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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
2029/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2029/2019 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Sorrento n. 2629/2018 depositata in data 26.09.2018 non notificata, vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano al Corso Como n. Parte_1
17 8c.f. e P.I. n. ) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Delle Rose giusta procura in P.IVA_1
atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Castellammare di Stabia, Via
Denza 9
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'avv. Francesco Pane, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Meta, Corso Italia 161
APPELLATO
E
, (c.f. residente in [...] C.F._2
Rotabile Turro Pastena, 14
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , evocava in giudizio, innanzi al Giudice CP_1
di Pace di Sorrento, la ed , per sentirli condannare in solido al Parte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni da ella subiti in conseguenza del sinistro, verificatosi il 03.07.2016, alle ore
04.30 circa, in Sorrento.
1 L'attrice deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il veicolo Volkswagen Golf tg.
DY240XM di sua proprietà e assicurato per la RCA con la compagnia mentre percorreva Parte_1 regolarmente la Via Nastro Azzurro, all'altezza del “Picco S. Angelo”, veniva colliso dal veicolo modello Citroen tg. CC679DE di proprietà di;
che il conducente del veicolo Controparte_2
Citroen procedeva in direzione Sant'Agnello e invadeva la corsia occupata dal veicolo attoreo, urtandolo alla parte laterale sinistra;
che per effetto dell'urto il veicolo attoreo finiva per impattare il guardrail posto a delimitazione della strada sul lato destro, riportando danni diretti ed indiretti alla carrozzeria nonché danni di natura meccanica, quantificati nell'importo di euro 5.468,86, oltre danno da sosta tecnica, da quantificare in euro 700,00.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare la nullità ai sensi Parte_1 dell'art. 164 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio, nonché l'improponibilità della domanda per mancato adempimento alle prescrizioni imposte dall'art. 148 d.lgs. 209/2005; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rimaneva, invece, contumace . Controparte_2
Escussi i testi ed espletata la CTU tecnico comparativa, con sentenza n. 2629/2018 depositata in data
26.09.2018 il Giudice di Pace di Sorrento, dichiarata la proponibilità della domanda, la accoglieva nel merito e condannava le parti convenute, in solido, al pagamento della somma di euro 5.027,95 oltre interessi legali dalla domanda. Condannava, infine, le parti al pagamento delle spese di lite, quantificate complessivamente in euro 1.755,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza in questione, al fine di conseguire l'integrale rigetto della domanda azionata da;
in subordine, chiedeva di riformare la sentenza liquidando gli interessi sulla sorta CP_1 capitale devalutata al momento dell'evento e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici AT
(e non con decorrenza dalla domanda come stabilito dal Giudice di prime cure), oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio.
si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello CP_1
ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata con conferma della statuizione di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, ometteva di costituirsi. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
9.10.2024, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
2 Tanto premesso in fatto, in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (19.03.2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (26.09.2018) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (28.03.2019). Va, poi, dichiarata la contumacia di , il Controparte_2
quale, nonostante la ritualità della notifica eseguita a mezzo posta perfezionatasi in data 15.04.2019, ha omesso di costituirsi in giudizio.
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate - sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale istruttorio e dell'erroneo calcolo degli interessi - e ha altresì indicato le modifiche richieste.
Ciò detto, il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella valutazione della prova testimoniale, il Tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellata.
Invero, dalla deposizione resa dall'unico teste escusso nell'ambito del giudizio di primo grado
( ), è emersa una dinamica del sinistro estremamente chiara. In particolare, costui, nel Testimone_1 corso dell'escussione avvenuta all'udienza del 29.3.2017, ha riferito che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione, il veicolo sul quale viaggiava veniva urtato da un veicolo modello
Citroen di colore grigio che proveniva dall'opposto senso di marcia;
che il veicolo di parte attorea procedeva nella propria corsia a velocità moderata quando il conducente della Citroen perdeva il controllo del veicolo e invadeva l'opposta corsia di marcia urtando la parte laterale sinistra del veicolo attoreo;
che per effetto dell'urto il veicolo attoreo veniva sospinto verso il guardrail presente sul lato
3 destro della strada e riportava gravi danni all'intero lato sinistro e alla parte laterale anteriore destra.
Il testimone ha poi riconosciuto le fotografie allegate agli atti e ritraenti i danni riportati.
Inoltre, la circostanza riferita dal teste - ovvero che il veicolo riportava danni all'intera parte sinistra
- non appare contraddetta dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado,
a differenza di quanto sostenuto dall'appellante; infatti, l'ausiliario ha riscontrato la presenza di danni anche alla parte sinistra del veicolo determinati dall'urto diretto, seppur limitandoli allo specchio retrovisore esterno posto nella parte sinistra del veicolo. D'altra parte, le risultanze della c.t.u. sulla dinamica del sinistro sono univoche, avendo l'ausiliario concluso - sulla scorta degli accertamenti espletati - che “sussiste rispondenza morfologica sulle rispettive aree di contatto, specchi retrovisori.
Sussiste piena coerenza altimetrica e compatibilità morfologica tra i danni rilevati sulla W Golf attorea e il guardrail contro cui è rovinata”.
Dunque, a fronte di dichiarazioni testimoniali precise e complete sulla dinamica del sinistro, che hanno trovato riscontro nelle conclusioni rassegnate dal consulente, la qualità di trasportato rivestita dal teste (trasportato che, si precisa, non ha riportato alcuna lesione personale) non può ritenersi sufficiente per escluderne l'attendibilità, in difetto di ulteriori elementi dai quali desumere la perdita di credibilità.
Passando ad analizzare il secondo motivo di appello, parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui gli interessi sulla somma riconosciuta sono stati liquidati dal giudice di prime cure con decorrenza dalla domanda e non già sulla somma come devalutata al momento dell'evento e anno per anno rivalutata secondo gli indici AT.
Detto motivo di impugnazione va disatteso, non sussistendo alcun interesse di parte appellante a conseguire la riforma della sentenza. Infatti, pur avendo il giudice di prime cure riconosciuto gli interessi con decorrenza dalla data della domanda sulla somma valutata all'attualità - e non sulla somma originaria, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno - dall'accoglimento del motivo di gravame non deriverebbe alcun effetto favorevole per l'appellante; anzi conseguirebbe il riconoscimento di un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di prime cure. Pertanto, non risulta configurabile al riguardo alcuna soccombenza dell'appellante che, non potendo subire alcun concreto pregiudizio dalla decisione adottata dal giudice di pace, non ha alcun interesse a far valere il suddetto vizio.
Dunque, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, tra i parametri minimi e medi tenuto conto dell'attività espletata nelle fasi concretamente celebrate.
4 Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 2629/2018 depositata in data 26.09.2018;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_3
favore di delle spese di lite che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi CP_1
professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Pane dichiaratosi antistatario;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 14.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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