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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 258/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 22 ottobre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(già Parte_1 [...]
-P.iva: in persona del curatore pro tempore, Dott. CP_1 P.IVA_1 [...]
giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Vasto del CP_2
13.03.2024;
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Stivaletta
appellante
contro in qualità di società incorporante Controparte_3 [...]
, (C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Procuratore speciale dott. ; Controparte_5
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Di Masi e Laura Maria Giammarrusto
appellata-appellante in via incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 604/2021 del Tribunale di Chieti pubblicata il 10 settembre 2021 e appello incidentale avverso detta sentenza e verso la sentenza non definitiva n. 34/2021.
All'udienza tenutasi in data 22 ottobre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., abbreviati in trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, respinta ogni contraria richiesta, istanza, eccezione e difesa, atteso tutto quanto dedotto in premessa, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n.604/2021 del 10/09/2021 emessa dal Tribunale di Chieti, così statuire:
1.Stante la risoluzione del contratto concluso tra le parti in data 04/02/2013 per inadempimento dell'appellata come deciso con la sentenza n.34/2021 del 21/01/2021 dal Tribunale di Chieti, in riforma della sentenza gravata n.604/2021 del 10/09/2021, condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante, quale risarcimento dei danni subiti, della somma di 125.964,50 lordi con decurtazione di quanto già liquidato dall'onerata, oltre gli interesse dal dovuto al soddisfo o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, equa, rispondente e conforme a giustizia;
pag. 2/22
2.In via gradata, laddove si ravvisasse un minima partecipazione colposa della danneggiata alla causazione dei danni, condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante, quale risarcimento dei danni subiti, della somma di euro 107.069,83 lordi con decurtazione di quanto già liquidato dall'onerata oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, equa, rispondente e conforme a giustizia;
3.Condannare infine la convenuta, come rappresentata, al pagamento anche di tutte le spese e compensi del grado di appello, oltre Iva e Cap e spese generali.”
Conclusioni dell'appellata e appellante in via incidentale, in citazione e non modificate:
“NEL MERITO:
- rigettare gli avversari motivi di appello in quanto manifestamente infondati;
- in riforma della sentenza di primo grado: rigettare le domande di risarcimento avversarie in quanto infondate per i motivi di cui ai motivi di appello sopra indicati.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA.”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 604/2021 pubblicata in data 10 settembre
2021 il Tribunale di Chieti, premessa l'intervenuta pronuncia, con sentenza non definitiva n. 34/2021, della risoluzione per inadempimento del contratto di sorveglianza intercorso tra parti, accoglieva parzialmente, limitatamente alla somma di euro
18.894,67, la domanda proposta dalla nei confronti della Ivri Controparte_1
istituti di vigilanza riuniti di Italia, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa del furto occorso nella notte tra il 16 e il 17 dicembre
2014 presso l'opificio di San Salvo esercente l'attività di Ingrosso Catering Alimentari, per la complessiva somma di euro 151.057,52.
In particolare, la società attrice deduceva in primo grado di aver stipulato in data
04/02/2013 con l' un contratto di sorveglianza in favore dell'opificio industriale CP_3
pag. 3/22 suddetto, ove esercitava la propria attività di vendita all'ingrosso di prodotti alimentari, il quale prevedeva l'intervento presso il plesso ove era stato allocato un impianto di allarme in caso di segnali antintrusione o manomissione dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dal lunedì al venerdì, per l'intera giornata del sabato, della domenica ed in occasione delle festività, nonché l'invio dell'avviso telefonico al responsabile dell'opificio nell'ipotesi si segnali di batteria scarica o mancanza rete.
A sostegno della propria domanda, faceva rilevare che, nonostante le obbligazioni contrattuali prevedessero che per tutto l'anno, per tutti i giorni e per tutte le ore del giorno, in caso di anomalie, di emergenza o di allarme, gli addetti dell'IVRI avrebbero dovuto telefonare al sig. quale responsabile della società Persona_1
attrice, e poi inviare il proprio personale in loco, la notte tra il 16 ed il 17 dicembre 2014 si era verificato nell'opificio un grave furto per complessivi euro 151.057,52 che non veniva per nulla rilevato dalla convenuta, la quale aveva omesso di avvisare il referente citato né aveva inviato personale sul luogo, rendendosi gravemente inadempiente e dunque contribuendo a causare il danno subito a causa del furto.
Chiedeva, in virtù di tali circostanze e delle gravi omissioni della convenuta, la risoluzione del contratto di sorveglianza per inadempimento e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti a causa del furto occorso quantificati in euro
151.057,52.
2. Riteneva il primo Giudice parzialmente fondata la domanda articolata dalla attrice.
2.1 Preliminarmente, con sentenza non definitiva n. 34/2021, accertava e dichiarava la risoluzione del contratto di sorveglianza intercorso tra le parti per inadempimento della società convenuta rilevando nella sua condotta, oltre che la grave inadempienza, anche la chiara incidenza in termini causali sulla consumazione del furto e dunque la sua responsabilità per i danni derivati dall'occorso, per la cui quantificazione rimetteva la causa in istruttoria.
2.2. Con la sentenza impugnata riteneva che, non essendo l'obbligazione assunta un'obbligazione di risultato bensì di mezzi, la condotta diligente della società convenuta non avrebbe potuto garantire la mancata realizzazione del furto, sicché il danno che pag. 4/22 costituisce conseguenza diretta ed immediata della condotta negligente della convenuta non poteva consistere nel valore di tutti i beni asportati e di tutti i danni subiti a causa furto, ma soltanto nel valore di quei beni che, in caso di regolare adempimento delle obbligazioni da essa assunte, non sarebbero stati asportati o nell'entità dei danni che, nella medesima evenienza, non si sarebbero verificati. In base a tali argomentazioni, reputava il danno complessivamente risarcibile in conseguenza del furto del 16.12.2014 liquidabile in € 125.964,50, comprensivo del valore dell'asportazioni di generi alimentari, ritenuto dimostrato da parte attrice in base agli inventari prodotti, e del valore degli occhiali da vista di cui riteneva comprovato il danno per euro 300,00.
Escludeva, invece, il primo giudice, la risarcibilità delle ulteriori voci di danno quali le somme dovute per la riparazione delle serrature e degli impianti, poiché non considerate conseguenza diretta ed immediata della condotta inadempiente della convenuta, il danno subito per l'asportazione dell'autocarro, del transpallet e della minimoto, poiché la parte attrice non aveva fornito elementi utili ai fini della determinazione del valore, nonché il danno derivante dalla perdita delle somme giacenti nelle casse del magazzino in quanto circostanza non provata.
2.3. Accertava, poi, in merito alla causazione del furto occorso il concorso di colpa della società danneggiata, ritenendo che a quest'ultima andassero attribuiti profili di colpa assai consistenti. Rilevava che alla società attrice andava imputata la responsabilità Co della asportazione della , avvenuta da parte di ignoti necessariamente prima dell'attivazione dell'allarme alle ore 19.45 della sera del 16.12.2014, ed inoltre che la stessa, essendo stata avvisata ripetutamente attraverso i messaggi inviati al responsabile dell'opificio, avrebbe potuto evitare l'evento o limitarne i danni, sicché l'incidenza causale della sua condotta veniva quantificata nell'85%, con condanna della società convenuta al risarcimento del danno per la restante somma di € 18.894,67.
2.4. Disattendeva l'eccezione sollevata dalla società convenuta di limitazione della propria responsabilità ritenendo che l'art. 10 del contratto intercorrente tra le parti non trattasse di limitazioni di responsabilità.
pag. 5/22 2.5. In conclusione, condannava la società convenuta a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla società attrice in conseguenza dei fatti descritti per la somma liquidata in €
18.894,67, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, con condanna della stessa a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la
[...]
per i motivi di seguito indicati: CP_1
3.1 Erronea ed omessa applicazione dei presupposti giuridico fattuali applicabili alla fattispecie concreta. Erroneità ed ingiustizia nel merito. Violazione dei principi in materia di responsabilità contrattuale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione da parte del primo giudice dell'art. 1227 c.c. laddove ha ritenuto preponderante rispetto agli inadempimenti dell'appellata la condotta della danneggiata, ravvisando un'incidenza causale della sua condotta colposa nella causazione dell'evento per la misura dell'85% dei danni subiti.
Al riguardo, l'appellante ha rilevato la contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alla sentenza non definitiva nella quale il primo giudice avrebbe invece espressamente ravvisato l'incidenza causale della condotta inadempiente dell'appellata come particolarmente grave, sicché ha lamentato la mancanza di motivazione in merito e la contraddittorietà della stessa.
Ha sostenuto, inoltre, che tale decisione sarebbe fondata sull'erroneo presupposto che, anche in caso di contatto telefonico, e dunque di adempimento dell'appellata, comunque l'evento si sarebbe verificato poiché il soggetto preposto dalla società appellante non avrebbe sentito il telefono come avvenuto per i ventidue messaggi inviati dall'allarme di proprietà.
In merito, ha dedotto l'erroneità e insussistenza della circostanza sostenendo che solo la suoneria dei messaggi era disattivata, e dunque, qualora il preposto dell'istituto di vigilanza avesse telefonato come previsto, il Sig. indicato come destinatario Per_1
pag. 6/22 della segnalazione, avrebbe avuto contezza dell'anomalo disfunzionamento dell'allarme con possibilità di intervenire ed evitare l'evento.
Ha dedotto, poi, la violazione dell'art. 1227 c.c. sostenendo che la norma, prevedendo l'ordinaria diligenza del danneggiato non impone allo stesso un intervento positivo volto a sopperire all'inadempienza dell'altra parte, sicché avrebbe errato il primo giudice nel rinvenire il concorso colposo del danneggiato, chiedendo la riforma della sentenza sul punto ed in subordine considerare gli eventuali profili di colpa del danneggiato inferiori come gravità rispetto a quelli dell'appellata.
3.2. Sull'entità del danno: erronea determinazione del quantum.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato, come conseguenza del primo motivo di gravame, l'erronea determinazione da parte del primo giudice del danno risarcibile.
Nel contestare il concorso di colpa ravvisato dal primo giudice, ha lamentato conseguentemente l'errata liquidazione del danno risarcibile individuata in euro 18.
894,67, sostenendo che, anche qualora dovesse ravvisarsi un concorso di colpa del danneggiato, la partecipazione colposa dello stesso dovrebbe essere considerata minima con rideterminazione del quantum del danno risarcibile pari ad euro 107.069, 83.
Ha domandato, per tali ragioni, la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese anche del secondo grado di giudizio.
4. Si è costituita in giudizio la in qualità di incorporante della Controparte_3
contestando integralmente l'appello Controparte_4
proposto in ragione della totale infondatezza dello stesso e chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante alle relative spese di giudizio. Ha proposto, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi.
4.1. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha riconosciuto in capo a un inadempimento delle obbligazioni assunte con contratto. CP_3
Con tale motivo di gravame l'appellante incidentale ha contestato la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Chieti con la quale è stato accertato il grave pag. 7/22 adempimento a suo carico delle obbligazioni contrattuali con conseguente risoluzione per inadempimento del contratto.
In merito ha dedotto l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle obbligazioni previste nel contratto, sostenendo che tra i servizi oggetto dello stesso non rientrasse l'avviso del cliente nell'ipotesi intervenuta la notte del 16 dicembre 2014.
In particolare, ha dedotto che il contratto prevedeva l'avviso telefonico del referente indicato nella scheda operativa con invio sul luogo di guardia giurata nel caso della trasmissione di allarme antintrusione /manomissione e il semplice contatto del referente senza visita ispettiva in loco in caso di trasmissione del segnale di mancanza rete/ batteria scarica.
Non essendo verificatesi tali ipotesi non era, a dire dell'appellante, oggetto del contratto garantire ogni prestazione idonea ad evitare il furto. Ha sostenuto che non essendosi generato alcun segnale di allarme, l'addetto della società al servizio di vigilanza non avrebbe potuto fare altro se non provvedere al riavvio della periferica, con conseguente insussistenza dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società, e dunque, illegittimità e infondatezza delle pretese risarcitorie avversarie.
In buona sostanza, ha sostenuto che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che la società avrebbe dovuto attivarsi contattando il referente in ipotesi di anomalia del sistema di ricezione del segnale, condotta questa non inclusa tra le prestazioni oggetto del contratto.
In subordine ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver considerato come grave l'inadempimento dell'appellata, sostenendo la mancata previsione nel contratto della chiamata al referente nell'ipotesi di “sopravvenienza fallita”, come nel caso di specie.
4.2. Difetto di nesso di causa tra il lamentato inadempimento e il furto.
Con tale doglianza l'appellata/appellante in via incidentale ha evidenziato l'insussistenza di un concorso di responsabilità nella verificazione del furto, sostenendo, al contrario, l'assenza di nesso causale tra l'inadempimento contestato e il furto.
pag. 8/22 In particolare, l'appellata ha eccepito in primo luogo la preclusione allegatoria in cui sarebbe incorsa l'appellante laddove ha dedotto, solo in appello, che la società avesse il recapito fisso a cui dover chiamare, ed inoltre il difetto di prova in giudizio, posto che la circostanza secondo cui il telefono del referente fosse silenziato solo nei messaggi e non nelle chiamate - sicché la telefonata da parte della società di vigilanza avrebbe potuto sventare il furto come dedotto dall'appellante- non era stata in alcun modo dimostrata in giudizio oltre ad essere illogica ed inverosimile.
4.3. Mancato riconoscimento della limitazione di responsabilità prevista dall'art. 10 delle condizioni generali del contratto.
Con tale motivo di gravame la società di vigilanza ha contestato l'impugnata sentenza laddove ha escluso la limitazione contrattuale della responsabilità risarcitoria prevista dall'art. 10 delle condizioni generali del contratto, secondo cui tale responsabilità non avrebbe potuto essere in ogni caso superiore ad una somma pari ad una mensilità del canone in corso, ossia ad 80 euro.
Ha sostenuto, al riguardo, che il primo giudice avrebbe errato nell'escludere tale limitazione confondendo la clausola contrattuale eccepita, ossia l'art. 10 delle condizioni generali del contratto, con l'art. 10 del contratto, così erroneamente ritenendo che tale limitazione non fosse prevista.
Ha lamentato, pertanto, la mancata applicazione della penale prevista, chiedendo quindi la riforma della sentenza sul punto.
4.4. Sui danni erroneamente riconosciuti dal Tribunale in difetto di un valido supporto probatorio.
In via subordinata, l'appellata ha inoltre impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di
Chieti per aver riconosciuto il valore della perdita derivata dal furto occorso in euro
125.664,50 come valore corrispondente ai generi alimentari trafugati. In merito, sostiene che le risultanze probatorie valorizzate dal primo giudice fossero in realtà inconsistenti in quanto sostanzialmente provenienti dagli stessi danneggiati e dal marito della socia al
90% della società, lamentandone l'inidoneità ed eccependo, in merito, l'inoperatività
pag. 9/22 del principio di non contestazione poiché inapplicabile ai documenti allegati da controparte.
Per tali motivi, pertanto, ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la riforma della sentenza impugnata in accoglimento dell'appello incidentale.
4.5. Con ordinanza del 21 dicembre 2023, questa Corte, visto il deposito in data
11.12.2023 da parte del difensore dell'appellante della sentenza n. 8/2023 del Tribunale di Vasto, emessa in data 30.10.2023, pubblicata il 09.11.2023, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della con Controparte_1
nomina del Giudice Delegato e del Curatore, e visto il deposito in data 11.12.2023 da parte del predetto legale dell'istanza di interruzione del procedimento in oggetto, ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.
A seguito di ricorso in riassunzione del 20 marzo 2024 da parte della curatela della il giudizio è proseguito e la causa è stata trattenuta a Controparte_1
decisione.
5. Motivi della decisione.
5.1 Il primo motivo di gravame, che deve essere trattato congiuntamente con il primo motivo di appello incidentale, poiché entrambi attinenti alla sussistenza dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, è infondato e deve essere rigettato.
5.1.1. Preliminarmente deve essere disatteso il primo motivo di gravame sollevato in via incidentale dalla società di vigilanza con il quale la stessa lamenta l'accertamento da parte del primo giudice del proprio inadempimento, confermando sul punto quanto ritenuto dal primo giudice.
A riguardo, deve rilevarsi l'infondatezza di quanto sostenuto dall'appellante incidentale in merito alle prestazioni oggetto del contratto, le quali, a suo dire, non comprenderebbero l'avviso al referente designato nell'ipotesi verificatasi la notte del furto occorso, poiché non vi era stata la trasmissione del segnale allarme-intrusione né del segnale mancanza rete e/o batteria scarica, ma solo della “sopravvenienza fallita” sicché non avrebbe avuto l'obbligo di contattare la società appellante.
pag. 10/22 La doglianza è infondata.
Invero, dalla lettura delle prescrizioni contrattuali risulta in maniera inequivoca che l'istituto di vigilanza si era obbligato ad avvisare telefonicamente il referente in ogni ipotesi di anomalia del sistema, che aveva l'obbligo di controllare per tutta la durata della prestazione giornaliera.
In particolare, al punto 10 rubricato “Persone Responsabili/Reperibili” della scheda operativa si legge espressamente:
“- Quando, nell'esecuzione dei servizi si dovessero riscontrare anomalie o situazioni di emergenza di ogni genere:
- sempre in caso di allarme:
avrete il compito di segnalazione per il tramite della Centrale Operativa telefonando al:
Sig. Parte_2
E richiedere, se e quando necessario, il pronto intervento della competente autorità
(Pubblica sicurezza, Carabinieri, Vigili del Fuoco etc.)”.
Risulta, pertanto, evidente che l'obbligazione contrattuale prevista consisteva nell'avviso telefonico al referente indicato, Sig. anche nell'intervenuta ipotesi Per_1
di mancato funzionamento del sistema, non risultando estensiva l'interpretazione effettuata dal primo giudice, il quale ha ravvisato l'inadempimento di non scarsa importanza della società appellata.
Infatti, il semplice tentativo, chiaramente fallito, di riavvio della scheda effettuato dalla società di vigilanza non risulta idoneo ad integrare l'adempimento della prestazione prevista, la quale richiedeva l'attivazione da parte del soggetto preposto, che avrebbe dovuto, come sopra riportato, contattare telefonicamente il referente in presenza di qualsiasi riscontrata anomalia del sistema dando inoltre avviso alle autorità competenti in caso di necessità.
pag. 11/22 Confermata sul punto la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Chieti, e dunque, la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza dell'istituto di vigilanza, deve esaminarsi la doglianza sollevata dall'appellante relativamente alla omessa o contraddittoria motivazione in riferimento all'incidenza causale della condotta del danneggiato.
5.1.2. L'appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con quanto precedentemente statuito nella sentenza non definitiva con la quale si era accertato l'inadempimento di non scarsa importanza, laddove invece è stata riconosciuta l'incidenza causale della condotta del danneggiato come particolarmente preminente, sino alla misura dell'85%, per la determinazione del danno in concreto risarcibile in virtù dell'accertato inadempimento.
In merito deve preliminarmente osservarsi come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si ha omissione o contraddittorietà della motivazione: “Quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accede quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. civ. Ord.
3819/2020)”. Risulta, pertanto, violato l'obbligo di motivazione quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, ossia risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, o quando sia afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, risultando così obbiettivamente incomprensibile.
La contraddittorietà della motivazione “Presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del percorso logico giuridico posto a base della decisione adottata” (Cass. civ. n.
15693/2004, Cass. civ. n. 8718/2005, Cass. civ. n. 6064/2008).
pag. 12/22 Nel caso di specie, la decisione del primo giudice risulta correttamente e idoneamente motivata, avendo lo stesso esposto tutti gli elementi volti a comprendere il percorso giuridico che lo hanno condotto alla decisione in esame.
La motivazione adottata rispetto al concorso di colpa espressa nella decisione impugnata dalla società appellante, oltre che correttamente esplicitata, non risulta, inoltre, contraddittoria con l'accertamento effettuato con la sentenza non definitiva n.
34/2021.
Invero, nella sentenza non definitiva resa in corso di causa, il primo giudice correttamente ha soltanto rilevato la gravità dell'inadempimento effettuato dalla convenuta in merito alle proprie obbligazioni contrattuali, senza che tale accertamento abbia però escluso o possa ritenersi confliggente con il successivo apprezzamento della misura dell'incidenza causale del concorso colposo ritenuta nella sentenza definitiva.
Emerge infatti chiaramente come la valutazione della gravità della condotta posta in essere dalla convenuta fosse relativa alla valutazione delle prestazioni e dello squilibrio contrattuale necessario al fine di determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. e non volto ad escludere il concorso colposo del creditore, che, in quanto circostanza attinente alla determinazione del danno liquidabile, non influisce sull'an debeatur deciso nella sentenza resa in corso di causa.
In altre parole, la gravità della condotta rilevata nella sentenza non definitiva afferiva alla necessaria non scarsa importanza dell'inadempimento volta ad integrare la risoluzione e non a determinare la misura del danno risarcibile. Nella stessa pronuncia, poi, il primo giudice ha condannato al risarcimento del danno accertando la chiara incidenza della condotta avuta dalla convenuta sulla verificazione del furto, anche in tal caso, con pronuncia esclusiva sul an del risarcimento dei danni, rimandando alla determinazione del danno dopo l'istruttoria.
Il concorso colposo del danneggiato e la relativa misura dell'incidenza causale, incidendo non sulla debenza del risarcimento, bensì esclusivamente sulla determinazione quantitativa dello stesso, attengono al quantum e non all'an della condanna, sicché non risulta contraddittorio quanto successivamente rilevato dal giudice pag. 13/22 relativamente alla preponderante incidenza della condotta del danneggiato, rilevando tale circostanza esclusivamente sulla misura della liquidazione del danno in concreto risarcibile, e non sulla debenza dello stesso.
In merito la Suprema Corte ha infatti affermato: “Nel giudizio relativo unicamente all'an debeatur l'esistenza di una causa concorrente nella produzione dell'evento dannoso è per definizione un problema attinente al quantum, e in quanto tale irrilevante, poiché influisce unicamente sulla misura del risarcimento” (Cass. civ. n.
1976/1970).
In altre parole, la gravità e la chiara incidenza della condotta della convenuta sul danno rilevata con la prima sentenza non è confliggente con la misura dell'85% dell'incidenza della condotta del danneggiato, attenendo la prima motivazione all'accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento dei danni e del nesso causale tra inadempimento e danno, mentre la seconda, alla misura della liquidazione dello stesso, ben potendo ritenersi la condotta inadempiente concausa con chiara incidenza, poiché comunque partecipativa della verificazione dell'evento, e successivamente, nel giudizio di determinazione, comunque, non incidente in misura preponderante per le ragioni puntualmente argomentate dal primo giudice che si esporranno di seguito.
5.1.3. Ulteriormente disattesa deve essere la doglianza relativa all'erroneità del presupposto sul quale il primo giudice ha fondato la decisione relativa alla misura dell'incidenza causale della condotta del danneggiato e la dedotta violazione dell'art. 1227 c.c. con la quale l'appellante deduce che il primo giudice non avrebbe dovuto ritenere incidente la condotta della società danneggiata, sostenendo che l'ordinaria diligenza prevista dalla norma non comporta che il creditore si debba attivare per evitare il danno.
L'assunto è infondato.
L'art. 1227 primo comma c.c. dispone che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso
a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
pag. 14/22 Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”.
La norma che disciplina l'ipotesi del concorso colposo del creditore ha lo scopo di non far gravare sul debitore le conseguenze dell'inadempimento o illecito che non siano a lui imputabili, ripartendo la risarcibilità del danno fra i soggetti che hanno concorso a causarli o che non li abbiano evitati usando l'ordinaria diligenza. Il comma secondo, infatti, impone al creditore di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento quale espressione del principio di buona fede che, ai sensi dell'art. 1175 c.c., regola i rapporti tra le parti.
La norma richiede al creditore, anche in presenza dell'inadempimento dell'altra parte, di agire secondo l'ordinaria diligenza, escludendo la risarcibilità dei danni che gli siano derivati a causa della propria condotta negligente e che dunque avrebbe potuto evitare con un comportamento conforme ai principi di diritto esposti.
In tale ipotesi il debitore, pur continuando a rispondere dei danni causati dal proprio inadempimento colposo, ne risponderà in misura attenuata corrispondente all'efficienza della colpa del danneggiato nella produzione del danno con totale esclusione dei danni che nonostante il suo inadempimento il creditore avrebbe potuto evitare.
L'inadempimento del debitore, infatti, non esonera l'altra parte dall'agire in maniera diligente per evitare la produzione di ulteriori danni a discapito del debitore, agendo altrimenti il creditore della prestazione in violazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti nello svolgimento dei rapporti tra le parti.
Il comportamento richiesto al debitore, come pacificamente affermato in giurisprudenza, risulta essere ogni comportamento attivo che in base alle normali regole di condotta risulti normalmente esigibile in base alle regole di ordinaria diligenza, come anche affermato dalla Suprema Corte: “L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine
pag. 15/22 richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici” (Cass. civ. n. 22352/2021).
Deve infatti ritenersi che secondo le normali regole di buona fede e correttezza imposte dall'ordinamento il creditore, pur in presenza dell'inadempimento dell'altra parte, debba adoperarsi nei limiti della normalità della condotta richiesta per non aggravare le conseguenze prodotte dall'inadempimento dell'altra parte, essendo esonerato dall'agire esclusivamente laddove il comportamento richiesto al fine di evitare ulteriori danni sia esorbitante ed eccessivamente gravoso per il creditore.
Nel caso di specie, questa Corte ritiene di condividere la statuizione del primo giudice in merito al concorso di colpa del danneggiato e alla valutazione della misura dell'incidenza causale del comportamento colposo dello stesso.
Nel merito, deve infatti ritenersi che non avendo sentito i molteplici avvertimenti successivi intervenuti dall'allarme di sua proprietà, il danneggiato ha sicuramente tenuto una condotta negligente e completamente difforme rispetto alla prudenza normalmente richiesta per evitare l'evento, in quanto, essendo consapevole che gli avvisi di allarme sarebbero avvenuti per contatto telefonico, la condotta del silenziare i messaggi non può che risultare totalmente incompatibile con l'ordinaria prudenza che avrebbe dovuto tenere il soggetto preposto all'avviso di tali segnali di allarme. Sicché la condotta tenuta dal danneggiato risulta colposa e anche fortemente incidente sulla causazione dell'evento, in quanto, se avesse adottato l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto intervenire limitando i danni derivanti dal furto.
5.2. Conseguentemente, e per gli stessi motivi, deve essere disatteso il secondo motivo di gravame e condivisa la valutazione relativa alla misura dell'incidenza causale della condotta del danneggiato individuata dal primo giudice nel 85% dei danni subiti.
In virtù di quanto già esposto, la condotta successiva del danneggiato, deve ritenersi particolarmente difforme alle norme della ordinaria diligenza sicché tale valutazione quantitativa delle colpe risulta congrua anche in considerazione dei danni che avrebbero potuto essere evitati dall'intervento del referente Sig. Per_1
pag. 16/22 Risulta dall'esame degli atti, infatti, che gli avvisi sul telefono erano iniziati alle ore
23.48 del 16.12.2014, e dunque solo poco tempo dopo che la società di vigilanza perdendo il segnale -alle ore 23.13- avrebbe dovuto avvertire telefonicamente il referente, sicché, essendo durate le operazioni di furto all'incirca quattro ore, risulta evidente come il Sig. avrebbe potuto quantomeno evitare il prodursi della Per_1
maggior parte dei danni tramite l'invio tempestivo sul posto delle forze dell'ordine.
Per tali ragioni il secondo motivo di gravame deve essere disatteso e confermata la sentenza impugnata sul punto.
5.3. Infondato risulta essere il terzo motivo di appello incidentale dovendo confermarsi la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento della società appellata e il danno prodotto. Deduce l'appellata che il comportamento negligente del Sig. sarebbe Per_1
stato tale da interrompere il nesso causale tra la propria condotta e l'avvenimento del furto in quanto non avendo sentito gli avvisi via sms intervenuti dall'allarme privato, in ogni caso non avrebbe sentito neanche la chiamata telefonica effettuata dalla appellata laddove fosse avvenuta.
A riguardo, occorre specificare che il comportamento del danneggiato tale da escludere il nesso causale tra fatto e danno deve necessariamente concretizzarsi in una condotta tale da produrre in via esclusiva l'evento dannoso.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che nonostante la società appellante non abbia sentito i successivi messaggi di allarme provenienti da altro dispositivo di allarme di sua proprietà, tale condotta negligente, pur avendo notevolmente concorso alla mancata limitazione del danno, non può dirsi tale da escludere il nesso causale tra fatto e danno.
Invero, la condotta inadempiente della società di sorveglianza risulta, dall'analisi degli atti di causa, in ogni caso avere una chiara incidenza causale per la verificazione del furto, che non viene esclusa dalla probabilità che il referente non avrebbe in ogni caso sentito l'avviso qualora fosse avvenuto ad opera della società.
Dalla lettura delle clausole contrattuali risulta, infatti, che nelle ipotesi oggetto del contratto, ed in particolare in presenza di qualsiasi anomalia, la società appellata pag. 17/22 avrebbe dovuto contattare il referente indicato telefonandogli, nonché contattare nel caso di necessità la pubblica autorità come riportato dal già richiamato art. 10 della scheda operativa.
Pertanto, deve ritenersi che anche volendo presumersi che il sig. non avrebbe Per_1
sentito le dovute telefonate della società di sorveglianza, la stessa avrebbe dovuto comunque attivarsi contattando le autorità in virtù di un esatto adempimento delle proprie obbligazioni, risultando quindi la sua condotta omissiva e inadempiente causa diretta ed immediata del furto occorso in concorso con la condotta del danneggiato.
Il motivo è pertanto infondato e deve essere disatteso.
5.4. Parimenti rigettato deve essere il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante in via incidentale lamenta il mancato riconoscimento dell'applicazione della clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali del contratto in base alla quale la sua responsabilità risarcitoria sarebbe limitata alla somma prevista per il canone mensile di euro 80,00.
In merito, deve rilevarsi la nullità della clausola in questione ai sensi dell'art. 1229 c.c., così come eccepita dalla parte appellante.
La norma infatti prevede la nullità delle clausole con le quali si escluda o si limiti preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave.
La clausola stabilita dalle parti, prevedendo la penale senza risarcimento del danno ulteriore per la sola somma di euro 80,00, pari al canone mensile del servizio di sorveglianza prestato, con tutta evidenza limita illegittimamente la responsabilità della società appellata di fatto eludendo totalmente qualsiasi responsabilità per i danni prodotti a causa dell'inadempimento. Limitando la risarcibilità dei danni subiti alla somma consistente nella mera controprestazione prevista, di fatto comporta l'assenza di qualsivoglia responsabilità risarcitoria stante la previsione della mera mancata corresponsione della controprestazione.
A riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente affermato: “La irrisorietà del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale costituisce elemento
pag. 18/22 sintomatico dell'aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall'art. 1229, comma 1, c.c. Ne consegue che deve ritenersi illegittima una clausola penale, inserita in un contratto di vigilanza di un esercizio commerciale, contenente la previsione di limitazione dell'ammontare del danno risarcibile, cagionato dal mancato od inesatto adempimento della prestazione di vigilanza, in misura pari alla rata mensile del corrispettivo ” (Cass. civ. n. 18338/2018).
In virtù dei principi suesposti, la clausola deve ritenersi nulla in quanto elude il divieto di limitazione di responsabilità previsto dall'ordinamento anche nell'ipotesi di colpa grave integrato nel caso di specie stante la totale ed ingiustificata omissione della prestazione oggetto del contratto. Il motivo deve essere rigettato.
5.5. L'ultimo motivo di gravame incidentale risulta infondato e deve essere disatteso.
La società appellata si duole della valutazione relativa ai danni riconosciuti come causati dal furto occorso, sostenendo che il primo giudice avrebbe errato nel riconoscere alla società appellante una perdita di euro 125.664,50 corrispondente ai generi alimentari trafugati in assenza di un valido riscontro probatorio.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente occorre ricordare che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
La norma devolve al giudice di merito l'individuazione delle fonti del suo convincimento e dunque anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza nonché la scelta tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendo altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle pag. 19/22 vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata
( Cass n. 9384/1995; Cass.n.10896/1988; Cass. n. 6023/2000; Cass. n. 160304/2002
Cass. n. 14972/2006).
Il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, enunciato dal suddetto articolo, risulta violato esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudice non abbia debitamente esposto gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento e l'iter logico giuridico seguito nella valutazione degli stessi.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, si evincono tutti gli elementi sui quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento e il percorso logico che lo ha portato a ritenere provata la determinazione dei danni subiti a causa del furto occorso, sicché la valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio in merito alla determinazione del danno risarcibile risulta effettuata in ossequio all'articolo 116 c.p.c., nonché condivisibile nel merito.
Nel caso in esame, infatti, il quantitativo e il valore della merce relativa ai generi alimentari trafugati risultano dimostrati in giudizio non solo sulla base della denuncia effettuata dal Sig. bensì a fronte anche della documentazione prodotta ed in Per_1
particolare degli inventari della merce sussistente al momento del furto (doc. 10) che, in quanto ulteriormente confermata dalle risultanze testimoniali rese in giudizio e dalla documentazione fotografica risulta idonea a dimostrare la perdita subita, anche in assenza di sufficienti contestazioni in primo grado da parte della società appellata la quale invero si è limitata a dedurre l'ovvia considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito da parte dalla società danneggiata.
Priva di pregio risulta, inoltre, la dedotta inoperatività del principio di non contestazione applicato dal primo giudice, in quanto non attiene in concreto nel caso in esame ai documenti prodotti, bensì alle circostanze di fatto allegate dalla parte attrice consistenti nella sussistenza della merce perduta a causa del furto occorso.
pag. 20/22 Condivisa deve essere, pertanto, la valutazione operata dal primo giudice, il quale ha ritenuto assolto l'onere probatorio in merito alla quantità di merce trafugata ed anche al valore dei beni poiché adeguatamente comprovate dall'insieme degli elementi probatori allegati dalla attrice ed in considerazione dell'assenza di puntuale contestazione e prova contraria da parte della società appellata.
Anche tale doglianza deve pertanto essere disattesa e confermata la sentenza di primo grado sul punto.
5.4. In conclusione, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati, con conferma della sentenza emessa in primo grado.
6. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto trattandosi di appelli proposti dopo il 31 gennaio 2013, entrambe le parti saranno altresì tenute al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del curatore pro tempore, Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 604/2021, pubblicata in data Parte_3
10.09.2021, e sull'appello incidentale proposto da nei confronti della Parte_3
avverso la sentenza n. 34/2021 del Parte_1 Controparte_1
21.01.2021 e n. 604/2021 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 10.09.2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
pag. 21/22 1) rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) dichiara compensate, in virtù della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio tra le parti;
3) dichiara che entrambe le parti sono tenute al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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