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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2718/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2718 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa: da rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rosa ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Di Liberatore, sito in Teramo, via F. Bucci
n.15, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
avv.ti Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Torre Bruciata n.17/21 presso i difensori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 4.2.2025 da intendersi integralmente trascritte pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 25.7.2019, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il per ivi Controparte_1 sentire, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia del provvedimento del 31.7.2018 prot. 3848, con cui il Sindaco del predetto Comune disponeva la revoca del contributo di autonoma sistemazione (CAS) erogato all'odierna attrice e imponeva la restituzione del contributo percepito, dichiarare nullo ovvero annullare il citato provvedimento e ogni altro atto antecedente, preordinato e consequenziale o comunque connesso allo stesso, nonché dichiarare non dovute dall'attrice le somme richieste dall'amministrazione.
A fondamento della domanda parte attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, con ricorso al TAR Abruzzo, chiedeva, previa sospensione del provvedimento n.
3848 del 31.7.2018, adottato dal Sindaco pro tempore del Comune di , avente ad CP_1 oggetto la revoca del contributo di autonoma sistemazione (CAS) e l'obbligo di restituzione delle somme già percepite dalla in virtù dello stesso, di annullare detto atto Pt_1
amministrativo e ogni altro atto antecedente, preordinato e consequenziale o comunque connesso allo stesso;
- che, con sentenza n. 426 del 23.11.2018, pubblicata in data 23.11.20218, il TAR Abruzzo dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, attribuendo alle parti la facoltà di riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 11 c.p.a.;
- che l'attrice riassumeva il giudizio davanti al giudice ordinario;
- che la era comproprietaria per la quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Pt_1
in Via Palazzo n. 8, censito catastalmente al foglio 8, particella n. 181 sub. 7, CP_1
presso il quale aveva la residenza da oltre sessanta anni;
- che, a seguito degli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto e settembre 2016, il
Sindaco del Comune di , con ordinanza n. 100 del 1.12.2016, dichiarava CP_1
pagina 2 di 10 l'inagibilità del suddetto immobile con obbligo di sgombero e divieto di futuro accesso sino al ripristino dell'agibilità;
- che, vista l'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016, l'odierna attrice, in data 15.12.2016, presentava domanda di contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) al Comune di
; CP_1
- che, in data 30.4.2018, l'attrice riceveva il provvedimento del Sindaco pro tempore prot.
2251 del 24.04.2018, con il quale veniva rilevata una situazione di irregolarità emersa sulla base di una relazione del Comando di Polizia del 19.02.2018 prot. 1037 e, pertanto, veniva chiesto, a pena di revoca del contributo, di fornire dati inerenti: alla composizione del nucleo familiare, alla destinazione dell'immobile di quale abitazione principale, CP_1 abituale e continuativa sino alla data dell'ordinanza di sgombero dell'immobile
(3.12.2016), ai consumi relativi alle utenze di gas, luce e acqua nel periodo intercorrente tra dicembre 2015 e dicembre 2016;
- che, oltre a fornire i dati richiesti, l'attrice documentava anche che, a decorrere dalla fine del 2015, a causa di problemi di deambulazione, era costretta a lunghi periodi di permanenza ad Alba Adriatica, presso l'abitazione della figlia e Persona_1 che, nel suddetto periodo, venivano programmati una serie di lavori all'abitazione di
, ragione per cui venivano sospese momentaneamente le utenze di luce e gas;
CP_1
- che, nonostante tali produzioni, in data 4.8.2018, con provvedimento del 31.07.2018 prot.
3848, emesso dal Sindaco del Comune di , veniva disposta la revoca del CAS e CP_1
l'obbligo di restituire quanto fino ad allora percepito a tale titolo.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, contestando ogni avverso assunto e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre alla condanna alle spese di giudizio.
Parte convenuta allegava in sintesi:
- che, come rilevato dalla relazione del Comando di Polizia del 19.02.2018 prot. 1037,
l'abitazione di non costituiva da tempo la dimora stabile e continuativa di CP_1 Pt_1
difettando, dunque, i requisiti necessari per l'erogazione del contributo di
[...]
autonoma sistemazione;
pagina 3 di 10 - che tale circostanza era provata sia dai consumi estremamente ridotti, a decorrere già da diversi anni prima della dichiarazioni di inagibilità, delle utenze di energia elettrica, acqua e gas che, per stessa ammissione di parte attrice, erano state disattivate a fine 2015, sia dalle precarie ed irreversibili condizioni di salute di parte attrice, attestanti la natura definitiva del trasferimento presso l'abitazione della figlia;
- che, in ogni caso, la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario doveva ritenersi tardiva ex art. 11 c.p.a.
La causa, medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, istruita documentalmente e a mezzo di prova orale, giungeva all'udienza in data 4.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di tardività della riassunzione formulata da parte convenuta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 c.p.a., “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato” e, ai sensi dell'art. 92 c.p.a., “Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza”.
Nel caso in esame, non è contestato che la sentenza con cui il Giudice amministrativo ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario non sia stata notificata, pertanto, al fine di determinare il passaggio in giudicato della stessa, deve applicarsi il termine di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione, avvenuta in data
23.11.2018. Ne consegue, dunque, la tempestività della riassunzione del presente giudizio,
pagina 4 di 10 atteso che la sentenza del TAR è passata in giudicato in data 23.05.2019 e la citazione è stata notificata in data 25.7.2019.
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidedum, che parte attrice ha chiesto dichiararsi nullo o annullabile (quindi sostanzialmente privo di effetti) il provvedimento del 31.7.2018, prot. 3848, con cui il Sindaco di revocava il CP_1 contributo di autonoma sistemazione erogato in suo favore a seguito del sisma dell'agosto
2016 e disponeva la restituzione delle somme percepite a tale titolo, sul presupposto che la beneficiaria non aveva dimostrato che, alla data dell'evento sismico e della successiva ordinanza sindacale di inagibilità, avesse dimora abituale, principale e continuativa nell'immobile sito in , via Palazzo n. 8. CP_1
L'attrice allegava che l'allontanamento dall'abitazione in al momento del CP_1 sisma era stato solo temporaneo ed era dipeso dall'aggravamento delle sue condizioni di salute;
dal suo canto, parte convenuta contestava tali argomentazioni, evidenziando l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 ai fini della concessione del beneficio.
Appare, quindi, opportuno esaminare la disciplina relativa ai presupposti per la concessione del contributo di autonoma sistemazione (CAS).
L'art. 3 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 disponeva l'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione “ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa […] di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 300,00”. Il comma 2 della medesima disposizione stabiliva che l'erogazione del contributo decorreva dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, fino al momento in cui non si fossero realizzate le condizioni per il rientro pagina 5 di 10 nell'abitazione, ovvero si fosse provveduto ad un'altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
La Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9.9.2016 (doc. 17 fascicolo convenuto), recante indicazioni operative ed attuative in materia di contributo di autonoma sistemazione, specificava che i Sindaci dei Comuni interessati dalle situazioni emergenziali erano tenuti ad erogare il contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa era stata distrutta in tutto o in parte, ovvero era stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità e che avessero provveduto al reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa temporanea, non avente carattere di stabilità. In particolare, detta circolare prevedeva la presentazione, da parte dell'interessato, di istanza contenente, tra l'altro, dichiarazione attestante che il nucleo familiare “risiedeva stabilmente e in maniera continuativa nel territorio comunale alla data del 24 agosto 2016”.
La successiva Nota del 16.9.2016 (doc. 18 fascicolo convenuto), nel richiedere a corredo dell'istanza per ottenere l'erogazione del contributo indicazioni relative alla titolarità delle utenze di fornitura energetica e telefoniche, precisava, quanto ai criteri di assegnazione del CAS, che “il componente del nucleo familiare deve risiedere stabilmente
e in maniera continuativa nel comune interessato dal sisma”.
Ritiene il Tribunale che l'attrice non ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia CAS ai fini della sua erogazione, essendo, al contrario, emersa la prova positiva, sulla scorta degli elementi istruttori raccolti nel presente giudizio, del fatto che non avesse, al momento del sisma, la sua dimora principale, abituale e continuativa nel Comune di . CP_1
Deve innanzitutto rilevarsi che la citata Ordinanza n. 388/2016 non contiene alcun riferimento alla nozione di “residenza anagrafica”, richiedendo esclusivamente la sussistenza del requisito della “abitazione principale, abituale e continuativa” presso un immobile distrutto o sgomberato in seguito al sisma. Del pari, le successive Note attuative non si limitano a richiamare il mero dato formale delle risultanze anagrafiche in tema di residenza, richiedendo la sussistenza del dato sostanziale dell'avvenuta perdita dell'abitazione effettivamente destinata a dimora abituale del nucleo familiare.
pagina 6 di 10 Ebbene, si ritengono inidonee a dimostrare l'effettiva residenza dell'attrice nel
Comune di , nei termini di dimora abituale indicati dalla suddetta disciplina, le CP_1
allegazioni relative alla scelta, quale medico curante, del medico condotto del luogo e all'esercizio del diritto di voto, atteso che la scelta del medico ed il rilascio della tessera elettorale sono collegati al dato formale dell'iscrizione nei registri anagrafici di un determinato Comune.
Neppure assumono rilevanza le ricevute di pagamento delle fatture relative al servizio di fornitura dell'energia elettrica, acqua e gas.
Dall'analisi dei prospetti relativi alle utenze, si evince che gli stessi presentano consumi pressoché irrisori già da prima degli eventi sismici che hanno determinato lo sgombero dell'abitazione: l'utenza dell'acqua risulta priva di consumi già a partire dal
2011; l'utenza dell'energia elettrica presenta consumi ridotti già a partire dal 2011, non superiori ad € 46,00 annui;
l'utenza del gas, rimasta intestata al coniuge deceduto, presenta consumi esigui a partire dal 2012 e in ogni caso è stata disattivata ad agosto 2015 (doc. 13,
14, 15 fascicolo convenuto).
Anche volendo tener conto del fatto che, a seguito del decesso del coniuge, Pt_1 viveva da sola presso l'abitazione di , trattasi di consumi eccessivamente
[...] CP_1 esigui per poter ritenere che l'immobile fosse la dimora abituale e continuativa dell'attrice.
A tal riguardo, non coglie nel segno la censura relativa all'esecuzione di presunti lavori presso l'abitazione de qua, programmati a partire dalla fine del 2015, per i quali sarebbe stato necessario il distacco delle utenze, non essendo tale circostanza corroborata da alcuna prova al di fuori delle dichiarazioni rese dalla figlia e dal nipote dell'attrice (i quali, peraltro, non hanno riferito neppure circostanze precise sui tempi di avvio e conclusione dei lavori).
Decisamente più specifici risultano, invece, gli elementi di prova che inducono ad escludere l'effettiva residenza della nell'immobile di . Pt_1 CP_1
Tale circostanza emerge dalla relazione del Comando di Polizia del 19.02.2018 prot.
1037, in cui, nel corso dell'attività di verifica dei requisiti di ammissibilità del CAS in capo all'attrice, si rilevava che “a seguito di informazioni assunte e sopralluoghi effettuati nell'ambito del territorio comunale è stato accertato quanto segue…la sig.ra Pt_1
pagina 7 di 10 ha la residenza nell'immobile sito in alla via Palazzo n.8…e, dalla morte Pt_1 CP_1
del marito (10.5.2002), ha la dimora principale, abituale e continuativa nel Comune di
Alba Adriatica, alla via Mazzini, 166” (doc. 7 fascicolo convenuto).
Si osserva che costituisce principio consolidato quello per cui “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376).
Nella specie, la prova contraria rispetto a quanto attestato dal pubblico ufficiale non può ritenersi raggiunta.
Dalle risultanze della prova orale espletata emergono, infatti, ulteriori elementi a sostegno del fatto che l'attrice, nel periodo anteriore al sisma, non dimorasse abitualmente e stabilmente a . CP_1
Le stesse dichiarazioni dei testi indicati dall'attrice (legati alla stessa da vincoli di parentela, in quanto nipote e figlia della consentono di escludere la natura Pt_1
continuativa della permanenza presso il Comune di . CP_1
Il teste ha affermato che “alternava, fino all'agosto Testimone_1 Parte_1
2016, periodi in cui dimorava a via Palazzo 8 di ad altri periodi in cui dimorava CP_1 presso la figlia ad Alba Adriatica” non sapendo, tuttavia, indicare Persona_1
con precisione quale fosse la lunghezza dei periodi di permanenza. Aggiungeva, inoltre, che il trasferimento a casa della figlia avveniva “in modo casuale e soprattutto per motivi di salute” (cfr. verbale di udienza del 28.9.2021).
Anche la figlia dell'attrice, ha confermato il trasferimento Persona_1 ad Alba Adriatica della quantomeno a partire da settembre 2016, ove quest'ultima Pt_1 aveva trascorso la convalescenza e la riabilitazione dall'intervento subito.
L'assenza di una permanenza abituale e continuativa dell'attrice presso l'immobile di via Palazzo n. 8 è stata riferita, altresì, dai testi indotti da parte convenuta, da ritenersi pagina 8 di 10 attendibili, in quanto erano abitanti presso il Comune di e hanno reso CP_1
dichiarazioni tra loro concordanti.
In particolare, , Agente di Polizia Municipale del Comune di Testimone_2
, ha affermato che diversi anni prima del sisma e precisamente tra il 2008 ed il CP_1
2012, notando che una porzione dello stabile di Via Palazzo n. 8 sembrava disabitata, era venuta a conoscenza da cognata di parte attrice, che la Persona_2 Parte_1 quale abitava nella porzione che appariva disabitata, “era andata via dalla morte del marito, fratello della trasferendosi con la figlia ad Alba Adriatica” (cfr. verbale Per_1
di udienza del 25.01.2022).
Circostanze analoghe sono state indicate da tutti gli altri testi assunti all'udienza del
17.05.2022, i quali hanno confermato che la porzione dell'immobile di Via Palazzo, di proprietà di era disabitata da molti anni prima del sisma del 2016. Parte_1
, Assessore e Vicesindaco di dal giugno 2016, ha Testimone_3 CP_1 affermato che alla data del sisma e nei mesi precedenti l'attrice non dimorava a . CP_1
, Sindaco di dal 2001 al 2011, ha dichiarato che già Controparte_2 CP_1
nel 2009, periodo in cui venivano effettuati i controlli in tutto il paese in relazione al sisma verificatosi in quell'anno, l'immobile oggetto di causa non risultava abitato.
, ha affermato che, in occasione delle visite da lui compiute presso Testimone_4 la vicina dell'attrice, notava che la porzione di immobile di Persona_2 Pt_1
non era abitato e dichiarava, inoltre, di essere a conoscenza che la signora abitava
[...] da diversi anni presso l'abitazione della figlia ad Alba Adriatica.
ha dichiarato: “vivo a e conosco bene la famiglia Controparte_3 CP_1
della e la figlia. So che la sig.ra da tanti anni prima del terremoto del 2016 Pt_1
abitava stabilmente ad Alba Adriatica. Ciò so per conoscenza personale con la figlia della sig.ra Aggiungo che l'immobile di via Palazzo si trova a 500 metri da casa mia e Pt_1 io passavo lì quasi quotidianamente. Lo vedevo non abitato. Preciso poi che nell'immobile ha abitato per anni, prima del decesso, soltanto la signora Controparte_4
parente della la quale viveva in un diverso appartamento sito però nello stesso Pt_1 palazzo e adiacente all'appartamento della . Pt_1
pagina 9 di 10 Infine, la mancata permanenza in modo stabile e continuativo presso l'immobile sito a , quantomeno a decorrere dalla fine del 2015, è pacificamente riconosciuta anche CP_1
dalla stessa parte attrice, la quale ha dichiarato che per problemi di salute era stata costretta a lunghi periodi di permanenza presso l'abitazione della figlia per necessità di cura e assistenza (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
Alla luce delle sopra riferite risultanze istruttorie, è evidente il difetto del requisito della “continuità” della permanenza presso l'abitazione alla data dell'evento calamitoso
(agosto 2016), così come richiesto dall' ai fini della corresponsione del contributo CP_5 per l'autonoma sistemazione.
La domanda attorea, quindi, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto dell'entità e complessità delle questioni trattate, oltre che dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2718/2019, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 14.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2718 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa: da rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rosa ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Di Liberatore, sito in Teramo, via F. Bucci
n.15, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
avv.ti Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Torre Bruciata n.17/21 presso i difensori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 4.2.2025 da intendersi integralmente trascritte pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 25.7.2019, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il per ivi Controparte_1 sentire, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia del provvedimento del 31.7.2018 prot. 3848, con cui il Sindaco del predetto Comune disponeva la revoca del contributo di autonoma sistemazione (CAS) erogato all'odierna attrice e imponeva la restituzione del contributo percepito, dichiarare nullo ovvero annullare il citato provvedimento e ogni altro atto antecedente, preordinato e consequenziale o comunque connesso allo stesso, nonché dichiarare non dovute dall'attrice le somme richieste dall'amministrazione.
A fondamento della domanda parte attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, con ricorso al TAR Abruzzo, chiedeva, previa sospensione del provvedimento n.
3848 del 31.7.2018, adottato dal Sindaco pro tempore del Comune di , avente ad CP_1 oggetto la revoca del contributo di autonoma sistemazione (CAS) e l'obbligo di restituzione delle somme già percepite dalla in virtù dello stesso, di annullare detto atto Pt_1
amministrativo e ogni altro atto antecedente, preordinato e consequenziale o comunque connesso allo stesso;
- che, con sentenza n. 426 del 23.11.2018, pubblicata in data 23.11.20218, il TAR Abruzzo dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, attribuendo alle parti la facoltà di riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 11 c.p.a.;
- che l'attrice riassumeva il giudizio davanti al giudice ordinario;
- che la era comproprietaria per la quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Pt_1
in Via Palazzo n. 8, censito catastalmente al foglio 8, particella n. 181 sub. 7, CP_1
presso il quale aveva la residenza da oltre sessanta anni;
- che, a seguito degli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto e settembre 2016, il
Sindaco del Comune di , con ordinanza n. 100 del 1.12.2016, dichiarava CP_1
pagina 2 di 10 l'inagibilità del suddetto immobile con obbligo di sgombero e divieto di futuro accesso sino al ripristino dell'agibilità;
- che, vista l'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016, l'odierna attrice, in data 15.12.2016, presentava domanda di contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) al Comune di
; CP_1
- che, in data 30.4.2018, l'attrice riceveva il provvedimento del Sindaco pro tempore prot.
2251 del 24.04.2018, con il quale veniva rilevata una situazione di irregolarità emersa sulla base di una relazione del Comando di Polizia del 19.02.2018 prot. 1037 e, pertanto, veniva chiesto, a pena di revoca del contributo, di fornire dati inerenti: alla composizione del nucleo familiare, alla destinazione dell'immobile di quale abitazione principale, CP_1 abituale e continuativa sino alla data dell'ordinanza di sgombero dell'immobile
(3.12.2016), ai consumi relativi alle utenze di gas, luce e acqua nel periodo intercorrente tra dicembre 2015 e dicembre 2016;
- che, oltre a fornire i dati richiesti, l'attrice documentava anche che, a decorrere dalla fine del 2015, a causa di problemi di deambulazione, era costretta a lunghi periodi di permanenza ad Alba Adriatica, presso l'abitazione della figlia e Persona_1 che, nel suddetto periodo, venivano programmati una serie di lavori all'abitazione di
, ragione per cui venivano sospese momentaneamente le utenze di luce e gas;
CP_1
- che, nonostante tali produzioni, in data 4.8.2018, con provvedimento del 31.07.2018 prot.
3848, emesso dal Sindaco del Comune di , veniva disposta la revoca del CAS e CP_1
l'obbligo di restituire quanto fino ad allora percepito a tale titolo.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, contestando ogni avverso assunto e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre alla condanna alle spese di giudizio.
Parte convenuta allegava in sintesi:
- che, come rilevato dalla relazione del Comando di Polizia del 19.02.2018 prot. 1037,
l'abitazione di non costituiva da tempo la dimora stabile e continuativa di CP_1 Pt_1
difettando, dunque, i requisiti necessari per l'erogazione del contributo di
[...]
autonoma sistemazione;
pagina 3 di 10 - che tale circostanza era provata sia dai consumi estremamente ridotti, a decorrere già da diversi anni prima della dichiarazioni di inagibilità, delle utenze di energia elettrica, acqua e gas che, per stessa ammissione di parte attrice, erano state disattivate a fine 2015, sia dalle precarie ed irreversibili condizioni di salute di parte attrice, attestanti la natura definitiva del trasferimento presso l'abitazione della figlia;
- che, in ogni caso, la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario doveva ritenersi tardiva ex art. 11 c.p.a.
La causa, medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, istruita documentalmente e a mezzo di prova orale, giungeva all'udienza in data 4.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di tardività della riassunzione formulata da parte convenuta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 c.p.a., “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato” e, ai sensi dell'art. 92 c.p.a., “Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza”.
Nel caso in esame, non è contestato che la sentenza con cui il Giudice amministrativo ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario non sia stata notificata, pertanto, al fine di determinare il passaggio in giudicato della stessa, deve applicarsi il termine di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione, avvenuta in data
23.11.2018. Ne consegue, dunque, la tempestività della riassunzione del presente giudizio,
pagina 4 di 10 atteso che la sentenza del TAR è passata in giudicato in data 23.05.2019 e la citazione è stata notificata in data 25.7.2019.
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidedum, che parte attrice ha chiesto dichiararsi nullo o annullabile (quindi sostanzialmente privo di effetti) il provvedimento del 31.7.2018, prot. 3848, con cui il Sindaco di revocava il CP_1 contributo di autonoma sistemazione erogato in suo favore a seguito del sisma dell'agosto
2016 e disponeva la restituzione delle somme percepite a tale titolo, sul presupposto che la beneficiaria non aveva dimostrato che, alla data dell'evento sismico e della successiva ordinanza sindacale di inagibilità, avesse dimora abituale, principale e continuativa nell'immobile sito in , via Palazzo n. 8. CP_1
L'attrice allegava che l'allontanamento dall'abitazione in al momento del CP_1 sisma era stato solo temporaneo ed era dipeso dall'aggravamento delle sue condizioni di salute;
dal suo canto, parte convenuta contestava tali argomentazioni, evidenziando l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 ai fini della concessione del beneficio.
Appare, quindi, opportuno esaminare la disciplina relativa ai presupposti per la concessione del contributo di autonoma sistemazione (CAS).
L'art. 3 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 disponeva l'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione “ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa […] di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 300,00”. Il comma 2 della medesima disposizione stabiliva che l'erogazione del contributo decorreva dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, fino al momento in cui non si fossero realizzate le condizioni per il rientro pagina 5 di 10 nell'abitazione, ovvero si fosse provveduto ad un'altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
La Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9.9.2016 (doc. 17 fascicolo convenuto), recante indicazioni operative ed attuative in materia di contributo di autonoma sistemazione, specificava che i Sindaci dei Comuni interessati dalle situazioni emergenziali erano tenuti ad erogare il contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa era stata distrutta in tutto o in parte, ovvero era stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità e che avessero provveduto al reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa temporanea, non avente carattere di stabilità. In particolare, detta circolare prevedeva la presentazione, da parte dell'interessato, di istanza contenente, tra l'altro, dichiarazione attestante che il nucleo familiare “risiedeva stabilmente e in maniera continuativa nel territorio comunale alla data del 24 agosto 2016”.
La successiva Nota del 16.9.2016 (doc. 18 fascicolo convenuto), nel richiedere a corredo dell'istanza per ottenere l'erogazione del contributo indicazioni relative alla titolarità delle utenze di fornitura energetica e telefoniche, precisava, quanto ai criteri di assegnazione del CAS, che “il componente del nucleo familiare deve risiedere stabilmente
e in maniera continuativa nel comune interessato dal sisma”.
Ritiene il Tribunale che l'attrice non ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia CAS ai fini della sua erogazione, essendo, al contrario, emersa la prova positiva, sulla scorta degli elementi istruttori raccolti nel presente giudizio, del fatto che non avesse, al momento del sisma, la sua dimora principale, abituale e continuativa nel Comune di . CP_1
Deve innanzitutto rilevarsi che la citata Ordinanza n. 388/2016 non contiene alcun riferimento alla nozione di “residenza anagrafica”, richiedendo esclusivamente la sussistenza del requisito della “abitazione principale, abituale e continuativa” presso un immobile distrutto o sgomberato in seguito al sisma. Del pari, le successive Note attuative non si limitano a richiamare il mero dato formale delle risultanze anagrafiche in tema di residenza, richiedendo la sussistenza del dato sostanziale dell'avvenuta perdita dell'abitazione effettivamente destinata a dimora abituale del nucleo familiare.
pagina 6 di 10 Ebbene, si ritengono inidonee a dimostrare l'effettiva residenza dell'attrice nel
Comune di , nei termini di dimora abituale indicati dalla suddetta disciplina, le CP_1
allegazioni relative alla scelta, quale medico curante, del medico condotto del luogo e all'esercizio del diritto di voto, atteso che la scelta del medico ed il rilascio della tessera elettorale sono collegati al dato formale dell'iscrizione nei registri anagrafici di un determinato Comune.
Neppure assumono rilevanza le ricevute di pagamento delle fatture relative al servizio di fornitura dell'energia elettrica, acqua e gas.
Dall'analisi dei prospetti relativi alle utenze, si evince che gli stessi presentano consumi pressoché irrisori già da prima degli eventi sismici che hanno determinato lo sgombero dell'abitazione: l'utenza dell'acqua risulta priva di consumi già a partire dal
2011; l'utenza dell'energia elettrica presenta consumi ridotti già a partire dal 2011, non superiori ad € 46,00 annui;
l'utenza del gas, rimasta intestata al coniuge deceduto, presenta consumi esigui a partire dal 2012 e in ogni caso è stata disattivata ad agosto 2015 (doc. 13,
14, 15 fascicolo convenuto).
Anche volendo tener conto del fatto che, a seguito del decesso del coniuge, Pt_1 viveva da sola presso l'abitazione di , trattasi di consumi eccessivamente
[...] CP_1 esigui per poter ritenere che l'immobile fosse la dimora abituale e continuativa dell'attrice.
A tal riguardo, non coglie nel segno la censura relativa all'esecuzione di presunti lavori presso l'abitazione de qua, programmati a partire dalla fine del 2015, per i quali sarebbe stato necessario il distacco delle utenze, non essendo tale circostanza corroborata da alcuna prova al di fuori delle dichiarazioni rese dalla figlia e dal nipote dell'attrice (i quali, peraltro, non hanno riferito neppure circostanze precise sui tempi di avvio e conclusione dei lavori).
Decisamente più specifici risultano, invece, gli elementi di prova che inducono ad escludere l'effettiva residenza della nell'immobile di . Pt_1 CP_1
Tale circostanza emerge dalla relazione del Comando di Polizia del 19.02.2018 prot.
1037, in cui, nel corso dell'attività di verifica dei requisiti di ammissibilità del CAS in capo all'attrice, si rilevava che “a seguito di informazioni assunte e sopralluoghi effettuati nell'ambito del territorio comunale è stato accertato quanto segue…la sig.ra Pt_1
pagina 7 di 10 ha la residenza nell'immobile sito in alla via Palazzo n.8…e, dalla morte Pt_1 CP_1
del marito (10.5.2002), ha la dimora principale, abituale e continuativa nel Comune di
Alba Adriatica, alla via Mazzini, 166” (doc. 7 fascicolo convenuto).
Si osserva che costituisce principio consolidato quello per cui “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376).
Nella specie, la prova contraria rispetto a quanto attestato dal pubblico ufficiale non può ritenersi raggiunta.
Dalle risultanze della prova orale espletata emergono, infatti, ulteriori elementi a sostegno del fatto che l'attrice, nel periodo anteriore al sisma, non dimorasse abitualmente e stabilmente a . CP_1
Le stesse dichiarazioni dei testi indicati dall'attrice (legati alla stessa da vincoli di parentela, in quanto nipote e figlia della consentono di escludere la natura Pt_1
continuativa della permanenza presso il Comune di . CP_1
Il teste ha affermato che “alternava, fino all'agosto Testimone_1 Parte_1
2016, periodi in cui dimorava a via Palazzo 8 di ad altri periodi in cui dimorava CP_1 presso la figlia ad Alba Adriatica” non sapendo, tuttavia, indicare Persona_1
con precisione quale fosse la lunghezza dei periodi di permanenza. Aggiungeva, inoltre, che il trasferimento a casa della figlia avveniva “in modo casuale e soprattutto per motivi di salute” (cfr. verbale di udienza del 28.9.2021).
Anche la figlia dell'attrice, ha confermato il trasferimento Persona_1 ad Alba Adriatica della quantomeno a partire da settembre 2016, ove quest'ultima Pt_1 aveva trascorso la convalescenza e la riabilitazione dall'intervento subito.
L'assenza di una permanenza abituale e continuativa dell'attrice presso l'immobile di via Palazzo n. 8 è stata riferita, altresì, dai testi indotti da parte convenuta, da ritenersi pagina 8 di 10 attendibili, in quanto erano abitanti presso il Comune di e hanno reso CP_1
dichiarazioni tra loro concordanti.
In particolare, , Agente di Polizia Municipale del Comune di Testimone_2
, ha affermato che diversi anni prima del sisma e precisamente tra il 2008 ed il CP_1
2012, notando che una porzione dello stabile di Via Palazzo n. 8 sembrava disabitata, era venuta a conoscenza da cognata di parte attrice, che la Persona_2 Parte_1 quale abitava nella porzione che appariva disabitata, “era andata via dalla morte del marito, fratello della trasferendosi con la figlia ad Alba Adriatica” (cfr. verbale Per_1
di udienza del 25.01.2022).
Circostanze analoghe sono state indicate da tutti gli altri testi assunti all'udienza del
17.05.2022, i quali hanno confermato che la porzione dell'immobile di Via Palazzo, di proprietà di era disabitata da molti anni prima del sisma del 2016. Parte_1
, Assessore e Vicesindaco di dal giugno 2016, ha Testimone_3 CP_1 affermato che alla data del sisma e nei mesi precedenti l'attrice non dimorava a . CP_1
, Sindaco di dal 2001 al 2011, ha dichiarato che già Controparte_2 CP_1
nel 2009, periodo in cui venivano effettuati i controlli in tutto il paese in relazione al sisma verificatosi in quell'anno, l'immobile oggetto di causa non risultava abitato.
, ha affermato che, in occasione delle visite da lui compiute presso Testimone_4 la vicina dell'attrice, notava che la porzione di immobile di Persona_2 Pt_1
non era abitato e dichiarava, inoltre, di essere a conoscenza che la signora abitava
[...] da diversi anni presso l'abitazione della figlia ad Alba Adriatica.
ha dichiarato: “vivo a e conosco bene la famiglia Controparte_3 CP_1
della e la figlia. So che la sig.ra da tanti anni prima del terremoto del 2016 Pt_1
abitava stabilmente ad Alba Adriatica. Ciò so per conoscenza personale con la figlia della sig.ra Aggiungo che l'immobile di via Palazzo si trova a 500 metri da casa mia e Pt_1 io passavo lì quasi quotidianamente. Lo vedevo non abitato. Preciso poi che nell'immobile ha abitato per anni, prima del decesso, soltanto la signora Controparte_4
parente della la quale viveva in un diverso appartamento sito però nello stesso Pt_1 palazzo e adiacente all'appartamento della . Pt_1
pagina 9 di 10 Infine, la mancata permanenza in modo stabile e continuativo presso l'immobile sito a , quantomeno a decorrere dalla fine del 2015, è pacificamente riconosciuta anche CP_1
dalla stessa parte attrice, la quale ha dichiarato che per problemi di salute era stata costretta a lunghi periodi di permanenza presso l'abitazione della figlia per necessità di cura e assistenza (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
Alla luce delle sopra riferite risultanze istruttorie, è evidente il difetto del requisito della “continuità” della permanenza presso l'abitazione alla data dell'evento calamitoso
(agosto 2016), così come richiesto dall' ai fini della corresponsione del contributo CP_5 per l'autonoma sistemazione.
La domanda attorea, quindi, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto dell'entità e complessità delle questioni trattate, oltre che dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2718/2019, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 14.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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