Decreto presidenziale 23 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Decreto presidenziale 28 aprile 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 15/09/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02199/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Progitec S.r.l. e General Montaggi Soc. Coop, in relazione alla procedura CIG B25CFC0D21, rappresentate e difese dagli avvocati Pietro Maria Mela e Gaetano Spoto Puleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Enna Provincia ATO 6, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvano Domina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
Comune di Aidone, Comune di Calascibetta e Comune di Villarosa, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Camedil Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, Viale Libertà 171;
Maria Costruzioni e Servizi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Scurria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
degli atti puntualmente indicati nella parte motiva della presente decisione;
nonché per la declaratoria
dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti PROGITEC S.r.l. e GENERAL MONTAGGI Soc. Coop., chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nel rapporto, nonché il risarcimento del danno, hanno impugnato: a) la determina dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 690 in data 28 ottobre 2024, con cui è stata aggiudicata in favore della DI COSTRUZIONI S.r.l. la procedura aperta per l’affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica” (lotto 1), CIG: B25CFC0D21”; b) i verbali di gara 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con cui la commissione ha ammesso alla procedura l’offerta della DI, attribuendo alla concorrente 80,6653 punti per l’offerta tecnica, e ha collocato la controinteressata al primo posto della graduatoria, ritenendo l’offerta non anomala; c) la determinazione di non sottoporre l’offerta della controinteressata alla verifica di congruità.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) la procedura di cui si tratta è stata indetta dalla S.R.R. Enna Provincia ATO 6 e riguarda, in particolare, il servizio da espletare nei Comuni di Aidone, Calascibetta e Villarosa; b) la controinteressata è risultata aggiudicataria, mentre il raggruppamento costituito dalle ricorrenti si è classificato al secondo posto della graduatoria; c) la DI non era in possesso dei requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara; d) in particolare, difettava il requisito relativo agli abitanti serviti per almeno un anno, posto che la controinteressata ha dichiarato servizi svolti in diversi Comuni, ma non per un anno intero e continuativo; e) le certificazioni prodotte dalla controinteressata non dimostravano, quindi, il possesso del requisito in questione; f) il disciplinare prevedeva, inoltre, l’obbligo di sopralluogo nei Comuni interessati a pena di esclusione e la DI ha omesso di effettuare tale sopralluogo, come risulta, tra l'altro, dal contenuto generico dell’offerta tecnica; g) risulta erronea la decisione della stazione appaltante con riferimento al criterio relativo al potenziamento delle risorse impiegate con assunzione full time del personale impiegato, posto che la controinteressata non ha contemplato alcun potenziamento; h) avuto riguardo ai costi della manodopera indicati dall’aggiudicataria e agli oneri relativi alle migliorie, l’offerta della controinteressata deve giudicarsi economicamente insostenibile; i) la realizzazione, ad esempio, di dodici nuove isole ecologiche, per un costo stimato di € 288.000, non è stata considerata nel piano economico; i) l) l’offerta della controinteressata presentava evidenti sintomi di anomalia e la stazione appaltante avrebbe dovuto, pertanto, procedere alla verifica di congruità, come previsto dall’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023.
La Società per la Regolamentazione di Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ha svolto inizialmente le seguenti difese: a) sussiste il difetto di legittimazione passiva della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, la quale non risulta titolare di “un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè un interesse al mantenimento della situazione esistente - messa in discussione dal ricorso avversario - fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa” (cfr. Consiglio di Stato, V, 30 dicembre 2022, n. 11721); b) la società va, quindi, estromessa dal giudizio.
L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità si è costituito in giudizio e con memoria in data 13 dicembre 2025 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la DI ha dimostrato il possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti dal bando (in particolare, la capacità tecnica e professionale è stata provata mediante certificati relativi al servizio svolto nei Comuni di IA, Corleone e Piana degli Albanesi per un totale di abitanti superiore al minimo richiesto dalla legge di gara); b) la dichiarazione relativa al sopralluogo è stata considerata valida dall’Amministrazione in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36/2023; c) l’offerta economica della controinteressata (con un ribasso del 7,84%, rispetto al 5,40% offerto dalle ricorrenti) è stata ritenuta non anomala; c) quanto al potenziamento delle risorse, mentre il raggruppamento secondo classificato ha proposto un aumento di ore lavorative per il personale esistente, DI ha previsto l’assunzione full-time di nuovi operatori; d) entrambe le proposte sono state valutate positivamente dalla stazione appaltante, ma con preferenza per la soluzione offerta della controinteressata; e) in materia di anomalia dell’offerta la stazione appaltante effettua valutazioni tecnico-discrezionali che possono essere sindacate in sede di legittimità solo quando esse risultino obiettivamente irragionevoli.
Con memoria in data 11 febbraio 2025 la S.S.R. ha svolto, invece, le seguenti difese: a) il disciplinare di gara prevedeva che il concorrente dovesse aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi - per un numero complessivo di abitanti pari o superiore a 12.622 - contemporaneamente per almeno un anno, anche se derivanti da diversi contratti; b) il requisito in questione è stato verificato dalla stazione appaltante sulla base della documentazione presentata dall’aggiudicataria; c) il bando è stato pubblicato nel mese di giugno 2024 e il triennio doveva essere calcolato a ritroso a partire da tale data; d) la controinteressata ha dimostrato di aver svolto il servizio nel periodo “luglio 2021-giugno 2022”, servendo una popolazione di 19.886 abitanti; e) quanto al sopralluogo, il disciplinare di gara non richiedeva una specifica attestazione, ma una semplice dichiarazione del concorrente, e l’aggiudicataria ha prodotto tale dichiarazione; f) in ordine al punteggio attribuito per il sub-criterio 2.4, la valutazione della commissione si fonda su criteri di ordine tecnico che non possono essere sindacati in questa sede, salva l’ipotesi dell’obiettiva irragionevolezza; g) la ricorrente non ha fornito prove concrete in ordine alla presunta anomalia dell’offerta; h) al riguardo, occorre precisare che, come affermato dalla giurisprudenza, in questa sede le offerte vanno valutate nel loro complesso e non sulla base delle singole voci di costo.
Con memoria in data 13 febbraio 2025 le ricorrenti, nel ribadire le loro difese, hanno precisato, in particolare, quanto segue; a) nel corso del procedimento la DI, inizialmente costituitasi in giudizio, ha revocato la propria costituzione. dichiarando di aver dismesso, per ragioni di riorganizzazione aziendale, il ramo d’azienda relativo ai servizi e di non avere più interesse a coltivare il presente contenzioso; b) le ricorrenti hanno effettuato verifiche presso la Camera di Commercio e risulta che, prima dell’aggiudicazione dell’appalto - in data 23 ottobre 2024 - l’aggiudicataria aveva affittato un ramo d’azienda comprendente beni organizzati per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilabili e rifiuti speciali, sia pericolosi che non, solidi e non solidi; c) in data 3 gennaio 2025 è stata presentata un’istanza di accesso agli atti, con riferimento alla documentazione in possesso della stazione appaltante successiva all’aggiudicazione; d) in particolare, sono state richieste le comunicazioni effettuate dalla controinteressata riguardo l’affitto del ramo d’azienda, le dichiarazioni del soggetto cessionario e le valutazioni della stazione appaltante sui requisiti dell’impresa cessionaria; e) in data 15 gennaio 2025 la S.R.R. ha comunicato il differimento dell’accesso al momento di conclusione del procedimento di verifica sui requisiti dell’affittuaria del ramo d’azienda; f) non sono pervenute ulteriori comunicazioni, né la S.R.R., nella memoria depositata in data 11 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti al riguardo; g) è necessario che l’Amministrazione chiarisca lo stato del procedimento onde consentire alla ricorrente di valutare se richiedere l’immediata decisione del ricorso oppure sollecitare un rinvio per l’eventuale proposizione di motivi aggiunti avverso nuovi provvedimenti che la stazione appaltante dovesse adottare.
In data 28 febbraio 2025 è stata depositata l’ordinanza collegiale n. 758 in data 28 febbraio 2025, del seguente tenore:
Il Collegio osserva che il soggetto affittuario del ramo d’azienda va evocato in giudizio nella qualità di controinteressato, sicché deve disporsi che la stazione appaltante chiarisca e documenti formalmente il nominativo di tale impresa e gli ulteriori dati necessari per l’integrazione del contraddittorio mediante deposito da effettuarsi nel termine di giorni cinque dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Le ricorrenti, a far data dall’intervenuto deposito dei documentati chiarimenti da parte della stazione appaltante, dovrà integrare il contraddittorio nei confronti di tale soggetto nel termine di giorni venti, depositando la relativa documentazione nel successivo termine di giorni dieci.
Dovendo essere osservati i prescritti termini a difesa in favore del soggetto affittuario del ramo d’azienda, la decisione della causa va rinviata alla pubblica udienza in data 8 maggio 2025.
Il contraddittorio è stato quindi, integrato, come risulta dalla documentazione depositata in data 12 marzo 2025.
Si è costituita in giudizio la controinteressata Maria Costruzioni e Servizi S.r.l. e con memoria in data 21 aprile 2024 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese.: a) il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ed è, comunque, infondato; b) in particolare, la ricorrente afferma che la DI non aveva maturato l’esperienza richiesta (servizi per almeno 12.622 abitanti per un anno), ma al riguardo occorre osservare che: - il triennio va calcolato a ritroso dalla data del bando (giugno 2024), non per anni solari; - la lex specialis non imponeva l’annualità solare nello svolgimento dei servizi; - i servizi prestati dalla DI (nei Comuni di Corleone, IA e Piana degli Albanesi) superano la soglia richiesta (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 maggio 2014, n. 2306; T.A.R. Campania, Salerno, I, 30 luglio 2024, n. 1602); c) quanto alla presentazione della dichiarazione ex art. 11 del disciplinare, il requisito risulta soddisfatto, poiché la dichiarazione della DI riproduce il contenuto richiesto e nessuna norma imponeva che si fornisse una prova formale in ordine all’effettuazione del sopralluogo; d) la ricorrente contesta, poi, il punteggio di 5,6250 attribuito alla DI per il sub-criterio 2.4 (assunzione di personale full-time), ma sul punto deve rilevarsi che: - il criterio premia anche le nuove assunzioni, non solo le trasformazioni dei rapporti part-time; - l’aggiudicataria ha previsto quattro nuove assunzioni full-time; - il punteggio è stato assegnato in modo coerente e, comunque, tale valutazione è espressione della discrezionalità tecnica - in linea di principio insindacabile - del seggio di gara (Consiglio di Stato, V, 6 marzo 2025, n. 1892; T.A.R. Toscana, Firenze, II, 22 marzo 2024, n. 341); e) anche per ciò che attiene all’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta viene in rilievo un potere discrezionale dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, V, 4 marzo 2025, n. 1847, e 16 dicembre 2024, n. 10107); f) inoltre, l’offerta della DI era attendibile nel suo complesso, non potendo procedersi ad una parcellizzazione delle singole voci di costo; g) le censure relative al sopralluogo e alla presunta incongruità dell’offerta appaiono, altresì, fondate su interpretazioni arbitrarie della lex specialis e la comparazione delle offerte tecniche si fonda su dati indimostrati, anche in ragione della dell’indeterminatezza dell’offerta della stessa ricorrente.
Mediante motivi aggiunti notificati e depositati in data 23 aprile 2025 le ricorrenti hanno impugnato i seguenti atti con cui la stazione appaltante ha approvato il subentro dell’affittuaria del ramo d’azienda: a) determina n. 1 in data 26 marzo 2025; b) comunicazione dell’esito delle verifiche effettuata dal responsabile unico del procedimento in data 8 aprile 2025; c) nota interna dell’Ufficio Regionale di Committenza di Enna n. 38477 del 24 marzo 2025; d) verbali della commissione di gara con cui sono state effettuate le verifiche dei requisiti in capo alla Maria Costruzioni e Servizi S.r.l..
I motivi aggiunti sono stati affidati in primo luogo alle stesse censure del ricorso introduttivo.
Inoltre, le ricorrenti hanno sollevato le seguenti doglianze: a) è stato violato il principio di continuità nel possesso dei requisiti, in quanto l’affittuaria non ne era in possesso nel momento in cui è intervenuto l’affitto del ramo d’azienda; b) l’affittuaria, inoltre, non è iscritta alla white list ; c) le verifiche sui requisiti speciali (tecnico-professionali ed economico-finanziari) dell’affittuaria sono state omesse; d) non vi è prova, poi, che l’affitto del ramo d’azienda determinasse il trasferimento di tutti i requisiti richiesti; e) l’affittuaria non disponeva di idoneo fatturato globale, né era iscritta all’Albo Gestori Ambientali quanto è intervenuto il contratto di affitto; f) l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori non era stata volturata.
A seguito della proposizione di motivi aggiunti è stata fissata la nuova udienza pubblica del 19 giugno 2025.
L’Amministrazione regionale, con memoria in data 30 aprile 2025, nel ribadire le difese già svolte, ha precisato in particolare quanto segue: a) premesso che in relazione alla decisione contestata con i motivi aggiunti l’Amministrazione regionale difetta di legittimazione passiva, l’operato della stessa appare comunque esente da censure, avendo il competente Ufficio avviato e completato le verifiche ex artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023 esclusivamente sui requisiti generali (casellario, DURC, regolarità fiscale, etc.) tramite la piattaforma “Tuttogare”, mentre non sono state effettuate verifiche antimafia in quanto l’affittuaria non era una concorrente e tali accertamenti spettano, quindi, alla stazione appaltante nella fase precontrattuale; b) i requisiti speciali (art. 100 del decreto legislativo n. 36/2023) sono stati verificati in capo alla sola aggiudicataria (DI) e non in capo alla subentrante, secondo il principio di continuità economica e aziendale; c) al riguardo deve richiamarsi l’art. 76, nono comma, del D.P.R. n. 207/2010, che contempla la possibilità per l’affittuario di avvalersi dei requisiti del locatore nel caso di contratto di durata uguale o superiore a tre anni (Consiglio di Stato, VI, 6 dicembre 2021, n. 8079; delibera ANAC n. 244/2017).
Con memoria in data 6 maggio 2025 la S.R.R., nel ribadire le difese già svolte, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) la richiesta d’iscrizione alla white list è stata presentata in data 6 giugno 2024, prima della stipula del contratto (23 ottobre 2024), e, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. in data 18 aprile 2013, la Prefettura era tenuta a concludere il procedimento entro novanta giorni, sicché il ritardo risulta semmai imputabile a tale Amministrazione; b) inoltre, come affermato dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, V, n. 4308/2024), una volta formulata la richiesta, è possibile procedere anche in assenza di formale iscrizione, in coerenza con la disciplina di cui all’art. 92, terzo comma, del decreto legislativo n. 159/2011; c) la presa d’atto relativa al subentro è stata adottata dopo le necessarie verifiche, le quali hanno dato esito positivo, anche per quanto attiene all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali; d) come affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, n. 11722/2022), la sospensione dell’iscrizione all’Albo non comporta la perdita del requisito, salvo che la sospensione si protragga oltre i dodici mesi.
Le ricorrenti, con memoria in data 6 giugno 2025, hanno confermato le proprie difese, precisando, in particolare, quanto segue: a) nessuna verifica è stata svolta in ordine ai requisiti antimafia in capo all’affittuaria del ramo d’azienda e, in particolare, nessuna richiesta è stata presentata al Prefetto, né risulta l’iscrizione della controinteressata alla white list ; b) l’affitto del ramo d’azienda di durata superiore a tre mesi garantisce la continuità automatica dei requisiti se l’affitto riguardo l’intera azienda, non un singolo ramo, dovendo in tal caso verificarsi nel dettaglio cosa sia stato trasferito e se i requisiti tecnici, le autorizzazioni e le iscrizioni siano effettivamente ricompresi nel contratto; c) l’affittuaria è una società di nuova costituzione, priva di qualifiche proprie, e l’affitto del ramo d’azienda ha trasferito il solo fatturato, non le iscrizioni necessarie, come quella all’Albo dei Trasportatori e all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
La controinteressata, con memoria in data 6 maggio 2025, ha precisato, in particolare, quanto segue: ai sensi degli artt. 1, comma 52 e 52-bis, della legge n. 190/2012 e 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e come affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, n. 4308/2024, n. 5765/2021 e n. 492/2018), è possibile di procedere in assenza dell’iscrizione alla white list decorso un certo termine dalla presentazione della relativa istanza; b) in caso di affitto di ramo d’azienda di durata almeno pari a quella dell’appalto è legittimo il trasferimento dei requisiti dalla locatrice all’affittuaria (Consiglio di Stato, n. 6101/2020, n. 8079/2021 e n. 3418/2025); c) quanto al fatturato globale e alla continuità nell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, il fatturato specifico del ramo d’azienda in affitto eccede la soglia richiesta dal disciplinare, mentre la ricevuta dell’Albo in data 30 dicembre 2024 e lo stesso contratto d’affitto dimostrano la continuità nel possesso del secondo requisito, senza soluzione di continuità.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Va in primo luogo disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva inizialmente formulata dalla S.R.R. in quanto con il presente gravame sono stati impugnati anche atti adottati da tale Amministrazione.
In relazione al ricorso introduttivo, per ciò che attiene al denunciato difetto del requisito relativo agli abitanti serviti per almeno un anno, deve rilevarsi quanto segue: a) il punto 6.3 del disciplinare faceva riferimento all’esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (giugno 2024), di servizi analoghi per un numero di abitanti serviti pari o superiore, a 12.622, “eseguiti contemporaneamente, per almeno un anno, anche se derivante da diversi contratti”; b) ne consegue che l’operatore economico doveva dimostrare di avere eseguito nel triennio “2021-2023”, senza soluzione di continuità, servizi analoghi in Comuni che, anche sommati tra loro, raggiungessero un numero di abitanti pari ad almeno 12.622 unità; c) l’aggiudicataria ha allegato all’offerta certificazione rilasciata di tre Comuni ove ha svolto il servizio di igiene urbana: - Comune di IA (3.763 abitanti; servizio svolto dall’1 luglio 2021 al 31 agosto 2022); - Comune di Corleone (10.437 abitanti; servizio svolto dall’1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2023; - Comune di Piana degli Albanesi (5.686 abitanti; servizio svolto dall’1 luglio 2021 al 31 luglio 2022); d) risulta, quindi, che la società - per almeno un anno (cioè dall’1 luglio 2021 al 31 luglio 2022) e senza soluzione di continuità - ha eseguito il servizio di igiene urbana in Comuni con un numero di abitanti complessivi di 19.886 unità, come prescritto dalla disciplina della procedura.
Occorre poi, osservare che l’art. 11 del disciplinare affermava testualmente quanto segue: a) il sopralluogo nelle aree di svolgimento del servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi e delle aree e attrezzature messe a disposizione per l’esecuzione del servizio; b) la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara; c) il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato in autonomia, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che saranno conferite in comodato.
L’aggiudicataria ha affermato nelle dichiarazioni integrative “di essere perfettamente edotta e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sui centri comunali di raccolta, nonché sulle attrezzature e dotazioni degli stessi che saranno conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio”., nonché di “aver preso visione dei luoghi”.
La legge di gara non contemplava particolari formule sacramentali in relazione al sopralluogo da effettuare e al riguardo appare al Collegio adeguata ed idonea la duplice dichiarazione con cui la società ha precisato di avere piena contezza della conformazione del territorio, anche con riferimento alla presenza dei centri di raccolta, e di aver preso visione dei luoghi e ciò indipendentemente dalla circostanza che la controinteressata non abbia previsto alcuna differenziazione nel progetto di raccolta in relazione ai tre Comuni interessati dal servizio o abbia utilizzato espressioni (con particolare riferimento all’espressione “ove esistenti”) che di per sé non provano, a giudizio del Tribunale, che il sopralluogo non sia stato effettuato, ma attestano semplicemente l’intervenuta redazione per i tre diversi territori di un progetto standard.
Per quanto attiene, poi, al punteggio attribuito alla controinteressata per il potenziamento del personale, la Sezione rileva che: a) la controinteressata ha contemplato l’assunzione full-time di tre operatori ecologici di livello J aggiuntivi rispetto al personale già in servizio nei tre Comuni (uno per ogni Comune), attingendo a tal fine dal personale nella dotazione organica della S.R.R.; b) dalla disciplina di gara non risulta alcuna esplicita preclusione con riferimento al personale in dotazione della S.R.R.; c) pertanto, la valutazione espressa dalla stazione appaltante non appare obiettivamente irragionevole, restando conseguentemente precluso sul punto ogni ulteriore sindacato di questo Tribunale.
In relazione alle critiche mosse dalla ricorrente sui costi della manodopera indicati dall’aggiudicataria e sugli oneri per le migliorie, il Collegio osserva, invece, quanto segue: a) la commissione, con verbale n. 6 del 26 settembre 2024, ha ritenuto non anomala l’offerta dell’aggiudicataria, sul rilievo, tra l'altro, che i costi per la manodopera risultavano lievemente superiori a quelli previsti dalla stazione appaltante; b) la ricorrente ha eccepito che la controinteressata ha contemplato l’assunzione di tre unità aggiuntive di personale, per un costo complessivo di € 163.338,06, con la conseguenza che l’importo dell’appalto, depurato del ribasso, non coprirebbe il costo del personale (come incrementato); c) se il costo del personale aggiuntivo deve intendersi ricompreso nell’importo che è stato indicato dalla società, risulterebbe ugualmente necessaria, ad avviso della ricorrente, una verifica sull’anomalia dell’offerta poiché in tal caso l’importo indicato dalla società sarebbe inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante; d) sul punto va, però, considerato che l’aggiudicataria ha indicato migliorie per € 283.977,06, di cui € 163.338,06 per il personale aggiuntivo, sicché gli oneri per il personale aggiuntivo appaiono contemplati e coperti attraverso tale voce (per l’intero biennio di durata del servizio); e) meritano, invece, un debito approfondimento le questioni relative ai seguenti profili: - coerenza fra le perdite stimate per lo svolgimento del servizio presso due Comuni, le quali non appaiono quantitativamente compensate dal saldo positivo previsto per l’espletamento del servizio presso il Comune di Villarosa; - importi effettivamente necessari per la realizzazione delle dodici isole ecologiche e opportuna verifica in ordine alla circostanza che tali somme siano stato considerate nell’offerta dell’aggiudicataria; f) sotto i profili appena indicati la Sezione ritiene che la decisione della stazione appaltante di disporre l’immediata aggiudicazione, in difetto di una opportuna verifica sull’anomalia dell’offerta, costituisca l’esito di un’istruttoria non sufficientemente approfondita e ponderata e meritino, pertanto, accoglimento in parte qua le censure mosse dalla parte ricorrente.
Pertanto, in accoglimento di tale doglianza e nei limiti che sono stati indicati, vanno annullate la determina dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 690 in data 28 ottobre 2024, con cui è stata aggiudicata in favore della DI COSTRUZIONI S.r.l. la procedura aperta per l’affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica” (lotto 1), CIG: B25CFC0D21” e la decisione della stazione appaltante di non sottoporre l’offerta alla verifica di congruità.
In conseguenza di ciò l’Amministrazione è tenuta ad effettuare la verifica dell’anomalia in relazione all’offerta presentata dalla controinteressata.
Non risulta che nelle more il contratto sia stato stipulato, sicché al riguardo il Collegio non è chiamato a rendere alcuna statuizione, così come non può trovare accoglimento in questa sede la domanda risarcitoria, non risultando allo stato acquisita la prova di un pregiudizio concreto ed effettivo che la ricorrente abbia dovuto sopportare.
Risulta, invece, inammissibile l’impugnazione dei verbali di gara 1, 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto tali atti presentano natura endoprocedimentale.
L’accoglimento, secondo quanto precisato, del ricorso introduttivo determina la sopravvenuta inefficacia del provvedimento - determina n. 1 in data 26 marzo 2025, impugnata mediante motivi aggiunti - con cui la stazione appaltante ha disposto il subentro nell’aggiudicazione dell’affittuaria del ramo d’azienda, essendo venuto veno l’indispensabile atto presupposto di tale determina (e non potendo assegnarsi effetto alcuno al disposto subentro di un operatore economico in una aggiudicazione ormai annullata).
E’, invece, inammissibile l’impugnazione degli alti atti impugnati con i motivi aggiunti, in quanti essi presentano natura endoprocedimentale.
Avuto riguardo alla particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) accoglie il ricorso introduttivo secondo quanto indicato in motivazione e annulla la determina dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 690 in data 28 ottobre 2024, con cui è stata aggiudicata in favore della DI COSTRUZIONI S.r.l. la procedura aperta per l’affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica” (lotto 1), CIG: B25CFC0D21” e la decisione della stazione appaltante di non sottoporre l’offerta alla verifica di congruità; 2) dichiara inammissibile per il resto il ricorso introduttivo; 3) dichiara l’intervenuta caducazione della determina n. 1 in data 26 marzo 2025;, impugnata mediante motivi aggiunti; 4) dichiara inammissibile l’impugnazione degli altri atti impugnati con i motivi aggiunti; 5) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO