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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 646 del 2025 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 06.05.60, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ESBARDO CARLO, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ESBARDO CARLO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
1.Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 29.03.25, le parti ricorrenti in epigrafe indicate hanno dedotto che:
- I Sig.ri e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1 data 3.4.1986 in Trebisacce;
- Con Decreto di omologazione n. Cron. 899/2017 del 02.10.2017, emesso nell'ambito della causa civile n. 677/2017 RGAC, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi ricorrenti e autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1 separati alle seguenti condizioni: “a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Ferrara (condotta in fitto dalla : vedi dichiarazione Pt_1 resa all'udienza Presidenziale del 10.7.2017) è lasciata in godimento alla , con Pt_1 tutti i mobili e gli arredi esistenti;
c) i mobili e gli arredi restano in proprietà della;
d) il contribuirà al mantenimento della moglie, versandole un assegno Pt_1 CP_1 mensile di Euro 350,00; e) i coniugi rilasciano sin d'ora consenso reciproco all'espatrio”;
- Il sig. è ormai in pensione e la sig.ra svolge attività lavorativa. In CP_1 Pt_1 considerazione delle mutate condizioni economiche del le parti hanno di comune CP_1 accordo deciso di ridurre l'assegno di mantenimento che il primo corrisponde in favore del coniuge separato, fissandolo in euro 170,00 mensili. Per l'effetto, le parti hanno concluso chiedendo congiuntamente la modifica del decreto di omologa con rimodulazione dell'importo del contributo del in favore della per il CP_1 Pt_1 mantenimento del coniuge. 2. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma, “In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”.
In ossequio alla norma citata, tenuto conto della richiesta congiunta e dell'oggetto concernente esclusivamente rapporti patrimoniali tra coniugi, non è stato necessario disporre la comparizione delle parti.
3. Trattandosi di statuizioni concernenti la rimodulazione del contributo al mantenimento del coniuge, non risultano sussistere circostanze impeditive all'accoglimento di detta richiesta. Pertanto il Tribunale accoglie la stessa.
4. Inerendo la controversia in tema di soli rapporti patrimoniali concernenti, peraltro, i coniugi, non sussiste l'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero.
5. Nulla per le spese, stante la richiesta congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. A parziale modifica delle condizioni inerenti la separazione, come stabilite dal Tribunale di
Castrovillari con decreto di omologa n. 8499 del 2.10.17, DISPONE che CP_1 corrisponda a un contributo mensile per il mantenimento del Parte_1 coniuge pari ad euro 170,00 mensili;
B. NULLA sulle spese di lite;
C. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7.5.25.
Il Presidente
dott. Beatrice Magarò
Il giudice relatore ed estensore dott. Alessandro Caronia