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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3275/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3275/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO DEL Parte_1 C.F._1
POPOLO, 161 45100 ROVIGO presso lo studio dell'avv. PAVANELLO LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20123 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TOFFOLETTO ALBERTO ( ) VIA C.F._2
AGNELLO, 12 20121 MILANO;
Controparte_2
( ) VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO;
C.F._3 CP_3
( ) CORREGGIO 43 20149 MILANO;
C.F._4 Controparte_4
pagina 1 di 16 ( ) VIA AGNELLO, 12 MILANO;
C.F._5 Controparte_5
( ) VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO;
C.F._6
APPELLATA
avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Il sottoscritto procuratore, richiamando i fatti costitutivi delle domande e i nove motivi dell'appello insiste affinché l'Ecc.ma Corte intestata, previa istruttoria, riformi integralmente la sentenza impugnata e, ritenuti fondati i motivi del ricorso, accolga tutte le domande di seguito riprodotte, disattese in primo grado:
“accertata e dichiarata in applicazione degli artt. 117 e 118 T.U.B., sulla base della perizia depositata sub doc. 4 e degli estratti conto prodotti, l'illegittimità e la nullità degli addebiti esattamente individuati nell'elaborato peritale e nei suoi allegati a titolo di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi o istruttoria veloce e/o di oneri e spese comunque denominati, operati dalla convenuta sul conto corrente n. 120655 (OL BA 1473) e oggi n. 00003443367
( attualmente intestato all'attore presso la filiale di RA, via Controparte_1 CP_1
Bologna n. 154 a partire dal primo addebito al 31/3/2004, e cosi in ogni successivo trimestre fino all'attualità, nella misura di € 33.620,22 o diversa ritenuta di giustizia, accertato il saldo del conto come depurato dai movimenti illegittimi contestati, accertata e dichiarata la nullità della clausola n.
16 delle “condizioni di conto corrente” contenute nel contratto di apertura del conto n. 3443367 sub doc. 1, condannare previa rettifica o ricalcolo come da perizia depositata sub doc. 4, Controparte_1 al ripristino della maggiore estensione dell'affidamento concesso all'attore come limitato ed eroso dagli addebiti contra legem nella misura di €33.620,22 o diversa ritenuta di giustizia, condannando altresi alla corrispondente riduzione, anche quale ripetizione dell'indebito, Controparte_1 dell'importo eventualmente a suo credito alla chiusura del conto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 5 settembre 2018, n. 21646) o, in caso di saldo attivo in favore dell'attore, al ripristino del saldo legittimo in suo favore depurato da interessi e addebiti illegittimi come individuati e quantificati dalla perizia sub doc. 4, in € 33.620,22 o altra diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto con gli interessi di legge dalle singole decorrenze al saldo e con vittoria di spese e competenze di lite”.
pagina 2 di 16 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare:
- in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'odierna appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, confermare la sentenza n. 8172/2023, emessa dal Tribunale di Milano in data 20.10.2023 e, pubblicata in pari data;
- in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.03.2022, conveniva in Parte_1
giudizio (di seguito anche solo ) dinanzi al Tribunale di Milano, con Controparte_1 CP_1
domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente, a sé intestato presso la filiale di RA della
BA, numero 00003443367 (già conto corrente n. 120655, acceso nell'anno 2001 presso OL
BA 1473 S.p.A., società successivamente incorporata da ). L'attore allegava altresì CP_1
l'esistenza di un'apertura di credito, relativa al conto indicato, fino al limite massimo di 20 milioni di lire (€ 10.329,00).
La domanda, avanzata sulla scorta di una perizia di parte, si fondava sulla contestazione di una serie di addebiti illegittimi per: interessi ultralegali mai pattuiti;
commissioni e spese non dovute per nullità e mancanza di pattuizione scritta in violazione dell'art. 120, comma 2 T.U.B. e della delibera CICR del
9 febbraio 2000; variazioni delle condizioni passive mai comunicate nelle forme di cui all'art.118
T.U.B., né autorizzate;
illegittimità di addebito di interessi anatocistici applicati per tutta la durata del rapporto in violazione dell'art. 117bis T.U.B..
I.2. Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità della domanda, per essere CP_1
relativa ad un conto corrente aperto, nonché la prescrizione delle rimesse, definite solutorie, antecedenti il 3 marzo 2012. Rilevava la mancata produzione completa degli estratti conto da parte dell'attore
(estratti conto mancanti sino al 31/3/2004) e contestava la perizia di parte, perché, a suo dire, composta
“di meri considerazioni e rinvii normativi affatto condivisibili, oltre che di conteggi condotti applicando metodologie scorrette ed inconferenti rispetto alla fattispecie concreta”. Contestava dunque quanto ex adverso dedotto in materia di jus variandi, CMS, anatocismo.
pagina 3 di 16 I.3. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, con sentenza resa in data 20.10.2023, respingeva la domanda dell'attore, condannandolo alle spese del grado, sulla scorta di un iter motivazionale così sintetizzabile:
- era infondata l'eccezione, della banca convenuta, di inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente sol perché avanzata in costanza di rapporto, risultando pacifica nella giurisprudenza di legittimità la sussistenza di “un interesse di sicura consistenza” del correntista a che si accerti, in una situazione quale quella in esame e prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operanti in proprio danno e l'entità del saldo depurato dalle appostazioni illegittime, rilevando tale interesse, sul piano pratico, in tre direzioni: “quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)” (sic Cass. civ., n. 21646/2018).
- quanto all'eccezione di prescrizione, gravava sulla banca convenuta soltanto l'onere di eccepire la natura solutoria delle rimesse effettuate sul conto corrente dall'attore, spettando al correntista opporre l'esistenza di affidamenti e dar prova che i versamenti effettuati non integravano pagamento, e, pertanto, non avevano funzione solutoria. Le rimesse sul conto non potevano presumersi di natura ripristinatoria, ed era il correntista che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, doveva provare che i versamenti effettuati nel corso del rapporto non integravano pagamento, e non avevano, quindi, funzione solutoria. Il non Pt_1
aveva assolto l'onere probatorio su di sé gravante: “Ed invero la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in conto corrente e la natura affidata di quest'ultimo non possono dirsi provati se non con la forma scritta, non potendosi fondare l'esistenza di un'apertura di credito su altri elementi come prove indirette, quali estratti conto, riassunti scalari o la previsione di una commissione di massimo scoperto (in questo senso Cass. civ., n. 22705/2018). Ne consegue che alcuna valenza è attribuibile alla documentazione versata in atti dall'attore (doc. 7 attore) in quanto non riferibile al rapporto oggetto di contestazione né può ritenersi idoneo ad integrare la prova richiesta a parte attrice il mero rinvio agli estratti conto dalla stessa prodotti. L'eccezione di prescrizione va dunque accolta con riferimento alle rimesse avvenute
pagina 4 di 16 nel periodo precedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione e cioè quelle avvenute prima del 3.03.2012” (così, testualmente, la sentenza a pag. 6).
- anche con riferimento all'eccezione di nullità del contratto inter partes per mancanza di forma scritta, di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, di illegittimo esercizio dello jus variandi e di violazione del divieto di anatocismo, l'attore non aveva assolto al proprio onere di prova, avendo mancato di produrre gli estratti conto integrali documentanti l'andamento del rapporto, né potendosi dare rilevo alla mancata risposta della banca alla richiesta di consegna in quanto avanzata oltre il decennio di cui all'art. 119 TUB;
la banca, peraltro, aveva prodotto il contratto di conto corrente, concluso dunque in forma scritta;
risultava infondata la contestazione sull'anatocismo in quanto l'art. 7 del contratto prevedeva che “i rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale …”; l'illegittimo esercizio dello jus variandi era stato eccepito in modo inammissibilmente generico.
- la domanda attore era dunque complessivamente infondata.
II. L'appello.
II.1. Avverso questa decisione ha proposto appello, affidato a 9 motivi come di Parte_1
seguito rubricati e riassunti nei punti essenziali:
1) IN RELAZIONE AI CAPI 1) e 2) IMPUGNATI CON IL PRESENTE APPELLO si deducono violazione dell'art. 2697 c.civ. – errata valutazione di una prova documentale – errata valutazione del doc. 7 attoreo - errata valutazione delle prove nel loro complesso – violazione dell'art. 115 c.p.c. – errata valutazione delle eccezioni e delle ammissioni di parte convenuta 1.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non riferibile al rapporto in contestazione il doc. 7, prodotto a riprova dell'affidamento. Rappresenta che la BA, dopo aver omesso di contestare nel costituirsi (con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.) le circostanze di fatto allegate in atto di citazione, ovvero la sua successione nel rapporto con OL BA e l'esistenza, sul conto 1 Capi dichiaratamente impugnati: 1) per avere il Tribunale di Milano erroneamente dichiarato, a pagina 6 della parte motiva, che parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante in relazione all'esistenza di un contratto di affidamento riferito al conto corrente di cui è causa, negando l'esistenza della relativa prova con riferimento specifico al doc. 7 prodotto dall'attore unitamente alla memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.; 2) per avere il Tribunale di Milano erroneamente dichiarato, nella stessa pagina 6, che l'indicato doc. 7 non sarebbe idoneo “in quanto non riferibile al rapporto oggetto di contestazione né può ritenersi idoneo ad integrare la prova richiesta a parte attrice il mero rinvio agli estratti conto dalla stessa prodotti”. pagina 5 di 16 corrente acceso presso quest'ultima, di un affidamento, all'atto della produzione del doc. 7 si era limitata alla generica asserzione della sua non riferibilità al rapporto in contestazione. La quale, appunto, doveva in realtà ritenersi già ammessa per non contestazione. Detto ciò, la natura solutoria delle rimesse avrebbe potuto essere verificata solo sui saldi ricostruiti, depurati dalle poste illegittime,
“come non ha fatto il Tribunale di primo grado”.
2) IN RELAZIONE AI CAPI 3) E 4) IMPUGNATI CON IL PRESENTE APPELLO si deducono
Illogicità e contraddittorietà della motivazione – errato accoglimento dell'eccezione di prescrizione per rimesse effettuate prima del 3.3.2012 – errato mancato accoglimento della domanda per il periodo successivo – errato rigetto dell'istanza attorea di consulenza contabile2.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia accolto l'eccezione di prescrizione “con riferimento alle rimesse avvenute nel periodo precedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione e cioè quelle avvenute prima del 3.3.2012” ma, erroneamente, non abbia accolto la domanda per il periodo successivo, nonostante vi fosse, per le ragioni già rappresentate al I motivo di appello, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse. Rappresenta che la stessa ordinanza n. 31187/2018 della I sezione della Cassazione, che il Tribunale aveva citato in modo incompleto, affermava che “qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”. Nel caso di specie, il
Tribunale aveva rifiutato l'accesso all'accertamento contabile, con ordinanza istruttoria di cui l'attore, inutilmente, aveva chiesto la revoca nel corso del giudizio. Peraltro, già l'accoglimento da parte del 2 3) per avere il Tribunale di Milano erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione “con riferimento alle rimesse avvenute nel periodo precedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione e cioè quelle avvenute prima del 3.3.2012”; 4) per avere il Tribunale di Milano, a pag. 7, erroneamente rigettato ogni domanda perché l'attore non avrebbe “assolto all'onere della prova sullo stesso gravante”, deducendo che sul correntista grava “l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Cass. civ., n. 31187/2018), con la conseguenza che non può essere accolta alcuna domanda se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, non potendosi ricostruire in maniera puntuale il rapporto se non mediante la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto”. pagina 6 di 16 Tribunale dell'eccezione di prescrizione della BA, la quale non ne aveva provato il fondamento, era errata.
3) IN RELAZIONE AI CAPI 5) E 6) IMPUGNATI CON IL PRESENTE APPELLO si deducono violazione dell'art. 119 T.U.B. – errato rigetto dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
– errata valutazione del doc. 2 attoreo3.
Ad avviso dell'appellante il rigetto dell'istanza di ordine di esibizione degli estratti conto iniziali mancanti era illegittima e ingiusta: il Tribunale aveva erroneamente affermato che l'art. 119 T.U.B. va applicato soltanto in relazione all'ultimo decennio, mentre il termine indicato si riferisce alle singole operazioni e non agli estratti conto. L'attore aveva chiesto alla convenuta, senza riscontro, gli estratti conto dall'apertura del conto fino al 31/03/2003. Il Tribunale aveva anche errato nell'affermare, valutando il doc.2, che l'attore avesse riconosciuto di aver ricevuto dalla BA tutta la documentazione richiesta, mentre questi si era limitato a ritirare quanto consegnatogli senza minimamente attestare che si trattasse della documentazione completa ed a chiedere se non ne sussistesse altra.
4) IN RELAZIONE AL CAPO 7) IMPUGNATO CON IL PRESENTE APPELLO si deducono errata applicazione dell'art. 117 T.U.B. – errata valutazione del doc. 1 di parte convenuta – errato giudizio sull'esistenza di pattuizioni scritte delle condizioni4.
Il Tribunale aveva totalmente errato nel ritenere che vi fosse prova scritta della pattuizione delle condizioni del conto corrente, quando il doc. 1 non le conteneva.
5) IN RELAZIONE AL CAPO 8) IMPUGNATO CON IL PRESENTE APPELLO si deducono errata applicazione dell'art. 120, co. II T.U.B. e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 – errato rigetto della domanda di nullità degli interessi passivi addebitati trimestralmente – violazione del divieto di anatocismo5.
Con questo motivo l'appellante denuncia violazione dell'art. 120, co. II T.U.B. e la delibera CICR del 9 febbraio 2000 rappresentando che (testuale): accertato che l'indicazione in contratto del tasso creditore
(un tasso annuo effettivo) non evidenzia l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120, II co. T.U.B., subordina la pratica dell'anatocismo. Si richiamano in proposito le citate recenti sentenze Cass.Civ., n.
9141/2020 e Cass.Civ., n. 3858/2021. Alla nullità della clausola di applicazione di interessi anatocistici consegue la necessità di depurare il saldo del conto corrente intestato all'attore di tutti gli addebiti calcolati con il metodo degli “interessi su interessi”.
6) IN RELAZIONE AI CAPI 9) E 10) IMPUGNATI CON IL PRESENTE APPELLO si deducono violazione dell'art. 118 T.U.B. – errato rigetto della domanda di nullità della clausola contrattuale n. 16 del contratto di accensione del conto corrente – errato rigetto della domanda di ricalcolo del saldo depurato dalle variazioni in pejus per mancata comunicazione specifica al cliente e per mancanza di giustificato motivo6.
L'appellante si duole da un lato del fatto che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente, a fondare la legittimità della clausola impugnata (art. 16), la sottoscrizione doppia di cui agli artt. 1341 e 1342
c.civ., dall'altro che il Tribunale abbia sostenuto che la comunicazione al cliente delle condizioni peggiorative sarebbe legittimamente avvenuta unitamente all'invio degli estratti conto, aggiungendo peraltro che gli addebiti illegittimi non sarebbero stati individuati, dall'attore, in adempimento al suo onere di allegazione (mentre se ne era dato atto nella prodotta perizia di parte).
7) IN RELAZIONE AL CAPO 11) IMPUGNATO CON IL PRESENTE APPELLO si deducono violazione dell'art. 117 bis T.U.B. – errato rigetto della domanda di nullità della commissione di massimo scoperto o altra commissione non pattuita – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale non si sia pronunciato sulla dedotta nullità della CMS o della “commissione disponibilità fondi” successivamente applicata.
8) IN RELAZIONE AL CAPO 12) IMPUGNATO CON IL PRESENTE APPELLO si deducono illegittimità dell'ordinanza del 26 gennaio 2023 – illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie – istanza di rinnovo.
L'appellante insiste nelle istanze istruttorie disattese in primo grado, ex art. 210 c.p.c. e di CTU contabile.
9) IN RELAZIONE AL CAPO 13) IMPUGNATO CON IL PRESENTE APPELLO si deducono violazione del D.Lgs. n. 28/2010 – omessa valutazione del comportamento di assente CP_1
senza giustificato motivo alla procedura obbligatoria di mediazione – errata liquidazione delle spese di lite in conseguenza della violazione del D.Lgs. n. 28/2010 – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato7.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia considerato, quale argomento di prova in suo favore ed anche ai fini delle spese, il comportamento di , assente ingiustificato alla CP_1
procedura di mediazione: il Tribunale aveva violato anche l'art. 112 c.p.c., poiché l'attore aveva espressamente allegato il fatto e richiesto in merito una specifica pronuncia.
II.2. Si è costituita , contestando tutti i motivi di impugnazione e domandando la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
II.3. All'udienza del 16.04.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte, e in pari data discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte. 7 11) per avere il Tribunale di Milano omesso la pronuncia sulla domanda di nullità delle commissioni di massimo scoperto, commissioni disponibilità fondi, commissioni istruttoria veloce e spese applicate al conto corrente intestato all'appellante, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 12) per avere il Tribunale di Milano emesso l'ordinanza istruttoria del 26 gennaio 2023 priva di reale motivazione in dispregio dell'art. 179 c.p.c., rinviando in tal modo alla pubblicazione della sentenza questioni che avrebbero potuto consentire all'attore una tempestiva difesa e un'istanza di modifica del provvedimento adeguatamente motivata 13) per non avere il Tribunale applicato il D.Lgs. n. 28/2010 stante la mancata comparizione da parte della convenuta senza giustificato motivo in sede di mediazione obbligatoria, in violazione della legge indicata nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. pagina 9 di 16 III. L'appello è insuscettibile di accoglimento, per le ragioni che seguono.
III.1. Devono preliminarmente essere esaminati, in via congiunta, i motivi dal terzo all'ottavo, che attengono agli addebiti ritenuti illegittimi per assenza di pattuizione, all'anatocismo ed allo jus variandi, nonché all'omesso espletamento di c.t.u..
Parte appellante ha prodotto in causa (doc.1) copia del c/c acceso presso OL BA il 24.10.2001, composto di 2 pagine che contengono le “Norme che regolano i conti di corrispondenza ed i servizi connessi” (artt. da 1 a 25). Questo documento non contiene le condizioni economiche del conto, benché queste siano state certamente pattuite. Vi fa infatti chiaro richiamo, nell'incipit, il documento prodotto
“Prendiamo atto dell'apertura, su ns. conforme richiesta, di un conto corrente di corrispondenza presso di Voi, intestato come sopra e regolato dalle norme sottoriportate e dalle condizioni economiche di cui all'allegato foglio informativo analitico alla voce C/C ORDINARIO in ITL che dichiariamo di approvare (sottolineatura aggiunta).
Incombeva sull'attore, come meglio si tornerà a dire, l'onere di produrre in giudizio tale foglio informativo analitico -certamente esistito, e conosciuto, dato che l'attore stesso ha dichiarato di approvarne il contenuto- in quanto parte integrante del conto corrente di corrispondenza.
La produzione dei soli due fogli contenenti le condizioni generali è incompleta, né è fondata la pretesa di ottenere la consegna di copia integrale del contratto da parte della BA, in quanto la richiesta è stata inoltrata oltre il decennio dalla sottoscrizione del contratto.
Sul punto, in dissenso rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, questa Corte si
è già più volte espressa8 nel senso che, benchè l'art. 119 D.Lvo 385/1993, nel prevedere l'obbligo di consegna a carico della banca in seguito a semplice richiesta del cliente, sotto un profilo strettamente letterale si riferisca a “copia della documentazione inerente a singole operazioni”, con interpretazione ragionevolmente estensiva, tale disposizione, in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato l'intero D.Lvo 385/1993, ben può interpretarsi come riferita anche ai contratti conclusi tra le parti. Tuttavia, deve ritenersi che non possa farsi carico ad una sola delle parti, ed in particolare solo alla banca, l'onere di custodire l'esemplare del contratto che risulta essere stato in possesso di ciascuna delle due, le quali quindi, sono entrambe tenute, esercitando il minimo di diligenza richiesta, a conservare il suddetto documento, anche al fine di esercitare i diritti dallo stesso derivanti, senza che ad una sola delle due possa essere consentito qualunque comportamento negligente ritenendo di poter 8 Corte di Appello di Milano, sez. I, n. 3093/23; Corte di Appello di Milano, sez. I, n. 998/24; Corte di Appello di Milano, sez. I, 2292/24. pagina 10 di 16 sempre far conto sul comportamento diligente della controparte. In conclusione, perciò, l'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato, ovvero l'obbligo di consegna della banca sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
Ciò detto, poiché nel caso di specie è pacifico che il contratto di conto corrente sia stato stipulato in forma scritta, e che la richiesta alla BA di consegna di copia integrale del contratto stesso sia stata inoltrata con una prima mail del 10.03.2020 (doc. 2 dell'appellante; in cui si fa riferimento a precedente pec del 28.02), dunque oltre il decennio dal 24.10.2001, la mancata prova del contenuto delle pattuizioni ricade sul correntista attore. Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità, può richiamarsi
Cass. Civ. n. 33009/2019, per la quale “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.
Pertanto, la pretesa di veder accertati come illegittimi, per assenza di pattuizione, gli addebiti dovuti all'applicazione di interessi passivi (posto che non è stata eccepita usura), commissioni e spese, è infondata, e la sentenza di primo grado non si espone a riforma.
Eguali considerazioni si impongono relativamente alla censura incentrata sulla asserita violazione del divieto di anatocismo. Premesso che il contratto di conto corrente stipulato con OL BA, come si
è visto, è del 2001, successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, e contiene la previsione della pari periodicità trimestrale del regolamento dei rapporti dare ed avere all'art. 7 delle prodotte condizioni generali, l'assunto per cui, ciò nonostante, la banca avrebbe poi omesso di indicare in contratto il tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione (poiché infrannuale), a prescindere dall'idoneità di tale rilievo a indicare nullità della clausola, si rivela apodittico e sfornito di prova, dal momento che, come precisamente ribadito proprio all'art. 7, “gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla BA nella misura pattuita ed indicata nell'allegato foglio informativo analitico, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto”. Incombeva dunque sull'attore provare che non fosse pagina 11 di 16 stato indicato in contratto, mediante il foglio analitico, il tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione (cd. T.A.E.).
Venendo allo jus variandi, è patente la genericità dell'argomentazione difensiva avanzata con l'atto di citazione in primo grado (per cui “L'attore contesta altresì l'illegittimo esercizio da parte della banca del diritto potestativo dello jus variandi in violazione degli artt. 117, 117 bis e 118 T.U.B. Egli non ha mai ricevuto specifiche e corrette comunicazioni riguardanti l'esercizio da parte della banca dello jus variandi in ordine alle condizioni economiche praticate a suo carico in relazione al conto corrente n. 3443367, né ha mai negoziato dopo la firma del contratto di apertura del conto una qualsiasi modifica delle condizioni esistenti”: atto di citazione, pag. 22), non meglio precisata entro il maturare delle preclusioni assertive.
L'odierno appellante, sostenendo di non aver mai ricevuto idonee comunicazioni ai sensi dell'art. 118
T.U.B., ed eccependo altresì la nullità dell'art. 16 delle condizioni generali del c/c perché a suo dire non conforme al tenore della suddetta norma, non ha indicato in atti quali sarebbero le variazioni contrattuali da considerarsi illegittime, e con riferimento a quali mutamenti di disposizioni contrattuali.
Non soccorre, come l'appellante vorrebbe, la relazione tecnica di parte depositata, perché, ammesso e non concesso che il difetto di allegazione possa essere sanato con una produzione, la relazione a firma del dott. è del tutto priva di deduzioni specifiche, limitandosi ad affermare sul punto “Non Per_1 consta valida pattuizione a sensi dell'art. 118 TUB, e si è in assenza di prova della comunicazione al
Cliente in forza delle disposizioni vigenti nel periodo e di cui alla convenzione;
in conseguenza, le variazioni negoziali sfavorevoli al Cliente applicate dalla BA al rapporto non avranno rilievo”. Nel calcolo complessivo degli importi asseritamente indebiti e perciò epurati, non viene specificato quali sarebbero da porre in correlazione con un esercizio (illegittimo) dello jus variandi.
Quanto alla commissione di massimo scoperto od altre affini, ancora la Corte non può che rilevare l'assoluta genericità della doglianza, sempre non sanata dalla produzione della relazione tecnica di parte, così come per le altre doglianze. L'odierno appellante innanzitutto si duole della omessa pronuncia sul punto in primo grado: il Tribunale, in realtà, come da dispositivo, ha respinto ogni domanda ed eccezione dell'attore, e semmai ad una eventuale lacuna motivazionale può rimediare la
Corte. Il lamenta l'illegittimo addebito di importi a titolo di commissione di massimo Pt_1
scoperto, perché non pattuita. Di seguito lamenta che la commissione di massimo scoperto sia stata sostituita dalla BA con una commissione di disponibilità fondi, e di istruttoria veloce, sempre non pattuite. Ebbene, in ordine alla mancata pattuizione valgono le considerazioni già esposte, non avendo il adempiuto all'onere di produrre in giudizio le condizioni economiche del conto corrente Pt_1
pagina 12 di 16 (e dell'apertura di credito, di cui meglio si dirà), a sostegno, anche, del fatto negativo dedotto. E' poi inevitabile rilevare ancora la genericità delle allegazioni, non venendo indicato alcun importo, né alcun momento temporale, in cui sarebbe avvenuto l'illegittimo incameramento delle commissioni (tanto meno il momento dal quale sarebbero state addebitate commissioni oggetto di illegittima variazione, richiamandosi peraltro quanto già osservato in tema di jus variandi). La relazione di parte non vale ad introdurre specificazioni, dato che il consulente ha operato un calcolo complessivo degli asseriti addebiti illegittimi, non precisamente ricondotti all'una o all'altra causale, genericamente indicato alla voce “Somme da ripetere o da ricalcolare nel periodo”.
Sia per la genericità delle allegazioni, che la rende esplorativa, che per l'omessa produzione in giudizio della documentazione contrattuale completa, da cui dedurre il contenuto delle pattuizioni a suo tempo intervenute tra il e OL BA, l'istanza di espletamento di una consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio non può evidentemente essere accolta (già si è detto del perché l'onere di produrre quella documentazione, oggetto della correlata istanza ex art. 210 c.p.c., non può nel presente giudizio essere attribuito alla BA, che non aveva l'obbligo di conservarla oltre il decennio).
Quanto poi alla pretesa di ricalcolare il saldo del conto corrente partendo da un saldo zero, anziché dal saldo banca negativo che compare sul primo estratto conto prodotto dall'attore (pari a -10.440,60 € al
31.03.2004) così come ha operato il consulente di parte nella relazione versata in atti, ebbene trattasi di pretesa infondata, in un giudizio instaurato dal correntista al fine di ottenere la rideterminazione dei rapporti dare e avere con la BA, senza neppure la presenza di domande contrapposte. Secondo
l'orientamento di legittimità cui questa Corte aderisce, infatti, “Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.
Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei
a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista,
l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e
pagina 13 di 16 complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato
(cass. Civ. n. 11543/2019).
III.2. Può ora passarsi ad esaminare il primo motivo di gravame, che attiene all'esistenza, sul conto corrente, di un affidamento.
L'appellante lamenta l'errore del Tribunale, per aver ritenuto che la produzione sub doc. 7 fosse inconferente, ovvero non comprovatamente riferibile al rapporto di conto corrente per cui è causa.
Il doc. 7, nella rappresentazione dell'appellante, costituiva invece prova della concessione da parte
OL BA, in data 25.10.2001, di un affidamento per scoperto di cassa sino all'importo di lire
20.000.000. Tale documento era stato prodotto dal con la memoria n. 1 ex art. 183, sesto Pt_1
comma, c.p.c..
, nella propria memoria n. 2 ex art. 183 cit., ne aveva lapidariamente contestato la CP_1
riferibilità al rapporto oggetto di contestazione, come poi affermato dal Tribunale.
Ebbene, la Corte rileva che la riferibilità del documento al conto corrente oggetto di causa, se non direttamente dal documento stesso poiché non richiama il numero di riferimento del conto (potendo, in astratto, accedere ad altro c/c aperto dal presso OL BA), può trarsi in via presuntiva Pt_1
dal fatto che, benché non ne abbia neppure allegato la pattuizione in diverso momento e CP_1
con diverso atto, una apertura di credito sul conto corrente per cui è causa è effettivamente esistita, sino all'ammontare proprio di euro 10.330 (corrispondente a 20 milioni di lire), come il ha Pt_1
indiziariamente provato mediante la produzione degli estratti conto: si vedano gli estratti conto scalari, che riportano in calce chiara indicazione della presenza di tale linea di fido. Pertanto, non vi è ragione nemmeno di affrontare la questione dell'ammissibilità della produzione da parte dell'appellante, solo con la comparsa conclusionale in questo grado, del doc. 8, costituito da una lettera di risposta dire tta da alla Procura di RA (in un procedimento penale pendente), in cui l'esistenza CP_1 dell'affidamento è riconosciuta. Detto ciò, la questione è sorta in relazione all'eccezione di prescrizione che ha sollevato nel costituirsi in giudizio, e che il Tribunale ha ritenuto fondata, CP_1 osservando che tutte le rimesse dovevano considerarsi solutorie, dato che l'attore non aveva adeguatamente provato l'esistenza (e quindi l'estensione) dell'affidamento. Ebbene, riconoscendo che il conto corrente sia stato affidato sino all'ammontare di euro 10.330, la natura solutoria delle rimesse pagina 14 di 16 in conto (per cui il termine prescrizionale decennale decorre dalla data del pagamento), può riguardare solo quelle effettuate allorché il saldo passivo del conto stesso ha superato la suddetta soglia, essendo diversamente ripristinatorie della provvista quelle effettuate entro il fido.
Tuttavia, nel caso di specie, l'accertamento degli addebiti in relazione ai quali, in riforma della decisione impugnata, l'eccezione di prescrizione sarebbe da respingere, coinvolgerebbe un accertamento tecnico improduttivo di effetti, atteso che l'attore odierno appellante, per tutte le ragioni già esposte, ha fallito la prova de “l'illegittimità e la nullità degli addebiti a titolo di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi o istruttoria veloce e/o di oneri e spese comunque denominati”, già oggetto di allegazione generica.
Pertanto, l'accoglimento del primo motivo di appello in ordine all'esistenza dell'affidamento non può comunque indurre ad una riforma della decisione.
III.3. Il nono motivo di appello è infine infondato, giacchè, secondo l'orientamento di legittimità, espresso recentemente da Cass. Civ. ordinanza n. 3184/23, la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione non obbliga il giudice alla compensazione delle spese processuali, che il Tribunale ha regolato secondo l'ordinario principio della soccombenza. Per il resto, il motivo è senz'altro privo di specificità, mancando l'appellante di indicare in che modo, ovvero secondo quale iter logico, il giudice avrebbe potuto addivenire ad una decisione differente solo valutando l'omessa disponibilità della BA a partecipare alla mediazione, secondo la possibilità riconosciuta dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.
L'ingiustificata assenza della BA convenuta alla procedura di mediazione obbligatoria induce invece, in applicazione del comma 4bis dell'art. 8 cit., ratione temporis applicabile, alla sua condanna al pagamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari a quella dovuta in primo grado a titolo di contributo unificato.
IV. Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (da €
26.001 a € 52.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.8172/2023 pubblicata il 20.10.2023, ogni
[...]
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese del grado, liquidate in €
6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
4. Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo Controparte_1
corrispondente al contributo unificato del giudizio di primo grado.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 5) per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che, essendo “decennale il termine stabilito dall'art. 119, comma 4 T.U.B. per la conservazione della documentazione bancaria inerente le “singole operazioni” relative al rapporto contrattuale” (pag. 7, 8 e 9), il medes e riguardi anche gli estratti conto, negando ogni effetto giuridico alla duplice richiesta inviata dall'attore a prima dell'avvio della lite a mezzo pec (doc. 2 e doc. 3 depositati in CP_1 prime cure); 6) per avere il Tribunale rroneamente conferito rilievo in favore della convenuta in ordine alla presunta consegna di tutti i documenti esistenti, affermando a pag. 9 che “lo stesso attore dà atto nella comunicazione prodotta sub doc. 2 di aver ricevuto la documentazione richiesta da parte della BA, limitandosi a richiedere alla medesima di confermare l'inesistenza di altra documentazione, diversa da quella già inviata e da lui ricevuta”. 4 7) per avere il Tribunale di Milano disatteso “l'assunto attoreo di nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. in ordine alla presunta carenza di forma scritta dello stesso e delle relative pattuizioni e condizioni economiche”, ritenendo erroneamente che il contratto di accensione del conto corrente prodotto da entrambe le parti fosse – come non è – completo di pattuizione delle condizioni in concreto, circostanza decisiva ai fini della corretta applicazione dell'art. 117 T.U.B.. pagina 7 di 16 5 8) per avere il Tribunale di Milano valutato erroneamente alle pagine 9 e 10 che, poiché “le parti hanno pattuito espressamente l'identica periodicità degli interessi, concordemente alla normativa in materia di anatocismo a seguito della delibera CICR del 2000, essendo il rapporto sorto dopo tale data”, l'applicazione di interessi passivi con periodicità trimestrale sia da ritenere legittima. 6 9) per avere il Tribunale di Milano valutato generiche le contestazioni attoree in ordine all'esercizio dello jus variandi da parte della convenuta ignorando la perizia depositata e le allegazioni di pag. 16 della memoria n. 1 art. 183 VI co. attorea;
10) per avere il Tribunale erroneamente ritenuto a pag. 10 che “la clausola del contratto che riconosce alla BA il potere di esercitare il cd. ius variandi (art. 16 contratto sub doc. 1 convenuta) risulta essere stata specificamente sottoscritta dal correntista ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c.” e per avere affermato che ”emerge dagli estratti conto versati in atti dall'attore che le relative modifiche contrattuali intervenute nel corso del rapporto sono state portate alla di lui conoscenza mediante comunicazioni allegate proprio agli estratti conto, in conformità alla già menzionata clausola contrattuale”. pagina 8 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3275/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO DEL Parte_1 C.F._1
POPOLO, 161 45100 ROVIGO presso lo studio dell'avv. PAVANELLO LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20123 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TOFFOLETTO ALBERTO ( ) VIA C.F._2
AGNELLO, 12 20121 MILANO;
Controparte_2
( ) VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO;
C.F._3 CP_3
( ) CORREGGIO 43 20149 MILANO;
C.F._4 Controparte_4
pagina 1 di 16 ( ) VIA AGNELLO, 12 MILANO;
C.F._5 Controparte_5
( ) VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO;
C.F._6
APPELLATA
avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Il sottoscritto procuratore, richiamando i fatti costitutivi delle domande e i nove motivi dell'appello insiste affinché l'Ecc.ma Corte intestata, previa istruttoria, riformi integralmente la sentenza impugnata e, ritenuti fondati i motivi del ricorso, accolga tutte le domande di seguito riprodotte, disattese in primo grado:
“accertata e dichiarata in applicazione degli artt. 117 e 118 T.U.B., sulla base della perizia depositata sub doc. 4 e degli estratti conto prodotti, l'illegittimità e la nullità degli addebiti esattamente individuati nell'elaborato peritale e nei suoi allegati a titolo di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi o istruttoria veloce e/o di oneri e spese comunque denominati, operati dalla convenuta sul conto corrente n. 120655 (OL BA 1473) e oggi n. 00003443367
( attualmente intestato all'attore presso la filiale di RA, via Controparte_1 CP_1
Bologna n. 154 a partire dal primo addebito al 31/3/2004, e cosi in ogni successivo trimestre fino all'attualità, nella misura di € 33.620,22 o diversa ritenuta di giustizia, accertato il saldo del conto come depurato dai movimenti illegittimi contestati, accertata e dichiarata la nullità della clausola n.
16 delle “condizioni di conto corrente” contenute nel contratto di apertura del conto n. 3443367 sub doc. 1, condannare previa rettifica o ricalcolo come da perizia depositata sub doc. 4, Controparte_1 al ripristino della maggiore estensione dell'affidamento concesso all'attore come limitato ed eroso dagli addebiti contra legem nella misura di €33.620,22 o diversa ritenuta di giustizia, condannando altresi alla corrispondente riduzione, anche quale ripetizione dell'indebito, Controparte_1 dell'importo eventualmente a suo credito alla chiusura del conto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 5 settembre 2018, n. 21646) o, in caso di saldo attivo in favore dell'attore, al ripristino del saldo legittimo in suo favore depurato da interessi e addebiti illegittimi come individuati e quantificati dalla perizia sub doc. 4, in € 33.620,22 o altra diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto con gli interessi di legge dalle singole decorrenze al saldo e con vittoria di spese e competenze di lite”.
pagina 2 di 16 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare:
- in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'odierna appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, confermare la sentenza n. 8172/2023, emessa dal Tribunale di Milano in data 20.10.2023 e, pubblicata in pari data;
- in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.03.2022, conveniva in Parte_1
giudizio (di seguito anche solo ) dinanzi al Tribunale di Milano, con Controparte_1 CP_1
domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente, a sé intestato presso la filiale di RA della
BA, numero 00003443367 (già conto corrente n. 120655, acceso nell'anno 2001 presso OL
BA 1473 S.p.A., società successivamente incorporata da ). L'attore allegava altresì CP_1
l'esistenza di un'apertura di credito, relativa al conto indicato, fino al limite massimo di 20 milioni di lire (€ 10.329,00).
La domanda, avanzata sulla scorta di una perizia di parte, si fondava sulla contestazione di una serie di addebiti illegittimi per: interessi ultralegali mai pattuiti;
commissioni e spese non dovute per nullità e mancanza di pattuizione scritta in violazione dell'art. 120, comma 2 T.U.B. e della delibera CICR del
9 febbraio 2000; variazioni delle condizioni passive mai comunicate nelle forme di cui all'art.118
T.U.B., né autorizzate;
illegittimità di addebito di interessi anatocistici applicati per tutta la durata del rapporto in violazione dell'art. 117bis T.U.B..
I.2. Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità della domanda, per essere CP_1
relativa ad un conto corrente aperto, nonché la prescrizione delle rimesse, definite solutorie, antecedenti il 3 marzo 2012. Rilevava la mancata produzione completa degli estratti conto da parte dell'attore
(estratti conto mancanti sino al 31/3/2004) e contestava la perizia di parte, perché, a suo dire, composta
“di meri considerazioni e rinvii normativi affatto condivisibili, oltre che di conteggi condotti applicando metodologie scorrette ed inconferenti rispetto alla fattispecie concreta”. Contestava dunque quanto ex adverso dedotto in materia di jus variandi, CMS, anatocismo.
pagina 3 di 16 I.3. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, con sentenza resa in data 20.10.2023, respingeva la domanda dell'attore, condannandolo alle spese del grado, sulla scorta di un iter motivazionale così sintetizzabile:
- era infondata l'eccezione, della banca convenuta, di inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente sol perché avanzata in costanza di rapporto, risultando pacifica nella giurisprudenza di legittimità la sussistenza di “un interesse di sicura consistenza” del correntista a che si accerti, in una situazione quale quella in esame e prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operanti in proprio danno e l'entità del saldo depurato dalle appostazioni illegittime, rilevando tale interesse, sul piano pratico, in tre direzioni: “quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)” (sic Cass. civ., n. 21646/2018).
- quanto all'eccezione di prescrizione, gravava sulla banca convenuta soltanto l'onere di eccepire la natura solutoria delle rimesse effettuate sul conto corrente dall'attore, spettando al correntista opporre l'esistenza di affidamenti e dar prova che i versamenti effettuati non integravano pagamento, e, pertanto, non avevano funzione solutoria. Le rimesse sul conto non potevano presumersi di natura ripristinatoria, ed era il correntista che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, doveva provare che i versamenti effettuati nel corso del rapporto non integravano pagamento, e non avevano, quindi, funzione solutoria. Il non Pt_1
aveva assolto l'onere probatorio su di sé gravante: “Ed invero la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in conto corrente e la natura affidata di quest'ultimo non possono dirsi provati se non con la forma scritta, non potendosi fondare l'esistenza di un'apertura di credito su altri elementi come prove indirette, quali estratti conto, riassunti scalari o la previsione di una commissione di massimo scoperto (in questo senso Cass. civ., n. 22705/2018). Ne consegue che alcuna valenza è attribuibile alla documentazione versata in atti dall'attore (doc. 7 attore) in quanto non riferibile al rapporto oggetto di contestazione né può ritenersi idoneo ad integrare la prova richiesta a parte attrice il mero rinvio agli estratti conto dalla stessa prodotti. L'eccezione di prescrizione va dunque accolta con riferimento alle rimesse avvenute
pagina 4 di 16 nel periodo precedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione e cioè quelle avvenute prima del 3.03.2012” (così, testualmente, la sentenza a pag. 6).
- anche con riferimento all'eccezione di nullità del contratto inter partes per mancanza di forma scritta, di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, di illegittimo esercizio dello jus variandi e di violazione del divieto di anatocismo, l'attore non aveva assolto al proprio onere di prova, avendo mancato di produrre gli estratti conto integrali documentanti l'andamento del rapporto, né potendosi dare rilevo alla mancata risposta della banca alla richiesta di consegna in quanto avanzata oltre il decennio di cui all'art. 119 TUB;
la banca, peraltro, aveva prodotto il contratto di conto corrente, concluso dunque in forma scritta;
risultava infondata la contestazione sull'anatocismo in quanto l'art. 7 del contratto prevedeva che “i rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale …”; l'illegittimo esercizio dello jus variandi era stato eccepito in modo inammissibilmente generico.
- la domanda attore era dunque complessivamente infondata.
II. L'appello.
II.1. Avverso questa decisione ha proposto appello, affidato a 9 motivi come di Parte_1
seguito rubricati e riassunti nei punti essenziali:
1) IN RELAZIONE AI CAPI 1) e 2) IMPUGNATI CON IL PRESENTE APPELLO si deducono violazione dell'art. 2697 c.civ. – errata valutazione di una prova documentale – errata valutazione del doc. 7 attoreo - errata valutazione delle prove nel loro complesso – violazione dell'art. 115 c.p.c. – errata valutazione delle eccezioni e delle ammissioni di parte convenuta 1.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non riferibile al rapporto in contestazione il doc. 7, prodotto a riprova dell'affidamento. Rappresenta che la BA, dopo aver omesso di contestare nel costituirsi (con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.) le circostanze di fatto allegate in atto di citazione, ovvero la sua successione nel rapporto con OL BA e l'esistenza, sul conto 1 Capi dichiaratamente impugnati: 1) per avere il Tribunale di Milano erroneamente dichiarato, a pagina 6 della parte motiva, che parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante in relazione all'esistenza di un contratto di affidamento riferito al conto corrente di cui è causa, negando l'esistenza della relativa prova con riferimento specifico al doc. 7 prodotto dall'attore unitamente alla memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.; 2) per avere il Tribunale di Milano erroneamente dichiarato, nella stessa pagina 6, che l'indicato doc. 7 non sarebbe idoneo “in quanto non riferibile al rapporto oggetto di contestazione né può ritenersi idoneo ad integrare la prova richiesta a parte attrice il mero rinvio agli estratti conto dalla stessa prodotti”. pagina 5 di 16 corrente acceso presso quest'ultima, di un affidamento, all'atto della produzione del doc. 7 si era limitata alla generica asserzione della sua non riferibilità al rapporto in contestazione. La quale, appunto, doveva in realtà ritenersi già ammessa per non contestazione. Detto ciò, la natura solutoria delle rimesse avrebbe potuto essere verificata solo sui saldi ricostruiti, depurati dalle poste illegittime,
“come non ha fatto il Tribunale di primo grado”.
2) IN RELAZIONE AI CAPI 3) E 4) IMPUGNATI CON IL PRESENTE APPELLO si deducono
Illogicità e contraddittorietà della motivazione – errato accoglimento dell'eccezione di prescrizione per rimesse effettuate prima del 3.3.2012 – errato mancato accoglimento della domanda per il periodo successivo – errato rigetto dell'istanza attorea di consulenza contabile2.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia accolto l'eccezione di prescrizione “con riferimento alle rimesse avvenute nel periodo precedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione e cioè quelle avvenute prima del 3.3.2012” ma, erroneamente, non abbia accolto la domanda per il periodo successivo, nonostante vi fosse, per le ragioni già rappresentate al I motivo di appello, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse. Rappresenta che la stessa ordinanza n. 31187/2018 della I sezione della Cassazione, che il Tribunale aveva citato in modo incompleto, affermava che “qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”. Nel caso di specie, il
Tribunale aveva rifiutato l'accesso all'accertamento contabile, con ordinanza istruttoria di cui l'attore, inutilmente, aveva chiesto la revoca nel corso del giudizio. Peraltro, già l'accoglimento da parte del 2 3) per avere il Tribunale di Milano erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione “con riferimento alle rimesse avvenute nel periodo precedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione e cioè quelle avvenute prima del 3.3.2012”; 4) per avere il Tribunale di Milano, a pag. 7, erroneamente rigettato ogni domanda perché l'attore non avrebbe “assolto all'onere della prova sullo stesso gravante”, deducendo che sul correntista grava “l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Cass. civ., n. 31187/2018), con la conseguenza che non può essere accolta alcuna domanda se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, non potendosi ricostruire in maniera puntuale il rapporto se non mediante la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto”. pagina 6 di 16 Tribunale dell'eccezione di prescrizione della BA, la quale non ne aveva provato il fondamento, era errata.
3) IN RELAZIONE AI CAPI 5) E 6) IMPUGNATI CON IL PRESENTE APPELLO si deducono violazione dell'art. 119 T.U.B. – errato rigetto dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
– errata valutazione del doc. 2 attoreo3.
Ad avviso dell'appellante il rigetto dell'istanza di ordine di esibizione degli estratti conto iniziali mancanti era illegittima e ingiusta: il Tribunale aveva erroneamente affermato che l'art. 119 T.U.B. va applicato soltanto in relazione all'ultimo decennio, mentre il termine indicato si riferisce alle singole operazioni e non agli estratti conto. L'attore aveva chiesto alla convenuta, senza riscontro, gli estratti conto dall'apertura del conto fino al 31/03/2003. Il Tribunale aveva anche errato nell'affermare, valutando il doc.2, che l'attore avesse riconosciuto di aver ricevuto dalla BA tutta la documentazione richiesta, mentre questi si era limitato a ritirare quanto consegnatogli senza minimamente attestare che si trattasse della documentazione completa ed a chiedere se non ne sussistesse altra.
4) IN RELAZIONE AL CAPO 7) IMPUGNATO CON IL PRESENTE APPELLO si deducono errata applicazione dell'art. 117 T.U.B. – errata valutazione del doc. 1 di parte convenuta – errato giudizio sull'esistenza di pattuizioni scritte delle condizioni4.
Il Tribunale aveva totalmente errato nel ritenere che vi fosse prova scritta della pattuizione delle condizioni del conto corrente, quando il doc. 1 non le conteneva.
5) IN RELAZIONE AL CAPO 8) IMPUGNATO CON IL PRESENTE APPELLO si deducono errata applicazione dell'art. 120, co. II T.U.B. e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 – errato rigetto della domanda di nullità degli interessi passivi addebitati trimestralmente – violazione del divieto di anatocismo5.
Con questo motivo l'appellante denuncia violazione dell'art. 120, co. II T.U.B. e la delibera CICR del 9 febbraio 2000 rappresentando che (testuale): accertato che l'indicazione in contratto del tasso creditore
(un tasso annuo effettivo) non evidenzia l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120, II co. T.U.B., subordina la pratica dell'anatocismo. Si richiamano in proposito le citate recenti sentenze Cass.Civ., n.
9141/2020 e Cass.Civ., n. 3858/2021. Alla nullità della clausola di applicazione di interessi anatocistici consegue la necessità di depurare il saldo del conto corrente intestato all'attore di tutti gli addebiti calcolati con il metodo degli “interessi su interessi”.
6) IN RELAZIONE AI CAPI 9) E 10) IMPUGNATI CON IL PRESENTE APPELLO si deducono violazione dell'art. 118 T.U.B. – errato rigetto della domanda di nullità della clausola contrattuale n. 16 del contratto di accensione del conto corrente – errato rigetto della domanda di ricalcolo del saldo depurato dalle variazioni in pejus per mancata comunicazione specifica al cliente e per mancanza di giustificato motivo6.
L'appellante si duole da un lato del fatto che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente, a fondare la legittimità della clausola impugnata (art. 16), la sottoscrizione doppia di cui agli artt. 1341 e 1342
c.civ., dall'altro che il Tribunale abbia sostenuto che la comunicazione al cliente delle condizioni peggiorative sarebbe legittimamente avvenuta unitamente all'invio degli estratti conto, aggiungendo peraltro che gli addebiti illegittimi non sarebbero stati individuati, dall'attore, in adempimento al suo onere di allegazione (mentre se ne era dato atto nella prodotta perizia di parte).
7) IN RELAZIONE AL CAPO 11) IMPUGNATO CON IL PRESENTE APPELLO si deducono violazione dell'art. 117 bis T.U.B. – errato rigetto della domanda di nullità della commissione di massimo scoperto o altra commissione non pattuita – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale non si sia pronunciato sulla dedotta nullità della CMS o della “commissione disponibilità fondi” successivamente applicata.
8) IN RELAZIONE AL CAPO 12) IMPUGNATO CON IL PRESENTE APPELLO si deducono illegittimità dell'ordinanza del 26 gennaio 2023 – illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie – istanza di rinnovo.
L'appellante insiste nelle istanze istruttorie disattese in primo grado, ex art. 210 c.p.c. e di CTU contabile.
9) IN RELAZIONE AL CAPO 13) IMPUGNATO CON IL PRESENTE APPELLO si deducono violazione del D.Lgs. n. 28/2010 – omessa valutazione del comportamento di assente CP_1
senza giustificato motivo alla procedura obbligatoria di mediazione – errata liquidazione delle spese di lite in conseguenza della violazione del D.Lgs. n. 28/2010 – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato7.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia considerato, quale argomento di prova in suo favore ed anche ai fini delle spese, il comportamento di , assente ingiustificato alla CP_1
procedura di mediazione: il Tribunale aveva violato anche l'art. 112 c.p.c., poiché l'attore aveva espressamente allegato il fatto e richiesto in merito una specifica pronuncia.
II.2. Si è costituita , contestando tutti i motivi di impugnazione e domandando la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
II.3. All'udienza del 16.04.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte, e in pari data discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte. 7 11) per avere il Tribunale di Milano omesso la pronuncia sulla domanda di nullità delle commissioni di massimo scoperto, commissioni disponibilità fondi, commissioni istruttoria veloce e spese applicate al conto corrente intestato all'appellante, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 12) per avere il Tribunale di Milano emesso l'ordinanza istruttoria del 26 gennaio 2023 priva di reale motivazione in dispregio dell'art. 179 c.p.c., rinviando in tal modo alla pubblicazione della sentenza questioni che avrebbero potuto consentire all'attore una tempestiva difesa e un'istanza di modifica del provvedimento adeguatamente motivata 13) per non avere il Tribunale applicato il D.Lgs. n. 28/2010 stante la mancata comparizione da parte della convenuta senza giustificato motivo in sede di mediazione obbligatoria, in violazione della legge indicata nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. pagina 9 di 16 III. L'appello è insuscettibile di accoglimento, per le ragioni che seguono.
III.1. Devono preliminarmente essere esaminati, in via congiunta, i motivi dal terzo all'ottavo, che attengono agli addebiti ritenuti illegittimi per assenza di pattuizione, all'anatocismo ed allo jus variandi, nonché all'omesso espletamento di c.t.u..
Parte appellante ha prodotto in causa (doc.1) copia del c/c acceso presso OL BA il 24.10.2001, composto di 2 pagine che contengono le “Norme che regolano i conti di corrispondenza ed i servizi connessi” (artt. da 1 a 25). Questo documento non contiene le condizioni economiche del conto, benché queste siano state certamente pattuite. Vi fa infatti chiaro richiamo, nell'incipit, il documento prodotto
“Prendiamo atto dell'apertura, su ns. conforme richiesta, di un conto corrente di corrispondenza presso di Voi, intestato come sopra e regolato dalle norme sottoriportate e dalle condizioni economiche di cui all'allegato foglio informativo analitico alla voce C/C ORDINARIO in ITL che dichiariamo di approvare (sottolineatura aggiunta).
Incombeva sull'attore, come meglio si tornerà a dire, l'onere di produrre in giudizio tale foglio informativo analitico -certamente esistito, e conosciuto, dato che l'attore stesso ha dichiarato di approvarne il contenuto- in quanto parte integrante del conto corrente di corrispondenza.
La produzione dei soli due fogli contenenti le condizioni generali è incompleta, né è fondata la pretesa di ottenere la consegna di copia integrale del contratto da parte della BA, in quanto la richiesta è stata inoltrata oltre il decennio dalla sottoscrizione del contratto.
Sul punto, in dissenso rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, questa Corte si
è già più volte espressa8 nel senso che, benchè l'art. 119 D.Lvo 385/1993, nel prevedere l'obbligo di consegna a carico della banca in seguito a semplice richiesta del cliente, sotto un profilo strettamente letterale si riferisca a “copia della documentazione inerente a singole operazioni”, con interpretazione ragionevolmente estensiva, tale disposizione, in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato l'intero D.Lvo 385/1993, ben può interpretarsi come riferita anche ai contratti conclusi tra le parti. Tuttavia, deve ritenersi che non possa farsi carico ad una sola delle parti, ed in particolare solo alla banca, l'onere di custodire l'esemplare del contratto che risulta essere stato in possesso di ciascuna delle due, le quali quindi, sono entrambe tenute, esercitando il minimo di diligenza richiesta, a conservare il suddetto documento, anche al fine di esercitare i diritti dallo stesso derivanti, senza che ad una sola delle due possa essere consentito qualunque comportamento negligente ritenendo di poter 8 Corte di Appello di Milano, sez. I, n. 3093/23; Corte di Appello di Milano, sez. I, n. 998/24; Corte di Appello di Milano, sez. I, 2292/24. pagina 10 di 16 sempre far conto sul comportamento diligente della controparte. In conclusione, perciò, l'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato, ovvero l'obbligo di consegna della banca sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
Ciò detto, poiché nel caso di specie è pacifico che il contratto di conto corrente sia stato stipulato in forma scritta, e che la richiesta alla BA di consegna di copia integrale del contratto stesso sia stata inoltrata con una prima mail del 10.03.2020 (doc. 2 dell'appellante; in cui si fa riferimento a precedente pec del 28.02), dunque oltre il decennio dal 24.10.2001, la mancata prova del contenuto delle pattuizioni ricade sul correntista attore. Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità, può richiamarsi
Cass. Civ. n. 33009/2019, per la quale “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.
Pertanto, la pretesa di veder accertati come illegittimi, per assenza di pattuizione, gli addebiti dovuti all'applicazione di interessi passivi (posto che non è stata eccepita usura), commissioni e spese, è infondata, e la sentenza di primo grado non si espone a riforma.
Eguali considerazioni si impongono relativamente alla censura incentrata sulla asserita violazione del divieto di anatocismo. Premesso che il contratto di conto corrente stipulato con OL BA, come si
è visto, è del 2001, successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, e contiene la previsione della pari periodicità trimestrale del regolamento dei rapporti dare ed avere all'art. 7 delle prodotte condizioni generali, l'assunto per cui, ciò nonostante, la banca avrebbe poi omesso di indicare in contratto il tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione (poiché infrannuale), a prescindere dall'idoneità di tale rilievo a indicare nullità della clausola, si rivela apodittico e sfornito di prova, dal momento che, come precisamente ribadito proprio all'art. 7, “gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla BA nella misura pattuita ed indicata nell'allegato foglio informativo analitico, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto”. Incombeva dunque sull'attore provare che non fosse pagina 11 di 16 stato indicato in contratto, mediante il foglio analitico, il tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione (cd. T.A.E.).
Venendo allo jus variandi, è patente la genericità dell'argomentazione difensiva avanzata con l'atto di citazione in primo grado (per cui “L'attore contesta altresì l'illegittimo esercizio da parte della banca del diritto potestativo dello jus variandi in violazione degli artt. 117, 117 bis e 118 T.U.B. Egli non ha mai ricevuto specifiche e corrette comunicazioni riguardanti l'esercizio da parte della banca dello jus variandi in ordine alle condizioni economiche praticate a suo carico in relazione al conto corrente n. 3443367, né ha mai negoziato dopo la firma del contratto di apertura del conto una qualsiasi modifica delle condizioni esistenti”: atto di citazione, pag. 22), non meglio precisata entro il maturare delle preclusioni assertive.
L'odierno appellante, sostenendo di non aver mai ricevuto idonee comunicazioni ai sensi dell'art. 118
T.U.B., ed eccependo altresì la nullità dell'art. 16 delle condizioni generali del c/c perché a suo dire non conforme al tenore della suddetta norma, non ha indicato in atti quali sarebbero le variazioni contrattuali da considerarsi illegittime, e con riferimento a quali mutamenti di disposizioni contrattuali.
Non soccorre, come l'appellante vorrebbe, la relazione tecnica di parte depositata, perché, ammesso e non concesso che il difetto di allegazione possa essere sanato con una produzione, la relazione a firma del dott. è del tutto priva di deduzioni specifiche, limitandosi ad affermare sul punto “Non Per_1 consta valida pattuizione a sensi dell'art. 118 TUB, e si è in assenza di prova della comunicazione al
Cliente in forza delle disposizioni vigenti nel periodo e di cui alla convenzione;
in conseguenza, le variazioni negoziali sfavorevoli al Cliente applicate dalla BA al rapporto non avranno rilievo”. Nel calcolo complessivo degli importi asseritamente indebiti e perciò epurati, non viene specificato quali sarebbero da porre in correlazione con un esercizio (illegittimo) dello jus variandi.
Quanto alla commissione di massimo scoperto od altre affini, ancora la Corte non può che rilevare l'assoluta genericità della doglianza, sempre non sanata dalla produzione della relazione tecnica di parte, così come per le altre doglianze. L'odierno appellante innanzitutto si duole della omessa pronuncia sul punto in primo grado: il Tribunale, in realtà, come da dispositivo, ha respinto ogni domanda ed eccezione dell'attore, e semmai ad una eventuale lacuna motivazionale può rimediare la
Corte. Il lamenta l'illegittimo addebito di importi a titolo di commissione di massimo Pt_1
scoperto, perché non pattuita. Di seguito lamenta che la commissione di massimo scoperto sia stata sostituita dalla BA con una commissione di disponibilità fondi, e di istruttoria veloce, sempre non pattuite. Ebbene, in ordine alla mancata pattuizione valgono le considerazioni già esposte, non avendo il adempiuto all'onere di produrre in giudizio le condizioni economiche del conto corrente Pt_1
pagina 12 di 16 (e dell'apertura di credito, di cui meglio si dirà), a sostegno, anche, del fatto negativo dedotto. E' poi inevitabile rilevare ancora la genericità delle allegazioni, non venendo indicato alcun importo, né alcun momento temporale, in cui sarebbe avvenuto l'illegittimo incameramento delle commissioni (tanto meno il momento dal quale sarebbero state addebitate commissioni oggetto di illegittima variazione, richiamandosi peraltro quanto già osservato in tema di jus variandi). La relazione di parte non vale ad introdurre specificazioni, dato che il consulente ha operato un calcolo complessivo degli asseriti addebiti illegittimi, non precisamente ricondotti all'una o all'altra causale, genericamente indicato alla voce “Somme da ripetere o da ricalcolare nel periodo”.
Sia per la genericità delle allegazioni, che la rende esplorativa, che per l'omessa produzione in giudizio della documentazione contrattuale completa, da cui dedurre il contenuto delle pattuizioni a suo tempo intervenute tra il e OL BA, l'istanza di espletamento di una consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio non può evidentemente essere accolta (già si è detto del perché l'onere di produrre quella documentazione, oggetto della correlata istanza ex art. 210 c.p.c., non può nel presente giudizio essere attribuito alla BA, che non aveva l'obbligo di conservarla oltre il decennio).
Quanto poi alla pretesa di ricalcolare il saldo del conto corrente partendo da un saldo zero, anziché dal saldo banca negativo che compare sul primo estratto conto prodotto dall'attore (pari a -10.440,60 € al
31.03.2004) così come ha operato il consulente di parte nella relazione versata in atti, ebbene trattasi di pretesa infondata, in un giudizio instaurato dal correntista al fine di ottenere la rideterminazione dei rapporti dare e avere con la BA, senza neppure la presenza di domande contrapposte. Secondo
l'orientamento di legittimità cui questa Corte aderisce, infatti, “Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.
Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei
a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista,
l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e
pagina 13 di 16 complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato
(cass. Civ. n. 11543/2019).
III.2. Può ora passarsi ad esaminare il primo motivo di gravame, che attiene all'esistenza, sul conto corrente, di un affidamento.
L'appellante lamenta l'errore del Tribunale, per aver ritenuto che la produzione sub doc. 7 fosse inconferente, ovvero non comprovatamente riferibile al rapporto di conto corrente per cui è causa.
Il doc. 7, nella rappresentazione dell'appellante, costituiva invece prova della concessione da parte
OL BA, in data 25.10.2001, di un affidamento per scoperto di cassa sino all'importo di lire
20.000.000. Tale documento era stato prodotto dal con la memoria n. 1 ex art. 183, sesto Pt_1
comma, c.p.c..
, nella propria memoria n. 2 ex art. 183 cit., ne aveva lapidariamente contestato la CP_1
riferibilità al rapporto oggetto di contestazione, come poi affermato dal Tribunale.
Ebbene, la Corte rileva che la riferibilità del documento al conto corrente oggetto di causa, se non direttamente dal documento stesso poiché non richiama il numero di riferimento del conto (potendo, in astratto, accedere ad altro c/c aperto dal presso OL BA), può trarsi in via presuntiva Pt_1
dal fatto che, benché non ne abbia neppure allegato la pattuizione in diverso momento e CP_1
con diverso atto, una apertura di credito sul conto corrente per cui è causa è effettivamente esistita, sino all'ammontare proprio di euro 10.330 (corrispondente a 20 milioni di lire), come il ha Pt_1
indiziariamente provato mediante la produzione degli estratti conto: si vedano gli estratti conto scalari, che riportano in calce chiara indicazione della presenza di tale linea di fido. Pertanto, non vi è ragione nemmeno di affrontare la questione dell'ammissibilità della produzione da parte dell'appellante, solo con la comparsa conclusionale in questo grado, del doc. 8, costituito da una lettera di risposta dire tta da alla Procura di RA (in un procedimento penale pendente), in cui l'esistenza CP_1 dell'affidamento è riconosciuta. Detto ciò, la questione è sorta in relazione all'eccezione di prescrizione che ha sollevato nel costituirsi in giudizio, e che il Tribunale ha ritenuto fondata, CP_1 osservando che tutte le rimesse dovevano considerarsi solutorie, dato che l'attore non aveva adeguatamente provato l'esistenza (e quindi l'estensione) dell'affidamento. Ebbene, riconoscendo che il conto corrente sia stato affidato sino all'ammontare di euro 10.330, la natura solutoria delle rimesse pagina 14 di 16 in conto (per cui il termine prescrizionale decennale decorre dalla data del pagamento), può riguardare solo quelle effettuate allorché il saldo passivo del conto stesso ha superato la suddetta soglia, essendo diversamente ripristinatorie della provvista quelle effettuate entro il fido.
Tuttavia, nel caso di specie, l'accertamento degli addebiti in relazione ai quali, in riforma della decisione impugnata, l'eccezione di prescrizione sarebbe da respingere, coinvolgerebbe un accertamento tecnico improduttivo di effetti, atteso che l'attore odierno appellante, per tutte le ragioni già esposte, ha fallito la prova de “l'illegittimità e la nullità degli addebiti a titolo di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi o istruttoria veloce e/o di oneri e spese comunque denominati”, già oggetto di allegazione generica.
Pertanto, l'accoglimento del primo motivo di appello in ordine all'esistenza dell'affidamento non può comunque indurre ad una riforma della decisione.
III.3. Il nono motivo di appello è infine infondato, giacchè, secondo l'orientamento di legittimità, espresso recentemente da Cass. Civ. ordinanza n. 3184/23, la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione non obbliga il giudice alla compensazione delle spese processuali, che il Tribunale ha regolato secondo l'ordinario principio della soccombenza. Per il resto, il motivo è senz'altro privo di specificità, mancando l'appellante di indicare in che modo, ovvero secondo quale iter logico, il giudice avrebbe potuto addivenire ad una decisione differente solo valutando l'omessa disponibilità della BA a partecipare alla mediazione, secondo la possibilità riconosciuta dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.
L'ingiustificata assenza della BA convenuta alla procedura di mediazione obbligatoria induce invece, in applicazione del comma 4bis dell'art. 8 cit., ratione temporis applicabile, alla sua condanna al pagamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari a quella dovuta in primo grado a titolo di contributo unificato.
IV. Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (da €
26.001 a € 52.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.8172/2023 pubblicata il 20.10.2023, ogni
[...]
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese del grado, liquidate in €
6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
4. Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo Controparte_1
corrispondente al contributo unificato del giudizio di primo grado.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 5) per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che, essendo “decennale il termine stabilito dall'art. 119, comma 4 T.U.B. per la conservazione della documentazione bancaria inerente le “singole operazioni” relative al rapporto contrattuale” (pag. 7, 8 e 9), il medes e riguardi anche gli estratti conto, negando ogni effetto giuridico alla duplice richiesta inviata dall'attore a prima dell'avvio della lite a mezzo pec (doc. 2 e doc. 3 depositati in CP_1 prime cure); 6) per avere il Tribunale rroneamente conferito rilievo in favore della convenuta in ordine alla presunta consegna di tutti i documenti esistenti, affermando a pag. 9 che “lo stesso attore dà atto nella comunicazione prodotta sub doc. 2 di aver ricevuto la documentazione richiesta da parte della BA, limitandosi a richiedere alla medesima di confermare l'inesistenza di altra documentazione, diversa da quella già inviata e da lui ricevuta”. 4 7) per avere il Tribunale di Milano disatteso “l'assunto attoreo di nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. in ordine alla presunta carenza di forma scritta dello stesso e delle relative pattuizioni e condizioni economiche”, ritenendo erroneamente che il contratto di accensione del conto corrente prodotto da entrambe le parti fosse – come non è – completo di pattuizione delle condizioni in concreto, circostanza decisiva ai fini della corretta applicazione dell'art. 117 T.U.B.. pagina 7 di 16 5 8) per avere il Tribunale di Milano valutato erroneamente alle pagine 9 e 10 che, poiché “le parti hanno pattuito espressamente l'identica periodicità degli interessi, concordemente alla normativa in materia di anatocismo a seguito della delibera CICR del 2000, essendo il rapporto sorto dopo tale data”, l'applicazione di interessi passivi con periodicità trimestrale sia da ritenere legittima. 6 9) per avere il Tribunale di Milano valutato generiche le contestazioni attoree in ordine all'esercizio dello jus variandi da parte della convenuta ignorando la perizia depositata e le allegazioni di pag. 16 della memoria n. 1 art. 183 VI co. attorea;
10) per avere il Tribunale erroneamente ritenuto a pag. 10 che “la clausola del contratto che riconosce alla BA il potere di esercitare il cd. ius variandi (art. 16 contratto sub doc. 1 convenuta) risulta essere stata specificamente sottoscritta dal correntista ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c.” e per avere affermato che ”emerge dagli estratti conto versati in atti dall'attore che le relative modifiche contrattuali intervenute nel corso del rapporto sono state portate alla di lui conoscenza mediante comunicazioni allegate proprio agli estratti conto, in conformità alla già menzionata clausola contrattuale”. pagina 8 di 16