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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 360/2024 R.G.L. promossa da:
(P. IVA ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Chivasso, in persona del direttore generale, dott. , rappresentata Controparte_1
e difesa, come da procura in data 17.8.2023, resa in calce alla memoria di costituzione in primo grado estesa ad ogni grado di giudizio, dall'avv. Maria Antonietta Russo, presso il cui studio, in Torino, al civico 8, di Via Duca degli Abruzzi è elettivamente domiciliata
-Appellante-Appellata incidentale-
Contro
, (c.f. ), rappresentato e difeso per procura Controparte_2 C.F._1 in data 29.6.2023, conferita su supporto cartaceo e congiunta in via informatica in copia autentica al ricorso in primo grado ed estesa al presente grado di appello dagli avv.ti
Stefano Cuffaro e Francesco Goria, e con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei medesimi e Email_1
Email_2
-Appellato-appellante incidentale-
Oggetto: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato.
CONCLUSIONI
Per l'appellante-appellata incidentale: come da ricorso depositato il 25.7.2024.
Per l'appellato-appellante incidente: come da memoria depositata il 23.12.2024.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l ha Pt_1
impugnato la sentenza n.518/2023, resa in data 31 gennaio 2024, dal Tribunale di
Ivrea che, in accoglimento della domanda avanzata in subordine dal dott. CP_2
1 (medico di medicina generale operante in regime di convenzione), previo accertamento del diritto del dott. edesimo a trattenere le somme percepite (€ CP_2
16.310,70) per le prestazioni ADP rese in favore dei pazienti presso la struttura sanitaria “Le GN”, l'aveva condannata al pagamento in favore di detto medico della somma di € 5.670,70, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, a fronte di prestazioni da lui rese in Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) nel periodo 2010-2015, presso la suddetta struttura – prestazioni che erano state autorizzate dall' e retribuite con l'importo complessivo di € 16.310,70 Parte_1
(in misura, cioè, di € 18,90 per ogni accesso), di cui, tuttavia, era stata pretesa, giusta comunicazione del 2.1.2020, la restituzione quale indebito, sull'assunto che l'ADP non fosse attivabile nei riguardi di pazienti non più stabilmente presenti presso il proprio domicilio, ma ricoverati invece in strutture sanitarie o sociali.
Giova rammentare come i fatti di causa siano pacifici, avendo l appellante Pt_1
riconosciuto che tutte le prestazioni di Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) presso la “Residenza Le GN” di Settimo Torinese, richieste dal dott. CP_2 erano state autorizzate e da lui eseguite;
-che all'epoca, nella predetta Residenza gli ospiti erano suddivisi in tre nuclei, RSA, RAF e RA e che alcuni erano “privati” (soggetti al pagamento di retta senza contribuzione da parte pubblica).
2. Tanto premesso, l , con il primo motivo di appello, censura la sentenza Pt_1 impugnata assumendo che il giudice sia caduto in errore “nel riconoscere fondata la domanda avversaria ex art. 2041 cod. civ.” e solleva due contestazioni: con la prima ritiene erroneo il riconoscimento e la successiva quantificazione dell'indennizzo così come operato dal primo giudice;
con la seconda, proposta in via subordinata, afferma l'erroneità dell'individuazione dell'arricchimento dell' . Pt_1
Con il secondo motivo, l esplicita le ragioni per le quali – a suo dire – Pt_1
meriterebbe conferma il primo assunto della sentenza impugnata, per il quale le prestazioni non sarebbero remunerabili a titolo di ADP;
sul punto, l appellante Pt_1
Contr riporta il disposto dell'art. 53 dell' 2005 e quello dell'art. 5 dell'Allegato G;
richiama inoltre l'art. 9 dell'Accordo integrativo regionale del 1999 portato dalla DGR Piemonte
n. 46-27840/1999, al fine di sostenere l'impossibilità, poiché contra legem, dell'attribuzione dell'ADP con riferimento a strutture sanitarie o sociali.
2.1 Il dott. ha resistito al gravame chiedendo la reiezione della sentenza CP_2
impugnata, ha proposto appello incidentale censurandola perché il primo giudice ha rigettato la domanda principale, con la quale il ricorrente ha chiesto l'accertamento del
2 diritto a ritenere quale legittima controprestazione della convenzione sottoscritta con l , ex art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992, le somme pretese dall' Pt_1 Pt_1
2.2. L'appellante incidentale censura la sentenza, laddove il primo giudice ha rilevato che:
-l pur essendone gravata, non aveva chiarito se le prestazioni erano state Pt_1
rese in RA o in RSA e a favore di ospiti convenzionati o privati, nonostante il ricorrente avesse tempestivamente allegato la sussistenza di differente regime relativo ai propri pazienti nella “Residenza Le GN”; -regime, pur (secondo la difesa della CP_2 sentenza, non sarebbe stato correttamente apprezzato, nel riparto dell'onere probatorio, da parte del primo giudice (punto 5.1., p. 8);
-secondo l'appellante incidentale l avrebbe dovuto dimostrare in Parte_1 giudizio i fatti costitutivi dell'indebito pagamento anche se il recupero era già stato operato mediante compensazione giudiziale: il primo fatto costitutivo della pretesa era la soggezione degli ospiti a un regime (asseritamente) incompatibile con l'ADP, ma l'ente non ne aveva fornito la prova;
-pur essendole prestazioni in ADP legittime per i pazienti in regime di Residenza
Assistenziale (RA), non aveva considerato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' Pt_1
L'appellante incidentale ha svolto altri due ordini di censure:
-con la prima ha lamentato che il primo giudice abbia comunque trascurato il fatto che l'ADP è consentita nelle RSA (come nel caso di specie) nelle quali non sia attivata l'Assistenza Domiciliare in Residenza protetta (ADR) ai sensi dell'art. 53, co. 1, lett. c),
ACN 2005, e non sia stato sostituito il precedente Medico di Medicina Generale
), considerato che tutti i pazienti, nonostante il ricovero nella RSA, avevano CP_4 mantenuto l'originario rapporto assistenziale del ricorrente, quale loro medico di famiglia;
-con la seconda ha censurato la negazione di accordo regionale – con effetto derogatorio riguardo all'art. 5, co.3, all. G) cit. – al provvedimento del Comitato
Regionale del 13.11.2014, ove si autorizzava l'ADP anche presso le RSA.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo riprodotto in calce.
3. Si è da tempo evidenziato che «il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso
3 incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida1».
Vertendosi nell'ambito di un procedimento in cui l'applicazione della ragione più liquida si rende opportuna e necessaria, si ritiene di dover procedere alla disamina della fondatezza dell'appello incidentale, stante la portata pregiudiziale dello stesso rispetto alle questioni proposte con l'appello principale.
È indubbio che il ricorrente, nell'originario libello introduttivo della causa, avesse fatto riferimento alle prestazioni svolte nei riguardi dei propri assistiti ricoverati in RSA senza fare accenno fattuale alcuno al regime di RA. Le indicazioni fornite in sede di allegazione degli elementi di fatto connessi a tale profilo, sono stati forniti, per alcuni pazienti ( , , , , (doc. 4) e per Per_1 Pt_2 Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5
, e , doc. 11), tali da giustificare la richiesta di autorizzazione ad Pt_3 Per_6 Per_7
eseguire il servizio ADP o del mantenimento di tale servizio per i pazienti che già ne fruivano.
La contestazione, sollevata in via generica dall' in ordine alla (pretesa) Pt_1 mancanza di una specifica indicazione dell'attività in concreto svolta, è stata disattesa in relazione all'insufficienza della stessa a superare le risultanze documentali portate a sostegno delle allegazioni del ricorrente.
Né può sottacersi la circostanza, parimenti valorizzata dal primo Giudice, in base alla quale il dott. i recava presso la residenza per visitare i pazienti nel quinquennio CP_2
tra il 2010 e il 2015, come emerge dalla dichiarazione scritta resa da , Testimone_1
direttore della RSA Le GN (doc. 32 CP_2
Né vi è dubbio sul fatto che il ricorrente avesse chiesto e ottenuto l'autorizzazione a svolgere le prestazioni di ADP in favore dei pazienti indicati in atti.
Così come rilevato dal Tribunale, le attività che deve compiere il medico verso ogni paziente che fruisca di ADP sono quelle indicate all'art. 1 dell'allegato G ACN 2005 e dalle clausole in esso indicate, da cui emerge che: a) le prestazioni in ADP devono
4 Parte essere previamente autorizzate dall' (art. 3); b) per esse è previste uno specifico compenso aggiuntivo rispetto a quello ordinario (art. 5, comma 1).
Da tali disposizioni emerge che l'assistenza in ADP è prestazione aggiuntiva rispetto a quelle che gravano sul medico di medicina generale (ossia, sul medico di assistenza primaria, ovvero sul c.d. medico di famiglia) in base al mero rapporto di convenzione
Parte con l Stante l'impossibilità di sovrapporre le prestazioni in regime di ADP rispetto a quelle ordinarie previste per l'assistenza primaria – fatti salvi “gli obblighi in materia di visite domiciliari di cui all'art. 3, co.2 – il medico di assistenza primaria o medico di medicina generale che svolge le prestazioni di ADP ha diritto al compenso soltanto qualora sia stato ad esse autorizzato.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il dott. osse autorizzato a rendere le CP_2
prestazioni da lui rese in ADP presso la RSA Le GN (cfr. p. 4).
Deve rilevarsi, inoltre, che l'art. 5, co. 3, all. G), stabilisce che «il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate».
L' ha negato di doversi far carico delle prestazioni rese dal dott. on Pt_1 CP_2 già mettendo in discussione l'esecuzione o la non esatta esecuzione delle prestazioni mediche, quanto eccependo la debenza di alcunché in applicazione della suddetta disposizione contrattuale, intesa nel senso che il trattamento economico (del medico di medicina generale) debba cessare immediatamente in caso di ricovero dell'assistito in strutture sanitarie o sociali, tra le quali vi sono le RSA.
In realtà, dalla piana lettura della disposizione contrattuale sopra riportata emerge che
«il trattamento economico cessa immediatamente (…) per cambio medico» e non per effetto del solo ricovero presso una RSA;
in altri termini, è necessario che al ricovero sia associato anche l'avvicendamento del medico di medicina generale (MMG) e che, quindi, si interrompa il rapporto assistenziale del paziente con l'originario medico di famiglia.
Così come rilevato da questa Corte, in altra pronuncia avente ad oggetto una vicenda del tutto sovrapponibile alla presente, «(…) è corretta l'impostazione della prima sentenza là dove ha affermato la discontinuità tra ricovero e assistenza domiciliare, dovendo quest'ultima essere garantita, appunto, soltanto presso il domicilio del paziente, e non quando questi si trovi altrove;
dall'altro, è pure corretta l'obiezione di parte appellata, nel senso che a essere determinante non è che il paziente sia fisicamente trasferito dal suo domicilio in un diverso luogo, ma che, in esito a ciò, venga
5 Contro meno il rapporto con il e questi sia sostituito con il medico strutturato – poiché la ratio dell'art. 5, co. 3, all. G), cit, evidentemente, è quella di scongiurare un'inutile e Parte doppia spesa a carico dell' a una prestazione in ADP non necessaria.
In tal senso scioglie ogni dubbio il combinato disposto degli artt. 4, co. 4, e 7, co. 1 e
2, AIR 1999 (richiamato dall'art. 11 AIR 2003 per le prestazioni in ADR), ove si stabilisce che le funzioni di siano assolte dai medici operanti nella RSA poiché «All'atto dell'ingresso del paziente in RSA o RAF viene “congelata” la scelta del Medico di Medicina
Generale originario – se questi non opera nella RSA o RAF medesima – con ovvia sospensione della quota capitaria. Il paziente provvede alla scelta di un medico di medicina generale tra quelli operanti in quella RSA o RAF. Tali scelte sono normate come previsto dal DPR 484/96». Detto in altre parole: escluso, per ovvie ragioni, che i pazienti interessati rimangano privi di assistenza sanitaria, la cessazione (o, meglio, il
Contro
“congelamento”) del rapporto con l'originario dell'ospite della RSA si verifica non Contro prima che quest'ultimo abbia optato per il nuovo all'esito della specifica procedura formale prevista dalla legge.
Tutto ciò, oltre che perfettamente ragionevole, risulta anche logico: se il Contro
“congelamento” del originario avvenisse automaticamente per il solo fatto del ricovero del paziente nella RSA, non si spiegherebbero alcuni snodi della vicenda de qua, e cioè:
a) il fatto che l per ben cinque anni, abbia autorizzato le prestazioni in ADP Pt_1
rese da [nel nostro caso dal dott. sempre per Parte_4 Controparte_2
cinque anni dal 2010 al 2015] (salvo poi disporne la revoca cinque anno dopo): poiché, come afferma l'appellante stessa, la conforme istanza veniva «valutata da un dirigente medico del Distretto Sanitario, ed eventualmente autorizzata (ricorso, pag. 6), allora si deve necessariamente concludere che l'autorizzazione era stata concessa, “a ragion veduta”, emergendo da tale inequivoco contegno concludente (non altrimenti spiegabile), da un lato, la premura di assicurare ai pazienti, ancorché ospitati in RSA,
Contro la continuità assistenziale da parte del loro originario e, dall'altro, l'impossibilità oggettiva di disporne la sostituzione con quello interno;
non paiono sussistere (e l Pt_1
non ha detto nulla di determinante in merito) altre plausibili giustificazioni, anche
[...]
solo per la banale considerazione che il dirigente del Distretto Sanitario, alla luce delle chiare disposizioni collettive suesposte (che vietano le prestazioni in ADP all'interno della RSA), non avrebbe avuto alcun motivo per autorizzarle;
6 b) il fatto che il ricorrente, pacificamente, non abbia subito la sospensione della quota paritaria (circostanza pacifica e incontestata): si dimostra così che la norma ex art. 7, co. 1, AIR cit., non era stata neppure presa in considerazione dall nella Pt_1
Contro misura in cui non vi era stato alcun formale avvicendamento del tant'è che
[nel nostro caso, il dott. aveva continuato tranquillamente a Parte_4 CP_2
prestare la propria assistenza, senza alcuna soluzione di continuità, in favore degli ospiti della R.S.A.;
c) il fatto che l'attuale appellante non abbia in alcun modo provato – dato che, come condivisibilmente evidenziato dall'appellato, «grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito – e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore – l'onere di dimostrare non solo
l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi»
(Cass., ord. n. 22399/23) – che i suddetti pazienti avessero atteso alle formalità del
“cambio medico” prescritte dall'art. 7, co. 2, AIR cit. (anzi si deve ritenere che nessuna scelta in tal senso era stata da loro compiuta)».
Così come ritenuto nella sentenza dianzi riportata, il vaglio critico di tutti gli elementi di fatto sopra indicati induce a ritenere che gli stessi convergano univocamente nel dimostrare che, ai fini dell'incompatibilità tra ADP e “ricovero in strutture sanitarie o sociali” (cui è correlata la cessazione del trattamento economico), ciò che rileva è
l'effettiva (e non solo teorica) discontinuità della prestazione assistenziale;
in sintesi, la prestazione assistenziale deve risultare formalmente e sostanzialmente trasferita Contro dall'originario a quello della struttura, RSA o RAF.
Supportano tale conclusione ulteriori elementi, quali:
1) il rapporto dei Carabinieri sul quale l'ente convenuto ha fondata gran parte dei rilievi difensivi di primo grado, ove era richiesto alla Direzione Sanitaria, non a caso, di
Contro comunicare «l'eventuale assenza di nelle RSA di pertinenza» (cfr. doc. n. 8) – evidentemente scriminante l'eventuale irregolarità delle autorizzazioni all'ADP;
2) il verbale della riunione tenutasi il giorno 13 novembre 2014 dal Comitato Regionale Parte (composto da rappresentanti della Regione, delle e dei sindacati e, perciò, più rappresentativo della , rappresentante negoziale della sola Regione) ove era CP_5 ribadito, all'unanimità (anche a prescindere dal valore giuridico di tale determinazione) Contr che l'art. 53, co. 1, 2005, in specifica relazione all'ADP dovesse essere applicato
«in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, onde garantire il diritto
7 all'assistenza domiciliare del cittadino (anche nelle strutture residenziali), da parte del Contr medico iscritto negli elenchi, così come disciplinato dall'Allegato G dell' attualmente in vigore, se non in carico ad altra forma di assistenza medica» (cfr. doc.
27 prod. fasc. I grado, sub. doc. 3.2.), se non quando, ossia, non fosse stata CP_2 realizzata la procedura di “cambio medico”;
3) i condivisibili rilievi della difesa appellata (non smentiti dall'appellante e suffragati Parte dai documenti in atti), i quali il dott. -autorizzato dall' a rendere le proprie CP_2
prestazioni presso una RSA- non ha agito per il riconoscimento di maggiori importi previsti dagli accordi collettivi nazionali e regionali connessi alla disciplina dell'ADR, ma solo per ottenere il riconoscimento delle minori somme relative al regime ADP;
l'ADR, ossia l'attività del medico strutturato in RSA, secondo gli accordi vigenti all'epoca dei fatti, era compensata con una “quota capitaria” di € 38,73 mensili (art. 9
AIR sub DGR n. 46-27840/999, doc. 16), superiore all'ordinaria “quota capitaria” fissata in € 38,62 annui dall'art. 59, lett. A) dell'ACN 2005; per contro il compenso dovuto per effetto della disciplina dell'ADP è stato quantificato in € 18,90 dall'art. 5, Contr comma 2, dell'All. G dell' 2005, per ogni accesso eseguito per paziente (cfr. doc.
9, prod. fasc. I grado, sub. doc. 3.2.). CP_2
In base alle osservazioni svolte deve ritenersi corretta la conclusione, per la quale il regime di ADR sarebbe risultato, in ogni caso, più oneroso rispetto a quello dell'ADP
(cfr. pp. 25 comparsa di costituzione il che assume indubbio rilievo nel CP_2
giustificare le autorizzazioni rilasciate al dott. in linea anche con le indicazioni CP_2
del Comitato Regionale.
In sede di appello, per la prima volta, l ha imputato a indennizzo la quota Pt_1
Contro capitaria ordinaria versata al (anche per i pazienti ospiti in RSA), importo non richiesto precedentemente in restituzione. L'eccezione di tardività – e quindi inammissibilità della questione – sollevata dalla difesa appellata è fondata, essendo stato dedotto un fatto estintivo solamente in secondo grado e quindi quando la decadenza si era ormai perfezionata.
Il Collegio, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, quale “ragione più liquida”, ritiene assorbita ogni altra questione e doglianza proposte e, segnatamente,
l'appello principale dell' riferito alla domanda ex art. 2041 cod. civ. avanzata Pt_1
in via subordinata dal dott. accolta dal primo giudice. CP_2
8 Le spese del grado seguono la soccombenza e fanno quindi carico all' le Pt_1
spese si liquidano, quindi, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 integrati da quelli del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello incidentale,
Accerta il diritto di alla corresponsione del compenso per le Controparte_2
prestazioni ADP e conseguentemente condanna la a restituire quanto Pt_1
indebitamente trattenuto oltre interessi e rivalutazione dalle singole trattenute al saldo;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
3.966,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa
Così deciso all'udienza del 8 gennaio 2025
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le molte, Cass. 21.5.2021, n. 14039.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 360/2024 R.G.L. promossa da:
(P. IVA ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Chivasso, in persona del direttore generale, dott. , rappresentata Controparte_1
e difesa, come da procura in data 17.8.2023, resa in calce alla memoria di costituzione in primo grado estesa ad ogni grado di giudizio, dall'avv. Maria Antonietta Russo, presso il cui studio, in Torino, al civico 8, di Via Duca degli Abruzzi è elettivamente domiciliata
-Appellante-Appellata incidentale-
Contro
, (c.f. ), rappresentato e difeso per procura Controparte_2 C.F._1 in data 29.6.2023, conferita su supporto cartaceo e congiunta in via informatica in copia autentica al ricorso in primo grado ed estesa al presente grado di appello dagli avv.ti
Stefano Cuffaro e Francesco Goria, e con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei medesimi e Email_1
Email_2
-Appellato-appellante incidentale-
Oggetto: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato.
CONCLUSIONI
Per l'appellante-appellata incidentale: come da ricorso depositato il 25.7.2024.
Per l'appellato-appellante incidente: come da memoria depositata il 23.12.2024.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l ha Pt_1
impugnato la sentenza n.518/2023, resa in data 31 gennaio 2024, dal Tribunale di
Ivrea che, in accoglimento della domanda avanzata in subordine dal dott. CP_2
1 (medico di medicina generale operante in regime di convenzione), previo accertamento del diritto del dott. edesimo a trattenere le somme percepite (€ CP_2
16.310,70) per le prestazioni ADP rese in favore dei pazienti presso la struttura sanitaria “Le GN”, l'aveva condannata al pagamento in favore di detto medico della somma di € 5.670,70, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, a fronte di prestazioni da lui rese in Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) nel periodo 2010-2015, presso la suddetta struttura – prestazioni che erano state autorizzate dall' e retribuite con l'importo complessivo di € 16.310,70 Parte_1
(in misura, cioè, di € 18,90 per ogni accesso), di cui, tuttavia, era stata pretesa, giusta comunicazione del 2.1.2020, la restituzione quale indebito, sull'assunto che l'ADP non fosse attivabile nei riguardi di pazienti non più stabilmente presenti presso il proprio domicilio, ma ricoverati invece in strutture sanitarie o sociali.
Giova rammentare come i fatti di causa siano pacifici, avendo l appellante Pt_1
riconosciuto che tutte le prestazioni di Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) presso la “Residenza Le GN” di Settimo Torinese, richieste dal dott. CP_2 erano state autorizzate e da lui eseguite;
-che all'epoca, nella predetta Residenza gli ospiti erano suddivisi in tre nuclei, RSA, RAF e RA e che alcuni erano “privati” (soggetti al pagamento di retta senza contribuzione da parte pubblica).
2. Tanto premesso, l , con il primo motivo di appello, censura la sentenza Pt_1 impugnata assumendo che il giudice sia caduto in errore “nel riconoscere fondata la domanda avversaria ex art. 2041 cod. civ.” e solleva due contestazioni: con la prima ritiene erroneo il riconoscimento e la successiva quantificazione dell'indennizzo così come operato dal primo giudice;
con la seconda, proposta in via subordinata, afferma l'erroneità dell'individuazione dell'arricchimento dell' . Pt_1
Con il secondo motivo, l esplicita le ragioni per le quali – a suo dire – Pt_1
meriterebbe conferma il primo assunto della sentenza impugnata, per il quale le prestazioni non sarebbero remunerabili a titolo di ADP;
sul punto, l appellante Pt_1
Contr riporta il disposto dell'art. 53 dell' 2005 e quello dell'art. 5 dell'Allegato G;
richiama inoltre l'art. 9 dell'Accordo integrativo regionale del 1999 portato dalla DGR Piemonte
n. 46-27840/1999, al fine di sostenere l'impossibilità, poiché contra legem, dell'attribuzione dell'ADP con riferimento a strutture sanitarie o sociali.
2.1 Il dott. ha resistito al gravame chiedendo la reiezione della sentenza CP_2
impugnata, ha proposto appello incidentale censurandola perché il primo giudice ha rigettato la domanda principale, con la quale il ricorrente ha chiesto l'accertamento del
2 diritto a ritenere quale legittima controprestazione della convenzione sottoscritta con l , ex art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992, le somme pretese dall' Pt_1 Pt_1
2.2. L'appellante incidentale censura la sentenza, laddove il primo giudice ha rilevato che:
-l pur essendone gravata, non aveva chiarito se le prestazioni erano state Pt_1
rese in RA o in RSA e a favore di ospiti convenzionati o privati, nonostante il ricorrente avesse tempestivamente allegato la sussistenza di differente regime relativo ai propri pazienti nella “Residenza Le GN”; -regime, pur (secondo la difesa della CP_2 sentenza, non sarebbe stato correttamente apprezzato, nel riparto dell'onere probatorio, da parte del primo giudice (punto 5.1., p. 8);
-secondo l'appellante incidentale l avrebbe dovuto dimostrare in Parte_1 giudizio i fatti costitutivi dell'indebito pagamento anche se il recupero era già stato operato mediante compensazione giudiziale: il primo fatto costitutivo della pretesa era la soggezione degli ospiti a un regime (asseritamente) incompatibile con l'ADP, ma l'ente non ne aveva fornito la prova;
-pur essendole prestazioni in ADP legittime per i pazienti in regime di Residenza
Assistenziale (RA), non aveva considerato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' Pt_1
L'appellante incidentale ha svolto altri due ordini di censure:
-con la prima ha lamentato che il primo giudice abbia comunque trascurato il fatto che l'ADP è consentita nelle RSA (come nel caso di specie) nelle quali non sia attivata l'Assistenza Domiciliare in Residenza protetta (ADR) ai sensi dell'art. 53, co. 1, lett. c),
ACN 2005, e non sia stato sostituito il precedente Medico di Medicina Generale
), considerato che tutti i pazienti, nonostante il ricovero nella RSA, avevano CP_4 mantenuto l'originario rapporto assistenziale del ricorrente, quale loro medico di famiglia;
-con la seconda ha censurato la negazione di accordo regionale – con effetto derogatorio riguardo all'art. 5, co.3, all. G) cit. – al provvedimento del Comitato
Regionale del 13.11.2014, ove si autorizzava l'ADP anche presso le RSA.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo riprodotto in calce.
3. Si è da tempo evidenziato che «il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso
3 incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida1».
Vertendosi nell'ambito di un procedimento in cui l'applicazione della ragione più liquida si rende opportuna e necessaria, si ritiene di dover procedere alla disamina della fondatezza dell'appello incidentale, stante la portata pregiudiziale dello stesso rispetto alle questioni proposte con l'appello principale.
È indubbio che il ricorrente, nell'originario libello introduttivo della causa, avesse fatto riferimento alle prestazioni svolte nei riguardi dei propri assistiti ricoverati in RSA senza fare accenno fattuale alcuno al regime di RA. Le indicazioni fornite in sede di allegazione degli elementi di fatto connessi a tale profilo, sono stati forniti, per alcuni pazienti ( , , , , (doc. 4) e per Per_1 Pt_2 Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5
, e , doc. 11), tali da giustificare la richiesta di autorizzazione ad Pt_3 Per_6 Per_7
eseguire il servizio ADP o del mantenimento di tale servizio per i pazienti che già ne fruivano.
La contestazione, sollevata in via generica dall' in ordine alla (pretesa) Pt_1 mancanza di una specifica indicazione dell'attività in concreto svolta, è stata disattesa in relazione all'insufficienza della stessa a superare le risultanze documentali portate a sostegno delle allegazioni del ricorrente.
Né può sottacersi la circostanza, parimenti valorizzata dal primo Giudice, in base alla quale il dott. i recava presso la residenza per visitare i pazienti nel quinquennio CP_2
tra il 2010 e il 2015, come emerge dalla dichiarazione scritta resa da , Testimone_1
direttore della RSA Le GN (doc. 32 CP_2
Né vi è dubbio sul fatto che il ricorrente avesse chiesto e ottenuto l'autorizzazione a svolgere le prestazioni di ADP in favore dei pazienti indicati in atti.
Così come rilevato dal Tribunale, le attività che deve compiere il medico verso ogni paziente che fruisca di ADP sono quelle indicate all'art. 1 dell'allegato G ACN 2005 e dalle clausole in esso indicate, da cui emerge che: a) le prestazioni in ADP devono
4 Parte essere previamente autorizzate dall' (art. 3); b) per esse è previste uno specifico compenso aggiuntivo rispetto a quello ordinario (art. 5, comma 1).
Da tali disposizioni emerge che l'assistenza in ADP è prestazione aggiuntiva rispetto a quelle che gravano sul medico di medicina generale (ossia, sul medico di assistenza primaria, ovvero sul c.d. medico di famiglia) in base al mero rapporto di convenzione
Parte con l Stante l'impossibilità di sovrapporre le prestazioni in regime di ADP rispetto a quelle ordinarie previste per l'assistenza primaria – fatti salvi “gli obblighi in materia di visite domiciliari di cui all'art. 3, co.2 – il medico di assistenza primaria o medico di medicina generale che svolge le prestazioni di ADP ha diritto al compenso soltanto qualora sia stato ad esse autorizzato.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il dott. osse autorizzato a rendere le CP_2
prestazioni da lui rese in ADP presso la RSA Le GN (cfr. p. 4).
Deve rilevarsi, inoltre, che l'art. 5, co. 3, all. G), stabilisce che «il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate».
L' ha negato di doversi far carico delle prestazioni rese dal dott. on Pt_1 CP_2 già mettendo in discussione l'esecuzione o la non esatta esecuzione delle prestazioni mediche, quanto eccependo la debenza di alcunché in applicazione della suddetta disposizione contrattuale, intesa nel senso che il trattamento economico (del medico di medicina generale) debba cessare immediatamente in caso di ricovero dell'assistito in strutture sanitarie o sociali, tra le quali vi sono le RSA.
In realtà, dalla piana lettura della disposizione contrattuale sopra riportata emerge che
«il trattamento economico cessa immediatamente (…) per cambio medico» e non per effetto del solo ricovero presso una RSA;
in altri termini, è necessario che al ricovero sia associato anche l'avvicendamento del medico di medicina generale (MMG) e che, quindi, si interrompa il rapporto assistenziale del paziente con l'originario medico di famiglia.
Così come rilevato da questa Corte, in altra pronuncia avente ad oggetto una vicenda del tutto sovrapponibile alla presente, «(…) è corretta l'impostazione della prima sentenza là dove ha affermato la discontinuità tra ricovero e assistenza domiciliare, dovendo quest'ultima essere garantita, appunto, soltanto presso il domicilio del paziente, e non quando questi si trovi altrove;
dall'altro, è pure corretta l'obiezione di parte appellata, nel senso che a essere determinante non è che il paziente sia fisicamente trasferito dal suo domicilio in un diverso luogo, ma che, in esito a ciò, venga
5 Contro meno il rapporto con il e questi sia sostituito con il medico strutturato – poiché la ratio dell'art. 5, co. 3, all. G), cit, evidentemente, è quella di scongiurare un'inutile e Parte doppia spesa a carico dell' a una prestazione in ADP non necessaria.
In tal senso scioglie ogni dubbio il combinato disposto degli artt. 4, co. 4, e 7, co. 1 e
2, AIR 1999 (richiamato dall'art. 11 AIR 2003 per le prestazioni in ADR), ove si stabilisce che le funzioni di siano assolte dai medici operanti nella RSA poiché «All'atto dell'ingresso del paziente in RSA o RAF viene “congelata” la scelta del Medico di Medicina
Generale originario – se questi non opera nella RSA o RAF medesima – con ovvia sospensione della quota capitaria. Il paziente provvede alla scelta di un medico di medicina generale tra quelli operanti in quella RSA o RAF. Tali scelte sono normate come previsto dal DPR 484/96». Detto in altre parole: escluso, per ovvie ragioni, che i pazienti interessati rimangano privi di assistenza sanitaria, la cessazione (o, meglio, il
Contro
“congelamento”) del rapporto con l'originario dell'ospite della RSA si verifica non Contro prima che quest'ultimo abbia optato per il nuovo all'esito della specifica procedura formale prevista dalla legge.
Tutto ciò, oltre che perfettamente ragionevole, risulta anche logico: se il Contro
“congelamento” del originario avvenisse automaticamente per il solo fatto del ricovero del paziente nella RSA, non si spiegherebbero alcuni snodi della vicenda de qua, e cioè:
a) il fatto che l per ben cinque anni, abbia autorizzato le prestazioni in ADP Pt_1
rese da [nel nostro caso dal dott. sempre per Parte_4 Controparte_2
cinque anni dal 2010 al 2015] (salvo poi disporne la revoca cinque anno dopo): poiché, come afferma l'appellante stessa, la conforme istanza veniva «valutata da un dirigente medico del Distretto Sanitario, ed eventualmente autorizzata (ricorso, pag. 6), allora si deve necessariamente concludere che l'autorizzazione era stata concessa, “a ragion veduta”, emergendo da tale inequivoco contegno concludente (non altrimenti spiegabile), da un lato, la premura di assicurare ai pazienti, ancorché ospitati in RSA,
Contro la continuità assistenziale da parte del loro originario e, dall'altro, l'impossibilità oggettiva di disporne la sostituzione con quello interno;
non paiono sussistere (e l Pt_1
non ha detto nulla di determinante in merito) altre plausibili giustificazioni, anche
[...]
solo per la banale considerazione che il dirigente del Distretto Sanitario, alla luce delle chiare disposizioni collettive suesposte (che vietano le prestazioni in ADP all'interno della RSA), non avrebbe avuto alcun motivo per autorizzarle;
6 b) il fatto che il ricorrente, pacificamente, non abbia subito la sospensione della quota paritaria (circostanza pacifica e incontestata): si dimostra così che la norma ex art. 7, co. 1, AIR cit., non era stata neppure presa in considerazione dall nella Pt_1
Contro misura in cui non vi era stato alcun formale avvicendamento del tant'è che
[nel nostro caso, il dott. aveva continuato tranquillamente a Parte_4 CP_2
prestare la propria assistenza, senza alcuna soluzione di continuità, in favore degli ospiti della R.S.A.;
c) il fatto che l'attuale appellante non abbia in alcun modo provato – dato che, come condivisibilmente evidenziato dall'appellato, «grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito – e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore – l'onere di dimostrare non solo
l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi»
(Cass., ord. n. 22399/23) – che i suddetti pazienti avessero atteso alle formalità del
“cambio medico” prescritte dall'art. 7, co. 2, AIR cit. (anzi si deve ritenere che nessuna scelta in tal senso era stata da loro compiuta)».
Così come ritenuto nella sentenza dianzi riportata, il vaglio critico di tutti gli elementi di fatto sopra indicati induce a ritenere che gli stessi convergano univocamente nel dimostrare che, ai fini dell'incompatibilità tra ADP e “ricovero in strutture sanitarie o sociali” (cui è correlata la cessazione del trattamento economico), ciò che rileva è
l'effettiva (e non solo teorica) discontinuità della prestazione assistenziale;
in sintesi, la prestazione assistenziale deve risultare formalmente e sostanzialmente trasferita Contro dall'originario a quello della struttura, RSA o RAF.
Supportano tale conclusione ulteriori elementi, quali:
1) il rapporto dei Carabinieri sul quale l'ente convenuto ha fondata gran parte dei rilievi difensivi di primo grado, ove era richiesto alla Direzione Sanitaria, non a caso, di
Contro comunicare «l'eventuale assenza di nelle RSA di pertinenza» (cfr. doc. n. 8) – evidentemente scriminante l'eventuale irregolarità delle autorizzazioni all'ADP;
2) il verbale della riunione tenutasi il giorno 13 novembre 2014 dal Comitato Regionale Parte (composto da rappresentanti della Regione, delle e dei sindacati e, perciò, più rappresentativo della , rappresentante negoziale della sola Regione) ove era CP_5 ribadito, all'unanimità (anche a prescindere dal valore giuridico di tale determinazione) Contr che l'art. 53, co. 1, 2005, in specifica relazione all'ADP dovesse essere applicato
«in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, onde garantire il diritto
7 all'assistenza domiciliare del cittadino (anche nelle strutture residenziali), da parte del Contr medico iscritto negli elenchi, così come disciplinato dall'Allegato G dell' attualmente in vigore, se non in carico ad altra forma di assistenza medica» (cfr. doc.
27 prod. fasc. I grado, sub. doc. 3.2.), se non quando, ossia, non fosse stata CP_2 realizzata la procedura di “cambio medico”;
3) i condivisibili rilievi della difesa appellata (non smentiti dall'appellante e suffragati Parte dai documenti in atti), i quali il dott. -autorizzato dall' a rendere le proprie CP_2
prestazioni presso una RSA- non ha agito per il riconoscimento di maggiori importi previsti dagli accordi collettivi nazionali e regionali connessi alla disciplina dell'ADR, ma solo per ottenere il riconoscimento delle minori somme relative al regime ADP;
l'ADR, ossia l'attività del medico strutturato in RSA, secondo gli accordi vigenti all'epoca dei fatti, era compensata con una “quota capitaria” di € 38,73 mensili (art. 9
AIR sub DGR n. 46-27840/999, doc. 16), superiore all'ordinaria “quota capitaria” fissata in € 38,62 annui dall'art. 59, lett. A) dell'ACN 2005; per contro il compenso dovuto per effetto della disciplina dell'ADP è stato quantificato in € 18,90 dall'art. 5, Contr comma 2, dell'All. G dell' 2005, per ogni accesso eseguito per paziente (cfr. doc.
9, prod. fasc. I grado, sub. doc. 3.2.). CP_2
In base alle osservazioni svolte deve ritenersi corretta la conclusione, per la quale il regime di ADR sarebbe risultato, in ogni caso, più oneroso rispetto a quello dell'ADP
(cfr. pp. 25 comparsa di costituzione il che assume indubbio rilievo nel CP_2
giustificare le autorizzazioni rilasciate al dott. in linea anche con le indicazioni CP_2
del Comitato Regionale.
In sede di appello, per la prima volta, l ha imputato a indennizzo la quota Pt_1
Contro capitaria ordinaria versata al (anche per i pazienti ospiti in RSA), importo non richiesto precedentemente in restituzione. L'eccezione di tardività – e quindi inammissibilità della questione – sollevata dalla difesa appellata è fondata, essendo stato dedotto un fatto estintivo solamente in secondo grado e quindi quando la decadenza si era ormai perfezionata.
Il Collegio, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, quale “ragione più liquida”, ritiene assorbita ogni altra questione e doglianza proposte e, segnatamente,
l'appello principale dell' riferito alla domanda ex art. 2041 cod. civ. avanzata Pt_1
in via subordinata dal dott. accolta dal primo giudice. CP_2
8 Le spese del grado seguono la soccombenza e fanno quindi carico all' le Pt_1
spese si liquidano, quindi, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 integrati da quelli del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello incidentale,
Accerta il diritto di alla corresponsione del compenso per le Controparte_2
prestazioni ADP e conseguentemente condanna la a restituire quanto Pt_1
indebitamente trattenuto oltre interessi e rivalutazione dalle singole trattenute al saldo;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
3.966,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa
Così deciso all'udienza del 8 gennaio 2025
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le molte, Cass. 21.5.2021, n. 14039.