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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione ex art.281sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2171 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Vincenzo Di Franco Parte_1
- attore -
e
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Controparte_1
- convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il per ottenere, in Parte_1 Controparte_1
qualità di figlio del defunto il risarcimento dei danni patiti iure Controparte_2
proprio in conseguenza del decesso del predetto, in tesi determinato dalla sottovalutazione della condizione psichica di disagio del de cuius e dalla inadeguata condotta di controllo e tutela del predetto da parte del personale della
Casa Circondariale di Marassi, ove il era detenuto;
situazione che aveva Pt_1
consentito al di porre in essere atto suicidiario in data 28.5.2021. Pt_1
1 A sostegno della propria tesi l'attore evidenziava che nel periodo antecedente il suicidio si erano manifestati chiari segnali di disagio del da poco Pt_1
condannato a dieci anni di reclusione e in situazione economica e di salute precaria;
situazione che aveva indotto il difensore di fiducia, avv. Marocco, a segnalare, circa 15 giorni prima del decesso, la necessità di aiuto al detenuto.
Su detti presupposti, e ritenendo ricorrere la responsabilità del personale della struttura carceraria per il suicidio del proprio congiunto, l'attore concludeva domandando la condanna del Ministero della Giustizia ex art.2049c.c. al risarcimento del danno patito iure proprio per perdita del rapporto parentale;
danno indicato come pari a 336.500,00 euro.
Il si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
la domanda attrice e concludendo per il pieno rigetto della stessa in difetto di ogni presupposto di legge, rilevando in particolare che l'azione suicidiaria del Pt_1
era avvenuta all'improvviso e senza alcuna precedente avvisaglia di tipo comportamentale, così che non si poteva ascrivere al personale della casa circondariale alcun culpa in vigilando.
* * * * *
Considerato che
- la triste natura dell'evento posto a fondamento della domanda attrice, e l'umana comprensione per la tragedia patita da tutte le vittime dell'accaduto,
non consentono - tuttavia - di discostarsi nella valutazione della controversia da una precisa analisi dei fatti e coerente applicazione delle norme di diritto;
2 - a tal fine, trattandosi di un ambito - quello della valutazione di prevedibilità
delle condotte umane in situazione di disagio, e della correlata applicazione di buone pratiche di sostegno e tutela dei soggetti deboli in ambito carcerario -
fortemente inferito da cognizioni medico-specialistiche, risulta imprescindibile nel caso in esame il supporto argomentativo fornito dalla ctu svolta in corso di causa a ministero del prof. , specialista Persona_1
in Neurologia, Psicoterapeuta e professore associato di Neurologia presso l'Università di Genova;
- in relazione allo svolgimento della ctu, e considerata l'eccezione di nullità per vizio procedurale svolta da parte attrice, deve precisarsi che
▪ parte attrice eccepisce la nullità della ctu per mancato deposito tempestivo e
“mancata condivisione tempestiva delle note dell'avvocatura con violazione del diritto al contraddittorio”;
▪ per quanto è dato comprendere, la contestazione in esame deriva dal fatto che il ctu ha depositato l'elaborato peritale 7 giorni dopo la scadenza del termine assegnato, così che l'attore avrebbe conosciuto con 7 giorni di ritardo le note critiche endoprocedimentali di controparte, con conseguente affermata lesione del contraddittorio avendo avuto meno tempo di quello ipotizzabile per replicare;
▪ il tardivo deposito della relazione da parte del ctu, nonostante abbia - per ipotesi - fatto conoscere con 7 giorni di ritardo a parte attrice la posizione dei ctp di parte convenuta, non ha determinato lesione del contraddittorio in quanto a) le note di parte sono indirizzate al ctu in vista della relazione
3 peritale, e la tardiva conoscenza delle note da parte della difesa non ha leso il contraddittorio, visto che il ctu le ha commentate e le ha considerate nel redigere l'elaborato peritale;
b) in ogni caso la parte ha potuto svolgere le proprie difese al riguardo (avendo ampiamente contestato la ctu); c) il tardivo deposito in sè della ctu non ne ha certo determinato la nullità e non pregiudica il diritto di difesa delle parti e tanto meno il contraddittorio;
- premesso quanto sopra, deve osservarsi che nella relazione peritale esito della menzionata ctu si ha modo di leggere che
▪ “il sig. era persona chiusa, riservata, di solito educata e adeguata nel Pt_1
comportamento. Concordano in tal senso le dichiarazioni di tutti i compagni di cella ... In cartella clinica si notano alcune patologie somatiche e cioè
lombosciatalgia, difficoltà masticatorie dovute ad una grave edentulia, un
“Trauma distorsivo ginocchio sinistro” avvenuto nel 2019. Tutte appaiono essere state oggetto di adeguati accertamenti e cure”;
▪ “dal punto di vista psichiatrico, l'anamnesi raccolta all'ingresso era muta, e anche dal resto della documentazione non si evincono elementi psicopatologici di cui il sig. avesse sofferto. Si nota in cartella clinica Pt_1
“insonnia” (24/2/2020), poi più nulla fino al 12/5/2021 quando si notava
“ansia serale” e si aumentava la dose di ansiolitico. Il giorno successivo
13/5/2021 si annota in cartella una segnalazione di “necessità di aiuto in questo periodo” effettuata ai medici dall'avvocato difensore del sig. Pt_1
Subito dopo questa annotazione si scriveva “Già [segue parola illeggibile,
forse “prenotato”] colloquio di sostegno psicologico”;
4 ▪ evidenzia dunque il ctu che “negli ultimi giorni era stato evidenziato un aumento del disagio psichico a carico del sig. sia da parte del Pt_1
personale medico (che in data 12 maggio notava “ansia serale” e aumentava la dose di ansiolitico), sia da parte dell'avvocato difensore (che il giorno dopo 13 maggio segnalava al personale medico la “necessità di aiuto in questo periodo”). Come risultato di questa doppia preoccupazione veniva disposto un “colloquio di sostegno psicologico” che veniva effettuato il 25
maggio e che non evidenziava elementi di specifica e urgente preoccupazione.
Il 28 maggio il sig. compiva il suicidio”; Pt_1
▪ dopo aver segnalato quanto sopra esposto, il ctu afferma che “esaminando la documentazione in atti non si evidenziano allarmi specifici di imminente rischio suicidario. Il riscontro di “ansia serale” è aspecifico, e comunque diede origine ad un aumento della dose di ansiolitico. La “necessità di aiuto”
evidenziata dall'avvocato difensore è anch'essa aspecifica, e non conteneva la previsione di un possibile comportamento suicidario. A seguito di questa evidenziata necessità si disponeva un colloquio psicologico, il quale,
effettuato in data 25 maggio, nemmeno dava origine ad elementi di specifica e urgente preoccupazione, tanto che non dava origine a nessun provvedimento immediato se non la programmazione di un nuovo, ulteriore colloquio” (qui,
come in seguito, grassetto dello scrivente);
▪ segnala ancora il ctu che “la documentazione clinica è coerente con quanto hanno riferito i compagni di cella, i quali tutti pur confermando una
5 situazione di disagio a carico del sig. affermavano di non avere avuto Pt_1
nessun sentore delle sue intenzioni suicidarie”;
▪ conclude il ctu, in punto prevedibilità dell'atto suicidiario, affermando che
“riassumendo, il sig. presentava elementi indicativi di un disagio Pt_1
psichico aspecifici, che non erano di per sé stessi specificamente indicativi di un proposito suicidario. Tali elementi erano stati gestiti dal personale medico con terapie sia farmacologiche (aumento della dose di ansiolitico), sia psicoterapiche (prescrizione di colloqui psicologici di supporto). A posteriori,
tali elementi sono risultati insufficienti visto l'avvenuto suicidio. A priori,
tuttavia, essi appaiono di primo acchito non inadeguati visto il quadro clinico sopra riportato in atti e l'assenza di specifici segni premonitori, assenza confermata dai compagni di cella ... in sintesi, è molto verosimile che un concreto proposito suicidario non fosse presente fino ai giorni immediatamente successivi [rectius antecedenti] la morte, e che si sia concretizzato solo in conseguenza delle notizie apprese nei giorni immediatamente precedenti il suicidio … ciò fra l'altro può spiegare perché
neanche il colloquio psicologico ebbe sentore di propositi autolesivi”;
▪ rimarca pertanto il ctu che “le notazioni di un peggioramento della condizione psicopatologica, sia ad opera dei medici il 12 maggio, sia ad opera dell'avvocato difensore il 13 maggio, non contenevano specifiche indicazioni di un intento suicidario e vennero comunque gestite in modo a priori non inadeguato”;
6 ▪ in tema di esistenza e avvenuto rispetto delle linee guida sulla prevenzione del suicidio, il ctu poi osserva che “all'epoca dei fatti erano in vigore, come del resto lo sono tuttora, due linee guida per la prevenzione del suicidio: a)
Raccomandazione n. 4 del marzo 2008 del Ministero della Salute e b)
Protocollo adottato dalla Società Italiana di Psichiatria il 17 ottobre 2013,
intitolato “Prevenzione del Suicidio nei Centri di Salute Mentale, Pronto
Soccorso ed SPDC …si tratta in entrambi i casi di linee-guida pensate per luoghi di cura diversi dal carcere e ai quali il carcere non può essere equiparato … per quanto riguarda in particolare lo specifico ambiente carcerario, non ci sono come detto specifiche linee guida”;
▪ evidenzia il ctu che “di fatto, in ambito penitenziario sono previsti gli istituti della “sorveglianza a vista”, della “grandissima sorveglianza” e della
“grande sorveglianza”. Il primo è specificamente destinato ai soggetti che siano considerati a rischio di suicidio, e costituisce una sorveglianza continua, appunto “a vista”. Essa, così come le altre due, è discussa nella dispensa dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari (ISSP) n°1 del marzo
2013 … dove si legge (paragrafo 5.3) “La sorveglianza a vista è una disposizione che viene adottata esclusivamente nei confronti di persona intercettata come soggetto ad alto rischio suicida”;
▪ su dette premesse, in riferimento alla sorveglianza a vista, il ctu evidenzia che
“come per qualsiasi altro provvedimento teso a prevenire il suicidio, è
evidente che il suo necessario presupposto è che la persona sia
7 preliminarmente stata “intercettata come soggetto ad alto rischio suicida”,
cosa che per i motivi discussi più sopra il sig. non era stato”; Pt_1
▪ trattando, poi, degli strumenti della “grandissima sorveglianza” e della
“grande sorveglianza”, il ctu ricorda che “sono disposizioni che, invece,
possono riguardare indistintamente sia esigenze connesse alla sicurezza dell'istituto, per il controllo dei detenuti con una spiccata pericolosità sociale,
che esigenze connesse al trattamento, in relazione a soggetti con personalità
fragile. Nessuno di questi provvedimenti venne disposto nel caso del sig.
perché a priori, come sopra discusso, non si erano osservati elementi Pt_1
indicativi di uno specifico rischio suicidario”;
▪ il ctu ha, inoltre, avuto l'attenzione di chiarire che “si deve ricordare che non tutti i soggetti depressi presentano lo stesso rischio suicidario. Pertanto,
provvedimenti quali quelli citati non possono e non devono essere disposti indiscriminatamente a carico di tutti i carcerati depressi o fragili, bensì solo a quelli che, come scrive testualmente la citata pubblicazione, siano stati
“intercettati come soggetto ad alto rischio suicida”. Per fare un parallelo con la psichiatria esterna al carcere, il ricovero d'urgenza in ospedale non viene richiesto per tutti indistintamente i soggetti depressi, bensì solo per quelli in cui si sia evidenziato un rischio suicidario concreto e imminente”;
▪ nel riferire, quindi, dei dati dalla letteratura scientifica per l'ambiente carcerario, il ctu riferisce di studi secondo i quali “coloro che compiono tentativi di suicidio quasi letali in prigione hanno più probabilità rispetto ad altri prigionieri di avere una storia di precedenti tentativi di autolesionismo e
8 suicidio (sia in prigione che fuori) e di aver ricevuto cure ospedaliere e ambulatoriali in ospedali psichiatrici … Altri fattori storici sono correlati ad eventi avversi della vita …, tra cui una storia familiare di suicidio …”, e conclude evidenziando che “si tratta di fattori, tutti peraltro non infrequenti in una popolazione carceraria, che non si applicavano nel caso del sig.
; Pt_1
▪ quindi, il ctu evidenzia la sussistenza di una situazione di incertezza, anche nella letteratura scientifica, con riferimento alle interferenze derivanti dal rapporto con altri detenuti e da “fattori correlati alla prigione” (“si tratta di fattori che non sono sempre congruenti nella letteratura scientifica o che sono piuttosto generici e/o non quantificati con precisione sufficiente per considerarli discriminanti nel singolo caso”);
▪ infine, sottolinea il ctu che “per quanto riguarda i fattori “clinici”, nel caso del sig. non si evidenziano “morbilità e comorbilità psichiatriche, Pt_1
traumi, isolamento sociale e bullismo”;
▪ conclude il ctu, in specifica risposta alle deduzioni di segno contrario del ctp di parte attrice, ribadendo che “non tutti i soggetti depressi presentano un rischio suicidario immediato e concreto. Pertanto, provvedimenti quali la sorveglianza a vista non possono e non devono essere prescritti nei confronti di tutti indistintamente i soggetti depressi o sofferenti sul piano psichico, ma solo a quelli di cui sia evidente un rischio suicidario immediato e concreto.
Come sopra discusso, nulla nel quadro clinico del sig. evidenziava un Pt_1
rischio suicidario immediato e concreto”;
9 ▪ aggiunge il ctu, sempre in confutazione delle tesi del ctp attoreo, che non possono considerarsi come fattori di rischio suicidiario quelli che aveva manifestato il in quanto si tratta(va) di “fattori diffusissimi nella Pt_1
popolazione carceraria, e in secondo luogo che la presenza di “fattori di rischio” non consente di prevedere nemmeno a livello di “più probabile che non” che il soggetto che ne è portatore compirà effettivamente un tentativo di suicidio. Si tratta come detto, infatti, di condizioni diffusissime nella popolazione carceraria e anche per la verità ben rappresentate fra i soggetti che afferiscono ai Centri di Salute Mentale (CSM). Non è certamente necessario né utile sottoporre a grande sorveglianza o a sorveglianza a vista tutti i detenuti che presentano (come elenca il CTP) “Disturbi del sonno,
precarietà economica, difficoltà coniugali e familiari, oziosità o sradicamento dalla famiglia e dai luoghi di origine”. In ultimo, l'emergenza ID operava su tutta indistintamente la popolazione carceraria, non certamente sul solo sig. ; Pt_1
▪ sulla contestazione relativa all'esistenza di linee guida specifiche relative all'ambiente carcerario, il ctu evidenzia che le c.d. linee guida redatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cui fa riferimento il ctp, non sono
“un corpus di raccomandazioni concrete implementabili puntualmente in uno scenario clinicamente rilevante” (ciò che, invece, è definibile propriamente
“linea guida”, contenendo “raccomandazioni su quali condotte tenere, quali esami diagnostici eseguire, quali farmaci somministrare, come strutturare l'ambiente clinico, e così via”), essendo invece “una trattazione piuttosto
10 generica di come il suicidio debba essere prevenuto in carcere … contengono osservazioni di carattere generale, assai poco specifiche e non suscettibili di precisa traslazione concreta nello specifico quadro clinico del singolo individuo”;
▪ aggiunge il ctu che “all'esito della revisione della letteratura in materia di previsione del suicidio … non vi sono dati di ricerca che consentano di affermare l'identificazione di variabili certe o clinicamente valide per identificare il rischio di suicidio, anche in persone che hanno già compiuto un tentativo di suicidio”;
▪ pertanto, all'esito di amplissima argomentazione, e con precisa presa di posizione in ordine a ogni tesi di segno contrario, il ctu conclude affermando che “non vi sono elementi oggettivi in forza dei quali affermare ex ante il ricorrere di una situazione che, in data anteriore e prossima al decesso,
consigliasse l'adozione, nei confronti del de cuius, di misure di osservazione e/o di prevenzione volte a ostacolare eventuali condotte autoaggressive e suicidarie”;
- nella situazione così delineata, dunque, per sostenere fondatamente una responsabilità (del personale) della struttura carceraria occorrerebbe affermare che i colloqui effettuati dal e l'esito degli stessi, siano stati Pt_1
caratterizzati da inadeguato svolgimento o errata valutazione;
tuttavia nessun elemento istruttorio indirizza in tal senso, e non può certo ritenersi a posteriori il ricorrere di una tale condizione per il solo fatto che il Pt_1
abbia posto in essere azione suicidiaria;
11 - difettando, pertanto, alcun elemento istruttorio indicativo di un nesso causale tra una condotta attiva od omissiva del personale della struttura carceraria e il suicidio posto in essere da deve rigettarsi la domanda Controparte_2
attrice;
- conseguentemente, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- pone in via definitiva a carico di le spese di ctu, come liquidate Parte_1
in corso di causa;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore del Parte_1 [...]
; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € Controparte_1
260.000,01 a € 520.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min.
Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi in ragione della non eccessiva complessità dell'istruttoria condotta - si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 10.12.2025
12 Il giudice dott. Pasquale Grasso
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