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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1410/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5297/2025
proposto da
Universita' Degli Studi Di Napoli Federico Ii - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6443/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 15 e pubblicata il 16/06/2021
- pronuncia sentenza n. 643/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 3 e pubblicata il 18/01/2023
Atti impositivi:
- AVV.SO RETTIF. n. 556654_62 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
entrambe le parti, il Comune presente in udienza, chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 ha presentato ricorso per riassunzione a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 32040/2024 pronunciata nei confronti dell'Società_1
ed il Comune di Napoli, depositata il 12 dicembre 2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, Sez. 3, n. 643, emessa in data 9 novembre 2022 e depositata in data 18 gennaio 2023, avente ad oggetto l'avviso in rettifica IMU per il periodo d'imposta 2015, prot. n.
556654/62, per l'importo complessivo di € 2.691.542,90.
Con la richiamata decisione la Corte ha ritenuto fondati il secondo ed il settimo motivo di ricorso con i quali il Comune aveva denunciato la violazione dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 per nullità della sentenza per inesistenza della motivazione - sull'accoglimento dell'appello di controparte e rigetto delle relative eccezioni del Comune sulle unità immobiliari indicate ai nn 16, 25 e 26 - in relazione alla violazione dell'art. 111, comma 6, della Costituzione e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in combinato disposto 3 con l'art. 156, comma 2, c.p.c. e sulla violazione di legge dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 in connessione all'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992 con riferimento a taluni immobili posseduti dall'Ateneo rinviando alla
CGT di secondo grado al fine di verificare, nel merito, la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi di esenzione.
Dopo la decisione della Cassazione le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48
D.Lgs. 546/92.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1, nel richiamare l'accordo conciliativo, ha evidenziato che il Comune di Napoli, alla luce delle statuizioni indicate nelle pronunce di rinvio della Corte di Cassazione con riferimento ai contenziosi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014, 2015 (di cui è causa), 2016 e 2017, ha applicato il dettato normativo indicato dall'art. 7, comma 1, lett. i) D.lgs. 504/92, come del resto interpretato in via autentica dall'art. 1, comma 71, L. 213/2023, ed ha quindi rideterminato gli importi in origine erroneamente calcolati negli avvisi di accertamento impugnati su cespiti esenti, nel minor importo dell'IMU del 2015 che risulta dovuta. Società_1, dal canto suo, ha accettato di pagare l'IMU sulle cabine elettriche e su taluni cespiti su cui si è convenuto sull'imponibilità, in luogo dell'esenzione.
Società_1 ha chiesto in via preliminare la riunione di tutti i giudizi che verranno riassunti a seguito delle decisioni della cassazione relativi agli altri anni oggetto dell'accordo, 2014, 2016 e 2017.
La richiesta non può trovare accoglimento non sussistendo ragioni di economia processuale che giustificano il differimento della definizione di questo giudizio e perché, essendo intervenuto l'accordo conciliativo, non v'è rischio di decisioni difformi. Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno liquidate nel modo previsto dall'accordo conciliativo
Quelle del giudizio di legittimità e di riassunzione sono compensate integralmente tra le parti, con esclusione della solidarietà tra le stesse.
Il Comune di Napoli si impegna al pagamento delle spese già liquidate in favore dell'Società_1 e del difensore di cui alla sentenza 643/03/2023 e degli importi versati dall'Società_1 medesimo a titolo di contributo unificato nei giudizi in cui il Comune è risultato soccombente.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese regolate come da motivazione.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5297/2025
proposto da
Universita' Degli Studi Di Napoli Federico Ii - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6443/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 15 e pubblicata il 16/06/2021
- pronuncia sentenza n. 643/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 3 e pubblicata il 18/01/2023
Atti impositivi:
- AVV.SO RETTIF. n. 556654_62 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
entrambe le parti, il Comune presente in udienza, chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 ha presentato ricorso per riassunzione a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 32040/2024 pronunciata nei confronti dell'Società_1
ed il Comune di Napoli, depositata il 12 dicembre 2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, Sez. 3, n. 643, emessa in data 9 novembre 2022 e depositata in data 18 gennaio 2023, avente ad oggetto l'avviso in rettifica IMU per il periodo d'imposta 2015, prot. n.
556654/62, per l'importo complessivo di € 2.691.542,90.
Con la richiamata decisione la Corte ha ritenuto fondati il secondo ed il settimo motivo di ricorso con i quali il Comune aveva denunciato la violazione dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 per nullità della sentenza per inesistenza della motivazione - sull'accoglimento dell'appello di controparte e rigetto delle relative eccezioni del Comune sulle unità immobiliari indicate ai nn 16, 25 e 26 - in relazione alla violazione dell'art. 111, comma 6, della Costituzione e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in combinato disposto 3 con l'art. 156, comma 2, c.p.c. e sulla violazione di legge dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 in connessione all'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992 con riferimento a taluni immobili posseduti dall'Ateneo rinviando alla
CGT di secondo grado al fine di verificare, nel merito, la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi di esenzione.
Dopo la decisione della Cassazione le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48
D.Lgs. 546/92.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1, nel richiamare l'accordo conciliativo, ha evidenziato che il Comune di Napoli, alla luce delle statuizioni indicate nelle pronunce di rinvio della Corte di Cassazione con riferimento ai contenziosi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014, 2015 (di cui è causa), 2016 e 2017, ha applicato il dettato normativo indicato dall'art. 7, comma 1, lett. i) D.lgs. 504/92, come del resto interpretato in via autentica dall'art. 1, comma 71, L. 213/2023, ed ha quindi rideterminato gli importi in origine erroneamente calcolati negli avvisi di accertamento impugnati su cespiti esenti, nel minor importo dell'IMU del 2015 che risulta dovuta. Società_1, dal canto suo, ha accettato di pagare l'IMU sulle cabine elettriche e su taluni cespiti su cui si è convenuto sull'imponibilità, in luogo dell'esenzione.
Società_1 ha chiesto in via preliminare la riunione di tutti i giudizi che verranno riassunti a seguito delle decisioni della cassazione relativi agli altri anni oggetto dell'accordo, 2014, 2016 e 2017.
La richiesta non può trovare accoglimento non sussistendo ragioni di economia processuale che giustificano il differimento della definizione di questo giudizio e perché, essendo intervenuto l'accordo conciliativo, non v'è rischio di decisioni difformi. Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno liquidate nel modo previsto dall'accordo conciliativo
Quelle del giudizio di legittimità e di riassunzione sono compensate integralmente tra le parti, con esclusione della solidarietà tra le stesse.
Il Comune di Napoli si impegna al pagamento delle spese già liquidate in favore dell'Società_1 e del difensore di cui alla sentenza 643/03/2023 e degli importi versati dall'Società_1 medesimo a titolo di contributo unificato nei giudizi in cui il Comune è risultato soccombente.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese regolate come da motivazione.