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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to LIJOI ANDREA,
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24.4.25, richiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:” 1) la casa familiare sita in San Cesareo, via Antonio Gramsci 46 interno 3, di proprietà esclusiva della signora , rimane a questa assegnata unitamente ai mobili, Parte_1 arredi e box auto di pertinenza;
2) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento rinunciando alla corresponsione in proprio favore di qualsivoglia apposito assegno”, chiedendo inoltre la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:” 1) la casa familiare sita in San Cesareo, via Antonio Gramsci 46 interno 3, di proprietà esclusiva della signora , rimane a questa assegnata unitamente ai mobili, Parte_1 arredi e box auto di pertinenza;
2) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento rinunciando alla corresponsione in proprio favore di qualsivoglia apposito assegno divorzile”.
Depositate le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare, all'udienza del 27 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 2 Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi;
si precisa che nulla debba essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minori o non economicamente autosufficiente.
Si osserva altresì che le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_3 contratto matrimonio a OL (Roma) il 25 febbraio 2012 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Cesareo dell'anno 2012 al numero 3 parte II Serie C Ufficio 1) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza come per legge;
provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri in data 29/10/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa PR Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to LIJOI ANDREA,
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24.4.25, richiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:” 1) la casa familiare sita in San Cesareo, via Antonio Gramsci 46 interno 3, di proprietà esclusiva della signora , rimane a questa assegnata unitamente ai mobili, Parte_1 arredi e box auto di pertinenza;
2) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento rinunciando alla corresponsione in proprio favore di qualsivoglia apposito assegno”, chiedendo inoltre la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:” 1) la casa familiare sita in San Cesareo, via Antonio Gramsci 46 interno 3, di proprietà esclusiva della signora , rimane a questa assegnata unitamente ai mobili, Parte_1 arredi e box auto di pertinenza;
2) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento rinunciando alla corresponsione in proprio favore di qualsivoglia apposito assegno divorzile”.
Depositate le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare, all'udienza del 27 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 2 Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi;
si precisa che nulla debba essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minori o non economicamente autosufficiente.
Si osserva altresì che le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_3 contratto matrimonio a OL (Roma) il 25 febbraio 2012 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Cesareo dell'anno 2012 al numero 3 parte II Serie C Ufficio 1) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza come per legge;
provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri in data 29/10/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa PR Picalarga dott. Riccardo Massera
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