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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10.12.2025 innanzi al Giudice Dr.ssa UD LE, alle ore 9.00 chiamato il procedimento iscritto al n. 12621/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
È presente presenti l'avv. FRANCESCO POALO RUBINO in sostituzione dell'avv.
RN CL il quale contesta le risultanze della CTU e ne chiede la rinnovazione o, quanto meno, il richiamo non ritenendo equa la valutazione conclusiva del consulente;
in subordine conclude come in atti rilevando che è stata già depositata l'istanza di liquidazione delle spese, essendo stata parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
E' pure presente per l' l'avv. SPARACINO MARIAGRAZIA in sostituzione CP_1
dell'avv. CACIOPPO SALVATORE che si oppone alla rinnovazione e/o al richiamo della consulenza, conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.40
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Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD LE, nella causa iscritta al n° 12621/2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CL RN ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, P.zza Chopin n. 13, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona Controparte_2
del Direttore Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE CACIOPPO, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_1
- resistente -
OGGETTO : RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
All'udienza del 10 dicembre 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
❖ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
❖ Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2024 il ricorrente come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'aver lavorato dall'1.1.1976 al 31.3.2023 come meccanico/saldatore alle dipendenze di note ditte dell'indotto Fincantieri appaltatrici dei servizi di pitturazione e coibentazione delle navi;
- d'essere stato esposto negli anni a polveri di amianto;
- d'essere affetto da una patologia secondaria ad esposizione ad amianto, come evidenziato dai referti medici a seguito dei accertamenti eseguiti (“Ispessimenti
a placca in parte calcifici della pleura costale (spessore massimo di 7 mm in corrispondenza del LS destro), mediastinica (spessore massimo di 11 mm in corrispondenza al LI sinistro) e diaframmatica (dello spessore massimo di 8 mm
a sinistra). Tiroide con istmo di volume aumentato”; “Restrizione moderatamente grave”);
- d'aver presentato regolare denuncia all' rimasta priva di riscontro;
CP_1
- d'aver proposto ricorso amministrativo con PEC del 17.07.2024, rimasta anch'essa inesitata;
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' per ivi sentire accogliere CP_1 le seguenti domande: “accertare e dichiarare, anche a seguito di disponenda CTU medico legale e/o anche ambientale, che la malattia professionale contratta a causa della esposizione ad amianto ed IPA così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, dà luogo ad una menomazione pari o superiore a 6 punti. - per l'effetto condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1
dell'indennizzo in capitale (od alla rendita), in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche a seguito di CTU medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che verrà ritenuta di giustizia;
”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che, CP_1 pur evidenziando come non fosse in contestazione l'esposizione a rischio amianto
(“Sul punto, va evidenziato che, l'assicurato nel 2019 ha già fatto richiesta all' di riconoscimento di placche pleuriche (caso n° 516644696) da CP_1
3 esposizione ad amianto. Tale patologia è stata riconosciuta dall con una CP_2
valutazione del danno in misura pari al 4%, con riferimento alla voce tabellare
331”) contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto precisando che
“[..], dalla documentazione in atti non si evince alcun deficit respiratorio di tipo restrittivo, correlabile funzionalmente alle placche pleuriche, tale da giustificare eventuale aumento della percentuale del 4%, come detto, già riconosciuta”.
Espletata attività istruttoria con l'espletamento di c.t.u. medico- legale affidata alla dott.ssa , all'odierna udienza, la causa viene Persona_2
decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il CTU incaricato dopo avere sottoposto a vista il ricorrente ed esaminato l'intera documentazione medica versata in atti, ha riscontrato che
“ di anni 68 è affetto da placche pleuriche calcifiche in soggetto Parte_1
con cardiopatia ischemica cronica in trattamento farmacologico” già “riconosciute
e valutate in ambito ”; tuttavia, non riteneva che la patologia lamentata dal CP_1
nel presente giudizio potesse ritenersi asbesto correlata in quanto “[..] La Pt_1
diagnosi di asbestosi (pneumoconiosi cronica e progressiva e irreversibile, caratterizzata da fibrosi lineare diffusa dell'interstizio polmonare a seguito all'inalazione prolungata di fibre di amianto), oltre a dovere tenere conto dei criteri correlati all'anamnesi lavorativa e all'adeguato periodo di latenza dalla prima esposizione alle fibre di amianto, consta di una semeiotica medica che è caratterizzata dall'auscultazione di rantoli subcrepitanti che non sono modificabili con i colpi di tosse e si percepiscono dapprima nelle zone basali per poi essere auscultabili su tutto l'ambito e da una semeiotica strumentale che prevede tra
l'altro l'esecuzione di prove di funzionalità respiratoria e di esami radiologici del torace. Radiograficamente la fibrosi interstiziale diffusa determina immagini radiopache lineari e irregolari che inizialmente sono localizzate nei campi polmonari inferiori per poi estendersi anche ai campi medio apicali solo negli stadi avanzati della malattia. Nell'asbestosi conclamata oltre ad una più marcata fibrosi del grosso interstizio ( tessuto interposto tra gli elementi strutturali specifici di un organo) con ispessimento delle pareti bronchiolari, aumenta il coinvolgimento del
4 piccolo interstizio con deposizione di collagene nei setti interalveolari prevalentemente nei lobi inferiori. Nel caso in specie per quanto concerne l'aspetto strumentale diagnostico che possa mettere in rilievo l'esistenza di una patologia fibrotica polmonare con coinvolgimento del parenchima polmonare, correlata all'esposizione a fibre di amianto, non vi è documentazione. Gli unici due esami effettuati sul torace, risalenti al 2019 documentano le placche calcifiche in assenza di altre alterazioni. Non è possibile considerare la sindrome restrittiva sulla base dei valori ottenuti dalla spirometria (esame che risente della volontarietà dell'esecutore), sia per l'assenza di reperti radiografici di fibrosi polmonare, sia perché unico esame presente agli atti (2021). Infine, all'esame obiettivo di
[...]
non è stata rilevata una funzione respiratoria compromessa, egli non è Pt_1 apparso dispnoico a riposo e dopo sforzo e all'auscultazione non sono stati rilevati rumori aggiunti”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. - avverso le quali le parti non hanno formulato osservazioni tecniche - vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, sicché non si ritiene di procedere al richiamo del CTU (e tanto meno alla rinnovazione), come richiesto da parte ricorrente.
In termini conclusivi dunque, il ricorso va respinto.
Per ciò che concerne le spese, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore;
mentre stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato, si provvede come da separato decreto di pagamento.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 10 dicembre 2025
Il Giudice O.
UD LE
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