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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3050/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa AN Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3050/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURELLI EN Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURELLI CP_1 C.F._2
EN
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- “1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- 2 La casa familiare di proprietà esclusiva della sig.r sita in Vignola, Via Piave n.15 int.1, Pt_1
viene assegnata al sig unitamente agli arredi e suppellettili ivi contenuti, in qualità CP_1
di genitore presso cui rimane collocata la IG AN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
la sig.ra , invece, si trasferirà nell'appartamento Parte_1
ubicato allo stesso indirizzo ma all'interno n. 2, sempre di sua proprietà esclusiva;
- 3 La sig.r , attualmente casalinga, contribuirà al mantenimento straordinario della Parte_1
IG AN sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, attraverso contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per la IG, come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Modena al quale si rinvia anche per quanto riguarda tempi e modalità di rimborso.
- Sono qualificate spese straordinarie le seguenti: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare)
che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze nell'assenza dei genitori ( esempio con la parrocchia,
gruppo scout, società sportiva).
- Il genitore che ne avrà anticipato la spesa, verrà rimborsato dall'altro nella misura del 50%, da corrispondere entro 15 giorni dalla esibizione della documentazione giustificativa.
- La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio, ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- 4 Al mantenimento ordinario della IG provvederà in via esclusiva il padre, in considerazione del fatto che, la sig.ra è attualmente casalinga e, dunque, priva di reddito ed è prevista Pt_1
l'assegnazione della casa di sua esclusiva proprietà al marito genitore collocatario della IG;
- 5 Il sig continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico;
CP_1
- 6 Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 400,00 al CP_1 Parte_1
mese finchè la stessa non reperisca una stabile occupazione. La sig.r dal canto suo, si Pt_1
impegna fin da ora a presentare domande di lavoro, a non rifiutare ingiustificatamente proposte di lavoro che potessero renderla indipendente dal punto di vista economico;
- 7 L'autovettura Fiat Panda targata CJ062LC immatricolata nel 2003, intestata alla sig.r Pt_1
rimane in uso alla stessa ma potrà essere utilizzata anche dalla IG AN quando
[...]
prenderà la patente;
- 8 Le parti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia credito, titolo, diritto, azione o ragione, derivanti dall'intercorso rapporto di coniugio;
- 9 I coniugi signor si concedono, per quanto occorrer possa, il Parte_1 CP_1
reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio,
impegnandosi ora per allora a sottoscrivere ogni necessario documento;
- 10 Le spese relative al presente giudizio saranno sostenute integralmente dalla sig.ra Pt_1
“
[...]
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
25/07/1972 e ato a MODENA (MO) il 16/04/1958 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vignola di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2005, atto n.39, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa AN Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3050/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURELLI EN Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURELLI CP_1 C.F._2
EN
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- “1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- 2 La casa familiare di proprietà esclusiva della sig.r sita in Vignola, Via Piave n.15 int.1, Pt_1
viene assegnata al sig unitamente agli arredi e suppellettili ivi contenuti, in qualità CP_1
di genitore presso cui rimane collocata la IG AN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
la sig.ra , invece, si trasferirà nell'appartamento Parte_1
ubicato allo stesso indirizzo ma all'interno n. 2, sempre di sua proprietà esclusiva;
- 3 La sig.r , attualmente casalinga, contribuirà al mantenimento straordinario della Parte_1
IG AN sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, attraverso contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per la IG, come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Modena al quale si rinvia anche per quanto riguarda tempi e modalità di rimborso.
- Sono qualificate spese straordinarie le seguenti: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare)
che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze nell'assenza dei genitori ( esempio con la parrocchia,
gruppo scout, società sportiva).
- Il genitore che ne avrà anticipato la spesa, verrà rimborsato dall'altro nella misura del 50%, da corrispondere entro 15 giorni dalla esibizione della documentazione giustificativa.
- La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio, ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- 4 Al mantenimento ordinario della IG provvederà in via esclusiva il padre, in considerazione del fatto che, la sig.ra è attualmente casalinga e, dunque, priva di reddito ed è prevista Pt_1
l'assegnazione della casa di sua esclusiva proprietà al marito genitore collocatario della IG;
- 5 Il sig continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico;
CP_1
- 6 Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 400,00 al CP_1 Parte_1
mese finchè la stessa non reperisca una stabile occupazione. La sig.r dal canto suo, si Pt_1
impegna fin da ora a presentare domande di lavoro, a non rifiutare ingiustificatamente proposte di lavoro che potessero renderla indipendente dal punto di vista economico;
- 7 L'autovettura Fiat Panda targata CJ062LC immatricolata nel 2003, intestata alla sig.r Pt_1
rimane in uso alla stessa ma potrà essere utilizzata anche dalla IG AN quando
[...]
prenderà la patente;
- 8 Le parti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia credito, titolo, diritto, azione o ragione, derivanti dall'intercorso rapporto di coniugio;
- 9 I coniugi signor si concedono, per quanto occorrer possa, il Parte_1 CP_1
reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio,
impegnandosi ora per allora a sottoscrivere ogni necessario documento;
- 10 Le spese relative al presente giudizio saranno sostenute integralmente dalla sig.ra Pt_1
“
[...]
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
25/07/1972 e ato a MODENA (MO) il 16/04/1958 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vignola di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2005, atto n.39, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale