Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/05/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RR AT
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR UN, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 15/1/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4694/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Ignazio Sposito Parte_1 presso il cui studio elett.te domicilia alla via Camillo Cucca, 295 in US (Na)
ricorrente
E
p.iva , con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente del C.d.A. rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Controparte_2
Imperia Tagliafierro elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2024 il ricorrente, , ha dedotto di essere Parte_1 dipendente della società resistente;
di aver lavorato oltre il limite massimo di ore di straordinario previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento;
di aver diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal notevole numero di ore di straordinario svolte da gennaio 2014 al dicembre
2015, risarcimento liquidabile in misura pari alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, e di avere, pertanto, diritto ad € 8.624,45.
ha, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento degli Parte_1 importi indicati con vittoria di spese di lite.
La società resistente si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare la prescrizione del credito, ex art. 2946
c.c., relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso dal 01.01.2014 al mese di agosto 2014 e, nel merito, il rigetto del ricorso con diverse argomentazioni.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. lo scrivente giudicante ha deciso la causa con la seguente sentenza.
La domanda risulta parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Con Preliminarmente va parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , poiché il ricorrente ha interrotto la prescrizione solo con la notificazione del ricorso giurisdizionale avvenuta il 28.08.2024 e nel presente giudizio non vengono depositati atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica del ricorso.
Quanto al merito, si osserva che la questione controversa oggetto del presente giudizio è rappresentata dal riconoscimento del danno da usura psicofisica quale conseguenza di una prestazione lavorativa che eccede di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni.
Si tratta, quindi, di un danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale , derivante, in particolare, dalla violazione datoriale del diritto al riposo ex art. 36 Cost. che si differenzia dal danno biologico, connesso ad una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 26450/2021) “la pronuncia della Corte distrettuale, nei suoi esiti applicativi, si colloca nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540); come accertato in precedenti arresti di legittimità inerenti a fattispecie sovrapponibili a quella qui scrutinata, con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati prospettati dal ricorrente nei gradi di merito sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento, elementi dai quali la Corte territoriale, con argomentazioni congruamente motivate, ha rilevato la "abnormità" della prestazione eseguita e, quindi, tale di per sé da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019n. 12538, Cass. 10.5.2019 n. 12539);”.
Nel caso in esame, deve ritenersi sussistente il superamento del limite di ragionevolezza in considerazione del notevole numero di ore di lavoro contabilizzate nei prospetti paga depositati in giudizio (pari a 1241,57 ore negli anni 2014/2015).
D'altra parte, non assume rilevanza la natura volontaria del lavoro straordinario svolto in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 12540/2019) “Quanto alla questione del "concorso colposo" del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);”.
Non si appaiono fondate, quindi, le deduzioni formulate da parte resistente sul punto.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, si ritiene congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al
10%), nella sua integrità, attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto;
l'importo ottenuto è stato, quindi, moltiplicato per le ore in eccesso rispetto al limite contrattuale.
Ne deriva che, in virtù dell'accoglimento parziale della domanda in relazione alla fondata eccezione di prescrizione vanno sottratti dai mesi richiesti dal ricorrente – gennaio 2014 dicembre2015 – i mesi prescritti, ovvero: da gennaio 2014 ad agosto 2014 (mese in cui è avvenuta la notifica del ricorso alla società resistente). In virtù della declaratoria parziale della prescrizione, le ore di straordinario non sono 1241,57 bensì 744,69
(periodo non prescritto settembre 2014 – dicembre 2015).
A queste ore va applicato quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10%).
Per tali ragioni, deve ritenersi che al ricorrente spetti la somma di € 863,84; a questa vanno, Parte_1 altresì, aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data di pubblicazione della sentenza e, da tale momento e fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. Gli interessi compensativi, infatti, costituiscono il criterio di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Nel caso in esame, infatti, non può applicarsi la disciplina degli accessori per i crediti retributivi trattandosi di pretese risarcitorie.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede in parziale accoglimento del ricorso relativo al procedimento recante R.G. 4694/24 proposto da così provvede: Parte_1
1. condanna l' al pagamento dell'importo di Euro 863,84 in favore di Controparte_1
oltre interessi legali compensativi sulla somma rivalutata anno per anno fino alla Parte_1 pubblicazione della sentenza e con successivo riconoscimento dei soli interessi legali sull'importo così determinato dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
Con
2. condanna all' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 350,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Così deciso in OR UN il 29/5/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco