Articolo 1 della Legge 4 novembre 1951, n. 1287
Articolo 2
Versione
18 dicembre 1951
Art. 1.
In applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539 , nel bilancio del Ministero dell'interno e' stanziato un contributo annuo di lire 100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile.
Per l'esercizio finanziario 1950-51 il contributo suddetto e' limitato a lire 50 milioni.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1951