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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 736/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 736/2025 V.G., promossa da:
, nata in [...] il Parte_1
29/10/1981, assistita e difesa dall'avv. DI CARMINE CLAUDIA
e
, nato ad [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. DI CARMINE CLAUDIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 15/09/2011 avevano contratto matrimonio
[...]
con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 3780/2019 del 20/12/2019, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 15/09/2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 3 PESCARA, nell'anno 2011 atto numero 111 parte I, serie -, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
-il figlio minore continuerà ad abitare con la madre in via Teramo n.8 e Per_1 viene affidato ad entrambi i genitori nel rispetto dell'affido condiviso. I genitori continueranno pertanto ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla sua crescita, alla sua educazione e a tutto quanto incide sul suo equilibrio psico-fisico;
-il sig. potrà incontrare il figlio ogni qualvolta gli sarà possibile, Controparte_1
previo accordo e comunicazione alla madre e nel rispetto delle esigenze di vita e di studio del figlio stesso;
per le festività pasquali, natalizie e di compleanno i genitori permarranno con il figlio alternandosi di anno in anno;
-il sig. corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento del Controparte_1
figlio la somma mensile di E. 250,00;
-le spese straordinarie del minore relative all'istruzione, le spese sanitarie non coperte dal SSN, nonché le attività sportive che lo stesso deciderà di svolgere saranno equamente divise al 50% tra entrambi i genitori;
tutte le spese straordinarie, comunque, fatta eccezione di quelle urgenti ed incontestabili, dovranno preventivamente essere concordate da entrambi i genitori.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 736/2025 V.G., promossa da:
, nata in [...] il Parte_1
29/10/1981, assistita e difesa dall'avv. DI CARMINE CLAUDIA
e
, nato ad [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. DI CARMINE CLAUDIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 15/09/2011 avevano contratto matrimonio
[...]
con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 3780/2019 del 20/12/2019, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 15/09/2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 3 PESCARA, nell'anno 2011 atto numero 111 parte I, serie -, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
-il figlio minore continuerà ad abitare con la madre in via Teramo n.8 e Per_1 viene affidato ad entrambi i genitori nel rispetto dell'affido condiviso. I genitori continueranno pertanto ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla sua crescita, alla sua educazione e a tutto quanto incide sul suo equilibrio psico-fisico;
-il sig. potrà incontrare il figlio ogni qualvolta gli sarà possibile, Controparte_1
previo accordo e comunicazione alla madre e nel rispetto delle esigenze di vita e di studio del figlio stesso;
per le festività pasquali, natalizie e di compleanno i genitori permarranno con il figlio alternandosi di anno in anno;
-il sig. corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento del Controparte_1
figlio la somma mensile di E. 250,00;
-le spese straordinarie del minore relative all'istruzione, le spese sanitarie non coperte dal SSN, nonché le attività sportive che lo stesso deciderà di svolgere saranno equamente divise al 50% tra entrambi i genitori;
tutte le spese straordinarie, comunque, fatta eccezione di quelle urgenti ed incontestabili, dovranno preventivamente essere concordate da entrambi i genitori.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3