Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
Parte 1 , nata a [...] il [...];
rappresenta e difesa dall'Avv. Emanuela Greco.
e
,nato a [...] il [...]; CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Greco.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
Parte 1 ed il sig. CP_1 vivranno separati con obbligo di mutuo A) i coniugi rispetto;
B) la casa familiare sita in Ladispoli, Via Capri n. 14/C, int. 3, rimane assegnata, con tutto quanto in essa contenuto, alla sig.ra Pt 1 che la abiterà unitamente al figlio minore Per 1 che ivi manterrà anche la residenza an ig. CP 1 a già lasciato la casa famil ell'11 novembre
2024;
C) l'affidamento del figlio minore sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio della Per 1 responsabilità genitoriale ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità in coincidenza dei tempi di permanenza del figlio presso di sé;
CP 1 potrà tenere con sé il figlio Per 1 :* nei week end, alternativamente con la E) il sig. dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando lo porterà a scuola ovvero sig.ra Pt 1
e della madre quando non vi è scuola. * durante la settimana che finisce con il week end press paterno, il padre terrà con sè una volta a settimana, con pernotto, e lo riporterà a scuola la Per_1 mattina seguente;
mentre nel che finisce con il week end materno, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 per due pomeriggi a settimana, in entrambi i casi con pernotto, portandolo a
* in occasione delle festività natalizie, i genitori trascorreranno con scuola la ma e;
Per 1 , alternandosi tra loro di anno in anno, le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e e quella del 1 gennaio e del 6 gennaio, concordando di volta in volta tra di loro la divisione di tali festività; * in occasione delle festività pasquali, i genitori trascorreranno con Per 1 alternandosi tra loro di anno in anno, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedi in Albis;
* dura estivo ed in coincidenza con le vacanze scolastiche, trascorrerà con ciascun genitore 15 Per 1 giorni di permanenza esclusiva, anche non continua denza dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
* in occasione del compleanno dei genitori e del giorno di rispettiva ricorrenza civile (festa della mamma e festa del papà), Per 1 trascorrerà la giornata con il genitore interessato;
* il giorno del compleanno del figlio i genitori lo trascorreranno insieme e solo in ipotesi di disaccordo tra loro si alterneranno tra loro, di anno in anno, il pranzo ovvero la cena del compleanno. * i genitori dovranno inoltre applicare la regola della generale alternanza per tutte le altre festività qui non espressamente indicate (come ad esempio il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre, l'8 dicembre etc); Il suindicato prospetto è da ritenersi indicativo e flessibile e, quindi, modificabile di comune accordo dai coniugi stessi, in ragione delle esigenze personali, degli impegni lavorativi dei coniugi e, soprattutto, in ragione delle prevalenti esigenze del minore;
CP 1 orrisponderà alla sig.ra Pt 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio F) il sig. la somma mensile di euro 900,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi Per 1
,
secondo gli indici ISTAT con mese di riferimento novembre.
G) Il sig. Pt 1 a percepire il 100% dell'assegno unico;
CP_1 utorizza la sig.ra
Per 1 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura H) le spe rie necessariepe del 50% e verranno rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione da fornirsi da parte del genitore che anticiperà la spesa. Per quanto non disciplinato espressamente sulle spese straordinarie, troverà applicazione il protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Civitavecchia;
I) nulla disporsi a titolo di mantenimento reciproco tra i coniugi in quanto ciascuno di essi è dotato di autonoma occupazione ed è quindi economicamente autosufficiente;
L) le parti convengono dandosene reciprocamente atto che provvederanno a chiudere i conti correnti tra loro cointestati dividendosi al 50% l'importo residuo a credito ovvero il debito maturato con la CP_2 M) il signor CP_1 acconsente che la signora Pt 1 utilizzi unitamente al figlio Per 1 casa assunta in locazione e sita nel comune di Ovindoli, il cui rateo di affitto viene sostenuto in via esclusiva dal signor CP 1
N) i coniugi si danno reciprocamente atto e convengono che la vettura Ford Puma, targata GE784WT, di proprietà esclusiva del sig. CP_1 rimarrà in uso esclusivo della sig.ra Pt 1 che la utilizzerà per esigenze familiari, versando quest'ultima il relativo premio assicurativo.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 18.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso