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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3589/2022 R.G.A.C. cui è stata riunita la causa iscritta al n. 3598/2022 R.G.A.C. vertente TRA (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: , rappresentati e difesi, in virtù di
[...] CodiceFiscale_2
a in one e risposta del giudizio di primo grado iscritto al n. 212/2019 R.G. ed allegata all'atto di appello, dall'avv. Cristina Falbo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 164;
-appellanti nel giudizio iscritto al n. 3589/2022-
-appellati nel giudizio iscritto al n. 3598/2022-
E (c.f.: , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dall'avv. Vincenzo Maradei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla piazza L. Gullo, n. 6;
-appellante nel giudizio iscritto al n. 3598/2022-
-appellato nel giudizio iscritto al n. 3589/2022-
NONCHÉ CONTRO c.f./p.i.: ), in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura per notar di Treviso del 18/12/2014 (rep. 186.905), Persona_1 dall'avv. Giampiero Palopoli, rilasciata nel giudizio di primo grado ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corigliano-Rossano, al viale L. De Rosis, n. 18.
-appellata in entrambi i giudizi iscritti al n. 3589/2022 e 3598/2022-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7/2022 del giudice di pace di Montalto Uffugo depositata in data 16/12/2021 e pubblicata in data 2/3/2022.
Per e (conclusioni rassegnate nelle Parte_1 Parte_2 note di precisazione delle conclusioni dell'1/4/2025): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, quale Giudice di Secondo Grado: 1) Nel merito, in via principale, in parziale riforma (capo afferente regolamentazione spese di giudizio) della sentenza n. 7/2022 (in riferimento al Proc. Civ. 212/2019 RGAC Giudice di Pace di Montalto Uffugo) emessa in data 2/11/2021, depositata in data 16/12/2021, pubblicata in data 02/03/2022, dal Giudice di Pace di Montalto Uffugo, in persona della Dott.ssa Palmina Formoso, non notificata alle parti ai fini del decorso del termine breve per la impugnazione, accogliere la presente domanda di appello per tutte le ragioni sopra meglio precisate e condannare il Sig. al pagamento delle competenze del primo grado di Controparte_1 giudizio in misura pari ad € 1.990,00 (oltre accessori di legge) ovvero a quel diverso importo ritenuto di Giustizia;
2) Rigettare ogni avversa pretesa, perché infondata in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e competenze, quindi, di entrambi i gradi di giudizio, disponendo la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Inoltre, in merito al giudizio di appello proposto dal sig. riunito al presente, chiedo Controparte_1 accogliersi le seguenti: CONCLUSIONI a. Preliminarmente, si chiede che l'On.le Tribunale adito, Voglia consentire che l'appello principale, proposto nel giudizio iscritto al n. 3589/22 RGAC Tribunale di Cosenza (riunito al presente), venga convertito in appello incidentale, proposto nel presente giudizio. b. Nel merito, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto e, comunque in ogni caso, rigettare in toto l'avverso appello, infondato in fatto ed in diritto. c. Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del proposto appello incidentale (previa conversione dell'appello principale iscritto al n. 3589/22 RGAC Tribunale di Cosenza), riformare parzialmente la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Montalto Uffugo impugnata nei limiti di quanto esposto ed appellato e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento in favore degli odierni appellati delle competenze del primo grado di giudizio, quantificate in € 1.190,00 oltre accessori di legge ovvero in quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia. d. Con vittoria delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio e, comunque, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” Per (conclusioni rassegnate nella comparsa di Controparte_1 risposta): “✓ Rigettare integralmente l'appello proposto dai Sigg.ri e Pt_1 Pt_2 perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni espresse . S merito, ed in accoglimento dell'appello incidentale ✓ Riformare l'impugnata Sentenza N. 07/2022, emessa dal Giudice di Pace di Montalto Uffugo il 2.11.2021, per le motivazioni di cui al presente atto, e per l'effetto condannare in solido i Sigg. ri Pt_1
e nonché la compagnia assicurativa,
[...] Parte_3 [...]
al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenti al Controparte_3 sinistro occorso al Sig. ed in particolare, € 1.136,75 per le spese legali CP_1 extragiudiziali, €. 2.318,50 quale somma risultante dall'esperita CTU di primo grado, € 1.105,09 quale residuo del danno materiale, per complessivi € 4.560,34 o di altra somma risultante in corso di causa e ritenuta di Giustizia dal Tribunale adito. ✓ Condannare, inoltre, gli appellati in solido al pagamento di spese, diritti ed onorari
Pagina 2 di 8 del doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato”. Per (conclusioni rassegnate nel foglio di Controparte_2 precisazione delle conclusioni depositato in data 20/3/2025): “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'impugnazione proposta dal sig.
[...]
con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.” CP_1
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Montalto Uffugo Pt_1
e , oltre a quale i
[...] Parte_2 Controparte_2 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 21/12/2012, alle ore 17:00 circa, allorquando l'autovettura Fiat Panda, tg. EL938RM, di proprietà e condotta nell'occasione dal trovandosi all'altezza del km 247+350 della A2, in CP_1 agro di Montalto Uffugo, veniva tamponata dall'autovettura Renault Megane, tg. CT811MJ, di proprietà di e condotta nell'occasione da Parte_2
, che circolava i certificato assicurativo. Parte_1
A seguito del sinistro, il otteneva, in sede stragiudiziale, la liquidazione CP_1 dei danni da parte di pari ad € 8.231,66, che tratteneva a Controparte_2 titolo di acconto, e conveniva, pertanto, in giudizio dinanzi al giudice di pace di Montalto Uffugo i e , oltre a Parte_1 Parte_2 [...]
per sentirli condannare in solido al pagamento della somma CP_2 residuale di € 8.732,53 a titolo di danni fisici, materiali e legali derivanti dal sinistro occorsogli. Nel costituirsi in giudizio, i convenuti e Pt_1 Pt_2 eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto per il decorso del termine di due anni, insistendo per il rigetto della domanda, in quanto non provata, dovendosi considerare quanto liquidato in sede stragiudiziale ampiamente satisfattivo;
dal suo canto, la compagnia assicuratrice, costituitasi tardivamente, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda, contestando il verificarsi dei fatti e l'entità dei danni subiti dal
CP_1 hé, all'esito del giudizio e successivamente all'espletamento di una c.t.u. medico-legale, eseguita dal dott. il giudice di pace Persona_2 rigettava la domanda del sostenendo, nella propria CP_1 motivazione, l'insussistenza dei presupposti per incrementare la pretesa risarcitoria, in quanto non provata, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e con riferimento al danno Pt_1 Pt_2 patrimoniale e riconoscendo un danno biologico in capo al pari CP_1
Pagina 3 di 8 all'1%, per come accertato dalla c.t.u. medico legale, compensando, tra le parti, le spese di lite. Avverso la sentenza hanno proposto appello (iscritto al n. 3589/2022 R.G.A.C.) e per ottenerne la riforma nella Parte_1 Parte_2 parte in cui il giudice di prime cure aveva compensato le spese di lite, dal momento che solo parte attrice era risultata soccombente, avendo il giudice di pace accolto interamente le eccezioni formulate dai convenuti nel corso del primo grado di giudizio. Con comparsa di costituzione risposta e contestuale appello incidentale, si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1 riunione al giudizio d 8/2022 R.G.A.C. da lui proposto avverso la stessa sentenza, eccependo, quale primo motivo di gravame, l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per aver ritenuto maturata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni materiali e per non aver tenuto in considerazione, tra gli atti interruttivi, le lettere di invito alla negoziazione assistita inoltrate alla compagnia assicuratrice nel mese di maggio 2015 e nel mese di aprile 2017. Il deduceva l'erroneità della decisione anche nella parte in cui il giudice CP_1 pur riconoscendo un danno biologico pari all'1%, nella liquidazione del danno non patrimoniale, non aveva incluso le sofferenze psico-fisiche, né applicato la rivalutazione e gli interessi dal giorno del sinistro, con inevitabile ricaduta sull'importo finale. Censurava, infine, l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice non aveva ritenuto provate le spese sostenute dal in fase stragiudiziale, che erano state, invece, più volte richieste alla CP_1 compagnia assicuratrice anche con nota pro-forma intestata al in data CP_1
20/9/2015. Domandava, in conclusione, la riforma dell'impugnata sentenza e, conseguentemente, la condanna in solido degli appellati al pagamento di tutti i danni a lui derivati dal sinistro occorsogli per complessivi € 4.560,34, di cui € 1.136,75 per spese legali stragiudiziali, € 2.318,50 quale somma risultante dalla c.t.u. di primo grado ed € 1.105,09 quale residuo del danno materiale o di altra somma risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese legali di cui al doppio grado di giudizio. Alla prima udienza del 13/1/2023, il tribunale, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di ne Controparte_2 ha dichiarava la contumacia e trasmetteva gli atti al Presidente di Sezione ai fini della eventuale riunione al fascicolo iscritto al n. 3589/2022 R.G.A.C. di quello iscritto al n. 3598/2022 R.G.A.C. pendente davanti ad altro giudice. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/1/2024 nel fascicolo n. 3598/2022 R.G.A.C., si costituiva nella Controparte_2 qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per opporsi al gravame proposto dal chiedendo la conferma CP_1
Pagina 4 di 8 dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, in quanto l'ultima lettera di messa in mora era stata ricevuta dalla compagnia in data 29/6/2017 e quella afferente l'invito alla negoziazione assistita in data 23/5/2018. La compagnia insisteva, altresì, per il rigetto integrale dell'appello visto che l'ulteriore pretesa risarcitoria, sia in termini di danno patrimoniale che non patrimoniale, non era stata provata dal CP_1
A seguito della trasmissione del fascicolo 3598/2022 R.G.A.C. da parte del Presidente di Sezione, all'udienza del 21/4/2023 il giudicante disponeva la riunione di tale ultimo giudizio a quello iscritto al n. 3589/2022 R.G.A.C. Nella stessa udienza, il tribunale, rilevando d'ufficio la questione relativa all'ammissibilità degli appelli, visto che la sentenza impugnata risultava depositata in data 16/12/2021 e le impugnazioni proposte una con atto di citazione notificato in data 30/9/2022 e l'altro con atto di citazione notificato in data 26/9/2022, assegnava alle parti termine per deposito di note illustrative sulla questione rilevata d'ufficio. Con separate memorie depositate in data 26/5/2023, le parti appellanti nei due giudizi riuniti osservavano che entrambi gli appelli andavano considerati tempestivi, in quanto il dies a quo da cui far decorrere il termine lungo era da individuarsi non nella data del 16/12/2021 (in cui doveva considerarsi depositata la sola minuta della sentenza) ma in quella successiva del 2/3/2022 (corrispondente alla data di deposito della motivazione), dovendosi ritenere la sentenza depositata solo al momento dell'attribuzione ad essa di un numero identificativo cronologico. La causa, dopo alcuni rinvii determinati dall'assenza della scrivente perché impegnata a tempo pieno al collegio dibattimentale penale nel primo semestre del 2024, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/4/2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte autorizzate con decreto del 19/3/2025, ritualmente comunicato ai difensori, e con ordinanza emessa in data 7/4/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Gli appelli proposti in entrambi i giudizi riuniti devono considerarsi inammissibili poiché tardivamente proposti. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che la notifica dell'impugnazione proposta da e R.G.A.C. è avvenuta in data Parte_1 Parte_2
30/9/2022, mentre la notifica dell'impugnazione proposta da Controparte_1
è avvenuta in data 26/9/2022, per come desumibile dalle ricevute di
[...] avvenuta accettazione prodotte in giudizio. E però, la copia autentica della sentenza depositata da entrambi gli appellanti, reca a pagina 8, di seguito al dispositivo, la sottoscrizione del giudice di pace che l'ha redatta e la sottoscrizione con timbro del cancelliere con la dicitura
“DEPOSITATO IN CANCELLERIA, OGGI 16 DIC 2021”.
Pagina 5 di 8 In base a tale attestazione del cancelliere, la data di deposito della sentenza si identifica, ai sensi dell'art. 133, primo e secondo comma, c.p.c., con quella del 16/12/2021. Secondo la menzionata norma, infatti, la fattispecie della pubblicazione della sentenza è integrata da due momenti: il primo, rappresentato dal “deposito” della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata presso la cancelleria del suo ufficio, che si concretizza nella consegna dell'originale della sentenza al cancelliere e costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica;
il secondo, che affida al cancelliere l'attività di cui si compone la pubblicazione, in quanto questi, a norma del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., “dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma”. Ne consegue che quanto sostenuto dagli appellanti sulla tempestività delle promosse impugnazioni non può trovare accoglimento. Essi, nelle rispettive note, hanno sostenuto che, nel caso di specie, si era verificata “una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date”, citando il precedente di cui alle sezioni unite della corte di cassazione n. 18569/2016, dovendosi con ciò ritenere non la data del 16/12/2021 quale momento identificativo del deposito della sentenza e quindi quale dies a quo da cui calcolare il termine lungo per l'impugnazione, bensì quello del 2/3/2022 in cui è stata pubblicata la motivazione della sentenza, che sarebbe così divenuta conoscibile attraverso il suo inserimento nell'elenco cronologico, con attribuzione del relativo numero identificativo. La tesi non può essere accolta. L'attestazione risultante sulla sentenza impugnata dell'essere stata depositata in cancelleria il 16/12/2021 è quella che evidenzia il completamento della fattispecie della sua pubblicazione agli effetti dell'art. 133 c.p.c. ed è quindi il momento da cui far decorrere il termine lungo per l'esercizio del diritto di impugnazione di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., che decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parti costituite, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa (cfr., ex multis, cass n. 12462/2025; negli stessi termini cfr. cass. n. 3372/2022; cass. n. 5946/2017; cass. n. 14297/2010). La scissione temporale invocata dalle parti a sostegno della tempestività della notifica degli appelli presuppone che sulla decisione siano state apposte due distinte date di deposito;
nel caso di specie, al contrario, risulta apposta un'unica data certa e un unico timbro di deposito del cancelliere, quella recante la data del 16/12/2021; pertanto, il precedente giurisprudenziale cui gli appellanti hanno fatto riferimento non può ritenersi utilmente richiamato e applicabile al caso di specie. La corte di cassazione ha, infatti, precisato che
Pagina 6 di 8 “l'accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date. Non è pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricorso alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico. Tantomeno poi ovviamente può considerarsi rilevante la divaricazione nella specie verificatasi tra la data di deposito/pubblicazione della sentenza e data in cui la cancelleria ha provveduto alla sua comunicazione alle parti” (cfr. cass. n. 9917/2023; cass. n. 4206/2020). Conviene, in ogni caso, rammentare che “qualora la sentenza presenti, oltre la firma del giudice, due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere, al fine di individuare il giorno del deposito, dal quale decorre il termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c. occorre far riferimento alla prima data, in riferimento alla quale risulta accertata la formazione della sentenza per la ricorrenza dei requisiti indispensabili prescritti dall'art. 133, comma 1, c.p.c. (ovvero la consegna della sentenza da parte del giudice al cancelliere e il suo contestuale deposito da parte di quest'ultimo), atteso che il successivo timbro di deposito, non potendo attestare un evento già verificatosi (la pubblicazione della sentenza), è riconducibile agli adempimenti a carico del cancelliere medesimo, di cui all'art. 133 comma 2, c.p.c.” (cfr. cass. n. 20858/2009). Ed infatti, mentre l'attività del cancelliere assume valore decisivo di attestazione con efficacia di atto pubblico del momento nel quale il deposito è avvenuto ed indica che la pubblicazione si intende compiuta in una data certa, al contrario, alcuna rilevanza assumono, in presenza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta (perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione) e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, in quanto trattasi, comunque, di attività del cancelliere estranee alla fattispecie della pubblicazione della sentenza di cui all'art. 133 c.p.c., costituendo soltanto adempimenti successivi ad essa necessari per la tenuta degli atti dell'ufficio (cfr. cass. n. 7610/2022). Per tali ragioni, entrambi gli appelli devono dichiararsi inammissibili. Resta assorbita ogni ulteriore pretesa.
3. Il rilievo officioso della questione relativa all'inammissibilità degli appelli proposti giustifica l'integrale compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio fra tutte le parti dei due giudizi di impugnazione riuniti.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinte, cosi provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 [...]
nel giudizio iscritto al n. 3589/20 Parte_4
Pagina 7 di 8 - dichiara inammissibile l'appello proposto da nel Controparte_1 giudizio iscritto al n. 3598/2022 R.G.A.C.;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio fra tutte le parti dei due giudizi di impugnazione riuniti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di ciascuno degli appellanti soccombenti, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Cosenza, 12 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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