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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 27.02.2020 al numero 1978/2020 R.G., avente ad oggetto: pagamento competenze professionali
TRA avv. (CF: rappresentato e difeso Pt_1 Pt_2 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Iannicelli con studio in Salerno alla via C.A. Alemagna n.2/C;
ATTORE
E
(CF: , (CF: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (CF: ); C.F._3 CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
***
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la domanda e per l'effetto così giudicare: in via istruttoria ammettere, se ritenuta rilevante ai fini della decisione, la prova testimoniale tempestivamente richiesta nella seconda memoria ex art.183 co.6 cpc del 01.10.2021; nel merito condannare il convenuto dottore commercialista CP_3 al pagamento della somma euro 3.348,28 (pari ad 1/3 dell'importo di euro 10.044,84) in
[...] favore dell'attore avv. per l'attività professionale svolta in materia penale, così come Controparte_4 sopra descritta e quantificata ai sensi del D.M. 55/2014 e relativa alla fase delle indagini preliminari del procedimento penale R.G.N.R. n.10178/2011 e alla fase dibattimentale del giudizio R.G. 31/2013 del Tribunale di Salerno, o di quella diversa somma ritenuta congrua e di diritto, maggiorata degli accessori di legge (rimborso spese generali, CNA ed Iva), oltre, in ogni caso, interessi legali ex art.1284 co.4 cc dalla data della notifica della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
condannare il
1 convenuto dottore commercialista al pagamento della ulteriore somma di euro 6.487,25, in CP_3 favore dell'attore avv. per l'attività professionale svolta in materia penale, così come Controparte_4 sopra descritta e quantificata ai sensi del D.M. 55/2014 e relativa al processo R.G. 3961/2016 del Tribunale di Salerno, o di quella diversa somma ritenuta congrua e di diritto, maggiorata degli accessori di legge (rimborso spese generali, CNA ed Iva), oltre, in ogni caso, interessi legali ex art.1284 co.4 cc dalla data della notifica della domanda e fino all'effettivo soddisfo condannare il convenuto CP_3 al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese forfetarie ex art.
2.2 del D.M. 55/2014 oltre Cpa ed Iva con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'avv. conveniva in Controparte_4 giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, i dottori commercialisti , Controparte_1
e , per ivi sentirli condannare in solido tra loro, al Controparte_2 CP_3 pagamento delle competenze professionali maturate per l'attività svolta in favore degli stessi, in virtù di mandato ricevuto in data 09.03.2012, per l'assistenza nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale recante R.G.N.R. n. 10178/2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e nella fase dibattimentale del giudizio R.G. n. 31/2013 dinanzi al Tribunale Penale di Salerno, III sezione distaccata di Mercato San Severino e, dopo la sua soppressione, al Tribunale di Salerno nonché, limitatamente a , nel procedimento R.G. n. 3961/2016 sempre dinanzi al CP_3
Tribunale Penale di Salerno, allorquando i professionisti erano componenti del Collegio Sindacale della . Parte_3
Iscritta a ruolo la causa, recante R.G. n. 1978/2020, alla prima udienza di comparizione fissata per il 30.06.2020, tenutasi secondo le modalità telematiche, l'avv. faceva CP_4 rilevare che, nelle more del giudizio, era stato parzialmente soddisfatto nella sua pretesa creditoria giacché, dopo la notifica dell'atto di citazione, i convenuti e Controparte_1
avevano provveduto al pagamento dei compensi per la quota di loro Controparte_2 spettanza nella misura di 2/3. Pertanto, l'attore rinunciava alla domanda avanzata nei confronti dei convenuti e e dichiarava di proseguire Controparte_1 Controparte_2 il giudizio solo nei confronti di , per la quota di 1/3, relativamente alla fase CP_3 delle indagini preliminari del procedimento penale R.G.N.R. n. 10178/2011 e alla fase dibattimentale del giudizio R.G. n. 31/2013 dinanzi al Tribunale di Salerno e per l'intero compenso a suo carico relativo al giudizio R.G. n. 3961/2016 del Tribunale di Salerno. L'attore chiedeva, quindi, in caso di mancata costituzione del di fissare una nuova CP_3 udienza di comparizione delle parti, nel rispetto del termine, autorizzando la rinotifica nei confronti dello stesso.
2 All'udienza del 14.12.2020, il giudice, letta la nota depositata dal procuratore di parte attrice con la quale richiedeva l'autorizzazione alla rinotifica dell'atto di citazione, autorizzava la rinotifica, nei termini di legge, dell'atto introduttivo, rinviando al 12.07.2021. Alla detta udienza il giudice si riservava.
Con ordinanza del 01.09.2021, il giudice, a scioglimento della riserva assunta, dichiarava la contumacia di e rinviava all'udienza del 19.09.2022 per provvedere sulle CP_3 istanze istruttorie. In tale data, lette le note depositate da parte attrice, il giudice si riservava.
Con ordinanza dell'08.11.2022, il giudice, ritenuta l'inammissibilità della prova orale richiesta, in ragione della natura documentale della controversia, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.12.2023, rinviata poi per carico di ruolo all'udienza del 10.12.2024.
Con ordinanza del 24.01.2025, il Tribunale lette le note ex art. 127-ter c.p.c. depositate da parte attrice, contenenti le conclusioni rassegnate, rimetteva la causa in decisione ed assegnava alla parte termine perentorio di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Risulta per tabulas che i dottori commercialisti , e Controparte_1 Controparte_2
, quali componenti del Collegio Sindacale della CP_3 Parte_3
di , abbiano conferito incarico professionale all'avv.
[...] Pt_3 CP_4 in data 09.03.2012, per l'assistenza riguardanti fatti in cui erano indagati nel
[...] procedimento penale R.G.N.R. n. 10178/2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Risulta, altresì, per tabulas che dall'anno 2012 fino al 2019 l'avv. abbia espletato CP_4
l'incarico ricevuto compiendo tutte le attività professionali necessarie fino alla emissione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Salerno n. 518/2019 (cfr. doc.
5-21 dell'atto di citazione). L'avv. in particolare, come certificato dalla documentazione CP_4 versata in atti, prestava l'attività professionale in favore dei convenuti nella fase delle indagini preliminari del predetto procedimento penale R.G.N.R. n. 10178/2011 della Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno e nella fase dibattimentale del giudizio recante R.G. n. 31/2013 dinanzi al Tribunale Penale di Salerno, III sezione distaccata di Mercato San Severino e, dopo la sua soppressione, direttamente al Tribunale di Salerno (cfr. doc.11-15 dell'atto di citazione), nonché in favore del solo , dopo lo CP_3 stralcio della sua posizione dal predetto processo, nel procedimento R.G. n. 3961/2016 incardinato a seguito dell'emissione del nuovo avviso di deposito atti ex art. 415 bis c.p.p. e, poi, del decreto di citazione a giudizio prima presso la sezione distaccata di Eboli del Tribunale di Salerno e, dopo la sua soppressione, direttamente al Tribunale di Salerno (cfr. doc.16-21).
3 Nonostante le numerose richieste di pagamento avanzate per le vie brevi e poi formalizzate a mezzo missiva del 15.05.2019 i convenuti non provvedevano durante la fase stragiudiziale al pagamento di quanto dovuto, pertanto, l'attore era costretto ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi interessi.
Come rilevato in corso di causa, ricevuta la notifica dell'atto di citazione, i convenuti e provvedevano al pagamento della somma di loro Controparte_1 Controparte_2 spettanza in favore dell'attore che, all'udienza del 30.06.2021, rinunciava alla domanda di pagamento spiegata nei loro confronti, facendo rilevare di proseguire il giudizio solo nei confronti di , per la quota di 1/3 a suo carico relativamente all'attività svolta CP_3 nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale R.G.N.R. n. 10178/2011 e nella fase dibattimentale del giudizio R.G. n. 31/2013 dinanzi al Tribunale di Salerno, oltre che per il compenso maturato esclusivamente a suo carico per l'assistenza professionale nel procedimento R.G. n. 3961/2016 dinanzi al Tribunale di Salerno.
Ebbene, analizzata la documentazione versata in atti, seguendo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., secondo cui la parte che chiede in giudizio il pagamento di una somma deve dimostrare l'esistenza del relativo fatto costitutivo, può ritenersi indubitabilmente assolto l'onere probatorio sussistente in capo all'attore.
Relativamente all'an debeatur, parte attrice ha, regolarmente, allegato la prova di aver svolto l'attività professionale indicata in favore dei convenuti, rispetto alla quale ha avanzato domanda di pagamento delle competenze maturate.
La domanda è, quindi, provata e va accolta con ogni conseguenza di legge nei confronti del dott. , avendo i dott.ri e corrisposto CP_3 Controparte_1 Controparte_2 il pagamento della quota di loro spettanza soddisfacendo la pretesa dell'attore, rispetto ai quali va dichiarata cessata la materia del contendere.
Relativamente al quantum debeatur, considerato che l'obbligo del cliente di corrispondere all'avvocato gli onorari per l'assistenza legale ricevuta prescinde dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali (Cass. Civ. n. 5224/2018) e che secondo il consolidato orientamento, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale e che il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. Civ. n. 10343/2020; n. 6296/2019; n.20183/2018), nel caso di specie, dovendo far applicazione dei parametri generali ex D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile, essendo l'attività professionale dell'avv. conclusasi nell'anno 2019, (Cass. Civ. ordinanza n. 33482/2022), il giudice CP_4 ritiene di condividere la liquidazione operata dall'attore.
4 Non avendo l'avv. e i convenuti concordato l'onorario in precedenza con un CP_4 formale accordo o approvato l'importo con un eventuale preventivo, le competenze vengono legittimamente liquidate applicando i criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 37/2018, che definisce, appunto, i parametri per la determinazione del compenso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, ai valori minimi tabellari, considerando il valore della causa posto tra gli importi minimi previsti nello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, oltre la natura documentale della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 1978/2020 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) in via istruttoria: conferma l'ordinanza dell'08.11.2022 e rigetta la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte attrice nella seconda memoria istruttoria data la natura documentale della causa;
2) nel merito: dichiara cessata la materia del contendere tra l'avv. Controparte_4
e i dott.ri e;
accoglie la domanda e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 condanna il dott. al pagamento della somma euro 3.348,28 (pari ad 1/3 CP_3 dell'importo di euro 10.044,84) in favore dell'avv. , per l'attività Controparte_4 professionale svolta nelle fase delle indagini preliminari del procedimento penale R.G.N.R. n. 10178/2011 e nella fase dibattimentale del giudizio R.G. n. 31/2013 del Tribunale di Salerno, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
condanna il dott. CP_3 al pagamento della somma di euro 6.487,25 in favore dell'avv. , per Controparte_4
l'attività professionale svolta nel procedimento R.G. n. 3961/2016 del Tribunale di Salerno, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) condanna il dott. al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_3 complessive €.2.540,00 oltre €.300,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, da distrarre a favore dell'avv. Giuseppe Iannicelli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 7.6.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 27.02.2020 al numero 1978/2020 R.G., avente ad oggetto: pagamento competenze professionali
TRA avv. (CF: rappresentato e difeso Pt_1 Pt_2 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Iannicelli con studio in Salerno alla via C.A. Alemagna n.2/C;
ATTORE
E
(CF: , (CF: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (CF: ); C.F._3 CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
***
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la domanda e per l'effetto così giudicare: in via istruttoria ammettere, se ritenuta rilevante ai fini della decisione, la prova testimoniale tempestivamente richiesta nella seconda memoria ex art.183 co.6 cpc del 01.10.2021; nel merito condannare il convenuto dottore commercialista CP_3 al pagamento della somma euro 3.348,28 (pari ad 1/3 dell'importo di euro 10.044,84) in
[...] favore dell'attore avv. per l'attività professionale svolta in materia penale, così come Controparte_4 sopra descritta e quantificata ai sensi del D.M. 55/2014 e relativa alla fase delle indagini preliminari del procedimento penale R.G.N.R. n.10178/2011 e alla fase dibattimentale del giudizio R.G. 31/2013 del Tribunale di Salerno, o di quella diversa somma ritenuta congrua e di diritto, maggiorata degli accessori di legge (rimborso spese generali, CNA ed Iva), oltre, in ogni caso, interessi legali ex art.1284 co.4 cc dalla data della notifica della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
condannare il
1 convenuto dottore commercialista al pagamento della ulteriore somma di euro 6.487,25, in CP_3 favore dell'attore avv. per l'attività professionale svolta in materia penale, così come Controparte_4 sopra descritta e quantificata ai sensi del D.M. 55/2014 e relativa al processo R.G. 3961/2016 del Tribunale di Salerno, o di quella diversa somma ritenuta congrua e di diritto, maggiorata degli accessori di legge (rimborso spese generali, CNA ed Iva), oltre, in ogni caso, interessi legali ex art.1284 co.4 cc dalla data della notifica della domanda e fino all'effettivo soddisfo condannare il convenuto CP_3 al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese forfetarie ex art.
2.2 del D.M. 55/2014 oltre Cpa ed Iva con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'avv. conveniva in Controparte_4 giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, i dottori commercialisti , Controparte_1
e , per ivi sentirli condannare in solido tra loro, al Controparte_2 CP_3 pagamento delle competenze professionali maturate per l'attività svolta in favore degli stessi, in virtù di mandato ricevuto in data 09.03.2012, per l'assistenza nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale recante R.G.N.R. n. 10178/2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e nella fase dibattimentale del giudizio R.G. n. 31/2013 dinanzi al Tribunale Penale di Salerno, III sezione distaccata di Mercato San Severino e, dopo la sua soppressione, al Tribunale di Salerno nonché, limitatamente a , nel procedimento R.G. n. 3961/2016 sempre dinanzi al CP_3
Tribunale Penale di Salerno, allorquando i professionisti erano componenti del Collegio Sindacale della . Parte_3
Iscritta a ruolo la causa, recante R.G. n. 1978/2020, alla prima udienza di comparizione fissata per il 30.06.2020, tenutasi secondo le modalità telematiche, l'avv. faceva CP_4 rilevare che, nelle more del giudizio, era stato parzialmente soddisfatto nella sua pretesa creditoria giacché, dopo la notifica dell'atto di citazione, i convenuti e Controparte_1
avevano provveduto al pagamento dei compensi per la quota di loro Controparte_2 spettanza nella misura di 2/3. Pertanto, l'attore rinunciava alla domanda avanzata nei confronti dei convenuti e e dichiarava di proseguire Controparte_1 Controparte_2 il giudizio solo nei confronti di , per la quota di 1/3, relativamente alla fase CP_3 delle indagini preliminari del procedimento penale R.G.N.R. n. 10178/2011 e alla fase dibattimentale del giudizio R.G. n. 31/2013 dinanzi al Tribunale di Salerno e per l'intero compenso a suo carico relativo al giudizio R.G. n. 3961/2016 del Tribunale di Salerno. L'attore chiedeva, quindi, in caso di mancata costituzione del di fissare una nuova CP_3 udienza di comparizione delle parti, nel rispetto del termine, autorizzando la rinotifica nei confronti dello stesso.
2 All'udienza del 14.12.2020, il giudice, letta la nota depositata dal procuratore di parte attrice con la quale richiedeva l'autorizzazione alla rinotifica dell'atto di citazione, autorizzava la rinotifica, nei termini di legge, dell'atto introduttivo, rinviando al 12.07.2021. Alla detta udienza il giudice si riservava.
Con ordinanza del 01.09.2021, il giudice, a scioglimento della riserva assunta, dichiarava la contumacia di e rinviava all'udienza del 19.09.2022 per provvedere sulle CP_3 istanze istruttorie. In tale data, lette le note depositate da parte attrice, il giudice si riservava.
Con ordinanza dell'08.11.2022, il giudice, ritenuta l'inammissibilità della prova orale richiesta, in ragione della natura documentale della controversia, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.12.2023, rinviata poi per carico di ruolo all'udienza del 10.12.2024.
Con ordinanza del 24.01.2025, il Tribunale lette le note ex art. 127-ter c.p.c. depositate da parte attrice, contenenti le conclusioni rassegnate, rimetteva la causa in decisione ed assegnava alla parte termine perentorio di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Risulta per tabulas che i dottori commercialisti , e Controparte_1 Controparte_2
, quali componenti del Collegio Sindacale della CP_3 Parte_3
di , abbiano conferito incarico professionale all'avv.
[...] Pt_3 CP_4 in data 09.03.2012, per l'assistenza riguardanti fatti in cui erano indagati nel
[...] procedimento penale R.G.N.R. n. 10178/2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Risulta, altresì, per tabulas che dall'anno 2012 fino al 2019 l'avv. abbia espletato CP_4
l'incarico ricevuto compiendo tutte le attività professionali necessarie fino alla emissione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Salerno n. 518/2019 (cfr. doc.
5-21 dell'atto di citazione). L'avv. in particolare, come certificato dalla documentazione CP_4 versata in atti, prestava l'attività professionale in favore dei convenuti nella fase delle indagini preliminari del predetto procedimento penale R.G.N.R. n. 10178/2011 della Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno e nella fase dibattimentale del giudizio recante R.G. n. 31/2013 dinanzi al Tribunale Penale di Salerno, III sezione distaccata di Mercato San Severino e, dopo la sua soppressione, direttamente al Tribunale di Salerno (cfr. doc.11-15 dell'atto di citazione), nonché in favore del solo , dopo lo CP_3 stralcio della sua posizione dal predetto processo, nel procedimento R.G. n. 3961/2016 incardinato a seguito dell'emissione del nuovo avviso di deposito atti ex art. 415 bis c.p.p. e, poi, del decreto di citazione a giudizio prima presso la sezione distaccata di Eboli del Tribunale di Salerno e, dopo la sua soppressione, direttamente al Tribunale di Salerno (cfr. doc.16-21).
3 Nonostante le numerose richieste di pagamento avanzate per le vie brevi e poi formalizzate a mezzo missiva del 15.05.2019 i convenuti non provvedevano durante la fase stragiudiziale al pagamento di quanto dovuto, pertanto, l'attore era costretto ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi interessi.
Come rilevato in corso di causa, ricevuta la notifica dell'atto di citazione, i convenuti e provvedevano al pagamento della somma di loro Controparte_1 Controparte_2 spettanza in favore dell'attore che, all'udienza del 30.06.2021, rinunciava alla domanda di pagamento spiegata nei loro confronti, facendo rilevare di proseguire il giudizio solo nei confronti di , per la quota di 1/3 a suo carico relativamente all'attività svolta CP_3 nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale R.G.N.R. n. 10178/2011 e nella fase dibattimentale del giudizio R.G. n. 31/2013 dinanzi al Tribunale di Salerno, oltre che per il compenso maturato esclusivamente a suo carico per l'assistenza professionale nel procedimento R.G. n. 3961/2016 dinanzi al Tribunale di Salerno.
Ebbene, analizzata la documentazione versata in atti, seguendo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., secondo cui la parte che chiede in giudizio il pagamento di una somma deve dimostrare l'esistenza del relativo fatto costitutivo, può ritenersi indubitabilmente assolto l'onere probatorio sussistente in capo all'attore.
Relativamente all'an debeatur, parte attrice ha, regolarmente, allegato la prova di aver svolto l'attività professionale indicata in favore dei convenuti, rispetto alla quale ha avanzato domanda di pagamento delle competenze maturate.
La domanda è, quindi, provata e va accolta con ogni conseguenza di legge nei confronti del dott. , avendo i dott.ri e corrisposto CP_3 Controparte_1 Controparte_2 il pagamento della quota di loro spettanza soddisfacendo la pretesa dell'attore, rispetto ai quali va dichiarata cessata la materia del contendere.
Relativamente al quantum debeatur, considerato che l'obbligo del cliente di corrispondere all'avvocato gli onorari per l'assistenza legale ricevuta prescinde dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali (Cass. Civ. n. 5224/2018) e che secondo il consolidato orientamento, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale e che il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. Civ. n. 10343/2020; n. 6296/2019; n.20183/2018), nel caso di specie, dovendo far applicazione dei parametri generali ex D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile, essendo l'attività professionale dell'avv. conclusasi nell'anno 2019, (Cass. Civ. ordinanza n. 33482/2022), il giudice CP_4 ritiene di condividere la liquidazione operata dall'attore.
4 Non avendo l'avv. e i convenuti concordato l'onorario in precedenza con un CP_4 formale accordo o approvato l'importo con un eventuale preventivo, le competenze vengono legittimamente liquidate applicando i criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 37/2018, che definisce, appunto, i parametri per la determinazione del compenso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, ai valori minimi tabellari, considerando il valore della causa posto tra gli importi minimi previsti nello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, oltre la natura documentale della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 1978/2020 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) in via istruttoria: conferma l'ordinanza dell'08.11.2022 e rigetta la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte attrice nella seconda memoria istruttoria data la natura documentale della causa;
2) nel merito: dichiara cessata la materia del contendere tra l'avv. Controparte_4
e i dott.ri e;
accoglie la domanda e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 condanna il dott. al pagamento della somma euro 3.348,28 (pari ad 1/3 CP_3 dell'importo di euro 10.044,84) in favore dell'avv. , per l'attività Controparte_4 professionale svolta nelle fase delle indagini preliminari del procedimento penale R.G.N.R. n. 10178/2011 e nella fase dibattimentale del giudizio R.G. n. 31/2013 del Tribunale di Salerno, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
condanna il dott. CP_3 al pagamento della somma di euro 6.487,25 in favore dell'avv. , per Controparte_4
l'attività professionale svolta nel procedimento R.G. n. 3961/2016 del Tribunale di Salerno, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) condanna il dott. al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_3 complessive €.2.540,00 oltre €.300,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, da distrarre a favore dell'avv. Giuseppe Iannicelli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 7.6.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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