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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5447/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5447 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12.04.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato Parte_2
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4
, , Controparte_5 Controparte_6
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Elide Controparte_7
Mainenti e Concetta Manfra
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 5447/2021 1 Parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello, proposto avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 06.05.2021 che aveva definito il procedimento n. 30839/2019 RG accogliendo la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta dai cittadini brasiliani odierni appellati, compensando tra le parti per intero le spese di lite.
Nelle note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate il 27.03.2025 il Parte_1
appellante, preso atto delle sentenze gemelle nn. 22317 e 22318 del 2022, pronunciate nelle more dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha dichiarato “di rinunciare all'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza (rectius, ordinanza) impugnata”, confidando nella compensazione delle spese di lite ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
Parte appellata nelle note scritte depositate il 17.03.2025 aveva chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con condanna del appellante alla Parte_1
rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione, e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio,
a prescindere dall'accettazione delle altre parti. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione “è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così, Cass. n. 20191/2011; cfr. anche Cass. n. 5250/2018,
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/1999, Cass. n. 2268/1999).
Alla luce della giurisprudenza ora citata deve comunque trovare applicazione la regola dell'art. 306 comma quarto c.p.c., con conseguente rimborso delle spese di lite anticipate dagli appellati posto a carico di parte appellante, rinunciante al gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
r.g. n. 5447/2021 2 2) Liquida in favore degli appellati le spese di lite da questi anticipate, determinate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge, ponendole a carico di parte appellante, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
12.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5447/2021 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5447 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12.04.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato Parte_2
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4
, , Controparte_5 Controparte_6
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Elide Controparte_7
Mainenti e Concetta Manfra
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 5447/2021 1 Parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello, proposto avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 06.05.2021 che aveva definito il procedimento n. 30839/2019 RG accogliendo la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta dai cittadini brasiliani odierni appellati, compensando tra le parti per intero le spese di lite.
Nelle note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate il 27.03.2025 il Parte_1
appellante, preso atto delle sentenze gemelle nn. 22317 e 22318 del 2022, pronunciate nelle more dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha dichiarato “di rinunciare all'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza (rectius, ordinanza) impugnata”, confidando nella compensazione delle spese di lite ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
Parte appellata nelle note scritte depositate il 17.03.2025 aveva chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con condanna del appellante alla Parte_1
rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione, e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio,
a prescindere dall'accettazione delle altre parti. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione “è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così, Cass. n. 20191/2011; cfr. anche Cass. n. 5250/2018,
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/1999, Cass. n. 2268/1999).
Alla luce della giurisprudenza ora citata deve comunque trovare applicazione la regola dell'art. 306 comma quarto c.p.c., con conseguente rimborso delle spese di lite anticipate dagli appellati posto a carico di parte appellante, rinunciante al gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
r.g. n. 5447/2021 2 2) Liquida in favore degli appellati le spese di lite da questi anticipate, determinate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge, ponendole a carico di parte appellante, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
12.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5447/2021 3