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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 760/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, vertente
TRA
, c.f. , in qualità di erede legittimo del de Parte_1 C.F._1
cuius , rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, unitamente Persona_1
e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanna Abbruzzino e Peppino Mariano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'ultimo, sito in Catanzaro, alla Piazza Le Pera, n. 9;
- APPELLANTE –
E
, P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del , rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, dagli avv.ti Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Vinicio Cortese, 25;
- APPELLATA –
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1635/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Catanzaro – I
Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa
Maria Rosanna Scillone – R.G. n. 2498/2013, pubblicata il 10.11.2021 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'ILL.MO Tribunale adito contraris reiectis in accoglimento della domanda attorea così provvedere: - Accertare e dichiarare che la morte occorsa al Sig. ricoverato presso la Struttura Sanitaria Persona_1
Complesso Monumentale di Girifalco reparto R.S.A. (Struttura Residenziale Assistita) si verificava per fatto e colpa esclusiva del personale sanitario ivi preposto che nonostante le gravi condizioni cliniche del paziente omettevano di porre in essere quelle misure di assistenza, di cura e di custodia necessarie alla tutela ed alla salvaguardia della sua persona;
- Per l'effetto condannare per tutti i motivi esplicitati nel presente atto la
[...]
in Controparte_3
Girifalco) in persona del suo legale rapp.te p.t., e/o dell' Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t. a risarcire in favore degli odierni istanti tutti i
[...]
danni patrimoniali e non subiti dagli stessi sia iure proprio che in iure hereditatis diretta conseguenza dell'evento tragico occorso al loro de cuius nella misura che verrà accertata o ritenuta di giustizia (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c.) con interessi legali e rivalutazione monetaria derivante dal dovuto e sino al soddisfo;
- Con vittoria di spese e competenze da liquidare in favore del sottoscritto procuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.” ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma IV c.p.c. I termine a parziale precisazione e modifica delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione si chiede la condanna della sola in persona del suo rapp.te p.t. in quanto da Controparte_1
controlli effettuati la struttura Sanitaria Complesso Monumentale di Girifalco non ha capacità giuridica propria, essendo in sua vece legittimato a stare in giudizio la costituita CP_4
(soggetto giuridico autonomo e dotato di potere gestionale e direzionale anche per il
[...] summenzionato complesso monumentale)” e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : Controparte_1
“1. Rigettare l'appello proposto da , in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1635/2021 pubblicata in data
[...]
10/11/2021, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
2. In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c..
3. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli Avvocati”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, in qualità di eredi legittimi del de cuius , hanno convenuto in
[...] Persona_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, l' nonché la Controparte_1
Struttura Sanitaria Complesso Monumentale di Girifalco (ex Controparte_3
in Girifalco) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che la morte
[...]
occorsa al Sig. ricoverato presso la Struttura Sanitaria Complesso Persona_1
Monumentale di Girifalco reparto R.S.A. (Struttura Residenziale Assistita) si verificava per fatto e colpa esclusiva del personale sanitario ivi preposto che, nonostante le gravi condizioni cliniche del paziente, omettevano di porre in essere quelle misure di assistenza, di cura e di custodia necessarie alla tutela ed alla salvaguardia della sua persona;
- per l'effetto condannare, per tutti i motivi esplicitati nel presente atto, la Struttura Sanitaria Complesso Monumentale di Girifalco (ex
in Girifalco), in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_3
e/o l' , in persona del suo legale rapp.te p.t., a risarcire Controparte_1
in favore degli odierni istanti tutti i danni patrimoniali e non, subiti dagli stessi sia iure proprio che in iure hereditatis diretta conseguenza dell'evento tragico occorso al loro de cuius nella misura che verrà accertata o ritenuta di giustizia (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c.) con interessi legali e rivalutazione monetaria derivante dal dovuto e sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze da liquidare in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. A sostegno della spiegata domanda gli attori hanno dedotto a) che , a causa Persona_1
delle patologie di cui era affetto (“frenastenia cerebropatia, idiozia da encefalite infantile, esiti di poliomielite ed epilessia”) e delle difficoltà di deambulazione (“claudicante per deficit arto sx;
mano sx cadente e piede sx in varoequinismo da retrazione tendinea) e di comunicazione (“si esprime con parola blesa e balbuzie e in una forma a volte intelligibile”), in data 21.04.1965 è stato ricoverato presso l' di Catanzaro in Girifalco in regime di Controparte_3
assistenza sanitaria continua;
b) che nonostante il suddetto quadro clinico, in data 20.07.2004 è stato trovato morto nel corridoio del presidio ospedaliero summenzionato, lontano dal suo posto di letto, parzialmente vestito e sanguinante al capo a causa di una caduta;
c) che l'evento si è verificato per fatto e colpa del personale sanitario che ha omesso di porre in essere le misure di assistenza e custodia necessarie alla tutela della sua persona.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2013, si è costituita in giudizio l' , la quale ha chiesto, in via principale, il rigetto della Controparte_1
domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa della parte attrice nella causazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, ridurre conseguentemente il quantum debeautur eventualmente accertato.
All'esito della prima udienza di comparizione del 5.12.2013, il Tribunale, dato atto della ritualità della notifica, ha dichiarato la contumacia della Struttura Sanitaria Complesso Monumentale di
Girifalco ed ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., depositata in Cancelleria il 2.01.2014, la parte attrice, a parziale precisazione e modifica delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha chiesto la condanna della sola , in p.l.r.p.t., in quanto l'ex Controparte_1
, già Complesso Monumentale, è una struttura pubblica Controparte_3 assoggettata all' e, pertanto, priva di capacità giuridica propria. Controparte_4
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Con sentenza n. 1635/2021, pubblicata in data 10.11.2021 e non notificata, il Tribunale di
Catanzaro, ha così statuito:
“1) Rigetta le domande svolte dalle parti attrici.
2) Condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano in euro 13430.00 oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa”.
In sintesi, il Tribunale ha rigettato la domanda poiché ha ritenuto che parte attrice non ha provato il nesso di causalità tra la morte del congiunto e la condotta del personale della struttura, mentre parte convenuta ha provato l'insussistenza di una condotta colposa per l'omessa vigilanza del paziente il cui comportamento è stato imprevedibile e, come tale, non rientrante nell'ambito del controllo esigibile del personale sanitario. Ha affermato che l'impostazione terapeutica dei sanitari non era orientata alla costrizione e alla sottrazione di spazi di movimento bensì a un controllo farmacologico, ferma restando una continua e discreta sorveglianza adottata da parte degli infermieri. Ha escluso l'eccepito tardivo soccorso poiché dalla cartella clinica risulta che ER
è stato soccorso pochi minuti dopo il tragico incidente.
[...]
1.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , in qualità di erede Parte_1
legittimo di con atto di citazione notificato in data 10.05.2022, affidato ai Persona_1
motivi che saranno di seguito esaminati.
Si è costituita in giudizio l' , con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 19.09.2022, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, la Corte, con provvedimento del
28.10.2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel termine assegnato, tutte le parti hanno depositato sia la comparsa conclusionale che le memorie di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. In via del tutto preliminare occorre dare atto che l'appello è stato proposto solo da
[...]
, fratello nonché tutore del de cuius;
gli altri fratelli, non impugnando la sentenza nel Parte_1 termine lungo di cui all'art 327 cpc, hanno prestato acquiescenza alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da ciascuno di loro in primo grado contro la struttura psichiatrica ove
è deceduto il fratello . Peraltro, la Corte non ha disposto la notificazione dell'appello ex ER
art 332 cpc ai germani non impugnanti, poiché alla prima udienza fissata per il giorno ER
12.10.2022 era abbondantemente scaduto il termine lungo per l'impugnazione.
2.2. Passando al merito si osserva che secondo l'appellante la sentenza è erronea per “Difetto di motivazione e/o motivazione carente, contraddittoria e/o inadeguata e/o illogica e/o apparente – erronea applicazione di norme di legge e/o di consolidati principi giurisprudenziali - omessa e/o erronea valutazione dei mezzi di prova” e la censura nella parte in cui il Tribunale, dopo avere correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e richiamato una serie di principi giurisprudenziali, ha affermato che c'è stato un controllo serrato da parte dei sanitari della struttura presso la quale era ricoverato sia sotto il Persona_1
profilo farmacologico che della vigilanza. L'appellante deduce che tale conclusione sia erronea poiché il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione medica versata in atti dalla quale è emerso in maniera incontrovertibile che il paziente era tutt'altro che sottoposto a vigilanza costante.
Rappresenta che di particolare rilievo è la relazione redatta dal CTPM, Dott. , il Persona_2
quale ha redatto la consulenza nel corso del procedimento penale RGNR 7523/2004 ed ha affermato che era “totalmente dipendente da assistenza di terzi” e che “probabilmente, Persona_1
a causa delle evidenti difficoltà di comunicazione e di deambulazione, non è riuscito ad esplicitare la sintomatologia legata all'occlusione intestinale”. … “Lo stesso , aveva sviluppato da ER
qualche giorno una forma di infezione bronco-polmonare e, contestualmente di occlusione intestinale”. Il CTPM ha, altresì, affermato che “la lettura del diario clinico non consente di potersi esprimere sulla qualità dell'assistenza prestata in quanto dalla documentazione fornita a questo CT del PM appare evidente che la “registrazione” del diario clinico non avveniva quotidianamente”
…. “Le patologie acute di cui lo stesso era affetto, (broncopolmonite e occlusione intestinale) erano di recente insorgenza e contestuali, delle quali però non v'è traccia di monitoraggio clinico
(l'ultima annotazione risale al 27/2/2004) il decesso si è verificato nel mese di luglio 2004”.
Da tale relazione, a dire di parte appellante, emerge la responsabilità della struttura sanitaria e, conseguentemente, dell' per avere abbandonato a sé stesso un paziente affetto da Controparte_4
gravissime patologie del tutto ignorate dai sanitari non avendo sottoposto il paziente ai doverosi controlli clinici da oltre sei mesi, per come risulta dalla cartella clinica.
Il CTPM ha, infatti, così concluso: “il decesso è legato al quadro asfittico dovuto all'inondazione delle vie aeree di materiale fecaloide ed alimentare di provenienza intestinale (a cui è seguita una caduta al suolo di scarso rilievo traumatologico) a seguito di una occlusione intestinale sostenuta da un volvolo in sede ileale, in soggetto con una severa forma respiratoria da broncopolmonite acuta a focolai multipli e confluenti”.
L'appellante censura, inoltre, la sentenza poiché il Tribunale, a suo dire, applicando erroneamente l'art. 1218 c.c. e i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da inadempimento non ha rilevato che, nella specie, parte attrice ha provato il ricovero all'interno della struttura, le condizioni
Cont di salute aggravate dell' e l'evento morte mentre l' non ha dimostrato che l'evento ER
si sia realizzato per una causa non imputabile al personale della struttura.
2.2. L'appello è nel complesso infondato ancorché la motivazione merita di essere corretta.
Il giudice di primo grado, in buona sostanza, ha escluso la responsabilità della struttura psichiatrica ove era ricoverato l' dal lontano 1965 con la diagnosi di frenastenia cerebropatia per ER
encefalite infantile in soggetto con esiti di poliomielite ritenendo che il grado di sorveglianza del paziente fosse soddisfacente e che, di conseguenza, la ferita alla testa che l' si era ER provocato cadendo improvvisamente a terra mentre deambulava solo nei corridoi della struttura non fosse imputabile a titolo di colpa al personale addetto alla sorveglianza dei pazienti psichiatrici.
Tale modo di argomentare non appare corretto giacché il Tribunale ha incentrato la propria attenzione solo sull'autolesione che l' si era procurato cadendo a terra mentre ER
camminava solo nel corridoio della struttura, ma ha omesso di prendere in considerazione un altro aspetto della vicenda che la difesa dei familiari del de cuius aveva pure posto a fondamento della domanda risarcitoria. Quest'ultima, infatti, aveva lamentato l'assenza della dovuta assistenza sanitaria al paziente risultato, ex post, affetto da gravi patologie (broncopolmonite e occlusione intestinale da volvolo dell'ileo) che hanno provocato il decesso dell' nel volgere di ER
pochi giorni.
Ritiene, tuttavia, il collegio che anche rivalutando l'intera vicenda sotto questo profilo non è possibile affermare la responsabilità della struttura sanitaria per le seguenti considerazioni. In primo luogo, va puntualizzato che il notevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo controllo medico del paziente annotato sulla cartella clinica (febbraio 2004) e l'evento dannoso (luglio 2004) al più dimostra la scarsa attenzione della struttura alle condizioni di salute dei pazienti, ma non consente di imputare il decesso alla struttura giacché la grave patologia che ha determinato l'exitus era insorta solo qualche giorno prima. In secondo luogo, non si può fare a meno di evidenziare che la patologia che ha portato al decesso - l'occlusione intestinale da volvolo dell'ileo (ovvero da torsione dell'intestino su se stesso) in soggetto affetto da concomitante broncopolmonite - costituisce un'emergenza medica che può essere fronteggiata solo con una diagnosi precoce attraverso gli opportuni esami strumentali e con l'intervento chirurgico. Nel caso specifico, però, l'omessa diagnosi dell'occlusione intestinale non può essere imputata ai sanitari della struttura poiché la gravissima patologia si è manifestata all'esterno solo allorquando il paziente è caduto a terra ed è immediatamente deceduto asfissiato a causa dell'inondazione delle vie aeree di materiale fecaloide e alimentare di provenienza intestinale e non prima. Difatti, esaminando il fascicolo di primo grado e lo stesso atto introduttivo non vi è alcuna evidenza dalla quale desumere che nel brevissimo intervallo di tempo intercorso tra l'insorgenza della patologia e il decesso il paziente, per quanto affetto da disturbi della parola, avesse comunque manifestato sintomi esteriori (dolori addominali, vomito o altro) meritevoli di approfondimenti diagnostici presso una struttura ospedaliera.
Tanto, in definitiva, osta all'individuazione di specifici profili di colpa del personale medico e paramedico della struttura psichiatrica: del resto, neppure nella consulenza del pm e nell'atto introduttivo vengono mossi specifici addebiti ai sanitari se non quello del tutto inconferente nel caso concreto del notevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo controllo medico, risalente a cinque mesi prima dell'exitus. Le patologie, insorte solo qualche giorno prima, si sono aggravate in maniera molto repentina e senza alcuna sintomatologia che potesse concretamente mettere in allerta i sanitari della struttura e suggerire loro l'avvio di un percorso diagnostico e curativo appropriato.
L'appello va, dunque, rigettato.
2.3. Il rigetto dell'appello per ragioni diverse da quelle poste a sostegno della sentenza impugnata giustifica la compensazione delle spese di lite.
2.4. Ai sensi dell'art 13 1 quater DPR 115/2002 ricorrono le condizioni per imporre all'appellante soccombente il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in qualità Parte_1
di erede di , con atto di citazione notificato il 10.05.2022, avverso la sentenza Persona_1
definitiva n. 1635/2021 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 10.11.2021 e non notificata, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Spese compensate.
3. Dà atto che ricorrono le condizioni per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 14.5.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto