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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr Antonio Buccaro - Presidente – dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice - dott.ssa ST GN - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5180 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Parisi Laura
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Calvio Alessandro
Resistente
AVV. (C.F. ), nella qualità di curatore Controparte_2 C.F._3 speciale dei minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._4 Persona_2
(C.F. ), giusta procura in atti C.F._5
Interventore ex lege con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: all'esito della udienza del 11.09.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori costituiti come da note di trattazione scritta in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e sulle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in CP_1 data 22.02.2021 in Trani, precisando che dall'unione erano nate due figlie (nata a [...] il Per_1
09.05.2021) e (nata a [...] il [...]) e deducendo, a fondamento della domanda, che Per_2
i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del desiderio della signora di trasferirsi dal Marocco a Foggia, presso la propria famiglia di origine;
ha, quindi, CP_1 chiesto la separazione dal coniuge;
l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, nonché la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le richieste della controparte e ha avanzato CP_1 domanda di addebito della separazione al coniuge.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice Istruttore con ordinanza emessa in data 25.02.2025 ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominando all'uopo anche il curatore speciale nell'interesse delle minori, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per il prosieguo istruttorio.
Dinnanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 11.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, la resistente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla separazione.
Il Giudice Istruttore ha quindi rimesso la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti e dall'elevata conflittualità riscontrata;
è pacifico, inoltre, che i coniugi hanno interrotto la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza, non risultando adeguatamente istruita in ordine all'addebito ed agli atti di violenza contestati, connessi alla separazione essendo in corso il monitoraggio dei Servizi Sociali e l'acquisizione di atti dalla
Procura presso il Tribunale di Foggia.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , come Parte_1 CP_1 in epigrafe meglio generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio in Trani il 22.02.2021 (atto n.
2, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. spese al definitivo;
5. dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 21.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ST GN Dr Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr Antonio Buccaro - Presidente – dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice - dott.ssa ST GN - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5180 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Parisi Laura
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Calvio Alessandro
Resistente
AVV. (C.F. ), nella qualità di curatore Controparte_2 C.F._3 speciale dei minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._4 Persona_2
(C.F. ), giusta procura in atti C.F._5
Interventore ex lege con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: all'esito della udienza del 11.09.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori costituiti come da note di trattazione scritta in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e sulle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in CP_1 data 22.02.2021 in Trani, precisando che dall'unione erano nate due figlie (nata a [...] il Per_1
09.05.2021) e (nata a [...] il [...]) e deducendo, a fondamento della domanda, che Per_2
i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del desiderio della signora di trasferirsi dal Marocco a Foggia, presso la propria famiglia di origine;
ha, quindi, CP_1 chiesto la separazione dal coniuge;
l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, nonché la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le richieste della controparte e ha avanzato CP_1 domanda di addebito della separazione al coniuge.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice Istruttore con ordinanza emessa in data 25.02.2025 ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominando all'uopo anche il curatore speciale nell'interesse delle minori, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per il prosieguo istruttorio.
Dinnanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 11.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, la resistente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla separazione.
Il Giudice Istruttore ha quindi rimesso la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti e dall'elevata conflittualità riscontrata;
è pacifico, inoltre, che i coniugi hanno interrotto la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza, non risultando adeguatamente istruita in ordine all'addebito ed agli atti di violenza contestati, connessi alla separazione essendo in corso il monitoraggio dei Servizi Sociali e l'acquisizione di atti dalla
Procura presso il Tribunale di Foggia.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , come Parte_1 CP_1 in epigrafe meglio generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio in Trani il 22.02.2021 (atto n.
2, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. spese al definitivo;
5. dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 21.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ST GN Dr Antonio Buccaro