Articolo 1 della Legge 5 dicembre 1959, n. 1104
Versione
15 gennaio 1960
Art. 1. Articolo unico.

Nei confronti dei candidati riusciti idonei, oltre il numero dei vincitori, nel concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista, bandito con il decreto Ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630 , puo' essere esercitata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facolta' accordata al direttore generale delle ferrovie dello Stato dal terzo comma dell'art. 16 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 .

Entrata in vigore il 15 gennaio 1960