Art. 1. (Aumento delle dotazioni organiche di alcune tabelle del personale postelegrafonico)
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento.