ha ammesso che le farebbe piacere che avvenisse.
Rispetto alla mamma ha affermato “se la mamma non c'è sono tranquilla, ma sono triste, mi manca. Anche mia sorella a volte mi manca”.
I racconti di alla CTU sono in realtà confusi e generici e, circostanza questa assai CP_2
significativa, perfettamente sovrapponibili a quelli della sorella e ancor prima della madre, sia nella scelta che nell'espressione delle cose accadute: “il pensiero di segue il bisogno rassicurante CP_2
di confermare la narrazione della madre e della sorella, non compare un reale ricordo del padre, nato da un'effettiva interazione con lui, ma solo una rappresentazione di lui che lo identifica come pericoloso e terribile. Quando le viene chiesto se le piacerebbe andare d'accordo e avere il papà come gli altri bambini, non risponde ma annuisce con la testa. Non si capisce se questo, che potrebbe essere molto significativo, sia un effettivo pensiero di o non sia stato influenzato dalla domanda, a cui non CP_2 CP_2
ha avuto la forza di dare una sua risposta”.
Per la CTU, “anche il colloquio con conferma la costituzione di uno stato di simbiosi tra la CP_2
mamma e le due figlie, in cui le loro identità appaiono sovrapposte e non distaccabili. Questo elemento rappresenta un importante pregiudizio per la possibilità di un sereno sviluppo della personalità, che in questo modo non trovano modalità di sviluppo e di espressione, rimanendo paralizzate in uno stato di apparente rassicurazione a cui è preclusa ogni forma di cambiamento”.
In generale, e non sono in grado di vivere un sentimento proprio ed autonomo e si CP_1 CP_2
trovano “costrette” in una situazione in cui non possono e non riescono a manifestare quali sono realmente i propri vissuti emotivi, inconsapevolmente condizionate dal timore di perdere il loro principale punto di riferimento affettivo che è la madre: “il messaggio che arriva alla CTU dalle due bambine è che quello che loro vivono è la sensazione che questa identità simbiotica sia l'unica possibile, stato che impedisce uno spazio per la scoperta e l'espressione ad ognuna di loro della propria emozionalità. Il loro comportamento viene confermato nella visita domiciliare, in cui alla presenza di tutti i consulenti, si è messa a piangere anche solo dopo l'accenno alla possibilità CP_1
di rivedere il papà ed ha iniziato a consolarla. E' da rilevare anche la mancanza di una CP_2 differenziazione tra le due sorelle, che pur avendo strumenti diversi legati alla diversità di età, e soprattutto avendo vissuto rispetto al padre momenti e storie diverse, riportano la stessa narrazione e si sovrappongono negli atteggiamenti e nella manifestazione dei pensieri”.
Dunque, ciò che è emerso dalla CTU è l'esistenza di una situazione di disagio in capo alle minori ed direttamente imputabile a profili di inidoneità genitoriale materna, considerato CP_1 CP_2
che questo rapporto simbiotico madre-figlie è alimentato proprio dalla genitrice e considerato che sempre la genitrice è la responsabile di condotte manifestamente escludenti.
Le considerazioni della CTU, ancorate come sono a rilievi e dati oggettivi, costituiscono la base solida e razionale su cui poggiano le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale.
Persino i consulenti di parte hanno concordemente ammesso la sussistenza di una situazione di alienazione della figura paterna, dissentendo, caso mai – e solo il CTP di parte convenuta -, sulle iniziative da assumere per ripristinare la bigenitorialità.
Le conclusioni cui la CTU è pervenuta sono le seguenti: “dall'esame delle figure genitoriali e della situazione genitoriale, emerge un quadro familiare in cui le minori vivono in maniera esasperatamente sbilanciata il rapporto con i genitori. Dopo la nascita della figlia minore CP_2
non si è ricreato uno stato in cui entrambi i genitori avessero un ruolo ed una presenza nella vita e nell'educazione delle due bambine. Dall' ascolto delle due minori emerge una situazione in cui per entrambe l'unico riferimento genitoriale è costituito dalla figura materna, mentre la figura paterna viene non soltanto temuta e allontanata, ma disconosciuta e privata del suo ruolo e della sua esistenza. Alla base di questo si è evidenziato un atteggiamento manifestamente alienante da parte della signora che in molteplici occasioni, è riuscita sempre ad interrompere quelle Parte_1
occasioni in cui il padre e le figlie avrebbero potuto trovare il contesto per lo sviluppo di una buona relazione. La conflittualità all'interno della coppia non ha trovato neppure in contesti di mediazione strutturati, una modalità per costruire uno spazio di bigenitorialità, anche non paritetico. Negli atteggiamenti della mamma delle minori è esplicita la volontà di escludere il padre dalla vita delle figlie, cosa che ha trovato conferma sia nelle affermazioni fatte sul suo conto sia tramite azioni concrete, che hanno provocato ulteriori conflittualità allo scopo di interrompere ogni intervento che potesse in qualche modo modificare l'equilibrio simbiotico che lei ha strutturato nel rapporto con le figlie. I Servizi Sociali stessi si sono trovati in più occasioni a dover interrompere interventi importanti per le bambine, in seguito ad attacchi ed accuse messi in atto nei confronti di diversi operatori. L'ultimo episodio risale al mese di luglio u.s. in cui la signora a fatto una nuova Parte_1
denuncia contro i Servizi Sociali, proprio in concomitanza del momento in cui veniva strutturata una nuova sperimentazione di incontri protetti tra il padre e le figlie. Tutta la situazione familiare si è strutturata in maniera rigidamente scissa: da una parte la mamma con le due figlie e quei membri della famiglia che appoggiano il suo agire, dall'altra le persone che, trovandosi in posizione di contrasto con lei, vengono escluse dalla vita sua e delle figlie. Appare molto significativo il fatto che le insegnanti scolastiche abbiano colto come la figura paterna sia stata cancellata dalle rappresentazioni mentali delle due bambine. Come già descritto, questo quadro relazionale, che si basa su modalità simbiotiche ed esclusive, risulta dannoso per lo sviluppo delle due minori, non permettendo un normale sviluppo di una personalità propria e distinta, in cui sono possibili e tollerati i momenti di separatezza e conseguentemente di confronto, su cui si basano le competenze sociali ed interpersonali, oltre che intrapsichiche. Quello che ad oggi risulta importante è non solo recuperare il rapporto con la figura paterna, e con esso una dimensione di bigenitorialità, ma instaurare elementi di critica rispetto agli accadimenti, spesso modificati in maniera manipolatoria e confusiva. Il padre è talmente provato dalla storia familiare da avere quasi perso la speranza di poter avere un ruolo nella vita delle sue figlie. Rispetto all'idoneità genitoriale possiamo osservare che: negli atteggiamenti della signora presente un'ottima capacità di prendersi cura delle Parte_1
figlie, di occuparsi di loro, della loro salute. Tale capacità viene tuttavia messa in crisi dalle problematiche di tipo relazionale, che la portano a creare esclusivamente un rapporto inglobante, basato sulla impossibilità di progredire nel proprio percorso di autonomia, creando di fatto un benessere apparente reso però vulnerabile dall'impossibilità di tollerare elementi di separatezza e di potenziale conflittualità. Per questo motivo, la sua idea di pensare che la soluzione ottimale per le figlie sia quella di averne l'affidamento esclusivo, escludendo il padre in quanto vissuto come elemento negativo e non desiderato, ed escludendo anche l'intervento dei Servizi Sociali essendo questo ovviamente mirato a ripristinare uno stato di bigenitorialità, deve essere vista come l'espressione di una modalità educativa e relazionale controllante che non può essere un valido supporto di crescita per le due minori. Va riconosciuta la sofferenza sicuramente vissuta dalla signora dopo la separazione dal sig. soprattutto in concomitanza con la nascita Parte_1 Pt_2
di , e che in quel contesto lei si sia sentita molto delusa e abbandonata e che possa avere per CP_2
questo, motivi di risentimento nei confronti del sig. E' mancata, però, una successiva Pt_2
capacità di distinguere la storia della coppia e la storia genitoriale, che da essa doveva distinguersi,
a protezione delle due bambine. Il sig. invece, in più occasioni ha mostrato di essere Pt_2
consapevole della necessità di anteporre i bisogni delle figlie, riconoscendo spesso il loro potenziale bisogno di una situazione di maggiore normalità, trovandosi però a sentirsi nell'impossibilità di costruire un processo di interazione con le due bambine. Per lui il ruolo dei Servizi Sociali nei contatti con le figlie, in particolare dell'educatrice, è risultato di supporto. Ad oggi, però, teme un ulteriore fallimento, per lui difficile da sopportare. Sulla base di queste osservazioni e della sperimentazione svolta, in risposta al quesito posto si reputano come migliori le seguenti condizioni:
L' affidamento delle minori ed ai Servizi Sociali con l'indicazione di CP_1 CP_2
proseguire gli interventi attuati durante la sperimentazione.
In particolare devono essere garantiti gli incontri protetti tra le bambine ed il papà, con la mediazione delle due educatrici, con una frequenza almeno settimanale.
Si condivide la proposta degli operatori dei Servizi Sociali di procedere “per piccoli passi”, ipotizzando sempre all'interno del regime degli incontri protetti, di poter uscire dai locali dell'ufficio e svolgere anche attività all'esterno.
E' utile, inoltre, strutturare, quando ritenuto utile dagli operatori del Servizio Sociale, degli incontri disgiunti delle bambine con il padre, in modo da evitare comportamenti di tipo emulativo ed incoraggiare un contesto di separazione anche tra le due bambine.
E' importante che venga mantenuto il supporto psicologico alle due minori, che vivono una profonda criticità rispetto alla condizione che si è venuta a creare e che vanno appoggiate in questo cambiamento, che per loro può risultare oggi sconosciuto e pertanto spaventoso.
Per questo motivo si condivide la segnalazione al Consultorio Familiare di Finale ligure delle due minori per un sostegno psicologico.
I due genitori devono proseguire in un percorso per la genitorialità in cui sia possibile lasciare che si crei uno spazio che reintroduca la presenza di entrambi i genitori.
All'interno di questo percorso è importante focalizzare un coinvolgimento del padre in tutte le scelte e le attività delle bambine, per cui è essenziale che lui abbia contatti con la scuola e le insegnanti, che abbia accesso al registro elettronico scolastico e che sia informato delle loro attività, che partecipi alla scelta dello sport e delle scelte legate alla loro salute.
Se tutte queste condizioni risultano strutturabili e lo svolgimento di questi interventi riesce a proseguire senza interruzioni, il mantenimento del collocamento delle minori può rimanere presso l'abitazione della mamma.
È, infatti, ipotizzabile che sia necessario un tempo prolungato e continuativo perché le bambine riescano a beneficiare pienamente degli interventi intrapresi e se, in questo frangente, vengono provocate interruzioni o rotture, queste vanno interpretate come un condizionamento negativo al benessere stesso delle minori”. Ciò posto, va senz'altro respinta la domanda proposta dalla SI.ra di decadenza Parte_1
dell' alla responsabilità genitoriale che non solo appare infondata, ma palese estrinsecazione della Pt_2
tendenza alienante ed escludente della donna.
Va altresì respinta la domanda proposta dalla medesima di affido esclusivo delle figlie Parte_1
ed a sé. CP_1 CP_2
Va invece confermato l'affido delle minori ed ai Servizi Sociali territorialmente CP_1 CP_2
competenti per il periodo di 24 mesi.
La ricorrente presenta, infatti, profili di inidoneità genitoriale ampiamente illustrati nell'esposizione che precede e che impongono non già automaticamente la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma certamente una limitazione del di lei esercizio della responsabilità genitoriale, in attesa che – tramite interventi mirati – possa recuperare le proprie competenze nell'interesse delle figlie minori ad avere un padre ed anche una madre.
Il resistente, di fatto allontanato dalle minori, non può allo stato avere quella conoscenza dei loro bisogni attuali necessaria a decidere per loro.
Infine, l'affido ai Servizi Sociali si impone anche per alleggerire la conflittualità esistente e consentire l'avvio di percorsi ed interventi diretti a ripristinare un canale di dialogo e di confronto fra le parti.
Va conferito all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, le decisioni relative alle scelte educative, sportive, scolastiche e sanitarie.
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla
A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati.
I Servizi Sociali affidatari dovranno adoperarsi per consentire ad entrambi i genitori di avere accesso alle informazioni relative alle figlie.
I genitori dovranno essere entrambi, in condizione di assoluta pariteticità, informati e sentiti dai
Servizi Sociali, prima che l'Ente affidatario possa assumere nell'interesse di ed le CP_1 CP_2
decisioni ad esso rimesse, fermo restando che dovranno essere garantiti tempi celeri di decisione e che la decisione finale competerà esclusivamente al Comune affidatario, senza che le posizioni dei genitori possano risultare in qualche modo vincolanti. Sia il SI. che la SI.ra Pt_2 Parte_1 dovranno avere accesso al registro elettronico scolastico, potranno confrontarsi con la scuola e con le insegnanti, potranno conferire e relazionarsi con il pediatra e con gli altri professionisti presso i quali le figlie siano in cura.
Al di fuori delle decisioni rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali, le parti conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
L'affido ai Servizi Sociali deve essere accompagnato da un progetto di interventi che consentano il superamento della conflittualità esistente ed il recupero da parte della elle proprie CP_3 Parte_1
competenze genitoriali.
I Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione dei Servizi Sanitari, vanno dunque incaricati di proseguire gli interventi e percorsi già avviati durante le operazioni peritali nonché di attivare ogni intervento e percorso ritenuto necessario. Segnatamente, i Servizi
Socio-Sanitari vanno incaricati:
• di proseguire/attivare, in favore delle parti, apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi che ben possono evincersi dagli ampi stralci dell'elaborato peritale richiamati in parte motiva e che comunque di seguito si vanno sinteticamente ad indicare, almeno in linea generale: riconoscimento da parte della ricorrente del ruolo paterno e acquisizione della capacità di guardare criticamente al proprio ruolo genitoriale, sì da creare i presupposti per una bigenitorialità effettiva e per un definitivo superamento delle tendenze escludenti manifestate;
acquisizione da parte dell'attrice della capacità di cogliere i reali bisogni delle figlie e recupero pieno da parte sua delle proprie competenze genitoriali;
consolidamento e rafforzamento da parte del convenuto delle proprie competenze genitoriali;
superamento da parte di entrambi i genitori delle attuali modalità relazionali conflittuali ed acquisizione di una sufficiente capacità di scambio e di confronto;
• di proseguire/attivare, in favore della ricorrente, apposito percorso di supporto psicologico individuale funzionale ad elaborare il trauma della disgregazione dell'unità familiare, ma anche a superare l'attuale funzionamento basato sulla dicotomia buono/cattivo a seconda che ci sia un'adesione ai suoi ideali oppure un discostamento da essi;
• di proseguire/attivare, in favore delle minori, apposito percorso di supporto psicologico individuale che le aiuti nell'evoluzione dei rapporti sia con la madre che col padre, necessari al loro sereno ed armonioso sviluppo.
Come noto, i percorsi indicati in favore delle parti non possono essere oggetto di coercizione. Essi, tuttavia, alla stregua delle risultanze di cui alla CTU, appaiono indispensabili affinché possano venire meno le cause del disagio espresso dalle minori. E' bene, pertanto, avvertire le parti che nel caso di mancata sottoposizione ai percorsi ed interventi indicati, la loro condotta sarà suscettibile di valutazione per l'adozione di provvedimenti più incisivi in punto responsabilità genitoriale.
Decorso il periodo di affido, se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui sopra, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sarà da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori.
Qualora il Servizio Sociale dovesse invece ravvisare la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela delle minori, con limitazione della responsabilità genitoriale, provvederà ad effettuare opportuna segnalazione ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184.
Quanto alla collocazione delle minori ed il Collegio ritiene che allo stato possa CP_1 CP_2
essere mantenuta presso la madre, ma soltanto a condizione che la stessa presti la massima collaborazione con i Servizi Sociali affidatari, si sottoponga al progetto di percorsi sopra meglio specificati e soprattutto non assuma alcuna condotta ostativa rispetto alla frequentazione del padre con le figlie minori. In caso di inosservanza alle statuizioni che precedono, i Servizi Sociali dovranno immediatamente interessare la Procura Minorile, affinché valuti non solo interventi più incisivi della responsabilità genitoriale, ma anche il cambio di collocazione delle minori.
Ed invero il mantenimento della collocazione delle minori presso la madre, malgrado i profili di inidoneità dalla stessa manifestati, è funzionale ad evitare che in capo alle bimbe si generi ulteriore sofferenza e smarrimento. Tuttavia, qualora la madre dovesse perseverare nelle proprie condotte inadeguate, la sofferenza e lo smarrimento che conseguiranno al cambio di collocazione saranno necessari per evitare alle bimbe un malessere più profondo e più grave: “è, infatti, ipotizzabile che sia necessario un tempo prolungato e continuativo perché le bambine riescano a beneficiare pienamente degli interventi intrapresi e se, in questo frangente, vengono provocate interruzioni o rotture, queste vanno interpretate come un condizionamento negativo al benessere stesso delle minori” (così la stessa CTU nelle sue conclusioni).
Veniamo al regime degli incontri con il genitore non collocatario.
Il Collegio, in conformità a quanto previsto dalla CTU, ritiene che allo stato, a fronte della vulnerabilità provocata nel padre dalla condotta alienante materna, occorra prevedere che gli incontri del padre con le figlie avvengano in modalità protetta, eventualmente anche all'esterno, con la mediazione di due educatrici e con una frequenza almeno settimanale. Inizialmente gli incontri con ciascuna delle figlie dovranno svolgersi disgiuntamente, in modo da evitare comportamenti di tipo emulativo ed incoraggiare un contesto di separazione anche tra le due bambine. In seguito, anche tenuto conto dell'andamento dei percorsi attivati, i Servizi Sociali avranno facoltà di intervenire sui tempi e sulle modalità di visita fino ad arrivare ad una piena liberalizzazione degli incontri e ad una completa standardizzazione del regime delle visite.
La madre, quale genitore collocatario, dovrà astenersi da qualsiasi condotta che possa recare ostacolo alla normale frequentazione del padre con le figlie ed anzi dovrà prestare la massima collaborazione affinché gli incontri possano avere esito positivo.
A questo punto va senz'altro disposta la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio del
Giudice Tutelare per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. Vigilanza che dovrà esplicarsi sull'effettiva osservanza delle statuizioni in punto affido, in punto percorsi ed interventi ed in punto regime delle visite.
All'uopo i Servizi Sociali incaricati dovranno monitorare le parti, la collaborazione dalle stesse prestata ed il rispetto delle condizioni stabilite, informando immediatamente l'Ufficio del Giudice
Tutelare e la Procura Minorile in presenza di condotte inadempienti e, comunque, depositando presso la Cancelleria del G.T. periodiche relazioni di aggiornamento con cadenza bimestrale.
Resta da affrontare la questione economica.
Le statuizioni in punto affido, collocazione e visite che precedono sono sostanzialmente confermative delle condizioni divorzili, talché sotto questo profilo non si ravvisano sopravvenienze idonee a giustificare una revisione del contributo economico già previsto.
Si osserva poi che all'epoca del divorzio aveva 8 anni, mentre oggi ne ha 12. aveva 3 anni, CP_1 CP_2
mentre oggi ne ha 7.
E' dunque trascorso un lasso di tempo che, sia pure breve, ha senz'altro comportato un aumento delle esigenze delle minori, ormai inserite nel percorso scolastico e pure in attività extrascolastiche.
Quanto alle posizioni economiche delle parti, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova documentale che dimostri un peggioramento rispetto all'epoca del divorzio.
Ella non ha allegato al ricorso la documentazione economica di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., pur invocando un contributo economico per il mantenimento delle figlie più che doppio. In particolare, ha allegato non già
CP_ le dichiarazioni dei rediti, ma le certificazioni uniche emesse dall' a zero e, solo a seguito di ordine giudiziale nell'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., ha versato in atti estratti conto peraltro in gran parte illeggibili (anno 2021, 2022, 2023); per il 2024 sono stati depositati i movimenti del conto corrente da marzo a maggio, questi sì leggibili, dai quali è però facilmente evincibile l'esistenza di postepay non dichiarata e le cui movimentazioni non sono state esibite. La SI.ra ha sempre beneficiato di misure di sostegno al reddito e, comunque, riceve l'aiuto Parte_1
economico del padre. Per le figlie, oltre al mantenimento corrisposto dall'ex coniuge, percepisce l'assegno unico nella misura di 370,00 euro. E' gravata da oneri alloggiativi per 650,00 euro come da contratto in atti.
Il convenuto, per parte sua, ha allegato dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2020, 2021 e
2022 con redditi denunciati pari rispettivamente a 1417,00 euro, 347,00 euro e 0, sensibilmente inferiori a quelli denunciati in precedenza e valutati in sede di divorzio (CUD relativo all'anno 2017 da cui risulta un reddito da lavoro dipendente per l'attività prestata per la pari a 8.808,87 Parte_5
euro, CUD relativo all'anno 2016 da lavoro dipendente per l'attività prestata per la Parte_5
pari a 9.994,40 euro, CUD relativo all'anno 2015 da cui risulta un reddito da lavoro dipendente
[...]
per l'attività prestata per la pari a 8.471,25 euro, CUD relativo all'anno 2014 Parte_5
da cui risulta un reddito da lavoro dipendente per l'attività prestata per la Parte_5
pari a 8.132,55 euro).
Il crollo reddituale coincide con la cessazione dell' dal lavoro dipendente a far data dal 31.7.2019. Pt_2
Non pare, tuttavia, che la situazione prospettata dall' sia del tutto verosimile, in quanto, sentito in Pt_2
occasione della prima udienza di comparizione, l'uomo ha dichiarato di aver sempre provveduto alle spese per il mantenimento delle figlie (700,00 euro mensili), per la locazione dell'immobile in cui vive a Pt_4
(500,00 euro mensili) e per l'affitto dei terreni che coltiva (2000,00 euro l'anno), spese il cui complessivo ammontare è di per sé incompatibile con il lamentato stato di assoluta impossidenza.
Inoltre, il resistente oggi esercita attività d'impresa nel settore agricolo, mentre all'epoca del divorzio aveva appena cessato la propria attività d'impresa.
Infine, dall'esame degli estratti del conto corrente depositati in atti emerge che l' ell'anno 2023 ha Pt_2
ricevuto dalla madre, sia pure formalmente a titolo di prestito, 26.614,00 euro, nell'anno 2022 30.032,11 euro e nell'anno 2021 28.400,00 euro.
Egli risulta anche titolare di una posizione ulteriore rispetto a quella denunciata, come emerge dalla presenza di un giroconto in entrata. Di tale posizione nulla è dato sapere.
Entrambe le parti incorrono nell'applicazione dell'art. 473bis.18 c.p.c. per le omissioni perpetrate nel deposito della documentazione economica prevista dall'art. 473bis.12 c.p.c., ma quanto depositato in atti è da ritenersi sufficiente ai fini della determinazione del contributo di mantenimento dovuto dal padre per le figlie.
Ed invero alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio, considerata l'età delle figlie, valutate le rispettive posizioni economiche delle parti e tenuto conto del previsto regime delle visite, ritiene congruo porre a carico di per il mantenimento delle figlie un contributo pari a 800,00 euro mensili Parte_2
(400,00 euro per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come già Parte_1
stabilite nella sentenza di divorzio.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno invece definitivamente poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede a parziale modifica delle vigenti condizioni divorzili:
• visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, dispone l'affido delle minori ed CP_1
ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con collocazione CP_2
presso la madre;
• conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, le decisioni relative alle scelte educative, sportive, scolastiche e sanitarie. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I Servizi Sociali affidatari dovranno adoperarsi per consentire ad entrambi i genitori di avere accesso alle informazioni relative alle figlie. I genitori dovranno essere entrambi, in condizione di assoluta pariteticità, informati e sentiti dai Servizi Sociali, prima che l'Ente affidatario possa assumere nell'interesse di ed le decisioni ad esso rimesse, fermo CP_1 CP_2
restando che dovranno essere garantiti tempi celeri di decisione e che la decisione finale competerà esclusivamente al Comune affidatario, senza che le posizioni dei genitori possano risultare in qualche modo vincolanti. Sia il SI. che la SI.ra dovranno avere accesso al Pt_2 Parte_1
registro elettronico scolastico, potranno confrontarsi con la scuola e con le insegnanti, potranno conferire e relazionarsi con il pediatra e con gli altri professionisti presso i quali le figlie siano in cura. Al di fuori delle decisioni rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali, le parti conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di proseguire gli interventi e percorsi già avviati durante le operazioni peritali nonché di attivare ogni intervento e percorso ritenuto necessario. Segnatamente, i Servizi Socio-Sanitari vanno incaricati:
− di proseguire/attivare, in favore delle parti, apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi che ben possono evincersi dagli ampi stralci dell'elaborato peritale richiamati in parte motiva e che comunque di seguito si vanno sinteticamente ad indicare, almeno in linea generale: riconoscimento da parte della ricorrente del ruolo paterno e acquisizione della capacità di guardare criticamente al proprio ruolo genitoriale, sì da creare i presupposti per una bigenitorialità effettiva e per un definitivo superamento delle tendenze escludenti manifestate;
acquisizione da parte dell'attrice della capacità di cogliere i reali bisogni delle figlie e recupero pieno da parte sua delle proprie competenze genitoriali;
consolidamento e rafforzamento da parte del convenuto delle proprie competenze genitoriali;
superamento da parte di entrambi i genitori delle attuali modalità relazionali conflittuali ed acquisizione di una sufficiente capacità di scambio e di confronto;
− di proseguire/attivare, in favore della ricorrente, apposito percorso di supporto psicologico individuale funzionale ad elaborare il trauma della disgregazione dell'unità familiare, ma anche a superare l'attuale funzionamento basato sulla dicotomia buono/cattivo a seconda che ci sia un'adesione ai suoi ideali oppure un discostamento da essi;
− di proseguire/attivare, in favore delle minori, apposito percorso di supporto psicologico individuale che le aiuti nell'evoluzione dei rapporti sia con la madre che col padre, necessari al loro sereno ed armonioso sviluppo;
• stabilisce che gli incontri del padre con le figlie avvengano in modalità protetta, eventualmente anche all'esterno, con la mediazione di due educatrici e con una frequenza almeno settimanale.
Inizialmente gli incontri con ciascuna delle figlie dovranno svolgersi disgiuntamente, in modo da evitare comportamenti di tipo emulativo ed incoraggiare un contesto di separazione anche tra le due bambine. In seguito, anche tenuto conto dell'andamento dei percorsi attivati, i Servizi Sociali avranno facoltà di intervenire sui tempi e sulle modalità di visita fino ad arrivare ad una piena liberalizzazione degli incontri e ad una completa standardizzazione del regime delle visite;
• dispone che decorso il periodo di affido, se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori. Qualora, invece, il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
• dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza bimestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
• dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
• pone a carico di per il mantenimento di per il mantenimento delle Parte_2 Parte_2
figlie un contributo pari a 800,00 euro mensili (400,00 euro per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come già stabilite nella sentenza di divorzio;
• rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 Parte_2
complessivamente in euro 3809,00, oltre a spese generali forfettizzate ed accessori di legge se dovuti;
• relativamente alla posizione processuale delle minori ed condanna CP_1 CP_2 [...]
in solido, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida Parte_1 Parte_2
complessivamente in euro 3809,00, oltre a spese generali forfettizzate ed accessori di legge se dovuti;
• pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti ed all'Ufficio del G.T.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2424 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 13.12.2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. NASUTI GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
VIA P. PALEOCAPA, 8/4 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. PETRELLA GIAMBATTISTA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA PALEOCAPA
22/4 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
C.F. ), nata a TR IG (SV) il [...], in [...] curatore
[...] CodiceFiscale_4
speciale Avv. Federico Barbano in proprio, con domicilio eletto in SAVONA, VIA PALEOCAPA 25/6
e
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato come segue le proprie conclusioni:
- parte ricorrente: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale
1) accertare e dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor per i motivi Parte_2
tutti evidenziati in narrativa;
2) revocare l'affidamento della prole al Comune di TR IG – assistenti sociali- e per l'effetto disporre l'affidamento esclusivo delle figlie ed alla mamma con Controparte_1 CP_2 Parte_1
residenza presso l'abitazione condotta dalla predetta in Tovo San Giacomo (SV) Via Pian Del Sasso 41/3 per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) disporre l'assegno di mantenimento ordinario nella misura di €1.500,00 (€750,00 a figlia) ovvero nella somma minore o maggiore emergenda in corso di causa per tutti i motivi esposti in narrativa;
4) accertare e dichiarare la mancata rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento a far data dal gennaio 2023 e per l'effetto condannare il sig. al versamento delle differenze non corrisposte Parte_2
dal momento della prima rivalutazione, gennaio 2023, fino al saldo;
5) confermare per il resto le condizioni di divorzio.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, rimborso delle spese generali e forfettarie, IVA e CPA comprese”;
- parte resistente: “piaccia al Tribunale Ill.mo, per i suesposti motivi, disattesa e rigettata ogni avversaria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, in quanto inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
- in via principale:
- rigettare il ricorso ex adverso depositato di modifica delle condizioni di divorzio perché infondato in fatto ed in diritto;
- sempre in via principale:
- confermare le prescrizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6/2021, così come confermate già con decreto del 22/05/2022;
- incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di provvedere a calendarizzare gli incontri padre- figlie, con la previsione di una rimodulazione ed aumento delle visite rispetto all'attuale calendario (che prevede un solo giorno settimanale), con la previsione di almeno due visite settimanali e/o di un pernottamento presso l'abitazione del padre a settimane alternate.
- in via subordinata (anche nell'ipotesi in cui – anche a seguito della CTU in corso di esecuzione – si dovesse valutare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla sig.ra ovvero la diversa Parte_1 collocazione delle minori):
- disporre la collocazione delle minori e presso il padre sig. ovvero presso la CP_1 CP_2 Parte_2
nonna paterna sig.ra (in forza della disponibilità già espressa dalla stessa all'udienza Persona_1
del 09/07/2019 nell'ambito del procedimento cautelare NRG 4223/2017 sub 1);
- in ogni caso:
- con vittoria di spese di lite e dei compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge e successive spese occorrende”;
- il curatore speciale: Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta e disattesa ogni contraria istanza,
b) disporre l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti con l'adozione dei meglio visti provvedimenti (c.f.r Ordinanza Dott.ssa Erica Passalalpi datata 31.01.2024), anche occorrendo di carattere cautelare, al fine di garantire l'effettività dell'affido dell'Ente nominato;
c) stabilire collocazione delle minori, modalità di visita e frequentazione secondo quanto indicato dal CTU nominato e, comunque, nell'esclusivo interesse delle minori ad un sereno ed adeguato sviluppo psicofisico;
d) adottare i meglio visti provvedimenti di carattere economico, tenuto conto dei bisogni materiali delle minori e della capacità economica e reddituale dei coniugi;
e) vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in rilievo il giudizio promosso da per la modifica delle condizioni divorzili di cui alla Parte_1
sentenza di questo Tribunale n. 6/2021 dell'8.1.2021 essenzialmente in punto responsabilità genitoriale ed in punto economico.
e l'ex coniuge infatti, si sono uniti in matrimonio in data 27.5.2012 e dalla Parte_1 Parte_2
loro unione sono nate due figlie, (3.12.2012) ed (2.8.2017). CP_1 CP_2
Si sono separati consensualmente.
A seguito del divorzio, invece contenzioso, le figlie di questa coppia genitoriale sono state affidate ai Servizi
Sociali ai quali è stata rimessa anche l'organizzazione e calendarizzazione degli incontri padre-figlie in modalità protetta.
Preme precisare che le ragioni del regime allora stabilito sono da ricercare essenzialmente nell'elevata conflittualità presente fra le parti e nelle tendenze escludenti manifestate dalla madre.
Le condizioni divorzili, nel 2022, hanno subito una prima temporanea modifica in punto regime delle visite, avendo le parti congiuntamente chiesto ed ottenuto che per un periodo di sei mesi il padre potesse vedere le figlie ogni lunedì e sabato/domenica alla presenza della madre nonché il giorno del compleanno ed in alcuni giorni festivi. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dedotto che “il SI. effettuava Parte_1 Pt_2
il primo incontro con le figlie, in data 21.11.2022, alla presenza della madre e della nonna materna SI.ra
, salvo poi esprimere la volontà di non voler proseguire le visite alla prole. Invero, da quel Parte_3
giorno il SI. si sottraeva agli incontri con ed venendo evidentemente meno alle Pt_2 CP_1 CP_2
proprie responsabilità genitoriali”.
La donna ha lamentato il totale disinteresse del padre per le figlie e ha spiegato che gli incontri padre-figlie non sono più ripresi neppure in modalità protetta.
Ha contestato il mancato pagamento da parte dell'ex marito delle spese straordinarie, precisando di aver denunciato l' a fronte della reiterata omissione del sostegno economico”. Pt_2
Ha rappresentato di aver proseguito positivamente il percorso di supporto alla genitorialità ad essa destinato.
In conclusione, ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'ex coniuge e Parte_1
l'affido esclusivo delle figlie minori a sé nonché un aumento del contributo previsto per il mantenimento ordinario delle figlie da 700,00 euro complessivi (350,00 euro per ciascuna figlia) a 1500,00 euro complessivi (750,00 euro per ciascuna figlia).
costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande, ripercorrendo la Parte_2
lunga ed articolata vicenda processuale delle parti e precisando che, successivamente alla modifica temporanea del regime delle visite, non si è svolto alcun incontro libero fra il padre e le figlie, in quanto “la
SI.ra ha sistematicamente impedito al SI. (ed alla nonna materna SI.ra di Parte_1 Pt_2 Per_1
vedere ed incontrare le figlie”.
L'uomo ha negato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, poiché “non è vero che il SI. si è sottratto agli incontri con le figlie, ma – al contrario Pt_2
– allo stesso SI. … è stato impedito dalla SI.ra di vedere ed incontrare serenamente le Pt_2 Parte_1
figlie”, non è vero che l' i sia sottratto ai propri obblighi di mantenimento e comunque “è evidente Pt_2
che il mancato incontro con le figlie, che per di più è addebitabile a fatto e colpa della SI.ra (che Parte_1
ha sempre boicottato ed impedito tali incontri già a far data dal giudizio di separazione), nonché il preteso mancato pagamento di spese straordinarie e dell'ISTAT non rappresentino di certo quella irrecuperabilità del rapporto padre-figlie e quella irreversibilità del pregiudizio per le figlie, quali presupposti necessari ai fini della decadenza”.
Il resistente ha spiegato che:
- il disinteresse per le figlie che gli imputa controparte è in realtà inesistente, come dimostrano le numerose richieste in via giudiziale di vedere ed incontrare le figlie e come dimostra il buon esito degli incontri che padre e figlie hanno potuto svolgere;
- “la richiesta di revoca di affidamento delle figlie ai Servizi Sociali trova la propria reale giustificazione nella volontà della SI.ra di evitare in ogni modo il loro controllo, che evidentemente le impedisce di Parte_1
potersi comportare senza freni nei rapporti con le figlie”;
- la SI.ra ha sempre tenuto condotte gravemente escludenti, atteso che ha sempre ostacolato gli Parte_1
incontri padre-figlie, ha infondatamente quanto strumentalmente accusato l' i abusare di sostanze Pt_2
stupefacenti e di essere verbalmente aggressivo, ha tenuto condotte inadeguate alla presenza delle bambine generando nelle stesse paura e disorientamento, non ha prestato alcuna collaborazione con i Servizi Sociali con i quali anzi si è posta in modo polemico e conflittuale.
Il convenuto ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali, inalterati gli oneri alloggiativi sopportati per la locazione della casa di abitazione a . Pt_4
In conclusione, ha chiesto la conferma delle condizioni divorzili, con un ampliamento degli Parte_2
incontri protetti padre-figlie.
In occasione della prima udienza di comparizione, in data 31.1.2024, la ricorrente ha chiarito di vivere insieme alle figlie in un immobile in Tovo San Giacomo locato per 715,00 euro mensili. Ha dato atto di essere disoccupata e di non avere altro reddito, ad eccezione del contributo di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge per le figlie (700,00 euro) ed all'assegno unico (370,00 euro). Ha rappresentato di aver richiesto l'assegno di inclusione e di essere aiutata economicamente dal padre. Ha infine riferito di essersi sottoposta ai percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, entrambi interrotti a maggio
2022.
Alla medesima udienza, il resistente ha dichiarato di vivere in un immobile a in locazione al canone Pt_4
mensile di 500,00 euro. Ha precisato di svolgere l'attività di coltivatore in forma di impresa individuale:
“sono intestatario di contratti per l'affitto dei terreni su cui coltivo. Pago annualmente 2000,00 euro, mi pare”. Ha riferito di fatturare circa 7000,00 euro lordi l'anni e di essere aiutato economicamente dalla famiglia d'origine. Ha infine rappresentato di essersi sottoposto al percorso di sostegno alla genitorialità, precisando: “fino a che mi hanno chiamato mi sono sempre presentato. Poi non mi hanno più chiamato. E' da novembre 2022 che non ho più visto le bambine, perché mi è stato impedito di vederle dalla mia ex moglie”.
All'esito dell'udienza il Giudice rel. ha confermato le condizioni divorzili e nominato il curatore speciale delle minori nella persona dell''Avv. Federico Barbano che si è costituito nell'interesse di e CP_1 CP_2
con memoria del 27.5.2024.
[...]
Il presente giudizio vede sostanzialmente due contrapposte prospettazioni delle parti. Da un lato, la madre ricorrente denuncia profili di inadeguatezza del padre riassumibili nel suo disinteresse per le figlie, sia sul piano affettivo che sul piano economico. Dall'altro, il padre resistente nega qualsiasi disinteresse ed anzi attribuisce la sua mancata frequentazione con le figlie alle condotte escludenti dell'ex moglie. Basterebbe questo a rendere evidente la delicatezza del presente giudizio, ma va aggiunto che si tratta dell'ultima di una serie di iniziative giudiziarie che costituiscono evidente estrinsecazione dell'elevata conflittualità delle parti e che hanno visto le minori ed quali minori contese fra i genitori. Preme sottolineare CP_1 CP_2
che anche nei giudizi che hanno preceduto quello presente la madre ha dedotto svariati profili di inidoneità genitoriale del padre, tutti risultati infondati a seguito di rigoroso accertamento. Preme altresì sottolineare che già ad esito dei precedenti giudizi le parti sono state avviate a percorsi di sostegno alla genitorialità che ad oggi non paiono, però, aver dato i risultati sperati. Risulta, dunque, evidente che se il presente giudizio si è protratto da novembre 2023 ad oggi, malgrado i termini accelerati con cui è stato condotto, dipende proprio dalla delicatezza della situazione e dall'esigenza di compiere approfonditi accertamenti al fine di valutare gli interventi da assumere a tutela delle minori ed CP_1 CP_2
In particolare, la causa è stata istruita documentalmente, mediante relazioni dei Servizi Sociali e mediante
CTU finché all'udienza del 13.12.2024, spirati i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Così sinteticamente descritte le rispettive posizioni delle parti, il Collegio rileva innanzitutto l'inammissibilità della domanda attorea di cui al punto n. 4) con cui la ha chiesto “accertare e Parte_1
dichiarare la mancata rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento a far data dal gennaio 2023 e per l'effetto condannare il sig. al versamento delle differenze non corrisposte dal momento della Parte_2
prima rivalutazione, gennaio 2023, fino al saldo”.
Trattasi, infatti, di una domanda restitutoria manifestamente esorbitante dai limiti di cognizione propri di questo giudizio.
Delimitato il thema decidendum, si reputa opportuno ri-percorerre gli esiti della CTU licenziata, al fine di conferire una maggiore solidità all'iter motivazionale ed alla sentenza nel suo complesso e conseguentemente rendere stabile il regime stabilito, evitando la continua proliferazione di contenzioso fra le parti.
Il Collegio osserva che è circostanza pacifica che fra le parti persista una conflittualità esasperata che fino ad oggi ha trovato sfogo nei reiterati procedimenti giudiziali coltivati dalle parti e che ha di fatto imposto al
Tribunale, già all'esito della procedura divorzile, di disporre l'affido delle figlie minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Una conflittualità che, come già accennato, non è stata mitigata neppure dai percorsi di sostegno alla genitorialità attivati dai Servizi Socio-Sanitari su indicazione della stessa Autorità Giudiziaria e che non pare aver trovato un alleggerimento neppure in seguito all'affido delle minori ai
Servizi Sociali, essendo lo scontro proseguito sul terreno delle visite padre-figlie.
Come accertato dalla CTU, la conflittualità esistente fra gli ormai ex coniugi “si è estesa anche ad altri membri della famiglia: anche la nonna materna, con cui la signora ha interrotto i rapporti in Parte_1
seguito all' accentuarsi di conflittualità, divenute anche in questo caso, talmente esplosive da far richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Le due minori frequentano esclusivamente le figure che sono in accordo con la madre, ossia il nonno materno, la zia materna e la famiglia di quest'ultima. Quello che è venuto a crearsi è un vero e proprio schieramento tra chi appoggia la narrazione della signora e chi la contesta. Le due minori hanno frequentazioni solo con chi ha un rapporto di Parte_1
alleanza con la mamma ed aderisce alla sua ideazione. Anche il ruolo del Servizio Sociale è stato messo in discussione, evidenziando una significativa difficoltà ad introdurre qualunque tipo di elemento possa apparire in dissonanza con la narrazione materna”.
Fin qui due dati oggettivi ed incontestabili emergenti dalla mera osservazione operata dal perito incaricato: la sussistenza di una situazione di conflittualità estesa anche ad altri membri della famiglia e la frequentazione delle minori soltanto con chi appoggia la narrazione della madre e si schiera dalla sua parte.
La valutazione psicodiagnostica integrata ha confermato che la ha “buone risorse relazionali ed Parte_1
intellettive, nonostante l'atteggiamento difensivo porti a sottovalutare eventuali elementi di sofferenza. I dati più rilevanti sono quelli legati ad un funzionamento potenzialmente buono, che si scontra con un atteggiamento difensivo estremamente rigido, in cui non esiste spazio per una dualità di opinioni. Quello che si può evidenziare dagli atteggiamenti della sig.ra è la presenza di relazioni molto Parte_1
adesive, in cui il rapporto è basato sulla totale conferma dell'altro ed un'adesione a quelli che possono essere i suoi ideali, mentre ogni atteggiamento che arriva a discostarsi da questa modalità, viene combattuto e identificato come un pericolo ed un nemico”.
Per la CTU, “la dimensione triadica nella famiglia, che si struttura nel passaggio tra la dipendenza simbiotica della madre ad una relazionalità che include la presenza di un terzo, viene in questo modo sabotata e con essa la possibilità di accesso ad una realtà sociale effettiva. La figura paterna rappresenta un mondo esterno se vista all'interno della diade mamma bambino, e proprio l'accesso a questa figura all'interno dello sviluppo relazionale, getta le basi per la costituzione di una effettiva competenza sociale e relazionale. Come è emerso anche nell'osservazione delle due minori, la vita della mamma e delle due bambine appare chiusa in un rapporto adesivo e identificativo, in cui viene inibita la potenzialità di sviluppare personalità distinte. Hanno accesso al mondo di e solo le persone che appoggiano completamente CP_2 CP_1
il punto di vista della madre, identificando come nemico chiunque si ponga in opposizione al punto di vista autocentrato. Tale atteggiamento ha probabilmente le sue origini nella struttura di personalità della sig.ra che ha strutturato la propria percezione di sé nelle conferme Parte_1
esterne e nella possibilità di strutturare un perfetto controllo sulle stesse. Anche il suo potenziale funzionamento positivo può essere messo molto in crisi da elementi di realtà vissuti come non controllabili, che pertanto innescano in lei reazioni emotivamente destrutturanti”.
A fronte di tali rilievi il Collegio osserva che la ricorrente, sentita dalla CTU, non pare affatto aver percepito il grave pregiudizio che le figlie minori subiscono per effetto della conflittualità dalla stessa intrattenuta con l'ex coniuge e per effetto della mancata frequentazione col padre che ella tiene distante e ostacola in ogni suo tentativo di instaurare con le figlie un rapporto sereno.
L'attrice, sotto questo profilo, pare non cogliere neppure le effettive esigenze delle bambine che sono senz'altro quelle di intrattenere col padre un rapporto normale. Ella a parole lamenta la distanza del padre dalle figlie minori, ma a fronte di qualsiasi tentativo del padre di avvicinare le figlie e di coltivare con loro una normale relazione, fa resistenza e si oppone, adducendo qualsiasi ragione per interrompere i contatti padre-figlie.
La SI.ra “non ammette che questa situazione di distacco dalla figura paterna sia negativa Parte_1
per le bambine. Afferma che le bambine stanno molto bene, che non ne sentono la mancanza e che avrebbero paura a passare del tempo con lui perchè nelle esperienze passate si sono molto spaventate.
Anche nei confronti delle numerose denunce fatte agli operatori dei Servizi Sociali, emerge una decisa opposizione a tutti quegli elementi che possono favorire la costruzione di un rapporto padre-figlie, ritenendo il comportamento degli operatori difettoso e non tutelante. Di fatto tutte le denunce fatte hanno avuto l'effetto di interromperne l'intervento. Anche quando l'affidamento ai Servizi Sociali è stato sospeso ed è stata consentita una regolamentazione basata su un accordo fra i genitori in cui gli incontri tra il papà e le bambine sarebbero avvenuti alla presenza della madre, questi sono stati comunque interrotti adducendo motivazioni legate a comportamenti aggressivi del padre…Descrive la loro vita come molto positiva, cosa che per lei dimostra che stanno bene senza la presenza del papà. Nella sua organizzazione familiare, il ruolo della figura paterna viene parzialmente rivestito dal nonno materno, che, pur non entrando nella quotidianità delle bambine in quanto vive ad Imperia, si interessa alla loro vita mantenendo contatti telefonici. Le bambine, nelle occasioni che richiamano ricorrenze, indirizzano al nonno materno eventuali bigliettini o lavoretti fatti in ambito scolastico. Anche la figura della nonna materna non viene associata alla madre, ma alla zia , che è la sorella della nonna. Anche la madre viene accusata di essere in qualche Per_2
modo “contro” di lei, ed in particolare le viene data la responsabilità della prima segnalazione fatta ai Servizi
Sociali in quanto, durante una delle liti avvenute quando era con lei nella casa di la situazione Per_3 era diventata così accesa che ha richiamato l'intervento delle Forze dell'Ordine, che avendo rilevato che liti esplosive fossero avvenute in maniera continuativa alla presenza delle due minori, hanno fatto una segnalazione ai Servizi Sociali. Rispetto a quella circostanza ammette di avere “spiato” i messaggi di whatsapp di sua madre tramite l'installazione di whatsapp web, potendo così leggere le chat della madre dal proprio computer. Non riconosce in questo un comportamento quanto meno scorretto e non riconosce nemmeno che, tramite lo stesso procedimento, poteva lei stessa scrivere messaggi sulle chat della mamma senza il consenso di quest'ultima”.
Quanto all' preme evidenziare che dai dati emersi nell'elaborato peritale “si può escludere Pt_2
la presenza di una sintomatologia psichiatrica grave di tipo allucinatorio o delirante, così come elementi della personalità legati al profilo della tossicodipendenza. Pertanto, tale narrazione deve essere considerata come un tentativo della signora di “bloccare” l'instaurarsi di un Parte_1
rapporto delle bambine con una figura diversa da lei”.
La ricorrente, in precedenti giudizi, ha accusato l'ex coniuge di fare abuso di sostanze stupefacenti, ma l'accusa a fronte degli esiti dei rigorosi accertamenti eseguiti è risultata infondata. Nel presente giudizio,
l'attrice ha dedotto il disinteresse del padre e la sussistenza in capo allo stesso di patologie psichiatriche tali da renderlo aggressivo. Anche tale prospettazione si è però rivelata del tutto infondata, in quanto la questione è stata valutata e accertata dal CTU, unitamente ai CTP, e definitivamente esclusa.
Per la CTU, “quello che viene confermato, invece, è lo stato di sofferenza depressiva del sig. che lui Pt_2
stesso ha descritto negli incontri. Questo elemento risulta essere rilevante e porta a considerare la presenza di una vulnerabilità significativa che espone lui stesso alla difficoltà di riuscire ad affrontare eventuali situazioni critiche nel momento attuale”.
“Dalle osservazioni fatte emerge il quadro di una persona con buone capacità empatiche ed affettivamente presente. Anche il legame con le bambine appare ben rappresentato e conservato nonostante le tante difficoltà incontrate. La sua situazione è minata da un forte stato di sofferenza legata sia alla necessità di agire in maniera molto controllata reprimendo il proprio desiderio di reagire ai comportamenti che ha vissuto come pesantemente aggressivi nei suoi confronti, sia alla paura di non riuscire più a riparare e trovare un rimedio alla situazione che si è creata, rispetto alla quale arriva a vivere quasi uno stato emotivo di lutto”.
Dalla valutazione psicodiagnostica integrata, sembra emergere in capo al resistente “una rigidità rispetto alle proprie convinzioni e una tendenza a sostenere con forza le proprie posizioni a causa di una sottostante insicurezza”.
Sembrano altresì emergere “numerosi elementi di fragilità: un malessere cronico caratterizzato dalla tendenza a reprimere l'espressione delle emozioni dolorose con sintomi ansioso-depressivi che possono esprimersi anche attraverso somatizzazioni e che sono conseguenza di difficoltà specifiche nelle relazioni interpersonali. Tale dolore può raggiungere picchi anche molto acuti che elevano il rischio di agiti autolesivi.
Egli è poco connesso con le proprie emozioni in quanto utilizza meccanismi di difesa volti a neutralizzarne l'impatto come l'intellettualizzazione e la negazione…Questo rappresenta sicuramente una fragilità in quanto la scarsa consapevolezza di sé può condurre a scelte non sempre appropriate. Il comportamento può non essere controllato adeguatamente e la rabbia può essere espressa attraverso agiti apertamente oppositivi”.
Ancora per la CTU, “il sig. ossiede una scarsa consapevolezza di sé. Pur descrivendosi e ponendosi Pt_2
come sicuro di sé stesso, è intimamente dubbioso circa le proprie qualità e necessita di coprire le sue insicurezze ribadendo con forza le proprie idee, timoroso rispetto alla possibilità di essere sopraffatto nella relazione con l'altro. L'autostima appare inferiore a quanto atteso con una scarsa fiducia nelle proprie capacità e limitata attenzione alle proprie necessità”.
“Nell'ambito delle relazioni interpersonali il signor resenta una fragilità peculiare capace di fargli Pt_2
sperimentare anche emozioni molto dolorose: egli mostra una scarsa capacità di comprensione delle intenzioni e motivazioni altrui e risulta particolarmente vulnerabile al rifiuto, è riluttante a entrare in relazione perché ha scarse aspettative positive e può sentirsi facilmente deluso o soffrire di eventuali fallimenti relazionali. A causa di intensi vissuti di rabbia e della sua insicurezza può relazionarsi in modo autoritario o apertamente oppositivo e ciò lo penalizza rispetto all'esito dei suoi scambi”.
Il Collegio non può non rilevare come il profondo stato di sofferenza che le operazioni peritali hanno consentito di riconoscere nell' pare essere conseguenza diretta del trauma derivante dalla Pt_2
disgregazione dell'unità familiare e soprattutto dalla lontananza dalle figlie che il convenuto ormai da nove anni cerca di riavvicinare, senza riuscirci, in una lunga e defatigante vicenda giudiziaria in cui la SI.ra gli ha opposto ostacoli di ogni tipo, costringendo l'Autorità Giudiziaria ad Parte_1
accertamenti e controlli poi rivelatisi non necessari.
Pertanto, se oggi di questo stato depressivo che condiziona le modalità relazionali dell'uomo bisogna tenere conto, come senz'altro è dovuto, bisogna tuttavia anche valutare la causa al fine di non operare una “vittimizzazione secondaria”.
Veniamo alle minori ed agli effetti sulle stesse prodotti da questa situazione di conflittualità e di sostanziale negazione della figura genitoriale paterna.
Sentita dalla CTU, , oggi dodicenne, ha imputato al padre condotte aggressive durante gli CP_1
incontri protetti, ma la sua versione dei fatti è stata smentita dall'educatrice “che era presente e che ha disconfermato la presenza di comportamenti spaventosi da parte del papà, mentre ha sottolineato la difficoltà delle bambine a vivere una situazione di distacco dalla madre. Il distacco non è da interpretare come una distanza fisica, ma anche come la possibilità di vivere un'esperienza propria, differente da quella condizionata dalla madre, riconoscendo una diversità nel ruolo ed anche nei sentimenti che possono conseguirne”.
nel parlare del padre lo chiama e motiva questo dicendo: “lo chiamo perché è CP_1 Pt_2 Pt_2
il suo nome, non lo chiamo papà”. Di fatto si evidenzia l'impossibilità di di fidarsi di persone CP_1
che non siano la madre o di persone di cui la madre si fida.
I pensieri di sono condizionati da quelli della madre e l'immagine del padre che ha la CP_1
bambina coincide sostanzialmente con quella che ha la madre.
L'immagine del padre è quella di un uomo impazzito, rosso di rabbia, con le vene del collo gonfie, aggressivo.
Anche l'episodio che ha condotto all'allontanamento dalla casa familiare è sì stato vissuto direttamente dalla minore che all'epoca aveva due anni, ma a posteriori guardato e deformato con gli occhi della genitrice.
Ad oggi non ha esitato a riferire al perito incaricato: “io ho più contatto con la mamma, ci CP_1
ha sempre protetto, ci ha sempre curato, dato da mangiare ci ha sempre voluto bene”...“non mi è dispiaciuto quando la vita col papà è finita perchè quel giorno che è diventato pazzo doveva dispiacersi lui non noi, non penso che ci voglia ancora bene.. con tutti gli incontri che ha fatto con tutti gli urli che ha fatto non penso ci voglia ancora bene perché è lui quello che ci avrebbe fatto del male.. non penso che ci voglia bene……nella nostra vita non c'è mai stato non ci ha comprato le medicine la spesa…non penso possa cambiare”.
La bambina ha persino negato che il padre possa in qualche modo mancarle: “c'è già la mamma che fa tutto per noi”.
Per la CTU, nelle parole di si evidenziano diversi punti critici. CP_1
La bambina vive una situazione di totale identificazione con la madre, da cui si sente totalmente dipendente.
Emerge un senso di forte insicurezza, come se non riuscisse più a vedere una possibilità di CP_1
riparazione all'interno delle relazioni e come se, al di fuori del mondo che vive come protetto dalla mamma, esistessero solo situazioni pericolose e deludenti, che in lei hanno la rappresentazione di situazioni mostruose.
Le sue sicurezze vengono mantenute rigidamente in una identificazione totale con la madre, con i suoi pensieri ed i suoi sentimenti, fino al punto da riconoscere nella sua vita soltanto le persone che la madre accetta e disconoscendo anche la possibilità di desiderare o provare qualcosa di diverso.
Anche che oggi ha sette anni, rispondendo alla CTU ha affermato: “ sarebbe nostro CP_2 Pt_2
padre … non lo chiamo papà…perché è stato sempre cattivo con noi e ci ha fatto sempre del male, ogni giorno ci faceva soffrire”.
Ancora del padre ha affermato: “l'ho conosciuto quando avevo pochi anni…quando ero piccola non sapeva il mio nome, non mi ha mai salutato, non mi ha abbracciato né dato un bacino” e così dicendo ha ammesso che le farebbe piacere che avvenisse.
Rispetto alla mamma ha affermato “se la mamma non c'è sono tranquilla, ma sono triste, mi manca. Anche mia sorella a volte mi manca”.
I racconti di alla CTU sono in realtà confusi e generici e, circostanza questa assai CP_2
significativa, perfettamente sovrapponibili a quelli della sorella e ancor prima della madre, sia nella scelta che nell'espressione delle cose accadute: “il pensiero di segue il bisogno rassicurante CP_2
di confermare la narrazione della madre e della sorella, non compare un reale ricordo del padre, nato da un'effettiva interazione con lui, ma solo una rappresentazione di lui che lo identifica come pericoloso e terribile. Quando le viene chiesto se le piacerebbe andare d'accordo e avere il papà come gli altri bambini, non risponde ma annuisce con la testa. Non si capisce se questo, che potrebbe essere molto significativo, sia un effettivo pensiero di o non sia stato influenzato dalla domanda, a cui non CP_2 CP_2
ha avuto la forza di dare una sua risposta”.
Per la CTU, “anche il colloquio con conferma la costituzione di uno stato di simbiosi tra la CP_2
mamma e le due figlie, in cui le loro identità appaiono sovrapposte e non distaccabili. Questo elemento rappresenta un importante pregiudizio per la possibilità di un sereno sviluppo della personalità, che in questo modo non trovano modalità di sviluppo e di espressione, rimanendo paralizzate in uno stato di apparente rassicurazione a cui è preclusa ogni forma di cambiamento”.
In generale, e non sono in grado di vivere un sentimento proprio ed autonomo e si CP_1 CP_2
trovano “costrette” in una situazione in cui non possono e non riescono a manifestare quali sono realmente i propri vissuti emotivi, inconsapevolmente condizionate dal timore di perdere il loro principale punto di riferimento affettivo che è la madre: “il messaggio che arriva alla CTU dalle due bambine è che quello che loro vivono è la sensazione che questa identità simbiotica sia l'unica possibile, stato che impedisce uno spazio per la scoperta e l'espressione ad ognuna di loro della propria emozionalità. Il loro comportamento viene confermato nella visita domiciliare, in cui alla presenza di tutti i consulenti, si è messa a piangere anche solo dopo l'accenno alla possibilità CP_1
di rivedere il papà ed ha iniziato a consolarla. E' da rilevare anche la mancanza di una CP_2 differenziazione tra le due sorelle, che pur avendo strumenti diversi legati alla diversità di età, e soprattutto avendo vissuto rispetto al padre momenti e storie diverse, riportano la stessa narrazione e si sovrappongono negli atteggiamenti e nella manifestazione dei pensieri”.
Dunque, ciò che è emerso dalla CTU è l'esistenza di una situazione di disagio in capo alle minori ed direttamente imputabile a profili di inidoneità genitoriale materna, considerato CP_1 CP_2
che questo rapporto simbiotico madre-figlie è alimentato proprio dalla genitrice e considerato che sempre la genitrice è la responsabile di condotte manifestamente escludenti.
Le considerazioni della CTU, ancorate come sono a rilievi e dati oggettivi, costituiscono la base solida e razionale su cui poggiano le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale.
Persino i consulenti di parte hanno concordemente ammesso la sussistenza di una situazione di alienazione della figura paterna, dissentendo, caso mai – e solo il CTP di parte convenuta -, sulle iniziative da assumere per ripristinare la bigenitorialità.
Le conclusioni cui la CTU è pervenuta sono le seguenti: “dall'esame delle figure genitoriali e della situazione genitoriale, emerge un quadro familiare in cui le minori vivono in maniera esasperatamente sbilanciata il rapporto con i genitori. Dopo la nascita della figlia minore CP_2
non si è ricreato uno stato in cui entrambi i genitori avessero un ruolo ed una presenza nella vita e nell'educazione delle due bambine. Dall' ascolto delle due minori emerge una situazione in cui per entrambe l'unico riferimento genitoriale è costituito dalla figura materna, mentre la figura paterna viene non soltanto temuta e allontanata, ma disconosciuta e privata del suo ruolo e della sua esistenza. Alla base di questo si è evidenziato un atteggiamento manifestamente alienante da parte della signora che in molteplici occasioni, è riuscita sempre ad interrompere quelle Parte_1
occasioni in cui il padre e le figlie avrebbero potuto trovare il contesto per lo sviluppo di una buona relazione. La conflittualità all'interno della coppia non ha trovato neppure in contesti di mediazione strutturati, una modalità per costruire uno spazio di bigenitorialità, anche non paritetico. Negli atteggiamenti della mamma delle minori è esplicita la volontà di escludere il padre dalla vita delle figlie, cosa che ha trovato conferma sia nelle affermazioni fatte sul suo conto sia tramite azioni concrete, che hanno provocato ulteriori conflittualità allo scopo di interrompere ogni intervento che potesse in qualche modo modificare l'equilibrio simbiotico che lei ha strutturato nel rapporto con le figlie. I Servizi Sociali stessi si sono trovati in più occasioni a dover interrompere interventi importanti per le bambine, in seguito ad attacchi ed accuse messi in atto nei confronti di diversi operatori. L'ultimo episodio risale al mese di luglio u.s. in cui la signora a fatto una nuova Parte_1
denuncia contro i Servizi Sociali, proprio in concomitanza del momento in cui veniva strutturata una nuova sperimentazione di incontri protetti tra il padre e le figlie. Tutta la situazione familiare si è strutturata in maniera rigidamente scissa: da una parte la mamma con le due figlie e quei membri della famiglia che appoggiano il suo agire, dall'altra le persone che, trovandosi in posizione di contrasto con lei, vengono escluse dalla vita sua e delle figlie. Appare molto significativo il fatto che le insegnanti scolastiche abbiano colto come la figura paterna sia stata cancellata dalle rappresentazioni mentali delle due bambine. Come già descritto, questo quadro relazionale, che si basa su modalità simbiotiche ed esclusive, risulta dannoso per lo sviluppo delle due minori, non permettendo un normale sviluppo di una personalità propria e distinta, in cui sono possibili e tollerati i momenti di separatezza e conseguentemente di confronto, su cui si basano le competenze sociali ed interpersonali, oltre che intrapsichiche. Quello che ad oggi risulta importante è non solo recuperare il rapporto con la figura paterna, e con esso una dimensione di bigenitorialità, ma instaurare elementi di critica rispetto agli accadimenti, spesso modificati in maniera manipolatoria e confusiva. Il padre è talmente provato dalla storia familiare da avere quasi perso la speranza di poter avere un ruolo nella vita delle sue figlie. Rispetto all'idoneità genitoriale possiamo osservare che: negli atteggiamenti della signora presente un'ottima capacità di prendersi cura delle Parte_1
figlie, di occuparsi di loro, della loro salute. Tale capacità viene tuttavia messa in crisi dalle problematiche di tipo relazionale, che la portano a creare esclusivamente un rapporto inglobante, basato sulla impossibilità di progredire nel proprio percorso di autonomia, creando di fatto un benessere apparente reso però vulnerabile dall'impossibilità di tollerare elementi di separatezza e di potenziale conflittualità. Per questo motivo, la sua idea di pensare che la soluzione ottimale per le figlie sia quella di averne l'affidamento esclusivo, escludendo il padre in quanto vissuto come elemento negativo e non desiderato, ed escludendo anche l'intervento dei Servizi Sociali essendo questo ovviamente mirato a ripristinare uno stato di bigenitorialità, deve essere vista come l'espressione di una modalità educativa e relazionale controllante che non può essere un valido supporto di crescita per le due minori. Va riconosciuta la sofferenza sicuramente vissuta dalla signora dopo la separazione dal sig. soprattutto in concomitanza con la nascita Parte_1 Pt_2
di , e che in quel contesto lei si sia sentita molto delusa e abbandonata e che possa avere per CP_2
questo, motivi di risentimento nei confronti del sig. E' mancata, però, una successiva Pt_2
capacità di distinguere la storia della coppia e la storia genitoriale, che da essa doveva distinguersi,
a protezione delle due bambine. Il sig. invece, in più occasioni ha mostrato di essere Pt_2
consapevole della necessità di anteporre i bisogni delle figlie, riconoscendo spesso il loro potenziale bisogno di una situazione di maggiore normalità, trovandosi però a sentirsi nell'impossibilità di costruire un processo di interazione con le due bambine. Per lui il ruolo dei Servizi Sociali nei contatti con le figlie, in particolare dell'educatrice, è risultato di supporto. Ad oggi, però, teme un ulteriore fallimento, per lui difficile da sopportare. Sulla base di queste osservazioni e della sperimentazione svolta, in risposta al quesito posto si reputano come migliori le seguenti condizioni:
L' affidamento delle minori ed ai Servizi Sociali con l'indicazione di CP_1 CP_2
proseguire gli interventi attuati durante la sperimentazione.
In particolare devono essere garantiti gli incontri protetti tra le bambine ed il papà, con la mediazione delle due educatrici, con una frequenza almeno settimanale.
Si condivide la proposta degli operatori dei Servizi Sociali di procedere “per piccoli passi”, ipotizzando sempre all'interno del regime degli incontri protetti, di poter uscire dai locali dell'ufficio e svolgere anche attività all'esterno.
E' utile, inoltre, strutturare, quando ritenuto utile dagli operatori del Servizio Sociale, degli incontri disgiunti delle bambine con il padre, in modo da evitare comportamenti di tipo emulativo ed incoraggiare un contesto di separazione anche tra le due bambine.
E' importante che venga mantenuto il supporto psicologico alle due minori, che vivono una profonda criticità rispetto alla condizione che si è venuta a creare e che vanno appoggiate in questo cambiamento, che per loro può risultare oggi sconosciuto e pertanto spaventoso.
Per questo motivo si condivide la segnalazione al Consultorio Familiare di Finale ligure delle due minori per un sostegno psicologico.
I due genitori devono proseguire in un percorso per la genitorialità in cui sia possibile lasciare che si crei uno spazio che reintroduca la presenza di entrambi i genitori.
All'interno di questo percorso è importante focalizzare un coinvolgimento del padre in tutte le scelte e le attività delle bambine, per cui è essenziale che lui abbia contatti con la scuola e le insegnanti, che abbia accesso al registro elettronico scolastico e che sia informato delle loro attività, che partecipi alla scelta dello sport e delle scelte legate alla loro salute.
Se tutte queste condizioni risultano strutturabili e lo svolgimento di questi interventi riesce a proseguire senza interruzioni, il mantenimento del collocamento delle minori può rimanere presso l'abitazione della mamma.
È, infatti, ipotizzabile che sia necessario un tempo prolungato e continuativo perché le bambine riescano a beneficiare pienamente degli interventi intrapresi e se, in questo frangente, vengono provocate interruzioni o rotture, queste vanno interpretate come un condizionamento negativo al benessere stesso delle minori”. Ciò posto, va senz'altro respinta la domanda proposta dalla SI.ra di decadenza Parte_1
dell' alla responsabilità genitoriale che non solo appare infondata, ma palese estrinsecazione della Pt_2
tendenza alienante ed escludente della donna.
Va altresì respinta la domanda proposta dalla medesima di affido esclusivo delle figlie Parte_1
ed a sé. CP_1 CP_2
Va invece confermato l'affido delle minori ed ai Servizi Sociali territorialmente CP_1 CP_2
competenti per il periodo di 24 mesi.
La ricorrente presenta, infatti, profili di inidoneità genitoriale ampiamente illustrati nell'esposizione che precede e che impongono non già automaticamente la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma certamente una limitazione del di lei esercizio della responsabilità genitoriale, in attesa che – tramite interventi mirati – possa recuperare le proprie competenze nell'interesse delle figlie minori ad avere un padre ed anche una madre.
Il resistente, di fatto allontanato dalle minori, non può allo stato avere quella conoscenza dei loro bisogni attuali necessaria a decidere per loro.
Infine, l'affido ai Servizi Sociali si impone anche per alleggerire la conflittualità esistente e consentire l'avvio di percorsi ed interventi diretti a ripristinare un canale di dialogo e di confronto fra le parti.
Va conferito all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, le decisioni relative alle scelte educative, sportive, scolastiche e sanitarie.
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla
A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati.
I Servizi Sociali affidatari dovranno adoperarsi per consentire ad entrambi i genitori di avere accesso alle informazioni relative alle figlie.
I genitori dovranno essere entrambi, in condizione di assoluta pariteticità, informati e sentiti dai
Servizi Sociali, prima che l'Ente affidatario possa assumere nell'interesse di ed le CP_1 CP_2
decisioni ad esso rimesse, fermo restando che dovranno essere garantiti tempi celeri di decisione e che la decisione finale competerà esclusivamente al Comune affidatario, senza che le posizioni dei genitori possano risultare in qualche modo vincolanti. Sia il SI. che la SI.ra Pt_2 Parte_1 dovranno avere accesso al registro elettronico scolastico, potranno confrontarsi con la scuola e con le insegnanti, potranno conferire e relazionarsi con il pediatra e con gli altri professionisti presso i quali le figlie siano in cura.
Al di fuori delle decisioni rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali, le parti conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
L'affido ai Servizi Sociali deve essere accompagnato da un progetto di interventi che consentano il superamento della conflittualità esistente ed il recupero da parte della elle proprie CP_3 Parte_1
competenze genitoriali.
I Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione dei Servizi Sanitari, vanno dunque incaricati di proseguire gli interventi e percorsi già avviati durante le operazioni peritali nonché di attivare ogni intervento e percorso ritenuto necessario. Segnatamente, i Servizi
Socio-Sanitari vanno incaricati:
• di proseguire/attivare, in favore delle parti, apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi che ben possono evincersi dagli ampi stralci dell'elaborato peritale richiamati in parte motiva e che comunque di seguito si vanno sinteticamente ad indicare, almeno in linea generale: riconoscimento da parte della ricorrente del ruolo paterno e acquisizione della capacità di guardare criticamente al proprio ruolo genitoriale, sì da creare i presupposti per una bigenitorialità effettiva e per un definitivo superamento delle tendenze escludenti manifestate;
acquisizione da parte dell'attrice della capacità di cogliere i reali bisogni delle figlie e recupero pieno da parte sua delle proprie competenze genitoriali;
consolidamento e rafforzamento da parte del convenuto delle proprie competenze genitoriali;
superamento da parte di entrambi i genitori delle attuali modalità relazionali conflittuali ed acquisizione di una sufficiente capacità di scambio e di confronto;
• di proseguire/attivare, in favore della ricorrente, apposito percorso di supporto psicologico individuale funzionale ad elaborare il trauma della disgregazione dell'unità familiare, ma anche a superare l'attuale funzionamento basato sulla dicotomia buono/cattivo a seconda che ci sia un'adesione ai suoi ideali oppure un discostamento da essi;
• di proseguire/attivare, in favore delle minori, apposito percorso di supporto psicologico individuale che le aiuti nell'evoluzione dei rapporti sia con la madre che col padre, necessari al loro sereno ed armonioso sviluppo.
Come noto, i percorsi indicati in favore delle parti non possono essere oggetto di coercizione. Essi, tuttavia, alla stregua delle risultanze di cui alla CTU, appaiono indispensabili affinché possano venire meno le cause del disagio espresso dalle minori. E' bene, pertanto, avvertire le parti che nel caso di mancata sottoposizione ai percorsi ed interventi indicati, la loro condotta sarà suscettibile di valutazione per l'adozione di provvedimenti più incisivi in punto responsabilità genitoriale.
Decorso il periodo di affido, se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui sopra, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sarà da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori.
Qualora il Servizio Sociale dovesse invece ravvisare la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela delle minori, con limitazione della responsabilità genitoriale, provvederà ad effettuare opportuna segnalazione ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184.
Quanto alla collocazione delle minori ed il Collegio ritiene che allo stato possa CP_1 CP_2
essere mantenuta presso la madre, ma soltanto a condizione che la stessa presti la massima collaborazione con i Servizi Sociali affidatari, si sottoponga al progetto di percorsi sopra meglio specificati e soprattutto non assuma alcuna condotta ostativa rispetto alla frequentazione del padre con le figlie minori. In caso di inosservanza alle statuizioni che precedono, i Servizi Sociali dovranno immediatamente interessare la Procura Minorile, affinché valuti non solo interventi più incisivi della responsabilità genitoriale, ma anche il cambio di collocazione delle minori.
Ed invero il mantenimento della collocazione delle minori presso la madre, malgrado i profili di inidoneità dalla stessa manifestati, è funzionale ad evitare che in capo alle bimbe si generi ulteriore sofferenza e smarrimento. Tuttavia, qualora la madre dovesse perseverare nelle proprie condotte inadeguate, la sofferenza e lo smarrimento che conseguiranno al cambio di collocazione saranno necessari per evitare alle bimbe un malessere più profondo e più grave: “è, infatti, ipotizzabile che sia necessario un tempo prolungato e continuativo perché le bambine riescano a beneficiare pienamente degli interventi intrapresi e se, in questo frangente, vengono provocate interruzioni o rotture, queste vanno interpretate come un condizionamento negativo al benessere stesso delle minori” (così la stessa CTU nelle sue conclusioni).
Veniamo al regime degli incontri con il genitore non collocatario.
Il Collegio, in conformità a quanto previsto dalla CTU, ritiene che allo stato, a fronte della vulnerabilità provocata nel padre dalla condotta alienante materna, occorra prevedere che gli incontri del padre con le figlie avvengano in modalità protetta, eventualmente anche all'esterno, con la mediazione di due educatrici e con una frequenza almeno settimanale. Inizialmente gli incontri con ciascuna delle figlie dovranno svolgersi disgiuntamente, in modo da evitare comportamenti di tipo emulativo ed incoraggiare un contesto di separazione anche tra le due bambine. In seguito, anche tenuto conto dell'andamento dei percorsi attivati, i Servizi Sociali avranno facoltà di intervenire sui tempi e sulle modalità di visita fino ad arrivare ad una piena liberalizzazione degli incontri e ad una completa standardizzazione del regime delle visite.
La madre, quale genitore collocatario, dovrà astenersi da qualsiasi condotta che possa recare ostacolo alla normale frequentazione del padre con le figlie ed anzi dovrà prestare la massima collaborazione affinché gli incontri possano avere esito positivo.
A questo punto va senz'altro disposta la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio del
Giudice Tutelare per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. Vigilanza che dovrà esplicarsi sull'effettiva osservanza delle statuizioni in punto affido, in punto percorsi ed interventi ed in punto regime delle visite.
All'uopo i Servizi Sociali incaricati dovranno monitorare le parti, la collaborazione dalle stesse prestata ed il rispetto delle condizioni stabilite, informando immediatamente l'Ufficio del Giudice
Tutelare e la Procura Minorile in presenza di condotte inadempienti e, comunque, depositando presso la Cancelleria del G.T. periodiche relazioni di aggiornamento con cadenza bimestrale.
Resta da affrontare la questione economica.
Le statuizioni in punto affido, collocazione e visite che precedono sono sostanzialmente confermative delle condizioni divorzili, talché sotto questo profilo non si ravvisano sopravvenienze idonee a giustificare una revisione del contributo economico già previsto.
Si osserva poi che all'epoca del divorzio aveva 8 anni, mentre oggi ne ha 12. aveva 3 anni, CP_1 CP_2
mentre oggi ne ha 7.
E' dunque trascorso un lasso di tempo che, sia pure breve, ha senz'altro comportato un aumento delle esigenze delle minori, ormai inserite nel percorso scolastico e pure in attività extrascolastiche.
Quanto alle posizioni economiche delle parti, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova documentale che dimostri un peggioramento rispetto all'epoca del divorzio.
Ella non ha allegato al ricorso la documentazione economica di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., pur invocando un contributo economico per il mantenimento delle figlie più che doppio. In particolare, ha allegato non già
CP_ le dichiarazioni dei rediti, ma le certificazioni uniche emesse dall' a zero e, solo a seguito di ordine giudiziale nell'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., ha versato in atti estratti conto peraltro in gran parte illeggibili (anno 2021, 2022, 2023); per il 2024 sono stati depositati i movimenti del conto corrente da marzo a maggio, questi sì leggibili, dai quali è però facilmente evincibile l'esistenza di postepay non dichiarata e le cui movimentazioni non sono state esibite. La SI.ra ha sempre beneficiato di misure di sostegno al reddito e, comunque, riceve l'aiuto Parte_1
economico del padre. Per le figlie, oltre al mantenimento corrisposto dall'ex coniuge, percepisce l'assegno unico nella misura di 370,00 euro. E' gravata da oneri alloggiativi per 650,00 euro come da contratto in atti.
Il convenuto, per parte sua, ha allegato dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2020, 2021 e
2022 con redditi denunciati pari rispettivamente a 1417,00 euro, 347,00 euro e 0, sensibilmente inferiori a quelli denunciati in precedenza e valutati in sede di divorzio (CUD relativo all'anno 2017 da cui risulta un reddito da lavoro dipendente per l'attività prestata per la pari a 8.808,87 Parte_5
euro, CUD relativo all'anno 2016 da lavoro dipendente per l'attività prestata per la Parte_5
pari a 9.994,40 euro, CUD relativo all'anno 2015 da cui risulta un reddito da lavoro dipendente
[...]
per l'attività prestata per la pari a 8.471,25 euro, CUD relativo all'anno 2014 Parte_5
da cui risulta un reddito da lavoro dipendente per l'attività prestata per la Parte_5
pari a 8.132,55 euro).
Il crollo reddituale coincide con la cessazione dell' dal lavoro dipendente a far data dal 31.7.2019. Pt_2
Non pare, tuttavia, che la situazione prospettata dall' sia del tutto verosimile, in quanto, sentito in Pt_2
occasione della prima udienza di comparizione, l'uomo ha dichiarato di aver sempre provveduto alle spese per il mantenimento delle figlie (700,00 euro mensili), per la locazione dell'immobile in cui vive a Pt_4
(500,00 euro mensili) e per l'affitto dei terreni che coltiva (2000,00 euro l'anno), spese il cui complessivo ammontare è di per sé incompatibile con il lamentato stato di assoluta impossidenza.
Inoltre, il resistente oggi esercita attività d'impresa nel settore agricolo, mentre all'epoca del divorzio aveva appena cessato la propria attività d'impresa.
Infine, dall'esame degli estratti del conto corrente depositati in atti emerge che l' ell'anno 2023 ha Pt_2
ricevuto dalla madre, sia pure formalmente a titolo di prestito, 26.614,00 euro, nell'anno 2022 30.032,11 euro e nell'anno 2021 28.400,00 euro.
Egli risulta anche titolare di una posizione ulteriore rispetto a quella denunciata, come emerge dalla presenza di un giroconto in entrata. Di tale posizione nulla è dato sapere.
Entrambe le parti incorrono nell'applicazione dell'art. 473bis.18 c.p.c. per le omissioni perpetrate nel deposito della documentazione economica prevista dall'art. 473bis.12 c.p.c., ma quanto depositato in atti è da ritenersi sufficiente ai fini della determinazione del contributo di mantenimento dovuto dal padre per le figlie.
Ed invero alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio, considerata l'età delle figlie, valutate le rispettive posizioni economiche delle parti e tenuto conto del previsto regime delle visite, ritiene congruo porre a carico di per il mantenimento delle figlie un contributo pari a 800,00 euro mensili Parte_2
(400,00 euro per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come già Parte_1
stabilite nella sentenza di divorzio.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno invece definitivamente poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede a parziale modifica delle vigenti condizioni divorzili:
• visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, dispone l'affido delle minori ed CP_1
ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con collocazione CP_2
presso la madre;
• conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, le decisioni relative alle scelte educative, sportive, scolastiche e sanitarie. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I Servizi Sociali affidatari dovranno adoperarsi per consentire ad entrambi i genitori di avere accesso alle informazioni relative alle figlie. I genitori dovranno essere entrambi, in condizione di assoluta pariteticità, informati e sentiti dai Servizi Sociali, prima che l'Ente affidatario possa assumere nell'interesse di ed le decisioni ad esso rimesse, fermo CP_1 CP_2
restando che dovranno essere garantiti tempi celeri di decisione e che la decisione finale competerà esclusivamente al Comune affidatario, senza che le posizioni dei genitori possano risultare in qualche modo vincolanti. Sia il SI. che la SI.ra dovranno avere accesso al Pt_2 Parte_1
registro elettronico scolastico, potranno confrontarsi con la scuola e con le insegnanti, potranno conferire e relazionarsi con il pediatra e con gli altri professionisti presso i quali le figlie siano in cura. Al di fuori delle decisioni rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali, le parti conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di proseguire gli interventi e percorsi già avviati durante le operazioni peritali nonché di attivare ogni intervento e percorso ritenuto necessario. Segnatamente, i Servizi Socio-Sanitari vanno incaricati:
− di proseguire/attivare, in favore delle parti, apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi che ben possono evincersi dagli ampi stralci dell'elaborato peritale richiamati in parte motiva e che comunque di seguito si vanno sinteticamente ad indicare, almeno in linea generale: riconoscimento da parte della ricorrente del ruolo paterno e acquisizione della capacità di guardare criticamente al proprio ruolo genitoriale, sì da creare i presupposti per una bigenitorialità effettiva e per un definitivo superamento delle tendenze escludenti manifestate;
acquisizione da parte dell'attrice della capacità di cogliere i reali bisogni delle figlie e recupero pieno da parte sua delle proprie competenze genitoriali;
consolidamento e rafforzamento da parte del convenuto delle proprie competenze genitoriali;
superamento da parte di entrambi i genitori delle attuali modalità relazionali conflittuali ed acquisizione di una sufficiente capacità di scambio e di confronto;
− di proseguire/attivare, in favore della ricorrente, apposito percorso di supporto psicologico individuale funzionale ad elaborare il trauma della disgregazione dell'unità familiare, ma anche a superare l'attuale funzionamento basato sulla dicotomia buono/cattivo a seconda che ci sia un'adesione ai suoi ideali oppure un discostamento da essi;
− di proseguire/attivare, in favore delle minori, apposito percorso di supporto psicologico individuale che le aiuti nell'evoluzione dei rapporti sia con la madre che col padre, necessari al loro sereno ed armonioso sviluppo;
• stabilisce che gli incontri del padre con le figlie avvengano in modalità protetta, eventualmente anche all'esterno, con la mediazione di due educatrici e con una frequenza almeno settimanale.
Inizialmente gli incontri con ciascuna delle figlie dovranno svolgersi disgiuntamente, in modo da evitare comportamenti di tipo emulativo ed incoraggiare un contesto di separazione anche tra le due bambine. In seguito, anche tenuto conto dell'andamento dei percorsi attivati, i Servizi Sociali avranno facoltà di intervenire sui tempi e sulle modalità di visita fino ad arrivare ad una piena liberalizzazione degli incontri e ad una completa standardizzazione del regime delle visite;
• dispone che decorso il periodo di affido, se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori. Qualora, invece, il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
• dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza bimestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
• dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
• pone a carico di per il mantenimento di per il mantenimento delle Parte_2 Parte_2
figlie un contributo pari a 800,00 euro mensili (400,00 euro per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come già stabilite nella sentenza di divorzio;
• rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 Parte_2
complessivamente in euro 3809,00, oltre a spese generali forfettizzate ed accessori di legge se dovuti;
• relativamente alla posizione processuale delle minori ed condanna CP_1 CP_2 [...]
in solido, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida Parte_1 Parte_2
complessivamente in euro 3809,00, oltre a spese generali forfettizzate ed accessori di legge se dovuti;
• pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti ed all'Ufficio del G.T.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo