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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1469/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e nata ad Controparte_1 Controparte_2
Ancona il 3.03.1987, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GUAZZAROTTI SIMONE;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno, prestandosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio
e/o rinnovo del passaporto;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (cfr. Doc. 4-5) e pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione del contributo e/o assegno di mantenimento.
3.I ricorrenti concordano che la casa coniugale, composta da appartamento, garage e soffitta, sita in Chiaravalle (AN) Via Verdi n. 63, acquistata in comproprietà dai ricorrenti in data 04.07.2017 con rogito del Notaio di Loreto, registrato in Ancona il 05.07.2017 al n. 5141 serie 1T e Persona_1 trascritto in Ancona il 05.07.2017 al n. 12805 r.g. e n. 8731 r.p. (Doc. 6), rimanga di esclusiva proprietà e disponibilità del marito.
1
4.A tal riguardo, con la sottoscrizione del presente atto, la SI.ra s'impegna sin d'ora a CP_2 cedere e trasferire l'intera sua quota di proprietà del predetto immobile in favore del SI. CP_1
senza corrispettivo di prezzo alcuno, nell'ambito della complessiva regolazione dei
[...] rapporti patrimoniali dei coniugi, tenuto conto dei rispetti apporti alla vita familiare.
5.Il SI. con la sottoscrizione del presente atto si farà integralmente carico del Controparte_1 pagamento delle rate del mutuo fondiario accesso presso la Banca BNL SpA per l'acquisto dell'immobile (Doc. 7), sino a sua totale estinzione.
6.Tutte le utenze dell'immobile, già intestate al SI. , continueranno a essere Controparte_1 sostenute da quest'ultimo, che si farà carico di ogni spesa di manutenzione dell'immobile, imu e tassa rifiuti.
7.I ricorrenti concordano che il trasferimento della quota di proprietà della SI.ra dovrà CP_2 avvenire entro il termine di 2 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, con Notaio scelto dal marito
e spese per il passaggio a carico dell'acquirente.
8.La SI.ra , con la sottoscrizione del presente atto, prelevati i suoi oggetti personali, Controparte_2 trasferirà la propria abitazione e residenza in altra dimora.
9.I coniugi dichiarano di non avere altri beni immobili intestati, né polizze né investimenti comuni in strumenti finanziari;
dichiarano di aver ciascuno la propria autovettura di proprietà e il proprio conto corrente.
10.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente l'08.04.2025, e che si sono Controparte_1 Controparte_2 sposati a Chiaravalle (AN) il 14.09.2019, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
2 La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, dalla cui unione non sono nati figli.
Va, inoltre, rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio a Chiaravalle (AN) il 14/09/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) al n. 17, parte I, serie // dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1469/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e nata ad Controparte_1 Controparte_2
Ancona il 3.03.1987, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GUAZZAROTTI SIMONE;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno, prestandosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio
e/o rinnovo del passaporto;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (cfr. Doc. 4-5) e pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione del contributo e/o assegno di mantenimento.
3.I ricorrenti concordano che la casa coniugale, composta da appartamento, garage e soffitta, sita in Chiaravalle (AN) Via Verdi n. 63, acquistata in comproprietà dai ricorrenti in data 04.07.2017 con rogito del Notaio di Loreto, registrato in Ancona il 05.07.2017 al n. 5141 serie 1T e Persona_1 trascritto in Ancona il 05.07.2017 al n. 12805 r.g. e n. 8731 r.p. (Doc. 6), rimanga di esclusiva proprietà e disponibilità del marito.
1
4.A tal riguardo, con la sottoscrizione del presente atto, la SI.ra s'impegna sin d'ora a CP_2 cedere e trasferire l'intera sua quota di proprietà del predetto immobile in favore del SI. CP_1
senza corrispettivo di prezzo alcuno, nell'ambito della complessiva regolazione dei
[...] rapporti patrimoniali dei coniugi, tenuto conto dei rispetti apporti alla vita familiare.
5.Il SI. con la sottoscrizione del presente atto si farà integralmente carico del Controparte_1 pagamento delle rate del mutuo fondiario accesso presso la Banca BNL SpA per l'acquisto dell'immobile (Doc. 7), sino a sua totale estinzione.
6.Tutte le utenze dell'immobile, già intestate al SI. , continueranno a essere Controparte_1 sostenute da quest'ultimo, che si farà carico di ogni spesa di manutenzione dell'immobile, imu e tassa rifiuti.
7.I ricorrenti concordano che il trasferimento della quota di proprietà della SI.ra dovrà CP_2 avvenire entro il termine di 2 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, con Notaio scelto dal marito
e spese per il passaggio a carico dell'acquirente.
8.La SI.ra , con la sottoscrizione del presente atto, prelevati i suoi oggetti personali, Controparte_2 trasferirà la propria abitazione e residenza in altra dimora.
9.I coniugi dichiarano di non avere altri beni immobili intestati, né polizze né investimenti comuni in strumenti finanziari;
dichiarano di aver ciascuno la propria autovettura di proprietà e il proprio conto corrente.
10.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente l'08.04.2025, e che si sono Controparte_1 Controparte_2 sposati a Chiaravalle (AN) il 14.09.2019, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
2 La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, dalla cui unione non sono nati figli.
Va, inoltre, rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio a Chiaravalle (AN) il 14/09/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) al n. 17, parte I, serie // dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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