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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12238/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12238/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F: ) Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'Avv. PAGLIANI LUCA
ATTORI contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con il ONroparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GOTTI SILVIA;
(C.F. ), non costituito;
ONroparte_2 C.F._4
(C.F. ), non costituito;
ONroparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), non costituito. ONroparte_4 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO
pagina 1 di 11 • IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento della responsabilità per inadempimento delle parti convenute, condannare le medesime in solido tra loro al pagamento in favore delle parti attrici ing.
avv. e avv. della somma complessiva di € 124.025,84 Parte_1 Parte_2 Parte_3
oltre cassa previdenza e IVA, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a interessi legali e moratori a decorrere dalla data del 13/4/2022 fino alla data di effettivo pagamento •
IN VIA SUBORDINATA: condannare le parti convenute in solido tra loro al pagamento in favore delle parti attrici ing. avv. e avv. della somma complessiva Parte_1 Parte_2 Parte_3 di € 124.025,84 oltre cassa previdenza e IVA, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, a titolo di indebito arricchimento, oltre a interessi legali e moratori a decorrere dalla data del 13/4/2022 fino alla data di effettivo pagamento. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato ONroparte_1
telematicamente:
“Respingere la domanda di accertamento della responsabilità proposta dagli attori, in via principale, contro il e il Dirigente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
ONroparte_1 respingere per l'effetto la domanda di condanna, anche in solido, dei convenuti, previo accertamento e dichiarazione della natura non solidale dell'obbligazione di cui è causa.
-Respingere, inoltre, la domanda di accertamento e di condanna anche in via solidale proposta in via subordinata dagli attori a titolo di preteso indebito arricchimento, sia in quanto infondata sia in quanto assente il vincolo della solidarietà.
-Quindi, procedendo alla quantificazione dei compensi complessivi del CCT, voglia quantificarli entro il limite massimo di € 5.500,00 o comunque entro il limite massimo previsto dalle norme in vigore, nel rispetto delle stesse e quindi in applicazione dei principi vigenti in materia, come applicati e quindi in conformità agli impegni assunti dal tenendo conto pertanto tra gli altri dei limiti inderogabili CP_1
costituiti dal tetto massimo previsto dal comma 7 bis dell'art. 6 del DL n. 76/2020, poi ribadito al punto
7.1.1 del DM n. 22/2022, del fatto che tale limite massimo è previsto per le attività del CCT durante
l'intero periodo di esecuzione del contratto;
dell'unico parere emesso dagli attori, del periodo di tempo nel quale gli attori, componenti del CCT sono rimasti in carica (un mese), quindi nel rispetto delle vincolanti disposizioni di legge e di regolamento, ponendo a carico del ONroparte_1 esclusivamente la quota di spettanza quindi non superiore al 50% dell'importo che sia accertato come dovuto, previo accertamento e dichiarazione dell'assenza del vincolo di solidarietà e detratti gli importi già corrisposti dal medesimo CP_1
Con condanna degli attori alle spese del giudizio”. pagina 2 di 11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Ing. l'Avv. e Parte_1 Parte_2
l'Avv. convenivano in giudizio il , l'Ing. Parte_3 ONroparte_1 CP_2
, e deducendo, in fatto,
[...] ONroparte_3 ONroparte_4
che:
ON
- in data 20.11.2019 il Comune di aveva stipulato un contratto di appalto con il CP_1
composto da (mandataria) e (mandante), avente ad CP_3 ONroparte_4 oggetto l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione della scuola G. Gozzadini, prevedendo un corrispettivo complessivo di € 8.268.389,65, di cui € 8.180.329,29 per lavori ed € 88.060,36 per oneri della sicurezza, con un termine di esecuzione di 725 giorni decorrente dal verbale di consegna del
20.11.2019;
- in base all'art. 6 D.L. n. 76/2020, entrato in vigore il 16.07.2020, le amministrazioni aggiudicatrici erano tenute a costituire, anche per i contratti già stipulati e per i lavori in corso di esecuzione, il
Collegio consultivo tecnico (CCT), che aveva il compito di deliberare su eventuali contrasti insorti tra l'amministrazione appaltante e l'appaltatore; pertanto, il Comune nominava, con determinazione n. 562 del 09.11.2021, il CCT costituito dalle odierne parti attrici, rimandando ad un provvedimento successivo l'impegno di spesa relativo ai compensi degli stessi;
- in sede di verbale della riunione di insediamento del CCT in data 06.12.2021, il nella CP_1 persona dell'Ing. Dirigente dell'Area tecnica e responsabile unico del procedimento CP_2
(RUP), in ordine al riconoscimento del compenso del CCT, precisava che si dovessero applicare le
Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con suddivisione del costo in parti uguali tra stazione appaltante ed appaltatore (doc. 3);
- dopo che il Collegio aveva espletato il proprio incarico, il benché sollecitato, non assumeva CP_1
l'impegno di spesa per il compenso e, dunque, il CCT liquidava la somma richiesta ammontante, secondo le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ad € 139.100,63, comunicandola al e all'appaltatore con e-mail del 07.03.2022, senza tuttavia ricevere alcun riscontro (doc. 13); CP_1
- nonostante la costituzione in mora delle controparti e il tentativo di soluzione bonaria della controversia, mediante la proposta da parte del CCT di un minore corrispettivo pari ad € 66.265,60,
pagina 3 di 11 l'appaltatore nulla riscontrava ed il respingeva la richiesta, rideterminando autonomamente il CP_1 compenso in complessivi € 5.500,00;
- risultava infruttuoso l'incontro tenutosi tra le parti il 06.05.2022, ove l'appaltatore non interveniva e il
Comune persisteva nella propria posizione.
Parte attrice rivendicava il proprio diritto alla liquidazione del compenso, stante il lavoro svolto, provato documentalmente (sulla base dei verbali delle riunioni, del parere reso in data 24.01.2022, della conforme determinazione del Comune in data 11.02.2022: cfr. docc. 7-11); riferiva di aver provveduto a liquidare il proprio compenso di € 139.100,63 nel rispetto del metodo di cui all'art. 6 comma 7 D.L.
n. 76/2020; deduceva la violazione del principio di buona fede da parte dell'appaltatore, che non aveva mai riscontrato alcuna comunicazione del CCT, e da parte del il quale non aveva mai CP_1 provveduto ad inserire nel quadro economico dell'opera, alla voce “spese impreviste”, una somma a titolo di compenso per i membri del CCT e aveva predisposto un prospetto di liquidazione secondo i parametri previsti dal D.M. n. 12/2022 e dal D.L. n. 152/2021, entrati in vigore successivamente all'insediamento del CCT;
rilevava oltretutto che il compenso era stato calcolato tenendo conto del valore dei lavori d'appalto eseguiti, mentre le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prevedevano che si dovesse assumere, al fine della determinazione dell'importo, il valore del contratto, posto che il corrispettivo doveva essere stabilito a priori, al momento della nomina, e non al termine dei lavori.
In via subordinata, gli attori proponevano domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., avendo gli stessi svolto la propria prestazione professionale.
In conclusione, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti, tra loro in solido, a titolo di responsabilità per inadempimento o, in subordine, di indebito arricchimento, al pagamento dell'importo complessivo di € 124.025,84, oltre a cassa previdenza ed Iva, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori dal 13.04.2022 fino all'effettivo soddisfo, vinte le spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.01.2023, si costituiva in giudizio il
, riconoscendo in primo luogo il diritto degli odierni attori al proprio compenso ONroparte_1
per il lavoro svolto e sostenendo che il quantum richiesto da controparte era sproporzionato ed irragionevole. In particolare, deduceva che:
- l'impegno di spesa era stato assunto nel maggio 2022, una volta entrato in vigore il decreto ministeriale contenente le Linee Guida;
- era irrilevante la circostanza che tale incombente non avesse preceduto la costituzione del Collegio, perché il non aveva mai opposto di non voler pagare a causa della mancanza di un pregresso CP_1
pagina 4 di 11 impegno di spesa, di cui peraltro i tre membri del CCT erano consapevoli, avendo deciso di assumere l'incarico nonostante l'assenza iniziale dell'impegno di spesa;
- il quadro economico dell'opera pubblica conteneva un residuo in conseguenza del ribasso operato dagli operatori economici, che era stato prenotato con deliberazione di Giunta n. 35 del 19.03.2019, ed era pertanto disponibile per il pagamento del compenso spettante al CCT;
-l'importo di € 139.100,63, preteso dagli attori, non è proporzionato all'attività effettivamente svolta dal CCT e, pertanto, non è conforme ai criteri stabiliti dall'art. 6 comma 7 D.L. n. 76/2020, che richiama il valore dell'opera, il numero, la qualità e la tempestività delle determinazioni assunte;
-nella determinazione del compenso trova applicazione l'art. 6 comma 8 bis del D.L. n. 76/2020, che rinvia alle Linee Guida ministeriali, poi adottate con D.M. n. 12/2022, la cui applicazione era estensibile ai Collegi già costituiti, con le limitazioni di cui all'art. 6 comma 7 bis D.L. n. 76/2020, secondo cui per gli appalti di valore fino a 50 milioni di euro, l'importo dei compensi non può superare lo 0,5 % del valore dell'appalto;
- in ordine al quantum del compenso, unico oggetto della controversia, la stessa parte attrice non aveva fornito alcun dettaglio, limitandosi ad invocare le Linee guida del Consiglio Superiore, senza tener conto dei criteri menzionati, che impongono di riconoscere un compenso complessivo, in favore dei componenti del CCT, pari ad € 5.500,00, di cui solo la quota del 50 % gravava sul poiché il CP_1
compenso è dovuto senza vincolo di solidarietà tra i condebitori, come stabilito dalle Linee guida.
In conclusione, il chiedeva il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della ONroparte_1 quantificazione del compenso entro il limite di € 5.500,00 o comunque entro il tetto massimo stabilito dalle norme vigenti, da porre a carico del solo per la quota del 50%, con vittoria di spese. CP_1
3. Nella prima udienza di comparizione delle parti, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia dell'Ing. di ONroparte_2 ONroparte_3
e di .
[...] ONroparte_4
Con ordinanza dell'08.05.2023, su istanza di parte attrice, a scioglimento della riserva assunta, veniva ordinato al ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., il pagamento in favore degli attori della somma CP_1 non contestata di € 2.750,00, oltre ad oneri ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Inoltre, il giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c..
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano stabiliti, in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., gli incombenti relativi alla precisazione delle conclusioni, mediante il deposito di note scritte.
pagina 5 di 11 Infine, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali.
4.1. La controversia attiene all'esatta individuazione del quantum del corrispettivo spettante ai membri del Collegio Consultivo Tecnico, odierni attori, nominati dal Comune di con determinazione CP_1
n. 562 del 09.11.2021 (doc. 2 parte attrice), nell'ambito dell'appalto per i lavori di nuova costruzione della scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini, stipulato dal Comune in data 20.11.2019 con il raggruppamento temporaneo (doc. 1 parte attrice). ONroparte_6
Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT), ora disciplinato dal nuovo Codice dei ONratti Pubblici di cui al
D.Lgs. n. 36/2023, è stato introdotto con il D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, che all'art. 6 ha previsto la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di tale organo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35
D. Lgs. n. 50/2016, anche per contratti già stipulati e per lavori in corso di esecuzione.
Nel caso che ci occupa, il chiese al CCT, insediatosi il 06/12/2021 (doc. 3 di parte attrice), un CP_1
parere sulla risoluzione del contratto di appalto, in base alla relazione tecnica di stima del ritardo nell'ultimazione dei lavori, in cui era incorso l'appaltatore, predisposta dal responsabile del procedimento, nonché del cronoprogramma contrattuale (docc. 4, 5, 6 di parte attrice). Il CCT tenne tre riunioni, una delle quali alla presenza delle parti (docc. 7-9), e predispose un parere, di carattere prevalentemente giuridico, ove evidenziò la sussistenza di elementi oggettivi tali da giustificare la risoluzione del contratto, per il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, individuando altresì le possibili conseguenze (doc. 10).
I componenti del CCT chiesero al Comune, per il lavoro svolto, la liquidazione di un compenso di complessivi € 139.100,63 (il cui calcolo è esplicitato nel documento n. 13 di parte attrice).
Nel presente giudizio, hanno domandato di pagamento della somma di € 124.025,84, oltre ad oneri previdenziali ed Iva, sostenendo l'applicabilità, al caso di specie, delle Linee guida del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, come richiamate nel verbale di insediamento del CCT del 6.12.2021 dal
Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del procedimento del Comune di , Ing. CP_1
(doc. 3 di parte attrice). CP_2
Secondo le argomentazioni del il compenso del CCT dovrebbe invece essere determinato in CP_1
base alle successive Linee guida adottate con D.M. n. 12 del 17/01/2022, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 7/3/2022 (doc. 18 di parte attrice), con la conseguenza che il compenso del CCT non può superare il limite dello 0,5% dell'importo dell'appalto, come statuito dall'art.
7.1.1. delle Linee Guida ministeriali. Parte attrice ha contestato tale soluzione, osservando che il D.M. n. 12 del 17/01/2022 è
pagina 6 di 11 entrato in vigore oltre un anno dopo la costituzione del CCT del 06.12.2021 e la pronuncia del parere del 24.01.2022, non potendo, pertanto, esplicare effetto retroattivo, in mancanza di alcuna disposizione legislativa o regolamentare che lo preveda.
4.2. La tesi del appare condivisibile. CP_1
Il comma 8 bis dell'art. 6 D.L. n. 76/2020 istitutivo del CCT (comma introdotto dall'art. 51 comma 1 lett. e) del D.L. n. 77 del 31.05.2021, conv. con mod. dalla L. n. 108 del 29.07.2021) ha previsto che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, venissero approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, previo parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, “apposite le linee guida volte a definire (…) i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte”: tale provvedimento veniva poi assunto con D.M. n. 12 del 17.01.2022, ma era stato introdotto con disposizione di legge già vigente alla data dell'insediamento del CCT del 06/12/2021, ed anche al momento della determinazione del Comune n. 562 del 9/11/2021, che lo aveva nominato.
Del resto, mentre le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, richiamate dal RUP in sede di verbale di insediamento del CCT del 06/12/2021, hanno natura di atti amministrativi generali, mentre il D.M. n. 12/2022, emesso ai sensi dell'art. 6 comma 8 bis D.L. n. 76/2020, è atto obbligatorio e vincolante per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del CCT che svolgono attività consultiva in favore delle pubbliche amministrazioni nei contratti di appalto.
4.3. A prescindere dall'applicazione al caso di specie del D.M. n. 12/2022, si ritiene che operi in ogni caso il limite relativo alla determinazione dell'importo massimo del compenso, indicato dal CP_1
in € 5.500,00.
[...]
Al riguardo si osserva che i criteri generali di calcolo, previsti sia dal D.M. n. 12 del 17/01/2022, sia dalle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono pressoché analoghi, a prescindere dalle lievi differenze delle percentuali di riduzione: per lo più essi richiamano i parametri previsti, per la parte fissa del compenso, dagli artt. 3, 4 D.M. Giustizia del 17/06/2016, e per la parte variabile (in presenza di parere a prevalente carattere giuridico, come nel caso di specie), dal D.M. Giustizia n.
55/2014, relativamente all'attività stragiudiziale. Gli attori hanno calcolato il loro preteso compenso utilizzando appunto questi criteri (cfr. doc. 13).
L'unica differenza - effettivamente idonea ad incidere sul quantum del compenso conseguente all'applicazione delle diverse Linee Guida, richiamate dalle parti in causa - è data dalla previsione nel pagina 7 di 11 D.M. n. 12/2022 di un limite massimo complessivo del compenso da liquidare in favore di tutti i componenti del Collegio. L'art.
7.1.1 del D.M. n. 12/2022 richiama infatti l'art. 6 quater D.L. n.
152/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233/2021, in base al quale “In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti: 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro (…)”.
Tale disposizione – che ha introdotto il comma 7 bis all'art. 6 D.L. n. 76/2020, istitutivo del CCT - è entrata in vigore il giorno 01/01/2022, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione n.
233 del 29/12/2021 al D.L. n. 152 del 6/11/2011, con la previsione del suddetto art. 6 quater: essa era pertanto vigente durante lo svolgimento delle operazioni del CCT e comunque anteriormente alla conclusione dell'incarico, avvenuto con la trasmissione al Comune del parere del 24/01/2022.
Dunque, tale disposizione normativa, avente forza di legge, deve ritenersi pienamente applicabile al provvedimento di liquidazione del compenso spettante agli attori.
4.4. Ai fini della corretta determinazione del corrispettivo da liquidare, per “valore dell'appalto” ai sensi dell'art. 6 quater, lett. a) n. 1 D.L. n. 152/2021, occorre assumere il valore delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, determinato a consuntivo, non già l'importo contrattuale.
La ratio della legge istitutiva del CCT è infatti quella di prevedere la costituzione di un organo consultivo che affianchi l'amministrazione nella conduzione dell'appalto, durante l'intero corso di svolgimento dei lavori, fornendo una “rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso” (art. 6, comma 1, del D.L. n. 76/2020). Pertanto, i criteri preposti alla determinazione del compenso non possono che riferirsi alla complessiva ed integrale attività che il Collegio è chiamato a svolgere durante tutto l'iter dell'appalto, non essendo ipotizzabile che il compenso venga liquidato, nella stessa misura, sia quando il Collegio affianchi l'amministrazione durante lo svolgimento dell'intero rapporto contrattuale, sia quando esso abbia limitato la propria attività al compimento di alcuni singoli atti, come è avvenuto nel caso di specie, in cui il rapporto d'appalto è stato anticipatamente risolto, proprio anche in ragione del parere espresso dal CCT.
Oltretutto, l'art. 6 comma 7 del D.L. n. 76/2020 prevede che il compenso dei componenti del CCT sia proporzionato, tra l'altro, “al valore dell'opera”; tale parametro è contemplato, altresì, dai criteri di determinazione della parte fissa del compenso, previsti sia dalle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sia dal D.M. n. 12/2022.
pagina 8 di 11 Dunque, il limite massimo dello 0,5 dell'appalto, previsto per la determinazione del compenso, va applicato non già al valore contrattuale, bensì al valore delle opere effettivamente eseguite – corrispondenti peraltro a quelle esaminate dal CCT nello svolgimento dell'incarico – che nel caso di specie ammonta ad € 1.100.000,00, come risulta dallo stato di consistenza dei lavori, prodotto dal
(doc. 9), in assenza di alcuna contestazione al riguardo da parte degli attori. CP_1
Ne consegue che, applicata la suddetta percentuale al valore delle opere, il compenso complessivamente liquidabile ai componenti del Collegio non può superare l'importo di € 5.500,00, cosicché ogni maggiore determinazione, ottenuta mediante l'applicazione dei criteri previste dalle
Linee Guida per individuare la parte fissa e quella variabile del compenso, si riduce alla somma così individuata.
4.5. L'importo è a carico di ciascuna parte nella misura del 50 %, come previsto sia dalle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, invocate da parte attrice (art. 6.6.1), sia dalle Linee Guida approvate con D.M. n. 12/2022 (art.
7.7.1 e art. 7.1.1., che espressamente esclude il vincolo di solidarietà). Anche in sede di costituzione del CCT, nel verbale di insediamento del 06.12.2021, il RUP
Ing. dichiarava che il costo relativo al compenso doveva essere suddiviso in parti uguali, tra CP_2
appaltatore e stazione appaltante.
Diversamente da quanto dedotto da parte attrice, l'art. 1294 c.c. non pone una riserva di legge per i casi di deroga alla regola della solidarietà passiva, ma fa salve le ipotesi diversamente disciplinate secondo la legge o il titolo.
In conclusione, va posto a carico del l'importo di € 2.750,00 (pari al 50 % del compenso CP_1
complessivo); altro analogo importo grava invece sull'appaltatore (e pertanto, in via solidale, su
ON
e , appartenenti al medesimo . ONroparte_3 CP_4 ONroparte_4
Si applica poi la regola secondo cui il presidente del CCT ha diritto ad un compenso maggiorato del 10
%, rispetto a quello spettante agli altri componenti (cfr. art.
6.5.1. delle Linee Guida del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici;
art.
7.5.1 delle Linee Guida approvate con D.M. n. 12/2022).
4.6. Nessun rilievo assume, poi, l'argomento dedotto da parte attrice relativamente alla mancata assunzione da parte del dell'impegno di spesa, prima della costituzione del CCT, per la CP_1
semplice ragione che il non ha mai dichiarato di non voler pagare il compenso spettante ai CP_1
componenti di tale organo.
Peraltro, il ha assunto formale impegno di spesa nel maggio del 2022, dopo l'entrata in vigore CP_1
del D.M. n. 12/2022 (doc. 2), a seguito della prenotazione, avvenuta con deliberazione di Giunta n. 35
pagina 9 di 11 del 10.03.2019 (doc. 4), del residuo recuperato, nel quadro economico dell'opera pubblica, dal ribasso praticato dagli operatori economici;
trattasi, dunque, di somma messa a disposizione dal per il CP_1
pagamento del compenso del CCT.
4.7. Manca, infine, la legittimazione passiva del RUP Ing. in quanto sia il D.M. n. CP_2
12/2022, sia le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prevedono l'obbligo di corrispondere il compenso ai componenti del CCT in capo alle parti in causa (appaltante e appaltatore).
Non può trovare applicazione, invece, l'art. 191 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 invocato da parte attrice, che pone a carico del funzionario, il quale abbia contrattato con un privato la fornitura di beni e servizi per conto dell'ente pubblico, senza preventivo impegno di spesa, la responsabilità della controprestazione. Il si è limitato a contestare la determinazione del quantum del compenso CP_1 richiesto dai componenti del CCT, ma non ha negato né l'an della pretesa avversaria, né la propria responsabilità al riguardo, con ciò confermando l'assunzione in proprio del rapporto obbligatorio con il
CCT, avente necessariamente carattere esclusivo: non è infatti configurabile una corresponsabilità del funzionario, in proprio, in presenza di un rapporto obbligatorio costituitosi tra il privato e l'ente pubblico.
Le domande proposte dagli attori nei confronti di vanno pertanto rigettate. ONroparte_2
5. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti in causa, nonostante l'infondatezza delle domande attoree proposte nei confronti del , il quale aveva ONroparte_1
correttamente dichiarato di essere tenuto al pagamento della somma qui accertata come dovuta, pur senza averla mai corrisposta prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Si tiene conto, altresì, ai fini della compensazione delle spese ex art. 92 comma 2 c.p.c., nei rapporti tra gli attori e i convenuti obbligati al pagamento del compenso, della novità della questione trattata e della effettiva incertezza interpretativa della normativa applicabile.
Nei rapporti tra gli attori e il convenuto le spese non sono dovute, non ONroparte_2
essendosi il convenuto vittorioso costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 10 di 11 - respinge le domande proposte dagli attori nei confronti di ONroparte_2
- dichiara il , in persona del pro-tempore, ONroparte_1 CP_7 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ONroparte_3 ONroparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuti al pagamento, in favore di Parte_1
e , del compenso complessivo di € 5.500,00, ad essi spettante Parte_2 Parte_3
come componenti del Collegio Consuntivo Tecnico insediatosi presso il ONroparte_1
in data 06/12/2021, in relazione al contratto di appalto del 20/11/2019 e, per l'effetto,
-condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento – se non ONroparte_1 ancora eseguito - a di € 976,00, a di € 887,00, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 di € 887,00, oltre ad oneri di legge se dovuti ed interessi legali dalla data del 13/04/2022 al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ONroparte_3
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, tra loro in solido, ONroparte_4 al pagamento a di € 976,00, a di € 887,00, a di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
887,00, oltre ad oneri di legge se dovuti ed interessi legali dalla data del 13/04/2022 al saldo effettivo;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Bologna, 21 maggio 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita Chierici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12238/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F: ) Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'Avv. PAGLIANI LUCA
ATTORI contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con il ONroparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GOTTI SILVIA;
(C.F. ), non costituito;
ONroparte_2 C.F._4
(C.F. ), non costituito;
ONroparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), non costituito. ONroparte_4 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO
pagina 1 di 11 • IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento della responsabilità per inadempimento delle parti convenute, condannare le medesime in solido tra loro al pagamento in favore delle parti attrici ing.
avv. e avv. della somma complessiva di € 124.025,84 Parte_1 Parte_2 Parte_3
oltre cassa previdenza e IVA, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a interessi legali e moratori a decorrere dalla data del 13/4/2022 fino alla data di effettivo pagamento •
IN VIA SUBORDINATA: condannare le parti convenute in solido tra loro al pagamento in favore delle parti attrici ing. avv. e avv. della somma complessiva Parte_1 Parte_2 Parte_3 di € 124.025,84 oltre cassa previdenza e IVA, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, a titolo di indebito arricchimento, oltre a interessi legali e moratori a decorrere dalla data del 13/4/2022 fino alla data di effettivo pagamento. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato ONroparte_1
telematicamente:
“Respingere la domanda di accertamento della responsabilità proposta dagli attori, in via principale, contro il e il Dirigente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
ONroparte_1 respingere per l'effetto la domanda di condanna, anche in solido, dei convenuti, previo accertamento e dichiarazione della natura non solidale dell'obbligazione di cui è causa.
-Respingere, inoltre, la domanda di accertamento e di condanna anche in via solidale proposta in via subordinata dagli attori a titolo di preteso indebito arricchimento, sia in quanto infondata sia in quanto assente il vincolo della solidarietà.
-Quindi, procedendo alla quantificazione dei compensi complessivi del CCT, voglia quantificarli entro il limite massimo di € 5.500,00 o comunque entro il limite massimo previsto dalle norme in vigore, nel rispetto delle stesse e quindi in applicazione dei principi vigenti in materia, come applicati e quindi in conformità agli impegni assunti dal tenendo conto pertanto tra gli altri dei limiti inderogabili CP_1
costituiti dal tetto massimo previsto dal comma 7 bis dell'art. 6 del DL n. 76/2020, poi ribadito al punto
7.1.1 del DM n. 22/2022, del fatto che tale limite massimo è previsto per le attività del CCT durante
l'intero periodo di esecuzione del contratto;
dell'unico parere emesso dagli attori, del periodo di tempo nel quale gli attori, componenti del CCT sono rimasti in carica (un mese), quindi nel rispetto delle vincolanti disposizioni di legge e di regolamento, ponendo a carico del ONroparte_1 esclusivamente la quota di spettanza quindi non superiore al 50% dell'importo che sia accertato come dovuto, previo accertamento e dichiarazione dell'assenza del vincolo di solidarietà e detratti gli importi già corrisposti dal medesimo CP_1
Con condanna degli attori alle spese del giudizio”. pagina 2 di 11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Ing. l'Avv. e Parte_1 Parte_2
l'Avv. convenivano in giudizio il , l'Ing. Parte_3 ONroparte_1 CP_2
, e deducendo, in fatto,
[...] ONroparte_3 ONroparte_4
che:
ON
- in data 20.11.2019 il Comune di aveva stipulato un contratto di appalto con il CP_1
composto da (mandataria) e (mandante), avente ad CP_3 ONroparte_4 oggetto l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione della scuola G. Gozzadini, prevedendo un corrispettivo complessivo di € 8.268.389,65, di cui € 8.180.329,29 per lavori ed € 88.060,36 per oneri della sicurezza, con un termine di esecuzione di 725 giorni decorrente dal verbale di consegna del
20.11.2019;
- in base all'art. 6 D.L. n. 76/2020, entrato in vigore il 16.07.2020, le amministrazioni aggiudicatrici erano tenute a costituire, anche per i contratti già stipulati e per i lavori in corso di esecuzione, il
Collegio consultivo tecnico (CCT), che aveva il compito di deliberare su eventuali contrasti insorti tra l'amministrazione appaltante e l'appaltatore; pertanto, il Comune nominava, con determinazione n. 562 del 09.11.2021, il CCT costituito dalle odierne parti attrici, rimandando ad un provvedimento successivo l'impegno di spesa relativo ai compensi degli stessi;
- in sede di verbale della riunione di insediamento del CCT in data 06.12.2021, il nella CP_1 persona dell'Ing. Dirigente dell'Area tecnica e responsabile unico del procedimento CP_2
(RUP), in ordine al riconoscimento del compenso del CCT, precisava che si dovessero applicare le
Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con suddivisione del costo in parti uguali tra stazione appaltante ed appaltatore (doc. 3);
- dopo che il Collegio aveva espletato il proprio incarico, il benché sollecitato, non assumeva CP_1
l'impegno di spesa per il compenso e, dunque, il CCT liquidava la somma richiesta ammontante, secondo le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ad € 139.100,63, comunicandola al e all'appaltatore con e-mail del 07.03.2022, senza tuttavia ricevere alcun riscontro (doc. 13); CP_1
- nonostante la costituzione in mora delle controparti e il tentativo di soluzione bonaria della controversia, mediante la proposta da parte del CCT di un minore corrispettivo pari ad € 66.265,60,
pagina 3 di 11 l'appaltatore nulla riscontrava ed il respingeva la richiesta, rideterminando autonomamente il CP_1 compenso in complessivi € 5.500,00;
- risultava infruttuoso l'incontro tenutosi tra le parti il 06.05.2022, ove l'appaltatore non interveniva e il
Comune persisteva nella propria posizione.
Parte attrice rivendicava il proprio diritto alla liquidazione del compenso, stante il lavoro svolto, provato documentalmente (sulla base dei verbali delle riunioni, del parere reso in data 24.01.2022, della conforme determinazione del Comune in data 11.02.2022: cfr. docc. 7-11); riferiva di aver provveduto a liquidare il proprio compenso di € 139.100,63 nel rispetto del metodo di cui all'art. 6 comma 7 D.L.
n. 76/2020; deduceva la violazione del principio di buona fede da parte dell'appaltatore, che non aveva mai riscontrato alcuna comunicazione del CCT, e da parte del il quale non aveva mai CP_1 provveduto ad inserire nel quadro economico dell'opera, alla voce “spese impreviste”, una somma a titolo di compenso per i membri del CCT e aveva predisposto un prospetto di liquidazione secondo i parametri previsti dal D.M. n. 12/2022 e dal D.L. n. 152/2021, entrati in vigore successivamente all'insediamento del CCT;
rilevava oltretutto che il compenso era stato calcolato tenendo conto del valore dei lavori d'appalto eseguiti, mentre le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prevedevano che si dovesse assumere, al fine della determinazione dell'importo, il valore del contratto, posto che il corrispettivo doveva essere stabilito a priori, al momento della nomina, e non al termine dei lavori.
In via subordinata, gli attori proponevano domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., avendo gli stessi svolto la propria prestazione professionale.
In conclusione, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti, tra loro in solido, a titolo di responsabilità per inadempimento o, in subordine, di indebito arricchimento, al pagamento dell'importo complessivo di € 124.025,84, oltre a cassa previdenza ed Iva, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori dal 13.04.2022 fino all'effettivo soddisfo, vinte le spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.01.2023, si costituiva in giudizio il
, riconoscendo in primo luogo il diritto degli odierni attori al proprio compenso ONroparte_1
per il lavoro svolto e sostenendo che il quantum richiesto da controparte era sproporzionato ed irragionevole. In particolare, deduceva che:
- l'impegno di spesa era stato assunto nel maggio 2022, una volta entrato in vigore il decreto ministeriale contenente le Linee Guida;
- era irrilevante la circostanza che tale incombente non avesse preceduto la costituzione del Collegio, perché il non aveva mai opposto di non voler pagare a causa della mancanza di un pregresso CP_1
pagina 4 di 11 impegno di spesa, di cui peraltro i tre membri del CCT erano consapevoli, avendo deciso di assumere l'incarico nonostante l'assenza iniziale dell'impegno di spesa;
- il quadro economico dell'opera pubblica conteneva un residuo in conseguenza del ribasso operato dagli operatori economici, che era stato prenotato con deliberazione di Giunta n. 35 del 19.03.2019, ed era pertanto disponibile per il pagamento del compenso spettante al CCT;
-l'importo di € 139.100,63, preteso dagli attori, non è proporzionato all'attività effettivamente svolta dal CCT e, pertanto, non è conforme ai criteri stabiliti dall'art. 6 comma 7 D.L. n. 76/2020, che richiama il valore dell'opera, il numero, la qualità e la tempestività delle determinazioni assunte;
-nella determinazione del compenso trova applicazione l'art. 6 comma 8 bis del D.L. n. 76/2020, che rinvia alle Linee Guida ministeriali, poi adottate con D.M. n. 12/2022, la cui applicazione era estensibile ai Collegi già costituiti, con le limitazioni di cui all'art. 6 comma 7 bis D.L. n. 76/2020, secondo cui per gli appalti di valore fino a 50 milioni di euro, l'importo dei compensi non può superare lo 0,5 % del valore dell'appalto;
- in ordine al quantum del compenso, unico oggetto della controversia, la stessa parte attrice non aveva fornito alcun dettaglio, limitandosi ad invocare le Linee guida del Consiglio Superiore, senza tener conto dei criteri menzionati, che impongono di riconoscere un compenso complessivo, in favore dei componenti del CCT, pari ad € 5.500,00, di cui solo la quota del 50 % gravava sul poiché il CP_1
compenso è dovuto senza vincolo di solidarietà tra i condebitori, come stabilito dalle Linee guida.
In conclusione, il chiedeva il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della ONroparte_1 quantificazione del compenso entro il limite di € 5.500,00 o comunque entro il tetto massimo stabilito dalle norme vigenti, da porre a carico del solo per la quota del 50%, con vittoria di spese. CP_1
3. Nella prima udienza di comparizione delle parti, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia dell'Ing. di ONroparte_2 ONroparte_3
e di .
[...] ONroparte_4
Con ordinanza dell'08.05.2023, su istanza di parte attrice, a scioglimento della riserva assunta, veniva ordinato al ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., il pagamento in favore degli attori della somma CP_1 non contestata di € 2.750,00, oltre ad oneri ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Inoltre, il giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c..
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano stabiliti, in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., gli incombenti relativi alla precisazione delle conclusioni, mediante il deposito di note scritte.
pagina 5 di 11 Infine, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali.
4.1. La controversia attiene all'esatta individuazione del quantum del corrispettivo spettante ai membri del Collegio Consultivo Tecnico, odierni attori, nominati dal Comune di con determinazione CP_1
n. 562 del 09.11.2021 (doc. 2 parte attrice), nell'ambito dell'appalto per i lavori di nuova costruzione della scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini, stipulato dal Comune in data 20.11.2019 con il raggruppamento temporaneo (doc. 1 parte attrice). ONroparte_6
Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT), ora disciplinato dal nuovo Codice dei ONratti Pubblici di cui al
D.Lgs. n. 36/2023, è stato introdotto con il D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, che all'art. 6 ha previsto la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di tale organo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35
D. Lgs. n. 50/2016, anche per contratti già stipulati e per lavori in corso di esecuzione.
Nel caso che ci occupa, il chiese al CCT, insediatosi il 06/12/2021 (doc. 3 di parte attrice), un CP_1
parere sulla risoluzione del contratto di appalto, in base alla relazione tecnica di stima del ritardo nell'ultimazione dei lavori, in cui era incorso l'appaltatore, predisposta dal responsabile del procedimento, nonché del cronoprogramma contrattuale (docc. 4, 5, 6 di parte attrice). Il CCT tenne tre riunioni, una delle quali alla presenza delle parti (docc. 7-9), e predispose un parere, di carattere prevalentemente giuridico, ove evidenziò la sussistenza di elementi oggettivi tali da giustificare la risoluzione del contratto, per il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, individuando altresì le possibili conseguenze (doc. 10).
I componenti del CCT chiesero al Comune, per il lavoro svolto, la liquidazione di un compenso di complessivi € 139.100,63 (il cui calcolo è esplicitato nel documento n. 13 di parte attrice).
Nel presente giudizio, hanno domandato di pagamento della somma di € 124.025,84, oltre ad oneri previdenziali ed Iva, sostenendo l'applicabilità, al caso di specie, delle Linee guida del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, come richiamate nel verbale di insediamento del CCT del 6.12.2021 dal
Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del procedimento del Comune di , Ing. CP_1
(doc. 3 di parte attrice). CP_2
Secondo le argomentazioni del il compenso del CCT dovrebbe invece essere determinato in CP_1
base alle successive Linee guida adottate con D.M. n. 12 del 17/01/2022, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 7/3/2022 (doc. 18 di parte attrice), con la conseguenza che il compenso del CCT non può superare il limite dello 0,5% dell'importo dell'appalto, come statuito dall'art.
7.1.1. delle Linee Guida ministeriali. Parte attrice ha contestato tale soluzione, osservando che il D.M. n. 12 del 17/01/2022 è
pagina 6 di 11 entrato in vigore oltre un anno dopo la costituzione del CCT del 06.12.2021 e la pronuncia del parere del 24.01.2022, non potendo, pertanto, esplicare effetto retroattivo, in mancanza di alcuna disposizione legislativa o regolamentare che lo preveda.
4.2. La tesi del appare condivisibile. CP_1
Il comma 8 bis dell'art. 6 D.L. n. 76/2020 istitutivo del CCT (comma introdotto dall'art. 51 comma 1 lett. e) del D.L. n. 77 del 31.05.2021, conv. con mod. dalla L. n. 108 del 29.07.2021) ha previsto che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, venissero approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, previo parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, “apposite le linee guida volte a definire (…) i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte”: tale provvedimento veniva poi assunto con D.M. n. 12 del 17.01.2022, ma era stato introdotto con disposizione di legge già vigente alla data dell'insediamento del CCT del 06/12/2021, ed anche al momento della determinazione del Comune n. 562 del 9/11/2021, che lo aveva nominato.
Del resto, mentre le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, richiamate dal RUP in sede di verbale di insediamento del CCT del 06/12/2021, hanno natura di atti amministrativi generali, mentre il D.M. n. 12/2022, emesso ai sensi dell'art. 6 comma 8 bis D.L. n. 76/2020, è atto obbligatorio e vincolante per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del CCT che svolgono attività consultiva in favore delle pubbliche amministrazioni nei contratti di appalto.
4.3. A prescindere dall'applicazione al caso di specie del D.M. n. 12/2022, si ritiene che operi in ogni caso il limite relativo alla determinazione dell'importo massimo del compenso, indicato dal CP_1
in € 5.500,00.
[...]
Al riguardo si osserva che i criteri generali di calcolo, previsti sia dal D.M. n. 12 del 17/01/2022, sia dalle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono pressoché analoghi, a prescindere dalle lievi differenze delle percentuali di riduzione: per lo più essi richiamano i parametri previsti, per la parte fissa del compenso, dagli artt. 3, 4 D.M. Giustizia del 17/06/2016, e per la parte variabile (in presenza di parere a prevalente carattere giuridico, come nel caso di specie), dal D.M. Giustizia n.
55/2014, relativamente all'attività stragiudiziale. Gli attori hanno calcolato il loro preteso compenso utilizzando appunto questi criteri (cfr. doc. 13).
L'unica differenza - effettivamente idonea ad incidere sul quantum del compenso conseguente all'applicazione delle diverse Linee Guida, richiamate dalle parti in causa - è data dalla previsione nel pagina 7 di 11 D.M. n. 12/2022 di un limite massimo complessivo del compenso da liquidare in favore di tutti i componenti del Collegio. L'art.
7.1.1 del D.M. n. 12/2022 richiama infatti l'art. 6 quater D.L. n.
152/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233/2021, in base al quale “In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti: 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro (…)”.
Tale disposizione – che ha introdotto il comma 7 bis all'art. 6 D.L. n. 76/2020, istitutivo del CCT - è entrata in vigore il giorno 01/01/2022, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione n.
233 del 29/12/2021 al D.L. n. 152 del 6/11/2011, con la previsione del suddetto art. 6 quater: essa era pertanto vigente durante lo svolgimento delle operazioni del CCT e comunque anteriormente alla conclusione dell'incarico, avvenuto con la trasmissione al Comune del parere del 24/01/2022.
Dunque, tale disposizione normativa, avente forza di legge, deve ritenersi pienamente applicabile al provvedimento di liquidazione del compenso spettante agli attori.
4.4. Ai fini della corretta determinazione del corrispettivo da liquidare, per “valore dell'appalto” ai sensi dell'art. 6 quater, lett. a) n. 1 D.L. n. 152/2021, occorre assumere il valore delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, determinato a consuntivo, non già l'importo contrattuale.
La ratio della legge istitutiva del CCT è infatti quella di prevedere la costituzione di un organo consultivo che affianchi l'amministrazione nella conduzione dell'appalto, durante l'intero corso di svolgimento dei lavori, fornendo una “rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso” (art. 6, comma 1, del D.L. n. 76/2020). Pertanto, i criteri preposti alla determinazione del compenso non possono che riferirsi alla complessiva ed integrale attività che il Collegio è chiamato a svolgere durante tutto l'iter dell'appalto, non essendo ipotizzabile che il compenso venga liquidato, nella stessa misura, sia quando il Collegio affianchi l'amministrazione durante lo svolgimento dell'intero rapporto contrattuale, sia quando esso abbia limitato la propria attività al compimento di alcuni singoli atti, come è avvenuto nel caso di specie, in cui il rapporto d'appalto è stato anticipatamente risolto, proprio anche in ragione del parere espresso dal CCT.
Oltretutto, l'art. 6 comma 7 del D.L. n. 76/2020 prevede che il compenso dei componenti del CCT sia proporzionato, tra l'altro, “al valore dell'opera”; tale parametro è contemplato, altresì, dai criteri di determinazione della parte fissa del compenso, previsti sia dalle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sia dal D.M. n. 12/2022.
pagina 8 di 11 Dunque, il limite massimo dello 0,5 dell'appalto, previsto per la determinazione del compenso, va applicato non già al valore contrattuale, bensì al valore delle opere effettivamente eseguite – corrispondenti peraltro a quelle esaminate dal CCT nello svolgimento dell'incarico – che nel caso di specie ammonta ad € 1.100.000,00, come risulta dallo stato di consistenza dei lavori, prodotto dal
(doc. 9), in assenza di alcuna contestazione al riguardo da parte degli attori. CP_1
Ne consegue che, applicata la suddetta percentuale al valore delle opere, il compenso complessivamente liquidabile ai componenti del Collegio non può superare l'importo di € 5.500,00, cosicché ogni maggiore determinazione, ottenuta mediante l'applicazione dei criteri previste dalle
Linee Guida per individuare la parte fissa e quella variabile del compenso, si riduce alla somma così individuata.
4.5. L'importo è a carico di ciascuna parte nella misura del 50 %, come previsto sia dalle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, invocate da parte attrice (art. 6.6.1), sia dalle Linee Guida approvate con D.M. n. 12/2022 (art.
7.7.1 e art. 7.1.1., che espressamente esclude il vincolo di solidarietà). Anche in sede di costituzione del CCT, nel verbale di insediamento del 06.12.2021, il RUP
Ing. dichiarava che il costo relativo al compenso doveva essere suddiviso in parti uguali, tra CP_2
appaltatore e stazione appaltante.
Diversamente da quanto dedotto da parte attrice, l'art. 1294 c.c. non pone una riserva di legge per i casi di deroga alla regola della solidarietà passiva, ma fa salve le ipotesi diversamente disciplinate secondo la legge o il titolo.
In conclusione, va posto a carico del l'importo di € 2.750,00 (pari al 50 % del compenso CP_1
complessivo); altro analogo importo grava invece sull'appaltatore (e pertanto, in via solidale, su
ON
e , appartenenti al medesimo . ONroparte_3 CP_4 ONroparte_4
Si applica poi la regola secondo cui il presidente del CCT ha diritto ad un compenso maggiorato del 10
%, rispetto a quello spettante agli altri componenti (cfr. art.
6.5.1. delle Linee Guida del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici;
art.
7.5.1 delle Linee Guida approvate con D.M. n. 12/2022).
4.6. Nessun rilievo assume, poi, l'argomento dedotto da parte attrice relativamente alla mancata assunzione da parte del dell'impegno di spesa, prima della costituzione del CCT, per la CP_1
semplice ragione che il non ha mai dichiarato di non voler pagare il compenso spettante ai CP_1
componenti di tale organo.
Peraltro, il ha assunto formale impegno di spesa nel maggio del 2022, dopo l'entrata in vigore CP_1
del D.M. n. 12/2022 (doc. 2), a seguito della prenotazione, avvenuta con deliberazione di Giunta n. 35
pagina 9 di 11 del 10.03.2019 (doc. 4), del residuo recuperato, nel quadro economico dell'opera pubblica, dal ribasso praticato dagli operatori economici;
trattasi, dunque, di somma messa a disposizione dal per il CP_1
pagamento del compenso del CCT.
4.7. Manca, infine, la legittimazione passiva del RUP Ing. in quanto sia il D.M. n. CP_2
12/2022, sia le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prevedono l'obbligo di corrispondere il compenso ai componenti del CCT in capo alle parti in causa (appaltante e appaltatore).
Non può trovare applicazione, invece, l'art. 191 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 invocato da parte attrice, che pone a carico del funzionario, il quale abbia contrattato con un privato la fornitura di beni e servizi per conto dell'ente pubblico, senza preventivo impegno di spesa, la responsabilità della controprestazione. Il si è limitato a contestare la determinazione del quantum del compenso CP_1 richiesto dai componenti del CCT, ma non ha negato né l'an della pretesa avversaria, né la propria responsabilità al riguardo, con ciò confermando l'assunzione in proprio del rapporto obbligatorio con il
CCT, avente necessariamente carattere esclusivo: non è infatti configurabile una corresponsabilità del funzionario, in proprio, in presenza di un rapporto obbligatorio costituitosi tra il privato e l'ente pubblico.
Le domande proposte dagli attori nei confronti di vanno pertanto rigettate. ONroparte_2
5. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti in causa, nonostante l'infondatezza delle domande attoree proposte nei confronti del , il quale aveva ONroparte_1
correttamente dichiarato di essere tenuto al pagamento della somma qui accertata come dovuta, pur senza averla mai corrisposta prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Si tiene conto, altresì, ai fini della compensazione delle spese ex art. 92 comma 2 c.p.c., nei rapporti tra gli attori e i convenuti obbligati al pagamento del compenso, della novità della questione trattata e della effettiva incertezza interpretativa della normativa applicabile.
Nei rapporti tra gli attori e il convenuto le spese non sono dovute, non ONroparte_2
essendosi il convenuto vittorioso costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 10 di 11 - respinge le domande proposte dagli attori nei confronti di ONroparte_2
- dichiara il , in persona del pro-tempore, ONroparte_1 CP_7 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ONroparte_3 ONroparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuti al pagamento, in favore di Parte_1
e , del compenso complessivo di € 5.500,00, ad essi spettante Parte_2 Parte_3
come componenti del Collegio Consuntivo Tecnico insediatosi presso il ONroparte_1
in data 06/12/2021, in relazione al contratto di appalto del 20/11/2019 e, per l'effetto,
-condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento – se non ONroparte_1 ancora eseguito - a di € 976,00, a di € 887,00, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 di € 887,00, oltre ad oneri di legge se dovuti ed interessi legali dalla data del 13/04/2022 al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ONroparte_3
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, tra loro in solido, ONroparte_4 al pagamento a di € 976,00, a di € 887,00, a di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
887,00, oltre ad oneri di legge se dovuti ed interessi legali dalla data del 13/04/2022 al saldo effettivo;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Bologna, 21 maggio 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita Chierici
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