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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3534/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3534/ 2023 R.G., promossa da
(C.F. , nata a [...]avana (CUBA) il Parte_1 C.F._1
18/02/1986 e residente in [...] – Piano
Primo, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, CORSO GELONE N. 62, presso lo studio dell'avv. CASSARINO FEDERICO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata GERMANIA il 24/06/1991 e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in PRIOLO
GARGALLO, VIA C. ABBA N. 40, presso lo studio dell'avv. MONICA CARTA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero;
1 rimessa al collegio per la decisione sullo status all'esito dell'udienza del 13.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/09/2023, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile che, in data 28/12/2018, aveva contratto con nel corso del quale è nata la figlia il 30.6.2021. Controparte_1 Per_1
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, di autorizzare il collocamento della stessa presso l'abitazione della madre sita in San Giovanni
Valdarno ove quest'ultima risiede per motivi di lavoro dall'1.9.2023, con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
La ricorrente esponeva, inoltre, di essersi separata dal marito con decreto di omologa ( n.
77/2023) emesso da questo Tribunale in data 7.2.2023, depositato in data 15.2.2023, e di non essersi più riconciliata con lui.
Con comparsa depositata il 29.1.2024 si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio svolta dalla ricorrente, nonché alle domande di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento della stessa presso l'abitazione della madre sita in San Giovanni Valdarno e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso;
quanto alle questioni economiche, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro
200,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza del 13.2.2024 entrambi i coniugi comparivano innanzi al Giudice delegato che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le condizioni che regolano la separazione, come modificate con ordinanza del 18.10.2023 emessa nel giudizio n. 3571/2023 R.G. promosso dal innanzi a questo Tribunale (riunito al presente giudizio con provvedimento del CP_1
27.2.2024).
All'udienza del 13.3.2025, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, dovendo, invece, il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
La causa veniva rimessa al collegio, che la decideva, sulle conclusioni precisate come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a PACHINO il 28/12/2018, si sono separati consensualmente con decreto di omologa (n. 77/2023) emesso da questo Tribunale in data
7.2.2023, depositato in data 15.2.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(le parti sono comparse innanzi al Presidente il 23.01.2023 e ricorso per il divorzio è stato depositato il 12/09/2023), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, relative al contributo economico per la figlia e all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PACHINO per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in PACHINO il
28/12/2018, tra e , iscritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di PACHINO dell'anno
2018, al n. 43, della Parte I, Serie -;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
13.03.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3534/ 2023 R.G., promossa da
(C.F. , nata a [...]avana (CUBA) il Parte_1 C.F._1
18/02/1986 e residente in [...] – Piano
Primo, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, CORSO GELONE N. 62, presso lo studio dell'avv. CASSARINO FEDERICO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata GERMANIA il 24/06/1991 e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in PRIOLO
GARGALLO, VIA C. ABBA N. 40, presso lo studio dell'avv. MONICA CARTA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero;
1 rimessa al collegio per la decisione sullo status all'esito dell'udienza del 13.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/09/2023, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile che, in data 28/12/2018, aveva contratto con nel corso del quale è nata la figlia il 30.6.2021. Controparte_1 Per_1
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, di autorizzare il collocamento della stessa presso l'abitazione della madre sita in San Giovanni
Valdarno ove quest'ultima risiede per motivi di lavoro dall'1.9.2023, con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
La ricorrente esponeva, inoltre, di essersi separata dal marito con decreto di omologa ( n.
77/2023) emesso da questo Tribunale in data 7.2.2023, depositato in data 15.2.2023, e di non essersi più riconciliata con lui.
Con comparsa depositata il 29.1.2024 si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio svolta dalla ricorrente, nonché alle domande di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento della stessa presso l'abitazione della madre sita in San Giovanni Valdarno e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso;
quanto alle questioni economiche, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro
200,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza del 13.2.2024 entrambi i coniugi comparivano innanzi al Giudice delegato che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le condizioni che regolano la separazione, come modificate con ordinanza del 18.10.2023 emessa nel giudizio n. 3571/2023 R.G. promosso dal innanzi a questo Tribunale (riunito al presente giudizio con provvedimento del CP_1
27.2.2024).
All'udienza del 13.3.2025, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, dovendo, invece, il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
La causa veniva rimessa al collegio, che la decideva, sulle conclusioni precisate come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a PACHINO il 28/12/2018, si sono separati consensualmente con decreto di omologa (n. 77/2023) emesso da questo Tribunale in data
7.2.2023, depositato in data 15.2.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(le parti sono comparse innanzi al Presidente il 23.01.2023 e ricorso per il divorzio è stato depositato il 12/09/2023), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, relative al contributo economico per la figlia e all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PACHINO per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in PACHINO il
28/12/2018, tra e , iscritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di PACHINO dell'anno
2018, al n. 43, della Parte I, Serie -;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
13.03.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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