TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/12/2024, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 173/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 173 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2024, innanzi al Giudice, dott. Massimo Valenza, sono comparsi per il ricorrente l'avv. BOMBACINO DANIELE il quale chiede la decisione con vittoria di spese e per il resistente l'avv. GRASSO in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE il quale chiede la compensazione delle spese di lite
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, pronuncia separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 CP_1 P.IVA_1
C/O DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL'INPS ( Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato il 21.2.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che “In base alla visita de me effettuata, ai certificati e alle visite specialistiche documentate, la perizianda risulta affetta da:
Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia -aortica D.I.A. in cardiopatica sclero- ipertensiva, grave Ipovisus con occhio dx spento ed occhio Sx 4/10, Radicolopatia L5-S1 con danno cronico bilateralmente, Artrosi delle mani e dei piedi più grave a Sx con spina calcaneare anteriore Sx, Incontinenza sfinterica urinaria Grave deficit nel sollevamento e nella rotazione dell'arto sup Dx per pregressa frattura pluriframmentaria dell'omero Obesità con grave deficit articolari (Coxalgia bilaterale, gonalgia ed artrosi delle ginocchia) Non si veste da sola, non si lava e non esegue igiene personale,non prende medicine da sola, non si approviggiona per la propria sopravvivenza,non accudisce la casa, non usa il telefono, non deambula autonomamente ma con appoggio e deve fermarsi ogni 4-5 metri per grave dispnea da sforzo (da cardiopatia), non si accovaccia da sola il cammino è molto incerto con rischio caduta
,seduta deve essere aiutata a sollevarsi, S.Depressiva marcatamente depressa. Si può rispondere al quesito del Signor Giudice affermando che la ricorrente può usufruire
pagina 3 di 4 della condizione di portarice di Handicap grave secondo la legge 104 /92 art 3 comma
3 dall'1-1-2024 e dell'indennità di accompagnamento dalla stessa data poiché non è in grado di provvedere a se stessa senza l'aiuto di terze persone”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, atteso lo spostamento di decorrenza del requisito sanitario, possono essere compensate nella misura di 1/2 mentre per il residuo sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92, a decorrere dal 1.1.2024;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' al pagamento in favore CP_1
del difensore antistatario di parte ricorrente della residua metà delle spese di lite che liquida per entrambe le fasi in €. 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 17 dicembre 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 173 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2024, innanzi al Giudice, dott. Massimo Valenza, sono comparsi per il ricorrente l'avv. BOMBACINO DANIELE il quale chiede la decisione con vittoria di spese e per il resistente l'avv. GRASSO in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE il quale chiede la compensazione delle spese di lite
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, pronuncia separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 CP_1 P.IVA_1
C/O DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL'INPS ( Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato il 21.2.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che “In base alla visita de me effettuata, ai certificati e alle visite specialistiche documentate, la perizianda risulta affetta da:
Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia -aortica D.I.A. in cardiopatica sclero- ipertensiva, grave Ipovisus con occhio dx spento ed occhio Sx 4/10, Radicolopatia L5-S1 con danno cronico bilateralmente, Artrosi delle mani e dei piedi più grave a Sx con spina calcaneare anteriore Sx, Incontinenza sfinterica urinaria Grave deficit nel sollevamento e nella rotazione dell'arto sup Dx per pregressa frattura pluriframmentaria dell'omero Obesità con grave deficit articolari (Coxalgia bilaterale, gonalgia ed artrosi delle ginocchia) Non si veste da sola, non si lava e non esegue igiene personale,non prende medicine da sola, non si approviggiona per la propria sopravvivenza,non accudisce la casa, non usa il telefono, non deambula autonomamente ma con appoggio e deve fermarsi ogni 4-5 metri per grave dispnea da sforzo (da cardiopatia), non si accovaccia da sola il cammino è molto incerto con rischio caduta
,seduta deve essere aiutata a sollevarsi, S.Depressiva marcatamente depressa. Si può rispondere al quesito del Signor Giudice affermando che la ricorrente può usufruire
pagina 3 di 4 della condizione di portarice di Handicap grave secondo la legge 104 /92 art 3 comma
3 dall'1-1-2024 e dell'indennità di accompagnamento dalla stessa data poiché non è in grado di provvedere a se stessa senza l'aiuto di terze persone”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, atteso lo spostamento di decorrenza del requisito sanitario, possono essere compensate nella misura di 1/2 mentre per il residuo sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92, a decorrere dal 1.1.2024;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' al pagamento in favore CP_1
del difensore antistatario di parte ricorrente della residua metà delle spese di lite che liquida per entrambe le fasi in €. 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 17 dicembre 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
pagina 4 di 4