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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1028/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, riservata per la decisione il 13/01/2025 ed avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed al precetto
T r a
( ) in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla Trav. Controparte_1 P.IVA_1
Maresca n. 24 presso il suo procuratore e difensore avv.to Marco Gennaro Filippo Barba, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato.
Contro
) in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_2 P.IVA_2 alla P.zza G. Rodinò n. 18 nello studio e presso l'avv. Massimiliano Cesare e avv. Alfonso Pisanzio, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di precetto notificato il 13/2/24
Conclusioni delle parti:
come in atti
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sempre preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene stesa seguendo il principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cpc e 118 disp. att.
Cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha prodotto opposizione al precetto notificatole in data
5-13/2/24 in forza di assegni bancari insoluti, tutti analiticamente descritti in detto atto, con il quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 26651,25 per i titoli e causali come in detto atto indicati.
Sotto il profilo dell'opposizione all'esecuzione, contestava il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione per la somma indicata nell'impugnato atto ed alla luce dei motivi indicati nel libello introduttivo ed in particolare, disconoscendo la firma apposta in calce ai suddetti titoli di credito ex art. 214 cpc. Richiamava precedenti giurisprudenziali conformi, eccepiva pertanto la inesistenza dei titoli posti a base dell'intimato precetto e per l'effetto invocava ed eccepiva la violazione del disposto di cui all'art. 474 cpc e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con il favore delle spese e dei compensi di causa.
Si costituiva la convenuta opposta, impugnando le avverse difese e concludendo per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e compensi di lite.
In data 13/01/2025, la causa veniva riservata a sentenza.
In rito
In primo luogo va valutata la ammissibilità dell'opposizione.
Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione al precetto ed all'esecuzione, proposta ex art 615, I comma cpc contestandosi, con essa, il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione e, come tale, non è sottoposta a limiti temporali.
Ad ogni modo ed a tutto voler dare, anche se dovesse configurarsi quale opposizione agli atti esecutivi, così contestandosi la regolarità formale del titolo e/o del precetto, comunque è ammissibile per essere stata introdotta nel termine perentorio imposto dall'art. 617 cpc.
Nel merito l'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta.
Invero mette conto osservare che la convenuta, a fronte della sollevata eccezione circa il disconoscimento delle firme apposte in calce ai titoli di credito, non ha depositato e prodotto documenti utili a contrastare la tesi difensiva prospettata dall'attore / opponente né tantomeno ha introdotto la relativa istanza di verificazione ex art. 216 cpc secondo il quale “La parte che intende valersi della scrittura deve chiederne la verificazione...”
Più nello specifico, soccorre l'indirizzo giurisprudenziale correttamente richiamato anche da parte attrice, secondo il quale “In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 cpc (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale, di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza di esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della sottoscrizione contestata dal suo supposto autore” (Cass. civ., Sez. III, 19/9/22, n. 27381).
Considerato che, a fronte dello specifico disconoscimento, la convenuta opposta non ha introdotto la relativa istanza di verificazione, l'opposizione deve essere accolta.
Da ultimo si osserva che gli atti e documenti depositati dall'opposta non sono stati utili a provare la sussistenza del rapporto intercorso tra le parti, considerata la loro intrinseca natura e considerato che non si rilevano i criteri che potrebbero collegarli ai titoli posti a base del precetto.
Giusti motivi, considerata la materia trattata, inducono a compensare integralmente le spese tra le parti..
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara nullo ed inefficace l'impugnato precetto;
- compensa le spese.
Torre Annunziata, 11/02/2025
Il GoP
Dott. Salvatore Di Biase
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1028/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, riservata per la decisione il 13/01/2025 ed avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed al precetto
T r a
( ) in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla Trav. Controparte_1 P.IVA_1
Maresca n. 24 presso il suo procuratore e difensore avv.to Marco Gennaro Filippo Barba, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato.
Contro
) in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_2 P.IVA_2 alla P.zza G. Rodinò n. 18 nello studio e presso l'avv. Massimiliano Cesare e avv. Alfonso Pisanzio, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di precetto notificato il 13/2/24
Conclusioni delle parti:
come in atti
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sempre preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene stesa seguendo il principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cpc e 118 disp. att.
Cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha prodotto opposizione al precetto notificatole in data
5-13/2/24 in forza di assegni bancari insoluti, tutti analiticamente descritti in detto atto, con il quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 26651,25 per i titoli e causali come in detto atto indicati.
Sotto il profilo dell'opposizione all'esecuzione, contestava il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione per la somma indicata nell'impugnato atto ed alla luce dei motivi indicati nel libello introduttivo ed in particolare, disconoscendo la firma apposta in calce ai suddetti titoli di credito ex art. 214 cpc. Richiamava precedenti giurisprudenziali conformi, eccepiva pertanto la inesistenza dei titoli posti a base dell'intimato precetto e per l'effetto invocava ed eccepiva la violazione del disposto di cui all'art. 474 cpc e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con il favore delle spese e dei compensi di causa.
Si costituiva la convenuta opposta, impugnando le avverse difese e concludendo per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e compensi di lite.
In data 13/01/2025, la causa veniva riservata a sentenza.
In rito
In primo luogo va valutata la ammissibilità dell'opposizione.
Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione al precetto ed all'esecuzione, proposta ex art 615, I comma cpc contestandosi, con essa, il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione e, come tale, non è sottoposta a limiti temporali.
Ad ogni modo ed a tutto voler dare, anche se dovesse configurarsi quale opposizione agli atti esecutivi, così contestandosi la regolarità formale del titolo e/o del precetto, comunque è ammissibile per essere stata introdotta nel termine perentorio imposto dall'art. 617 cpc.
Nel merito l'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta.
Invero mette conto osservare che la convenuta, a fronte della sollevata eccezione circa il disconoscimento delle firme apposte in calce ai titoli di credito, non ha depositato e prodotto documenti utili a contrastare la tesi difensiva prospettata dall'attore / opponente né tantomeno ha introdotto la relativa istanza di verificazione ex art. 216 cpc secondo il quale “La parte che intende valersi della scrittura deve chiederne la verificazione...”
Più nello specifico, soccorre l'indirizzo giurisprudenziale correttamente richiamato anche da parte attrice, secondo il quale “In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 cpc (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale, di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza di esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della sottoscrizione contestata dal suo supposto autore” (Cass. civ., Sez. III, 19/9/22, n. 27381).
Considerato che, a fronte dello specifico disconoscimento, la convenuta opposta non ha introdotto la relativa istanza di verificazione, l'opposizione deve essere accolta.
Da ultimo si osserva che gli atti e documenti depositati dall'opposta non sono stati utili a provare la sussistenza del rapporto intercorso tra le parti, considerata la loro intrinseca natura e considerato che non si rilevano i criteri che potrebbero collegarli ai titoli posti a base del precetto.
Giusti motivi, considerata la materia trattata, inducono a compensare integralmente le spese tra le parti..
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara nullo ed inefficace l'impugnato precetto;
- compensa le spese.
Torre Annunziata, 11/02/2025
Il GoP
Dott. Salvatore Di Biase