Articolo 45 del Codice della nautica da diporto
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15 settembre 2005
Art. 45. Obblighi del locatore 1. Il locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 45.
- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota all'art. 41.
Entrata in vigore il 15 settembre 2005
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