Articolo 36 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 35Articolo 37
Versione
15 marzo 1953
Art. 36.
Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili; nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5 , concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Quanto vi e' disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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