Decreto cautelare 28 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 5 aprile 2024
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/05/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04735/2025REG.PROV.COLL.
N. 07585/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7585 del 2024, proposto da EA agenzia per le erogazioni in agricoltura e ER- Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Agricola Suman Romano soc. sempl., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Veneto (Sezione quarta) n. 658 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per la parte appellante presente all’udienza pubblica del 10 aprile 2025;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda caducatoria proposta con il ricorso di primo grado era l’intimazione di pagamento n. 07720219000704856/000, notificata il 29 ottobre 2021, con la quale ER richiedeva all’azienda agricola ricorrente il pagamento della somma di Euro 2.569.665,01 - sul « residuo » ruolo AGEA « ex D.L. 27/2019 » - per « prelievi latte », « interessi », anche di mora, e « oneri di riscossione », in riferimento alla cartella EA n.7720080011244835000 asseritamente notificata il 27 novembre 2008 e inerente ai prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/05. Ad un tempo erano impugnati l'atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della predetta cartella di pagamento, il « residuo ruolo » emesso da EA ai sensi del d.l. n. 27 del 2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 44 del 2019, l’« atto di pignoramento dei crediti verso terzi » correlato al mancato pagamento delle somme di cui alla predetta intimazione di pagamento.
2.- A sostegno della propria domanda di annullamento l’originaria ricorrente deduceva, in sintesi:
- l’avvenuto impiego – da parte del concessionario della riscossione – di un indirizzo pec non compreso in nessuno degli elenchi delle pubbliche amministrazioni;
- la prescrizione della pretesa creditoria di EA, avuto riguardo al tempo trascorso, sia con riferimento all’epoca di invio delle comunicazioni di imputazione del prelievo per ciascuna delle annate lattiere in questione, sia con riferimento alla data di notifica (27 novembre 2008) della la cartella di pagamento sottesa all’intimazione medesima;
- l’illegittimità del recupero poiché rientrante nella sfera di attribuzioni delle Regioni;
- l’intervenuta sospensione della cartella sottesa all’intimazione in via amministrativa il 6 novembre 2008 e mancata comunicazione di atti a conclusione del medesimo procedimento di sospensione;
- la necessità di una prodromica intimazione di pagamento regionale, qui omessa;
- l’inesigibilità della pretesa creditoria di EA poiché frutto di operazioni di compensazione effettuate sulla base della normativa nazionale, in asserito contrasto con il diritto europeo rilevato dalla Corte di giustizia UE con le sentenze 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18;
- l’inopponibilità al ricorrente produttore degli atti di imputazione del prelievo perché inviati solo al soggetto che da costui aveva acquistato il latte;
- la mancata indicazione - e l’omessa notifica - degli atti di accertamento presupposti, così come della data di notifica degli stessi, ciò che avrebbe impedito di esercitare il diritto di difesa;
- l’utilizzo, da parte di EA, di un ruolo diverso rispetto a quello corrispondente all’iscrizione nel registro debitori;
- l’esposizione in cartella di somme a debito non dovute e, comunque, già asseritamente recuperate da EA tramite compensazione con i contributi PAC liquidati alla ricorrente;
- il difetto di motivazione da mancata allegazione della cartella presupposta;
- la richiesta di pagamento di interessi non dovuti in mancanza di notifica al produttore della cartella;
- l’inapplicabilità dell’art. 30 n. 602 del 1973 ai prelievi del latte soggetti solo al pagamento degli interessi previsto dai regolamenti comunitari.
3.1.- Il T.a.r. per il Veneto, sez. IV, con sentenza n. 658 del 2024, rigettava il primo motivo, e accoglieva – assorbendo il resto delle doglianze – il secondo motivo riguardante la dedotta prescrizione del credito. Argomentava la sentenza di prime cure che « Il Tribunale, alla luce delle evidenze processuali alle quali sole è vincolato e avuto riguardo, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. della mancata evasione dell’ordine istruttorio impartito ad EA, non può che concludere nel senso che l’intimazione di pagamento notificata il 29 ottobre 2021 è stato il primo atto a mezzo dei quali EA, per il tramite di ER, ha fatto valere le proprie ragioni di credito per il titolo in argomento. Avuto riguardo al tempo in cui tale credito sarebbe sorto (tra l’anno 2001 e il 2005), alla data del 29 ottobre 2021 era ormai maturata la prescrizione decennale ordinaria, calcolata tenendo conto sia del periodo di sospensione ai sensi art. 8-quinquies, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5“per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione” (dall’aprile al 15 luglio 2019, e cioè per centocinque giorni), sia del periodo di sospensione ai sensi dell’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e ss.mm.ii. connesso all’emergenza COVID-19 (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e cioè per cinquecentoquaranta giorni) ».
3.2.- Il T.a.r. rigettava la domanda risarcitoria.
4.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello EA e ER le quali – previa istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a. – ne hanno chiesto la riforma deducendo l’erroneità della sentenza sulla affermata maturazione del termine di prescrizione del credito e la violazione dell’art. 64 c.p.a. in punto di esercizio di poteri istruttori. Ad avviso delle appellanti la statuizione circa l’intervenuta maturazione del termine di prescrizione sarebbe erronea poiché:
- con decreto decisorio n. 9048/2011 il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato perento il ricorso R.G. n. 13540/2002 avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativo anche alla campagna lattiera 2001/02, proposto da diversi produttori tra cui anche l’Azienda appellata e il provvedimento di perenzione è stato confermato dal successivo decreto
presidenziale n. 4324/19;
- con sentenza n. 4061/2019 il T.a.r. per il Lazio ha rigettato il ricorso R.G. n. 12372/2003 avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativo anche alla campagna lattiera 2002/03, proposto da diversi produttori tra cui anche l’Azienda appellata; tale sentenza sarebbe passata in giudicato per mancata impugnazione;
- con sentenza n. 5357/2019 il T.a.r. per il Lazio ha rigettato il ricorso R.G. n. 12167/2004 avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativo anche alla campagna lattiera 2003/04, proposto dall’Azienda in oggetto; tale sentenza sarebbe passata in giudicato;
- con sentenza n. 3704 del 2015 il T.a.r. per il Lazio ha rigettato il ricorso R.G. n. 11294/2005 avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativo anche alla campagna lattiera 2004/05, proposto dall’Azienda appellata; tale sentenza sarebbe passata in giudicato per mancata impugnazione;
- con riferimento alle campagne lattiere 2001/02, 2002/03, 2003/04 e 2004/05 in questione, prima dell’intimazione di pagamento impugnata, sarebbe stata notificata ai sensi dell’art. 8 quinquies , comma 1. n. 33 del 2009, l’intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2010.32809 datata 8 luglio 2010; a seguito di tale intimazione il produttore avrebbe presentato in data 11 ottobre 2010 istanza di rateizzazione poi accolta da EA con provvedimento datato 11 gennaio 2011, alla quale non avrebbe fatto seguito l’accettazione da parte del medesimo produttore;
- con la richiesta di rateizzazione, l’appellata avrebbe compiuto una espressa ricognizione del debito (con tutto ciò che ne sarebbe conseguito in termini di interruzione della prescrizione) relativo alla campagna lattiera oggetto di causa;
- in forza della medesima cartella di pagamento, sarebbe stata notificata al produttore l’intimazione di pagamento n. 54702201900000168000, ricevuta in data 29 gennaio 2019.
5.- La società agricola Suman Romano soc. sempl., sebbene raggiunta dalla notificazione dell’appello, non si è costituita in giudizio.
6.- All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
7. In primo luogo va esaminata la richiesta di parte appellante formulata ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
7.1.- Sostiene EA che il Tar, omettendo di reiterare e meglio precisare la richiesta istruttoria non avrebbe efficacemente esercitato i propri poteri istruttori. Essa afferma l’ammissibilità del deposito:
- sotto un primo profilo, poiché si tratterebbe di documenti necessari ai fini della decisione nei sensi di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a.;
- sotto altro profilo, perché i provvedimenti giurisdizionali non sarebbero documenti in senso stretto e sfuggirebbero alla preclusione di cui alla richiamata norma codicistica.
7.2.- Ora, in primo grado, con ordinanza n. 260 del 2022, il Tar disponeva un’integrazione istruttoria ordinando ad EA e ad ER, quest’ultima non costituita, di depositare, ciascuna per quanto di competenza, « una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati ».
7.3.- ER depositava rapporto informativo e documenti, mentre EA né si costituiva, né eseguiva l’ordine istruttorio del T.a.r.
7.4.- L’istanza deve essere accolta.
7.5.- I provvedimenti giurisdizionali depositati in atti hanno riguardato i ricorsi proposti (anche) dall’odierna appellata cristallizzando in tal modo il presupposto ( id est : prelievo supplementare) della pretesa avanzata dall’amministrazione che non può essere rimesso in discussione in occasione dell’adozione dei successivi atti applicativi.
Ciò consente di superare il rilevato profilo di tardività ex art. 104 c.p.a. della produzione di EA poiché l’accertamento definitivo discendente dalle pronunce in questione, in rito e nel merito, esporrebbe ogni eventuale successiva pronunzia con esso contrastante al rimedio della revocazione.
8.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è fondato.
9.- Nessun termine di prescrizione decennale risulta, infatti, nel caso di specie, essere maturato.
9.1.- Va ribadito che in conseguenza della proposizione e della pendenza del ricorso non è possibile applicare l’istituto della prescrizione al credito EA.
9.2.- Secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., la prescrizione si interrompe con la proposizione del ricorso, e non decorre nella pendenza del giudizio. Quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore, l’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) si mantiene per tutta la durata del processo, indipendentemente dalla mancanza di attività processuale della parte ricorrente (rinuncia, perenzione). Nei giudizi impugnatori, infatti, l’amministrazione convenuta, che vanta la posizione di creditore e ha interesse a tutelare le ragioni del proprio credito di fronte alla richiesta di accertamento negativo insita nell’impugnazione, si difende in ogni momento del processo per il solo fatto di mantenere ferma la richiesta di reiezione del ricorso, e in questo modo determina l’interruzione e la correlativa sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 31259; Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40845; Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799).
9.3.- L’effetto interruttivo risiede non nel provvedimento del giudice che segua l’atto introduttivo del giudizio, bensì in quest’ultimo, considerato dalla legge come manifestazione di esercizio del diritto, che incide quindi sulla prescrizione del diritto e sulle sue conseguenze necessarie (Cass. civ., sez. I, n. 9542 del 2024).
9.4.- Sul punto la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l'art. 2945, comma 3, c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168).
10.- Come si è detto, nel caso di specie vengono in rilievo le annualità 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/05 in relazione alle quali effettivamente è emerso che le azioni giurisdizionali per dette annualità sono state dichiarate perente o rigettate con sentenze passate in autorità di cosa giudicata – e rese in giudizi nei quali EA o le Amministrazioni regionali erano a vario titolo costituite – nei termini esposti da EA, ciò che ha determinato la correlata interruzione della prescrizione delle pretese azionate da EA e ER e, dunque, la tempestività dell’intimazione di pagamento oggetto del ricorso di prime cure rispetto al termine decennale ex art. 2946 c.c.
11.- Conclusivamente, in accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata va, dunque, in parte qua riformata, con conseguente integrale reiezione del ricorso di prime cure.
12.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigetta integralmente il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO