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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1147/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1147/2022
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 13.12 innanzi alla dott.ssa Mariannunziata Taverna, sono comparsi:
Per l'avv. CONTI FABIO;
Parte_1
Per l'avv. DANESI DE LUCA ROBERTO MARIA Controparte_1
e l'avv. DANESI DE LUCA FRANCESCO MARIA, oggi sostituito dall'avv. Annallisa Gallipoli.
L'avv.to Conti insiste nell'istanza di ctu articolata in atti. L'avv.to Gallipoli si oppone in quanto l'istruttoria ha provato che la condotta dell'attrice è stata idonea ad interrompere il nesso causale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni discutendo oralmente la causa.
I Procuratori delle parti discutono oralmente e si riportano ai propri scritti in atti e alle conclusioni ivi rassegnate, nonché, quanto all'attrice, alla richiesta di ammissione della ctu. Impugnando quanto dalle rispettive controparti dedotto, chiedono l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni come formulate.
All'esito, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Mariannunziata Taverna
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Mariannunziata
Taverna, all'udienza del 06.03.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1147/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. FABIO CONTI ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, sito in Sant'Elpidio a Mare (FM), via Errighi n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione in giudizio;
ATTRICE
CONTRO
, (c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROBERTO M. DANESI DE LUCA e FRANCESCO M. DANESI DE LUCA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice designato, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed accezione, così provvedere:
- accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, nell'incidente occorso in data 22.09.20 alla sig.ra ; Parte_2
- condannare il nella persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni subiti dalla sig.ra conseguenti al sinistro de quo nella misura di euro Parte_1
24.760,00 o in quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa dal Giudice anche mediante CTU;
- in ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa in caso di sua opposizione”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso.
IN VIA SUBORDINATA per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda di parte attrice e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del convenuto a CP_1
qualsiasi titolo, si chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della Sig.ra idoneo a diminuire, in proporzione Parte_1
dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la CP_1
domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del Controparte_1
in questo caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, assunte le prove orali ammesse, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 06.03.2025, le parti precisavano le conclusioni, discutendo oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. in data 22.09.2020, alle ore 16.30 circa, mentre era intenta a Parte_1
percorrere a piedi l'intersezione (tra via Borgo Bartolucci, via Errighi e via Roma) antistante alla porta d'ingresso del centro storico del Comune di denominata “Porta Controparte_1
Marina”, cadeva a terra a causa delle condizioni dell'asfalto che si presentava deteriorato e si distaccava imprevedibilmente sotto i suoi piedi;
2. nell'immediatezza del sinistro, veniva soccorsa da due Parte_1
passanti, ed i quali la aiutavano a rialzarsi;
Controparte_2 Persona_1
3. a seguito della caduta, l'attrice riportava il “microdistacco osseo apice malleolare esterno caviglia DX”
e la “frattura metaepifisari distale del radio al polso DX”, come da certificazione medica rilasciata dal
Pronto Soccorso e dai successivi controlli effettuati nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Fermo;
4. il giorno seguente all'evento sinistroso, il coniuge della danneggiata, , si recava Parte_3
sul luogo della caduta e constatava che parti dell'asfalto erano distaccate dalla sede stradale.
Verificava, altresì, l'assenza di qualsivoglia segnaletica che potesse indicare una situazione di pericolo o di lavori in corso, in quanto il Comune di non aveva adottato Controparte_1
nessuna misura atta ad avvertire i pedoni delle pessime condizioni dell'asfalto;
5. ancora, nei giorni immediatamente successivi, il di CP_1 Controparte_1
provvedeva, con un intervento di manutenzione, a rispristinare il tratto di strada ove si era verificata la caduta con un nuovo manto stradale;
6. sulla scorta di perizia medico-legale di parte, del 06.02.2021, emergeva che l'attrice, in conseguenza del sinistro, aveva riportato danni alla persona che potevano essere quantificati come segue: danno biologico temporaneo per euro 4.677,00; danno biologico permanente (11- 12 %) per euro 16.550,00; inoltre, per curare le lesioni subite aveva dovuto sostenere Parte_1
spese mediche per complessivi euro 2.032,00;
7. in data 21.10.2020, veniva sporta denuncia verso il Comune di , quale Controparte_1
responsabile del tratto stradale ove era accaduto l'evento lesivo. Successivamente, in data
24.09.2021 il medesimo Comune veniva messo in mora con diffida di pagamento per il
4 risarcimento dei danni. Ancora, con lettera del 10.10.2021 il procuratore di parte attrice inviava alla controparte l'invito ad aderire alla convenzione di negoziazione assistita. Il Comune di CP_1
con comunicazione del 29.11.2021, dichiarava di non aderire non essendo ascrivibile allo
[...]
stesso alcuna responsabilità per il sinistro;
8. era evidente la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. essendosi verificato un
“danno cagionato da cosa in custodia”. Ed invero, la parte attrice era caduta nel punto in cui l'asfalto si era deteriorato e frammentato, distaccandosi dal suolo, e la superficie stradale asfaltata, normalmente inerte, era divenuta insidiosa a causa della mancata manutenzione da parte del
Proprio il distaccamento improvviso di alcune parti della superficie dal manto stradale CP_1
costituiva un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza dell'attrice;
9. inoltre, nessuna condotta alternativa poteva essere pretesa da parte dell'attrice, tenuto conto che il luogo del sinistro costituiva il più vicino passaggio pedonale per uscire dalla propria abitazione e recarsi altrove per qualsivoglia incombenza;
10. il aveva omesso ogni forma di cautela per impedire l'evento Controparte_1
dannoso verificatosi, dato che, nel luogo della caduta, non erano stati installati segnali stradali che indicassero un qualche pericolo per strada dissestata;
11. infine, nessun caso fortuito poteva essere invocato dal in quanto le pericolose CP_1
condizioni del manto stradale erano ben conosciute dall'ente, come dimostrato dall'intervento di manutenzione effettuato nei giorni successivi alla data del sinistro. L'evento lesivo, prevedibile per l'ente, poteva essere evitato dal medesimo o attraverso un'adeguata Controparte_1
manutenzione del manto stradale o, in ogni caso, attraverso un'adeguata segnaletica “di pericolo”.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
1. la domanda di parte attrice era infondata, sia in fatto sia in diritto, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie concreta della disciplina relativa alla responsabilità del ex art. 2051 c.c., per la CP_1
chiara riconducibilità del sinistro al c.d. “caso fortuito”, da individuarsi nella condotta imprudente del preteso danneggiato;
2. in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., era onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima fosse inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione
5 di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
3. il sinistro, nella specie, si era verificato alle ore 16.30 del 22 di settembre, quindi, in pieno giorno e con ottime condizioni di visibilità. Inoltre, come chiaramente emergeva dall'esame delle fotografie raffiguranti il luogo del sinistro prodotte da controparte, il dissesto del manto stradale era, non solo perfettamente visibile, ma anche situato in un punto nel quale un pedone non dovrebbe transitare, vale a dire al centro di una intersezione;
12. rilevava, infine, la circostanza per la quale, risiedendo l'attrice in alla Via Controparte_1
Baker 7 - che distava dal luogo del sinistro circa 130 metri – la stessa conosceva o avrebbe dovuto conoscere la conformazione del luogo del sinistro;
13. evidente era, quindi, la responsabilità della pretesa danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c. per omessa colposa adozione delle normali regole di prudenza con la conseguente interruzione del nesso di causalità tra la supposta condotta omissiva del custode e l'evento lesivo dalla quale discendeva, ulteriormente, che ogni eventuale danno conseguente doveva essere ricondotto alla esclusiva (o quanto meno concorsuale) responsabilità dell'attrice;
14. circa il quantum della domanda di parte attrice, le pretese risarcitorie attoree dovevano essere integralmente contestate, insieme alla relazione medico legale di parte e alle certificazioni mediche, quali atti che non erano stati formati nel contraddittorio. La quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 11-12% nonché di quella temporanea erano, infine, sproporzionate e disancorate dai parametri in uso.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, per quanto di seguito esposto.
In via preliminare, si osserva che la fattispecie in esame debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
A tal proposito, è opportuno sottolineare che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili.
6 Da un lato, viene in rilievo la responsabilità colposa della P.A. ai sensi della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere. Proprio in applicazione della detta norma essa è tenuta ad evitare che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed imprevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia. Dall'altro lato, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia, ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
Ecco, allora, che la più recente giurisprudenza ha risolto positivamente la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, nel senso di distinguere, in tema di danni causati da beni demaniali, l'ipotesi in cui il danno è determinato da cause intrinseche della cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso la P.A. ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'ipotesi in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi
(come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità (cfr. Cass. 24 febbraio 2011 n. 4495; Cass. 23 marzo 2011 n.
6677; Cass. 19 maggio 2011 n. 11016).
In particolare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, la Suprema Corte ha specificato che la possibilità concreta di esercitare il potere di custodia da parte dell'ente pubblico deve essere valutata nel singolo caso di specie alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni dei sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c. (Cass. 22.04.2010 n. 9546).
Nel caso in esame, il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro è sito all'interno del Comune di , pertanto, rientra nella gestione dell'ente pubblico e nessuna contestazione Controparte_1
da parte del convenuto consente, tra l'altro, di escludere la porzione di demanio in questione da CP_ quelle rientrati nelle possibilità di custodia e controllo dell' convenuto.
7 Tutto quanto premesso, deve ritenersi operante la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., salva la necessità di accertarne il ricorso dei presupposti in concreto.
Con riguardo a questi ultimi, in punto di diritto, deve premettersi che la richiamata norma contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass.
n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Il primo presupposto si identifica nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa integrante un concetto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr.
Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si sia verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009,
Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n.
25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007,
Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un
8 terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr.
Cass. Sez. III, Sentenza n. 11802 del 09.06.2016).
Osserva il Tribunale che, soltanto quando il danneggiato abbia assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente
(Cass. Sez. VI-III, ordinanza n. 30775 del 22.12.2017).
In punto di diritto, infatti, va osservato come - secondo condivisibile e ormai costante giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (Cass., sent. n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (Cass. sent. 18167/2014; Cass. sent. 12895/2016), essendo poi stato affermato in termini sicuramente convincenti che “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass., Sez. III, Sentenza n. 287 del 13/01/2015).
Venendo al caso di specie, dall'esame della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'attrice, ancora prima di valutare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il pregiudizio dalla stessa subito, emerge con sufficiente chiarezza la dinamica dell'evento.
9 La parte attrice, ha dedotto e confermato in sede di interrogatorio formale, che il sinistro si è verificato proprio nello spazio antistante “Porta Marina” (intersezione via Borgo Bartolucci con
Via Errighi e Via Roma), circostanza emergente anche dal fascicolo fotografico allegato, dal quale si evince il punto esatto in cui il manto stradale versava in condizioni di dissesto (cfr. documenti n.
2A e 2B allegati all'atto di citazione e verbale di udienza del 08.11.2023). Infatti, alla domanda “vero che le condizioni del luogo ove si è verificato il sinistro per cui è causa, alla data del 22 settembre 2020, erano quelle raffigurate nelle fotografie che vengono mostrate, costituenti l'Allegato 3 del fascicolo di parte convenuta” l'attrice rispondeva “lo stato dei luoghi, al momento della caduta, era quello raffigurato nella prima delle due foto che mi vengono mostrate” con ciò riferendosi alle immagini contenuta nelle proprie produzioni fotografiche
(cfr. verbale d'udienza del 01.11.2023).
Ancora, nell'atto di citazione, la difesa di ha rappresentato che la Parte_1
caduta fosse stata provocata dalle pessime condizioni dell'asfalto, che si distaccava sotto i piedi della signora. Siffatta ricostruzione risulta provata, in base al principio del più probabile che non, poiché dal materiale fotografico prodotto in atti, risulta, da un lato, come l'area indicata dall'attrice fosse l'unica a poter costituire un potenziale pericolo e, dall'altro lato, lo stato frammentato e deteriorato dell'asfalto (cfr. doc. n. 2D allegato all'atto di citazione).
Tuttavia, pur se non vi è motivo di dubitare della ricostruzione del sinistro offerta da parte attrice, occorre al contempo chiarire come le condizioni del manto stradale non possono essere considerate, nel caso di specie, quali “insidia o trabocchetto”, che, secondo la definizione fornita da costante giurisprudenza, indica una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, determina una situazione di pericolo occulto, che risulta emergere dagli atti di causa (Cass. Civ. n. 15389/2011; Cass. Civ. n. 20943/2009; Cass. Civ. n. 24428/2009).
Infatti, alla luce di quanto prodotto in atti, anche se deve ritenersi provato lo stato deteriorato del manto stradale nel punto che costituisce “teatro” del sinistro, parimenti si osserva come lo stesso fosse, comunque, certamente visibile da parte dell'attrice in considerazione dell'estensione e delle caratteristiche della strada, rettilinea e spaziosa, tale da consentire un'ampia visuale sprovvista di ostacoli alla vista dei pedoni, nonché del fatto che, in ogni caso, il sinistro (aderendo alla versione dei fatti fornita dall'attrice stessa), essendosi verificato verso le ore 16:30 del 22 Settembre, avveniva in condizioni di sufficiente visibilità.
10 È proprio a dichiarare, in sede di interrogatorio formale, “era Parte_1 nuvoloso, poco prima aveva piovuto e il cielo era a sprazzi. Non era buio ma neppure c'era il sole pieno”, così ammettendo implicitamente che un'osservazione attenta, ordinariamente esigibile dai pedoni che transitano lungo una strada pubblica, seppur più difficoltosa rispetto a quella propria di una giornata soleggiata, era possibile.
A tale conclusione deve logicamente pervenirsi, a fortiori ratione, laddove si consideri che l'attrice, per sua stessa ammissione (resa sempre durante l'interrogatorio formale), conosceva bene quel tratto di strada, dato che vi transitava da anni (l'attrice, sul punto, ha risposto:“Percorro quella strada da 56 anni”). Tale ulteriore elemento consente di far ritenere che l'attrice fosse perfettamente in grado di conoscere eventuali pericoli su quel tratto (cfr. verbale d'udienza del 08.11.2023).
Tanto premesso, venendo alla disamina dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., deve rilevarsi come, in ogni caso, applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici dianzi esposti al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, il sinistro de quo si sia verificato per la condotta tenuta dall'attrice, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
Il complesso degli elementi emersi nel corso del procedimento, infatti, ha condotto alla mancanza di prova del duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità della situazione pericolosa che si adduce essere stata causa del danno.
Sulla base di tali evidenze oggettive, nella specie, non è dato riscontrare alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente della strada di media avvedutezza, che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare una condotta prudente ed accorta;
condotta sicuramente esigibile, atteso che, a tutto voler concedere, le condizioni del manto stradale comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, o con la scelta di un passaggio alternativo, evidentemente non prestata nel caso di specie dall'attrice.
Dunque, la condotta tenuta da ha eliso il rapporto eziologico tra Parte_1 la cosa in custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro.
Per quanto la struttura della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. sia astrattamente più favorevole al danneggiato, infatti, quest'ultimo non è comunque dispensato dall'onere di provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
11 In particolare, per quanto concerne il nesso di causalità, la prova di tale nesso è indispensabile soprattutto quando, come nel caso di specie, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per esempio lo scoppio della caldaia, una scarica elettrica, una frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
L'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità tra il bene appartenente alla P.A e il danno patito dall'attrice si pone come motivo escludente la responsabilità dell'Ente e, pertanto, i superiori motivi determinano il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza principale e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornate dal D.M. n. 247 del
13/08/2022, per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, alla stregua dell'entità delle questioni trattata, oltre accessori previsti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1147/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
❖ rigetta le domande svolte dalla parte attrice;
❖ condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Fermo, il 6 marzo 2025
IL GIUDICE (dott.ssa Mariannunziata Taverna)
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TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1147/2022
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 13.12 innanzi alla dott.ssa Mariannunziata Taverna, sono comparsi:
Per l'avv. CONTI FABIO;
Parte_1
Per l'avv. DANESI DE LUCA ROBERTO MARIA Controparte_1
e l'avv. DANESI DE LUCA FRANCESCO MARIA, oggi sostituito dall'avv. Annallisa Gallipoli.
L'avv.to Conti insiste nell'istanza di ctu articolata in atti. L'avv.to Gallipoli si oppone in quanto l'istruttoria ha provato che la condotta dell'attrice è stata idonea ad interrompere il nesso causale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni discutendo oralmente la causa.
I Procuratori delle parti discutono oralmente e si riportano ai propri scritti in atti e alle conclusioni ivi rassegnate, nonché, quanto all'attrice, alla richiesta di ammissione della ctu. Impugnando quanto dalle rispettive controparti dedotto, chiedono l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni come formulate.
All'esito, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Mariannunziata Taverna
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Mariannunziata
Taverna, all'udienza del 06.03.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1147/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. FABIO CONTI ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, sito in Sant'Elpidio a Mare (FM), via Errighi n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione in giudizio;
ATTRICE
CONTRO
, (c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROBERTO M. DANESI DE LUCA e FRANCESCO M. DANESI DE LUCA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice designato, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed accezione, così provvedere:
- accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, nell'incidente occorso in data 22.09.20 alla sig.ra ; Parte_2
- condannare il nella persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni subiti dalla sig.ra conseguenti al sinistro de quo nella misura di euro Parte_1
24.760,00 o in quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa dal Giudice anche mediante CTU;
- in ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa in caso di sua opposizione”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso.
IN VIA SUBORDINATA per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda di parte attrice e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del convenuto a CP_1
qualsiasi titolo, si chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della Sig.ra idoneo a diminuire, in proporzione Parte_1
dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la CP_1
domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del Controparte_1
in questo caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, assunte le prove orali ammesse, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 06.03.2025, le parti precisavano le conclusioni, discutendo oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. in data 22.09.2020, alle ore 16.30 circa, mentre era intenta a Parte_1
percorrere a piedi l'intersezione (tra via Borgo Bartolucci, via Errighi e via Roma) antistante alla porta d'ingresso del centro storico del Comune di denominata “Porta Controparte_1
Marina”, cadeva a terra a causa delle condizioni dell'asfalto che si presentava deteriorato e si distaccava imprevedibilmente sotto i suoi piedi;
2. nell'immediatezza del sinistro, veniva soccorsa da due Parte_1
passanti, ed i quali la aiutavano a rialzarsi;
Controparte_2 Persona_1
3. a seguito della caduta, l'attrice riportava il “microdistacco osseo apice malleolare esterno caviglia DX”
e la “frattura metaepifisari distale del radio al polso DX”, come da certificazione medica rilasciata dal
Pronto Soccorso e dai successivi controlli effettuati nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Fermo;
4. il giorno seguente all'evento sinistroso, il coniuge della danneggiata, , si recava Parte_3
sul luogo della caduta e constatava che parti dell'asfalto erano distaccate dalla sede stradale.
Verificava, altresì, l'assenza di qualsivoglia segnaletica che potesse indicare una situazione di pericolo o di lavori in corso, in quanto il Comune di non aveva adottato Controparte_1
nessuna misura atta ad avvertire i pedoni delle pessime condizioni dell'asfalto;
5. ancora, nei giorni immediatamente successivi, il di CP_1 Controparte_1
provvedeva, con un intervento di manutenzione, a rispristinare il tratto di strada ove si era verificata la caduta con un nuovo manto stradale;
6. sulla scorta di perizia medico-legale di parte, del 06.02.2021, emergeva che l'attrice, in conseguenza del sinistro, aveva riportato danni alla persona che potevano essere quantificati come segue: danno biologico temporaneo per euro 4.677,00; danno biologico permanente (11- 12 %) per euro 16.550,00; inoltre, per curare le lesioni subite aveva dovuto sostenere Parte_1
spese mediche per complessivi euro 2.032,00;
7. in data 21.10.2020, veniva sporta denuncia verso il Comune di , quale Controparte_1
responsabile del tratto stradale ove era accaduto l'evento lesivo. Successivamente, in data
24.09.2021 il medesimo Comune veniva messo in mora con diffida di pagamento per il
4 risarcimento dei danni. Ancora, con lettera del 10.10.2021 il procuratore di parte attrice inviava alla controparte l'invito ad aderire alla convenzione di negoziazione assistita. Il Comune di CP_1
con comunicazione del 29.11.2021, dichiarava di non aderire non essendo ascrivibile allo
[...]
stesso alcuna responsabilità per il sinistro;
8. era evidente la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. essendosi verificato un
“danno cagionato da cosa in custodia”. Ed invero, la parte attrice era caduta nel punto in cui l'asfalto si era deteriorato e frammentato, distaccandosi dal suolo, e la superficie stradale asfaltata, normalmente inerte, era divenuta insidiosa a causa della mancata manutenzione da parte del
Proprio il distaccamento improvviso di alcune parti della superficie dal manto stradale CP_1
costituiva un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza dell'attrice;
9. inoltre, nessuna condotta alternativa poteva essere pretesa da parte dell'attrice, tenuto conto che il luogo del sinistro costituiva il più vicino passaggio pedonale per uscire dalla propria abitazione e recarsi altrove per qualsivoglia incombenza;
10. il aveva omesso ogni forma di cautela per impedire l'evento Controparte_1
dannoso verificatosi, dato che, nel luogo della caduta, non erano stati installati segnali stradali che indicassero un qualche pericolo per strada dissestata;
11. infine, nessun caso fortuito poteva essere invocato dal in quanto le pericolose CP_1
condizioni del manto stradale erano ben conosciute dall'ente, come dimostrato dall'intervento di manutenzione effettuato nei giorni successivi alla data del sinistro. L'evento lesivo, prevedibile per l'ente, poteva essere evitato dal medesimo o attraverso un'adeguata Controparte_1
manutenzione del manto stradale o, in ogni caso, attraverso un'adeguata segnaletica “di pericolo”.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
1. la domanda di parte attrice era infondata, sia in fatto sia in diritto, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie concreta della disciplina relativa alla responsabilità del ex art. 2051 c.c., per la CP_1
chiara riconducibilità del sinistro al c.d. “caso fortuito”, da individuarsi nella condotta imprudente del preteso danneggiato;
2. in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., era onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima fosse inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione
5 di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
3. il sinistro, nella specie, si era verificato alle ore 16.30 del 22 di settembre, quindi, in pieno giorno e con ottime condizioni di visibilità. Inoltre, come chiaramente emergeva dall'esame delle fotografie raffiguranti il luogo del sinistro prodotte da controparte, il dissesto del manto stradale era, non solo perfettamente visibile, ma anche situato in un punto nel quale un pedone non dovrebbe transitare, vale a dire al centro di una intersezione;
12. rilevava, infine, la circostanza per la quale, risiedendo l'attrice in alla Via Controparte_1
Baker 7 - che distava dal luogo del sinistro circa 130 metri – la stessa conosceva o avrebbe dovuto conoscere la conformazione del luogo del sinistro;
13. evidente era, quindi, la responsabilità della pretesa danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c. per omessa colposa adozione delle normali regole di prudenza con la conseguente interruzione del nesso di causalità tra la supposta condotta omissiva del custode e l'evento lesivo dalla quale discendeva, ulteriormente, che ogni eventuale danno conseguente doveva essere ricondotto alla esclusiva (o quanto meno concorsuale) responsabilità dell'attrice;
14. circa il quantum della domanda di parte attrice, le pretese risarcitorie attoree dovevano essere integralmente contestate, insieme alla relazione medico legale di parte e alle certificazioni mediche, quali atti che non erano stati formati nel contraddittorio. La quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 11-12% nonché di quella temporanea erano, infine, sproporzionate e disancorate dai parametri in uso.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, per quanto di seguito esposto.
In via preliminare, si osserva che la fattispecie in esame debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
A tal proposito, è opportuno sottolineare che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili.
6 Da un lato, viene in rilievo la responsabilità colposa della P.A. ai sensi della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere. Proprio in applicazione della detta norma essa è tenuta ad evitare che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed imprevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia. Dall'altro lato, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia, ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
Ecco, allora, che la più recente giurisprudenza ha risolto positivamente la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, nel senso di distinguere, in tema di danni causati da beni demaniali, l'ipotesi in cui il danno è determinato da cause intrinseche della cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso la P.A. ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'ipotesi in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi
(come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità (cfr. Cass. 24 febbraio 2011 n. 4495; Cass. 23 marzo 2011 n.
6677; Cass. 19 maggio 2011 n. 11016).
In particolare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, la Suprema Corte ha specificato che la possibilità concreta di esercitare il potere di custodia da parte dell'ente pubblico deve essere valutata nel singolo caso di specie alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni dei sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c. (Cass. 22.04.2010 n. 9546).
Nel caso in esame, il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro è sito all'interno del Comune di , pertanto, rientra nella gestione dell'ente pubblico e nessuna contestazione Controparte_1
da parte del convenuto consente, tra l'altro, di escludere la porzione di demanio in questione da CP_ quelle rientrati nelle possibilità di custodia e controllo dell' convenuto.
7 Tutto quanto premesso, deve ritenersi operante la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., salva la necessità di accertarne il ricorso dei presupposti in concreto.
Con riguardo a questi ultimi, in punto di diritto, deve premettersi che la richiamata norma contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass.
n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Il primo presupposto si identifica nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa integrante un concetto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr.
Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si sia verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009,
Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n.
25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007,
Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un
8 terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr.
Cass. Sez. III, Sentenza n. 11802 del 09.06.2016).
Osserva il Tribunale che, soltanto quando il danneggiato abbia assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente
(Cass. Sez. VI-III, ordinanza n. 30775 del 22.12.2017).
In punto di diritto, infatti, va osservato come - secondo condivisibile e ormai costante giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (Cass., sent. n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (Cass. sent. 18167/2014; Cass. sent. 12895/2016), essendo poi stato affermato in termini sicuramente convincenti che “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass., Sez. III, Sentenza n. 287 del 13/01/2015).
Venendo al caso di specie, dall'esame della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'attrice, ancora prima di valutare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il pregiudizio dalla stessa subito, emerge con sufficiente chiarezza la dinamica dell'evento.
9 La parte attrice, ha dedotto e confermato in sede di interrogatorio formale, che il sinistro si è verificato proprio nello spazio antistante “Porta Marina” (intersezione via Borgo Bartolucci con
Via Errighi e Via Roma), circostanza emergente anche dal fascicolo fotografico allegato, dal quale si evince il punto esatto in cui il manto stradale versava in condizioni di dissesto (cfr. documenti n.
2A e 2B allegati all'atto di citazione e verbale di udienza del 08.11.2023). Infatti, alla domanda “vero che le condizioni del luogo ove si è verificato il sinistro per cui è causa, alla data del 22 settembre 2020, erano quelle raffigurate nelle fotografie che vengono mostrate, costituenti l'Allegato 3 del fascicolo di parte convenuta” l'attrice rispondeva “lo stato dei luoghi, al momento della caduta, era quello raffigurato nella prima delle due foto che mi vengono mostrate” con ciò riferendosi alle immagini contenuta nelle proprie produzioni fotografiche
(cfr. verbale d'udienza del 01.11.2023).
Ancora, nell'atto di citazione, la difesa di ha rappresentato che la Parte_1
caduta fosse stata provocata dalle pessime condizioni dell'asfalto, che si distaccava sotto i piedi della signora. Siffatta ricostruzione risulta provata, in base al principio del più probabile che non, poiché dal materiale fotografico prodotto in atti, risulta, da un lato, come l'area indicata dall'attrice fosse l'unica a poter costituire un potenziale pericolo e, dall'altro lato, lo stato frammentato e deteriorato dell'asfalto (cfr. doc. n. 2D allegato all'atto di citazione).
Tuttavia, pur se non vi è motivo di dubitare della ricostruzione del sinistro offerta da parte attrice, occorre al contempo chiarire come le condizioni del manto stradale non possono essere considerate, nel caso di specie, quali “insidia o trabocchetto”, che, secondo la definizione fornita da costante giurisprudenza, indica una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, determina una situazione di pericolo occulto, che risulta emergere dagli atti di causa (Cass. Civ. n. 15389/2011; Cass. Civ. n. 20943/2009; Cass. Civ. n. 24428/2009).
Infatti, alla luce di quanto prodotto in atti, anche se deve ritenersi provato lo stato deteriorato del manto stradale nel punto che costituisce “teatro” del sinistro, parimenti si osserva come lo stesso fosse, comunque, certamente visibile da parte dell'attrice in considerazione dell'estensione e delle caratteristiche della strada, rettilinea e spaziosa, tale da consentire un'ampia visuale sprovvista di ostacoli alla vista dei pedoni, nonché del fatto che, in ogni caso, il sinistro (aderendo alla versione dei fatti fornita dall'attrice stessa), essendosi verificato verso le ore 16:30 del 22 Settembre, avveniva in condizioni di sufficiente visibilità.
10 È proprio a dichiarare, in sede di interrogatorio formale, “era Parte_1 nuvoloso, poco prima aveva piovuto e il cielo era a sprazzi. Non era buio ma neppure c'era il sole pieno”, così ammettendo implicitamente che un'osservazione attenta, ordinariamente esigibile dai pedoni che transitano lungo una strada pubblica, seppur più difficoltosa rispetto a quella propria di una giornata soleggiata, era possibile.
A tale conclusione deve logicamente pervenirsi, a fortiori ratione, laddove si consideri che l'attrice, per sua stessa ammissione (resa sempre durante l'interrogatorio formale), conosceva bene quel tratto di strada, dato che vi transitava da anni (l'attrice, sul punto, ha risposto:“Percorro quella strada da 56 anni”). Tale ulteriore elemento consente di far ritenere che l'attrice fosse perfettamente in grado di conoscere eventuali pericoli su quel tratto (cfr. verbale d'udienza del 08.11.2023).
Tanto premesso, venendo alla disamina dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., deve rilevarsi come, in ogni caso, applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici dianzi esposti al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, il sinistro de quo si sia verificato per la condotta tenuta dall'attrice, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
Il complesso degli elementi emersi nel corso del procedimento, infatti, ha condotto alla mancanza di prova del duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità della situazione pericolosa che si adduce essere stata causa del danno.
Sulla base di tali evidenze oggettive, nella specie, non è dato riscontrare alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente della strada di media avvedutezza, che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare una condotta prudente ed accorta;
condotta sicuramente esigibile, atteso che, a tutto voler concedere, le condizioni del manto stradale comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, o con la scelta di un passaggio alternativo, evidentemente non prestata nel caso di specie dall'attrice.
Dunque, la condotta tenuta da ha eliso il rapporto eziologico tra Parte_1 la cosa in custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro.
Per quanto la struttura della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. sia astrattamente più favorevole al danneggiato, infatti, quest'ultimo non è comunque dispensato dall'onere di provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
11 In particolare, per quanto concerne il nesso di causalità, la prova di tale nesso è indispensabile soprattutto quando, come nel caso di specie, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per esempio lo scoppio della caldaia, una scarica elettrica, una frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
L'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità tra il bene appartenente alla P.A e il danno patito dall'attrice si pone come motivo escludente la responsabilità dell'Ente e, pertanto, i superiori motivi determinano il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza principale e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornate dal D.M. n. 247 del
13/08/2022, per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, alla stregua dell'entità delle questioni trattata, oltre accessori previsti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1147/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
❖ rigetta le domande svolte dalla parte attrice;
❖ condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Fermo, il 6 marzo 2025
IL GIUDICE (dott.ssa Mariannunziata Taverna)
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