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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1655 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 25.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Andrea
STROZZIERI (C.F.: pec: CodiceFiscale_2 Email_1
in Controguerra (TE) alla via San Rocco n. 37 dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“A) Dichiarare che il Sig. , è affetto da Malattia Professionale di origine Parte_1 professionale, tendinopatia alla spalla sinistra con rottura massiva SVSP, in esiti di intervento di riparazione avvenuto in nel novembre 2022, per come richiesta nella domanda n. 519333419 nella percentuale del 9% oppure in quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta e di giustizia spettante ed a seguito di consulenza medica che si richiede sin d'ora; B) Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che risulterà CP_1 dovuta, ovvero all'indennizzo da capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con ricorso ex Parte_1 articolo 442 c.p.c. depositato in data 09.10.2023, conveniva in giudizio l' , al fine di CP_1
vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- Postumi di intervento di acromion plastica e riparazione cuffia dei rotatori spalla sinistra/rottura sovraspinoso- presentata in via amministrativa in data 30.01.2023 (n. 519333419) e non accolta dall' , CP_1 nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in conseguenza del CP_1
danno biologico permanente subito nella misura del 9%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di svolgere attività lavorativa, sin dal 1996, alle dipendenze della Controparte_3
presso lo stabilimento di Colledara (TE), con la qualifica di operaio metalmeccanico;
- che, in particolare, i materiali da assemblare ovvero rotoli di carta vetrata e/o abrasiva della lunghezza di circa 60 cm per un diametro dai 150 cm a 180 cm, dovevano essere prelevati manualmente allargando le braccia, sollevati, posti su di uno “svolgitore” a circa
150/160 cm di altezza ed infine pressati manualmente, con la forza di entrambe le braccia e le spalle;
- che dopo la pressatura, i materiali venivano prelevati manualmente dalla macchina e posati su di un carrello, trainato a mano per circa 50 mt;
- di essersi occupato altresì, nel reparto etichettatura, dell'etichettatura dei materiali semilavorati, posti su delle “stecche” di circa 1 mt e tale mansione consisteva nello sfilare i
2 prodotti appena usciti dai forni dalle “stecche”, allargando entrambe le braccia e sollevarli sopra al piano spalle, facendo un movimento rotatorio;
- che tale lavorazione avveniva con una frequenza di circa 300 volte al giorno, considerando che i pezzi lavorati erano complessivamente 13.000 al dì e poi venivano posizionati negli scatoloni, da 10 e/o 200 pezzi, il tutto manualmente;
- che le attività espletate si svolgevano quotidianamente, per l'intero ciclo produttivo della durata di otto ore;
- che a causa delle predette operazioni, gli veniva diagnosticata una tendinopatia alla spalla sinistra con rottura massiva SVSP, in esiti di intervento di riparazione avvenuto nel novembre
2022;
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' che aveva escluso il nesso causale tra il rischio CP_1
lavorativo a cui era stato esposto e la patologia denunciata;
- che il gravame promosso si concludeva con Collegiale medica discorde.
1.2. In data 05.12.2023 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso del quale ne chiedeva il rigetto.
[...]
In particolare, l' ha rilevato che, dalla documentazione ammnistrativa agli atti e CP_1 dall'anamnesi lavorativa del ricorrente, risultava esclusa la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, trattandosi di attività soggetta a diversificazione delle mansioni svolte.
Inoltre, ha rappresentato come dall'esame del DVR, il rischio da MMC ripetitivi degli arti superiori risultava in fascia VERDE rischio vibrazioni HAZ < 1m/s2, così come evidenziato nella relazione medica dal Dr. Persona_2
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'esito della espletata CTU medico-legale è stata rinviata alla data del 25.3.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive insistendo nelle conclusioni formulate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale-postumi di intervento di acromion plastica e riparazione cuffia dei rotatori
3 spalla sinistra/rottura sovraspinoso –- presentata in via amministrativa in data 30.01.2023 e non accolta dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1
professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dal Dott.
[...] Testimone_2 Persona_3
In ordine alle mansioni svolte ed al ruolo rivestito all'interno dell'azienda dal ricorrente, all'udienza del 26.03.2024, il teste , collega di lavoro del da aprile Testimone_1 Pt_1
2007 a settembre 2021, ha dichiarato: “Cap. 2 prima io ero manutentore ed il ricorrente era capo turno, è stato capo turno fino al 2020, per poi essere assegnato alla produzione, in questo di fatto demansionato. Tanto è vero che è stato il motivo delle mie dimissioni. Quando faceva il capo turno faceva da supervisore alla linea, io sono entrato nel 2007 ed il ricorrente era già capo turno e lo è stato fino al 2020”.
Nel confermare le circostanze articolate in ricorso sull'attività di assemblaggio dei prodotti, riguardo alla procedura di etichettatura ha sottolineato: “Cap. 7 Si è vero, c'è una pila di dischi che tengono ad attaccarsi, la pila viene sbattuta su un piano in modo che i dischi si stacchino. La pila di dischi deve essere presa con entrambe le braccia perché è pesante e lunga, sbattuta per far staccare i dischi e rovesciata su un'altra stecca che fa parte
4 della macchina. Il peso cambia a seconda della grandezza del disco, si arriva anche ad una pila del peso di circa 15 kg…… “Cap. 8 Era frequente nell'etichettatura tale movimento, confermo che la produzione era di 13.000 dischi a turno, poi non so quanti dischi componeva una pila, dipendeva dal tipo di formato, da 50-60 dischi per ogni pila al formato più grande,
180 mm di diametro, in cui andavano una trentina. Quelli grandi pesavano tantissimi anche se erano di meno. Questa mansioni il ricorrente non le svolgeva quando era capo turno”.
Infine, circa l'organizzazione oraria del lavoro, il ha rappresentato che esso si Tes_1 svolgeva “Adr…su due turni, 6-14 o 14-22 per 5 giorni alla settimana, con mezz'ora di pausa nel turno”
All'udienza del 28.05.2024, il teste riguardo alle prestazioni eseguite Testimone_2 dal ricorrente quale addetto alla macchina assemblatrice, ha dichiarato: “Cap. 2 adesso si, prima io ero un capo turno, è colui che organizza il lavoro degli operai. Il capo turno è un lavoro che si faceva prima manuale e poi muletto. All'inizio era un operatore delle macchine, poi è stato capo turno, adesso come operatore delle macchine, come capo turno faceva anche lavoro manuale. Non ricordo quando è tornato alle macchine, è qualche anno che non svolge il ruolo di capo turno, non per sua volontà. Ha svolto le mansioni di capo turno circa 10 anni, ma non conosco le date precise. Ha svolto per molto tempo il capo turno e da qualche tempo è stato declassato ad operaio ordinario. Cap. 3 “Si è vero, il ricorrente svolge tale mansione, in maniera ripetuta per 8 ore, ed anche quando era capo turno quando era assenti
i dipendenti per andare in bagno o anche per malattia o ferie, quando erano oberati di lavoro, ma non era una cosa costante. Negli ultimi 5-6 anni è tornato a svolgere continuamente questa mansione, così come in passato, prima di essere capo turno”.
Sulla pressa dei materiali, svolta manualmente, il teste ha sottolineato che essa “…cap.4 è stata automatizzata quando è tornato a fare l'operatore. Le automatizzate ci sono da circa 10 anni, ma se si rompe la pressa lo fa manualmente. Io peraltro lavoro in etichettatura, anche se sono stata alle macchine e quindi conosco cosa si svolge alle macchine e so che viene sollevato a mano. Le 16 stecche ogni piano a carrello che vanno messe e tolte a mano”.
Sull'attività svolta presso il reparto di etichettatura ha affermato: “cap. 5 è vero. adesso il ricorrente è in etichettatura, ovvero da circa 3 anni ma anche di più e quindi lavoriamo insieme. È stato operato alle spalle ma è tornato a svolgere lavoro manuale fino a quando non si è lamentato. Fa il mio lavoro ed è molto pesante…Cap. 7 Si è vero, le stecche vanno prese dal basso all'alto con un movimento roteatorio, ed anche sopra alle spalle quando è necessario fare il piano superiore. Adesso sulle macchine automatizzate non è necessario andare sopra alle spalle ma è comunque necessario il movimento di roteazione. Tale
5 macchina è stata acquisita da circa 3 anni, se non mi sbaglio, non sono sicura, e comunque non tutte sono automatizzate, su tutte le date non ricordo e non posso essere precisa”.
Dall'istruttoria orale esperita emerge come le attività disimpegnate dal ricorrente in quasi trenta anni di lavoro, implicano tutte, in maniera continua e ripetitiva, la movimentazione manuale di carichi, sforzi ripetitivi degli arti superiori, con frequenti movimenti anche al di sopra del piano delle spalle.
Si rileva, altresì, come la costante sollecitazione degli arti superiori sia stata gravosa sia quando il svolgeva l'attività di capoturno sia in epoca successiva come operaio, Pt_1
considerando la frequenza delle lavorazioni che avvengono su turni quotidiani di almeno 8 ore per 5 giorni lavorativi.
Inoltre, l'introduzione delle macchine automatizzate che sicuramente hanno semplificato il lavoro manuale, non lo hanno annullato del tutto, rendendo comunque necessario il movimento di continua roteazione.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. a seguito di Persona_3
disamina dei documenti e degli esami clinici in atti (1- 03/03/2017 RM spalla dx eseguita presso Radiosanit di Roseto degli Abruzzi con diagnosi di “Lesione inserzionale lineare di circa 0,9 cm in un contingente di fibre del t. sovraspinoso. Moderata borsite SAD, non versamento articolare. Lievi aspetti reattivi alla acromion-claveare. In sede i t. CLB e sottoscapolare.”; 2- 05/10/2022 RM spalla sin eseguita presso D'Archivio Diagnostica ove venivano diagnosticati “Fenomeni degenerativi su base artrosica in sede acromion-claveare che determinano scomparsa dello spazio adiposo sottoacromiale ed attrito sulle componenti tendinee della cuffia dei rotatori;
i tendini stessi mostrano fenomeni degenerativi a tipo tendinosi, di alto grado a carico del sovraspinoso ove si apprezza interruzione di un significativo contingente di fibre e breccia di lesione in sede preinserzionale. Normalità del
CLB sia nel tratto intra che extrarticolare. Non evidenza di versamento intrarticolare in sede gleno-omerale. Minima distensione delle borse sottoacromion-deltoidea e sottocoracoidea.”;
3- 11/11/2022 Report operatorio “riparazione cuffia dei rotatori spalla sinistra” Ospedale
Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto (AP) “Si reperta rottura completa tipo crescente del sovraspinoso ed assenza del clb;
allo spazio subacromiale si ripara la lesione con due punti ad U e 2 swivelock”), dopo aver visitato il periziando in data 14.11.2024, e dopo aver visionato i più recenti DVR, dando atto che “sebbene risulti che con l'introduzione di recenti macchine automatizzate i rischi lavorativi siano stati notevolmente ridotti permane
(seppur basso) qualche livello di rischio ergonomico per “movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico arti superiori”, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “La
6 presenza ben conclamata e dimostrabile dai documenti presenti agli atti, e valutata anche in sede di visita peritale, di conflitto subacromiale ad ambedue le spalle, prevede in termini di nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dall'assicurato una correlazione altamente probabile in termini concausali ed aggravanti rispetto ad una condizione patologica di origine comune: la movimentazione continua e ripetitiva di entrambi gli arti superiori in particolare nei primi anni di attività lavorativa, comunque non assente durante gli anni di mansione come capoturno, e poi ripresa in seguito a demansionamento degli ultimi anni hanno concorso a determinare un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ed in particolare a carico dell'articolazione subacromion deltoidea. Di fatti le componenti della cuffia dei rotatori, sottoposte a continui stress meccanici asimmetrici perdono la loro capacità di sincrono equilibrio nella capacità di sviluppo di forze atte a centrare la testa a livello della glena scapolare e determinano l'innesco di un circolo vizioso che porta nel tempo, per le alterate sollecitazioni, alla degenerazione tendinea stessa. I fattori di rischio cui il NO è stato esposto nel corso della sua vita lavorativa, trovano riscontro nelle Pt_1
patologie a carico delle articolazioni gleno-omerali di cui lo stesso soffre: sono anzitutto coinvolte entrambe le spalle, con un dolore ed una limitazione funzionale che lo affligge da diversi anni, nonostante per entrambe si sia sottoposto ad intervento chirurgico di artroscopia. All'esame obiettivo svolto in sede di visita peritale è stato possibile riscontrare clinicamente la presenza di conflitto subacromiale sintomatico ai massimi gradi;
la lesione dei tendini del sovraspinoso sono risultate sintomatiche bilateralmente a discapito degli interventi di riparazione eseguiti su ambedue le spalle. La patologia denunciata dall'assicurato, risulta dunque presente: in termini di nesso causale con il rischio lavorativo
è possibile affermare che la prolungata durata del compito lavorativo (30 anni circa di lavoro), la frequenza e ripetitività delle azioni lavorative (turni quotidiani di almeno 8 ore per 5 giorni lavorativi con movimentazione continua e ripetitiva per l'intera giornata), i tipi rappresentano fattori di rischio altamente probabili, in termini di concausalità per
l'insorgenza di tale tipo di patologia a carico degli arti superiori”.
Il consulente, prendendo a riferimento le voci tabellari delle menomazioni per la valutazione del danno biologico-Dlvo 38/2000- (224. Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi 3% e 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale fino a 4%), ha pertanto concluso nel modo seguente:
“il Sig. ha riportato, a causa dell'attività lavorativa svolta, la seguente malattia Parte_1
professionale: postumi di intervento di acromion plastica e riparazione cuffia rotatori spalla
7 sinistra-rottura sovraspinoso. La suddetta patologia rientrano nella definizione di MP come causata da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue. Sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000, la Malattia Professionale riscontrata al NO Pt_1
esprime un danno biologico quantificabile nella misura del 6% con decorrenza a
[...] partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia Professionale.”
Nel termine all'uopo assegnato per le osservazioni, il Dott. incaricato , Per_2 CP_1
richiedeva al CTU chiarimenti in ordine al valore attribuito dall'ausiliario al DVR, in considerazione della circostanza che lo stesso perito lo avesse individuato come indicativo dell'assenza di rischio nocivo per gli arti superiori.
L'ausiliario, in risposta alla nota del 20.02.2025 formulata dal resistente, ha compiutamente risposto, osservando che nella valutazione del DVR “è stato riscontrato che, seppur basso (pertanto non assente), permane qualche livello di rischio per gli arti superiori di tipo ergonomico per “movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico arti superiori” associato alle operazioni di chiusura scatole e stoccaggio dischi in scatole singole ed allo stesso modo, sempre per l'attività di etichettatura, nel sollevamento e trasporto dei carichi”.
Il dott. ha, inoltre, sottolineato come le mansioni esercitate dal periziando Per_3 risalivano anche ad epoca antecedente all'introduzione delle più recenti macchine automatizzate, che per di più non hanno annullato, ma soltanto ridotto il livello del rischio precedente.
Infine, ha specificato di aver valutato “non il nesso di causalità assoluta ma di concausalità dell'attività lavorativa nell'insorgenza della patologia proprio in considerazione del livello di rischio (che si ribadisce seppur basso è comunque presente con rischi residui in diverse attività)”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Si ritiene inoltre che il CTU abbia risposto adeguatamente alle osservazioni di parte resistente.
In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
8 La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (postumi di intervento di acromion plastica e riparazione cuffia rotatori spalla sinistra-rottura sovraspinoso) che ha determinato un danno biologico complessivo del 6% a far data dalla domanda.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 6%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1655/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – postumi di intervento di acromion plastica e riparazione cuffia rotatori spalla sinistra-rottura sovraspinoso - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura complessiva del
6% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 6%, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle
9 prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 25.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Andrea
STROZZIERI (C.F.: pec: CodiceFiscale_2 Email_1
in Controguerra (TE) alla via San Rocco n. 37 dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“A) Dichiarare che il Sig. , è affetto da Malattia Professionale di origine Parte_1 professionale, tendinopatia alla spalla sinistra con rottura massiva SVSP, in esiti di intervento di riparazione avvenuto in nel novembre 2022, per come richiesta nella domanda n. 519333419 nella percentuale del 9% oppure in quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta e di giustizia spettante ed a seguito di consulenza medica che si richiede sin d'ora; B) Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che risulterà CP_1 dovuta, ovvero all'indennizzo da capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con ricorso ex Parte_1 articolo 442 c.p.c. depositato in data 09.10.2023, conveniva in giudizio l' , al fine di CP_1
vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- Postumi di intervento di acromion plastica e riparazione cuffia dei rotatori spalla sinistra/rottura sovraspinoso- presentata in via amministrativa in data 30.01.2023 (n. 519333419) e non accolta dall' , CP_1 nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in conseguenza del CP_1
danno biologico permanente subito nella misura del 9%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di svolgere attività lavorativa, sin dal 1996, alle dipendenze della Controparte_3
presso lo stabilimento di Colledara (TE), con la qualifica di operaio metalmeccanico;
- che, in particolare, i materiali da assemblare ovvero rotoli di carta vetrata e/o abrasiva della lunghezza di circa 60 cm per un diametro dai 150 cm a 180 cm, dovevano essere prelevati manualmente allargando le braccia, sollevati, posti su di uno “svolgitore” a circa
150/160 cm di altezza ed infine pressati manualmente, con la forza di entrambe le braccia e le spalle;
- che dopo la pressatura, i materiali venivano prelevati manualmente dalla macchina e posati su di un carrello, trainato a mano per circa 50 mt;
- di essersi occupato altresì, nel reparto etichettatura, dell'etichettatura dei materiali semilavorati, posti su delle “stecche” di circa 1 mt e tale mansione consisteva nello sfilare i
2 prodotti appena usciti dai forni dalle “stecche”, allargando entrambe le braccia e sollevarli sopra al piano spalle, facendo un movimento rotatorio;
- che tale lavorazione avveniva con una frequenza di circa 300 volte al giorno, considerando che i pezzi lavorati erano complessivamente 13.000 al dì e poi venivano posizionati negli scatoloni, da 10 e/o 200 pezzi, il tutto manualmente;
- che le attività espletate si svolgevano quotidianamente, per l'intero ciclo produttivo della durata di otto ore;
- che a causa delle predette operazioni, gli veniva diagnosticata una tendinopatia alla spalla sinistra con rottura massiva SVSP, in esiti di intervento di riparazione avvenuto nel novembre
2022;
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' che aveva escluso il nesso causale tra il rischio CP_1
lavorativo a cui era stato esposto e la patologia denunciata;
- che il gravame promosso si concludeva con Collegiale medica discorde.
1.2. In data 05.12.2023 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso del quale ne chiedeva il rigetto.
[...]
In particolare, l' ha rilevato che, dalla documentazione ammnistrativa agli atti e CP_1 dall'anamnesi lavorativa del ricorrente, risultava esclusa la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, trattandosi di attività soggetta a diversificazione delle mansioni svolte.
Inoltre, ha rappresentato come dall'esame del DVR, il rischio da MMC ripetitivi degli arti superiori risultava in fascia VERDE rischio vibrazioni HAZ < 1m/s2, così come evidenziato nella relazione medica dal Dr. Persona_2
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'esito della espletata CTU medico-legale è stata rinviata alla data del 25.3.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive insistendo nelle conclusioni formulate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale-postumi di intervento di acromion plastica e riparazione cuffia dei rotatori
3 spalla sinistra/rottura sovraspinoso –- presentata in via amministrativa in data 30.01.2023 e non accolta dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1
professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dal Dott.
[...] Testimone_2 Persona_3
In ordine alle mansioni svolte ed al ruolo rivestito all'interno dell'azienda dal ricorrente, all'udienza del 26.03.2024, il teste , collega di lavoro del da aprile Testimone_1 Pt_1
2007 a settembre 2021, ha dichiarato: “Cap. 2 prima io ero manutentore ed il ricorrente era capo turno, è stato capo turno fino al 2020, per poi essere assegnato alla produzione, in questo di fatto demansionato. Tanto è vero che è stato il motivo delle mie dimissioni. Quando faceva il capo turno faceva da supervisore alla linea, io sono entrato nel 2007 ed il ricorrente era già capo turno e lo è stato fino al 2020”.
Nel confermare le circostanze articolate in ricorso sull'attività di assemblaggio dei prodotti, riguardo alla procedura di etichettatura ha sottolineato: “Cap. 7 Si è vero, c'è una pila di dischi che tengono ad attaccarsi, la pila viene sbattuta su un piano in modo che i dischi si stacchino. La pila di dischi deve essere presa con entrambe le braccia perché è pesante e lunga, sbattuta per far staccare i dischi e rovesciata su un'altra stecca che fa parte
4 della macchina. Il peso cambia a seconda della grandezza del disco, si arriva anche ad una pila del peso di circa 15 kg…… “Cap. 8 Era frequente nell'etichettatura tale movimento, confermo che la produzione era di 13.000 dischi a turno, poi non so quanti dischi componeva una pila, dipendeva dal tipo di formato, da 50-60 dischi per ogni pila al formato più grande,
180 mm di diametro, in cui andavano una trentina. Quelli grandi pesavano tantissimi anche se erano di meno. Questa mansioni il ricorrente non le svolgeva quando era capo turno”.
Infine, circa l'organizzazione oraria del lavoro, il ha rappresentato che esso si Tes_1 svolgeva “Adr…su due turni, 6-14 o 14-22 per 5 giorni alla settimana, con mezz'ora di pausa nel turno”
All'udienza del 28.05.2024, il teste riguardo alle prestazioni eseguite Testimone_2 dal ricorrente quale addetto alla macchina assemblatrice, ha dichiarato: “Cap. 2 adesso si, prima io ero un capo turno, è colui che organizza il lavoro degli operai. Il capo turno è un lavoro che si faceva prima manuale e poi muletto. All'inizio era un operatore delle macchine, poi è stato capo turno, adesso come operatore delle macchine, come capo turno faceva anche lavoro manuale. Non ricordo quando è tornato alle macchine, è qualche anno che non svolge il ruolo di capo turno, non per sua volontà. Ha svolto le mansioni di capo turno circa 10 anni, ma non conosco le date precise. Ha svolto per molto tempo il capo turno e da qualche tempo è stato declassato ad operaio ordinario. Cap. 3 “Si è vero, il ricorrente svolge tale mansione, in maniera ripetuta per 8 ore, ed anche quando era capo turno quando era assenti
i dipendenti per andare in bagno o anche per malattia o ferie, quando erano oberati di lavoro, ma non era una cosa costante. Negli ultimi 5-6 anni è tornato a svolgere continuamente questa mansione, così come in passato, prima di essere capo turno”.
Sulla pressa dei materiali, svolta manualmente, il teste ha sottolineato che essa “…cap.4 è stata automatizzata quando è tornato a fare l'operatore. Le automatizzate ci sono da circa 10 anni, ma se si rompe la pressa lo fa manualmente. Io peraltro lavoro in etichettatura, anche se sono stata alle macchine e quindi conosco cosa si svolge alle macchine e so che viene sollevato a mano. Le 16 stecche ogni piano a carrello che vanno messe e tolte a mano”.
Sull'attività svolta presso il reparto di etichettatura ha affermato: “cap. 5 è vero. adesso il ricorrente è in etichettatura, ovvero da circa 3 anni ma anche di più e quindi lavoriamo insieme. È stato operato alle spalle ma è tornato a svolgere lavoro manuale fino a quando non si è lamentato. Fa il mio lavoro ed è molto pesante…Cap. 7 Si è vero, le stecche vanno prese dal basso all'alto con un movimento roteatorio, ed anche sopra alle spalle quando è necessario fare il piano superiore. Adesso sulle macchine automatizzate non è necessario andare sopra alle spalle ma è comunque necessario il movimento di roteazione. Tale
5 macchina è stata acquisita da circa 3 anni, se non mi sbaglio, non sono sicura, e comunque non tutte sono automatizzate, su tutte le date non ricordo e non posso essere precisa”.
Dall'istruttoria orale esperita emerge come le attività disimpegnate dal ricorrente in quasi trenta anni di lavoro, implicano tutte, in maniera continua e ripetitiva, la movimentazione manuale di carichi, sforzi ripetitivi degli arti superiori, con frequenti movimenti anche al di sopra del piano delle spalle.
Si rileva, altresì, come la costante sollecitazione degli arti superiori sia stata gravosa sia quando il svolgeva l'attività di capoturno sia in epoca successiva come operaio, Pt_1
considerando la frequenza delle lavorazioni che avvengono su turni quotidiani di almeno 8 ore per 5 giorni lavorativi.
Inoltre, l'introduzione delle macchine automatizzate che sicuramente hanno semplificato il lavoro manuale, non lo hanno annullato del tutto, rendendo comunque necessario il movimento di continua roteazione.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. a seguito di Persona_3
disamina dei documenti e degli esami clinici in atti (1- 03/03/2017 RM spalla dx eseguita presso Radiosanit di Roseto degli Abruzzi con diagnosi di “Lesione inserzionale lineare di circa 0,9 cm in un contingente di fibre del t. sovraspinoso. Moderata borsite SAD, non versamento articolare. Lievi aspetti reattivi alla acromion-claveare. In sede i t. CLB e sottoscapolare.”; 2- 05/10/2022 RM spalla sin eseguita presso D'Archivio Diagnostica ove venivano diagnosticati “Fenomeni degenerativi su base artrosica in sede acromion-claveare che determinano scomparsa dello spazio adiposo sottoacromiale ed attrito sulle componenti tendinee della cuffia dei rotatori;
i tendini stessi mostrano fenomeni degenerativi a tipo tendinosi, di alto grado a carico del sovraspinoso ove si apprezza interruzione di un significativo contingente di fibre e breccia di lesione in sede preinserzionale. Normalità del
CLB sia nel tratto intra che extrarticolare. Non evidenza di versamento intrarticolare in sede gleno-omerale. Minima distensione delle borse sottoacromion-deltoidea e sottocoracoidea.”;
3- 11/11/2022 Report operatorio “riparazione cuffia dei rotatori spalla sinistra” Ospedale
Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto (AP) “Si reperta rottura completa tipo crescente del sovraspinoso ed assenza del clb;
allo spazio subacromiale si ripara la lesione con due punti ad U e 2 swivelock”), dopo aver visitato il periziando in data 14.11.2024, e dopo aver visionato i più recenti DVR, dando atto che “sebbene risulti che con l'introduzione di recenti macchine automatizzate i rischi lavorativi siano stati notevolmente ridotti permane
(seppur basso) qualche livello di rischio ergonomico per “movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico arti superiori”, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “La
6 presenza ben conclamata e dimostrabile dai documenti presenti agli atti, e valutata anche in sede di visita peritale, di conflitto subacromiale ad ambedue le spalle, prevede in termini di nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dall'assicurato una correlazione altamente probabile in termini concausali ed aggravanti rispetto ad una condizione patologica di origine comune: la movimentazione continua e ripetitiva di entrambi gli arti superiori in particolare nei primi anni di attività lavorativa, comunque non assente durante gli anni di mansione come capoturno, e poi ripresa in seguito a demansionamento degli ultimi anni hanno concorso a determinare un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ed in particolare a carico dell'articolazione subacromion deltoidea. Di fatti le componenti della cuffia dei rotatori, sottoposte a continui stress meccanici asimmetrici perdono la loro capacità di sincrono equilibrio nella capacità di sviluppo di forze atte a centrare la testa a livello della glena scapolare e determinano l'innesco di un circolo vizioso che porta nel tempo, per le alterate sollecitazioni, alla degenerazione tendinea stessa. I fattori di rischio cui il NO è stato esposto nel corso della sua vita lavorativa, trovano riscontro nelle Pt_1
patologie a carico delle articolazioni gleno-omerali di cui lo stesso soffre: sono anzitutto coinvolte entrambe le spalle, con un dolore ed una limitazione funzionale che lo affligge da diversi anni, nonostante per entrambe si sia sottoposto ad intervento chirurgico di artroscopia. All'esame obiettivo svolto in sede di visita peritale è stato possibile riscontrare clinicamente la presenza di conflitto subacromiale sintomatico ai massimi gradi;
la lesione dei tendini del sovraspinoso sono risultate sintomatiche bilateralmente a discapito degli interventi di riparazione eseguiti su ambedue le spalle. La patologia denunciata dall'assicurato, risulta dunque presente: in termini di nesso causale con il rischio lavorativo
è possibile affermare che la prolungata durata del compito lavorativo (30 anni circa di lavoro), la frequenza e ripetitività delle azioni lavorative (turni quotidiani di almeno 8 ore per 5 giorni lavorativi con movimentazione continua e ripetitiva per l'intera giornata), i tipi rappresentano fattori di rischio altamente probabili, in termini di concausalità per
l'insorgenza di tale tipo di patologia a carico degli arti superiori”.
Il consulente, prendendo a riferimento le voci tabellari delle menomazioni per la valutazione del danno biologico-Dlvo 38/2000- (224. Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi 3% e 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale fino a 4%), ha pertanto concluso nel modo seguente:
“il Sig. ha riportato, a causa dell'attività lavorativa svolta, la seguente malattia Parte_1
professionale: postumi di intervento di acromion plastica e riparazione cuffia rotatori spalla
7 sinistra-rottura sovraspinoso. La suddetta patologia rientrano nella definizione di MP come causata da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue. Sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000, la Malattia Professionale riscontrata al NO Pt_1
esprime un danno biologico quantificabile nella misura del 6% con decorrenza a
[...] partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia Professionale.”
Nel termine all'uopo assegnato per le osservazioni, il Dott. incaricato , Per_2 CP_1
richiedeva al CTU chiarimenti in ordine al valore attribuito dall'ausiliario al DVR, in considerazione della circostanza che lo stesso perito lo avesse individuato come indicativo dell'assenza di rischio nocivo per gli arti superiori.
L'ausiliario, in risposta alla nota del 20.02.2025 formulata dal resistente, ha compiutamente risposto, osservando che nella valutazione del DVR “è stato riscontrato che, seppur basso (pertanto non assente), permane qualche livello di rischio per gli arti superiori di tipo ergonomico per “movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico arti superiori” associato alle operazioni di chiusura scatole e stoccaggio dischi in scatole singole ed allo stesso modo, sempre per l'attività di etichettatura, nel sollevamento e trasporto dei carichi”.
Il dott. ha, inoltre, sottolineato come le mansioni esercitate dal periziando Per_3 risalivano anche ad epoca antecedente all'introduzione delle più recenti macchine automatizzate, che per di più non hanno annullato, ma soltanto ridotto il livello del rischio precedente.
Infine, ha specificato di aver valutato “non il nesso di causalità assoluta ma di concausalità dell'attività lavorativa nell'insorgenza della patologia proprio in considerazione del livello di rischio (che si ribadisce seppur basso è comunque presente con rischi residui in diverse attività)”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Si ritiene inoltre che il CTU abbia risposto adeguatamente alle osservazioni di parte resistente.
In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
8 La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (postumi di intervento di acromion plastica e riparazione cuffia rotatori spalla sinistra-rottura sovraspinoso) che ha determinato un danno biologico complessivo del 6% a far data dalla domanda.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 6%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1655/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – postumi di intervento di acromion plastica e riparazione cuffia rotatori spalla sinistra-rottura sovraspinoso - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura complessiva del
6% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 6%, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle
9 prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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