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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9689 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31864 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni da sinistro stradale vertente
TRA
L' P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Apice (BN) alla Via San Martino n. 134, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmen Mesisca, presso il cui studio sito in Apice (BN) alla Via San Benedetto da Norcia ha eletto domicilio;
- APPELLANTE –
CONTRO
, (C.F. ); CP_1 C.F._1
- APPELLATO CONTUMACE-
E CONTRO
(P. IVA ); Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC in data
12.11.2018, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
13303/2018 del Giudice di Pace di Napoli, emessa il 22.03.2018 e depositata in
Cancelleria il 10.04.2018, non notificata alle controparti processuali.
Con tale pronuncia, il Giudice di Pace, ritenendo provato il sinistro stradale avvenuto in Napoli, sulla Via Marina, in data 16.09.2016, ha condannato la società appellante al pagamento, in favore di della somma di € 820,00 a CP_1 titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dal ciclomotore targato X7F6SV, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite, liquidate in € 240,00 per spese vive ed € 1.180,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. e oneri di legge.
La società appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste Tes_1 ritenuta priva di elementi utili a dimostrare i fatti allegati dall'attore,
[...] nonché per omesso esame di circostanze e fatti decisivi ai fini della corretta definizione del giudizio. L'appellante ha poi contestato la decisione del giudice di primo grado di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta in quanto dipendente della stessa.
Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea e la condanna di alla CP_1 rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 19.01.2021 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali, pur ritualmente citati, non si sono costituiti nel giudizio di appello;
con ordinanza del 24.09.2025 la causa è stata riservata in decisione, assegnando alla parte appellante il termine di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
In primo luogo, va affermata l'ammissibilità dell'appello proposto, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dalla disciplina di cui agli artt. 342 e 348
c.p.c.
Nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, I comma, del d.l. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, si richiede l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto
2 compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, l'atto di appello non deve necessariamente contenere l'indicazione della statuizione che il giudice di appello dovrebbe adottare, con formulazione di un “progetto alternativo di sentenza”, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza appellata o di parti di essa
(Cass. civ., Ord. n. 13535/2018).
Affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, di fatto, occorre che siano intellegibili i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione, e/o la specifica indicazione della erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi la quale, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere desunta dal materiale probatorio acquisito al processo.
Tale interpretazione della domanda si pone in linea con la finalità del processo, teso ad una pronuncia di merito e non già di mero rito (Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 26242 del 12.12.2014), e con la strumentalità delle norme processuali rispetto alla “giustizia della decisione”, senza che le stesse possano essere ritenute “il fine stesso del processo”
(Cass. civ., ord. n. 13535/2018).
In questo senso, si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale ha precisato che
“il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”
(Cass. Civ. sent. n. 7675/2019; Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 27199/2017).
3 Alla luce di quanto indicato, va quindi affermata l'ammissibilità dell'appello spiegato dalla con il quale non solo sono state mosse specifiche Parte_1 censure avverso la decisione del Giudice di primo grado, ma è, altresì, stata enunciata la differente decisione che il Giudice di Pace di Napoli avrebbe dovuto assumere.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di Pace di Napoli. In particolare, ha lamentato la mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dal teste
, ingiustamente ritenuto inattendibile per il solo fatto di essere dipendente Tes_2 della società convenuta, nonché l'omessa considerazione del disconoscimento del sinistro e della denuncia-querela presentata dalla convenuta in relazione ai fatti di causa.
Orbene, in via preliminare, occorre verificare se le prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado siano idonee a dimostrare l'effettivo verificarsi del sinistro stradale secondo le modalità descritte nell'atto di citazione. A tal fine, si rende necessario procedere a un esame critico e complessivo delle deposizioni rese da tutti i testi escussi, al fine di accertare se esse possano, o meno, fornire adeguato supporto probatorio alla domanda risarcitoria proposta da CP_1
Sul punto, va osservato che il giudice di primo grado è incorso in errore nel ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dal teste , fondando tale valutazione Tes_2 unicamente sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta, Parte_1
Tale circostanza, di per sé sola, non è sufficiente ad inficiare l'attendibilità del teste, dovendosi invece procedere a una valutazione complessiva della deposizione, in relazione alla sua coerenza interna, alla rispondenza con gli altri elementi probatori e all'assenza di elementi concreti di parzialità o interesse personale nel risultato della lite.
4 Come noto, “la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. civ., sent. n. 7623 del 18.04.2016; in termini Cass. civ., ord. n. 21239 del 09.08.2019; Cass. civ., ord. n. 26547 del
30.09.2021).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi, i quali possano inficiare l'attendibilità delle deposizioni rese, in particolare facendo leva sul rapporto di dipendenza del testimone con la società convenuta, essendo pacificamente ammessa la possibilità che anche i dipendenti di società commerciali possano deporre in qualità di testimoni nel processo, senza che, per tale solo motivo, possa esserne ritenuta l'inattendibilità (cfr, da ultimo, Cass. civ., sent. n. 2075 del 29.01.2013; conforme Cass. civ., sent. n. 15197 del 06.08.2004).
Ciò detto, dall'esame delle risultanze probatorie raccolte in primo grado è emerso che le dichiarazioni rese dai due testimoni risultano diametralmente opposte.
Infatti, il teste indicato dalla parte convenuta ha negato che si fosse verificato l'incidente descritto. Il teste , all'udienza del 29.11.2017 ha infatti Testimone_3 riferito che: “ADR Si è vero, perché tre volte a settimana consegniamo biancheria all'MGallery rispettando l'orario 8:30/9:30. Non posso dire se alle ore 9:30 avevamo già finito la consegna e dunque eravamo sulla strada del ritorno. ADR È vero, quel giorno l'VE
US era condotto da così come avveniva in quel periodo mentre io ero alla guida CP_3 dell'autovettura che solitamente segue l'autocarro e provvedo materialmente ad aiutare nel carico della biancheria sporca e nello scarico di quella pulita. ADR Si è vero, non ha subito alcuna collisione con alcun mezzo. So ciò perché seguivo l'autocarro. ADR È falso, in quanto ribadisco in quel giorno il 16.09.2016 non si è verificato alcun incidente che ha visto
5 coinvolto l'VE US. ADR Non è vero, per le motivazioni già dette. ADR Non è vero, sempre per le motivazioni già dette. ADR Non è vero, per le motivazioni già esposte. “.
Mentre il teste indicato dalla parte attrice, ha invece riferito: Testimone_1
“ADR Non ho mai reso dichiarazioni innanzi al giudice di pace, sono indifferente alle parti del giudizio e sono pensionato. ADR Era metà settembre del 2016 a Napoli alla via Marina verso le 9:20/9:30 circa. ADR Mi trovavo a piedi altezza ex edificio del collocamento, ho visto incolonnati nel traffico un tir giallo che nel procedere. non arrestando per tempo la marcia, tamponava il lato posteriore di uno scooter Zip di colore scuro facendolo cadere al suolo sul lato destro. ADR Preciso che il conducente dello scooter Zip scuro non è caduto e il suddetto scooter risultava essere molto vecchio di almeno 20 anni. ADR Preciso che il veicolo Zip è un ciclomotore. ADR Dopo l'impatto mi sono avvicinato per aiutare ed è sceso anche il conducente del tir. ADR Preciso che ho aiutato il conducente del ciclomotore Zip, un giovane dell'età di 23-24 anni, mentre sul tir giallo c'era solo il conducente un signore di circa 44/45 anni. ADR Preciso che ho aiutato solo ad alzare il ciclomotore Zip, mentre, il conducente non aveva riportato alcuna lesione. ADR Preciso che il tir giallo e il ciclomotore Zip marciavano con direzione verso San Giovanni a Teduccio. ADR Preciso che il tir con la sua parte anteriore colpiva la targa posteriore del ciclomotore Zip ed a seguito dell'urto cadeva sulla sua porta destra ed il conducente con cadeva al suolo- ADR Preciso che è stato un urto normale. ADR C'era traffico e si procedeva normalmente, scorrevole. ADR Preciso che il tir giallo non presentava danni, mentre il ciclomotore Zip riportava per la caduta al suolo sulla destra danni alla pedana, parafango, sterzo e porta laterale posteriore destra ovvero alla scocca.
ADR Preciso che quando è accaduto l'incidente in via Marina i veicoli con direzione San
Giovanni a Teduccio marciavano incolonnati e su file paralleli ed il ciclomotore Zip si trovava davanti il tir. ADR Preciso che sia il tir che il ciclomotore marciavano sul lato destro della strada e alla loro sinistra vi erano altri veicoli. ADR Preciso che al centro di via Marina
c'è un “serpentone” spartitraffico dove transitavano i mezzi pubblici. ADR Preciso che mi trovavo sul marciapiede destro ed ho assistito allo scambio di generalità tra il conducente dello Zip e quello del tir il tutto è durato tra i 5 e gli 8 minuti. ADR Dopo l'impatto il motorino era marciante e sono qui perché ho lasciato il recapito telefonico al conducente dello stesso, il quale è andato via tranquillamento da solo. ADR Preciso che ho lasciato al
6 Contr conducente del ciclomotore nome, cognome e numero di telefono. Riconosco dalle foto il ciclomotore Zip coinvolto nel sinistro.”
Le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice non appaiono idonee a comprovare le circostanze dedotte nell'atto di citazione da Dall'esame complessivo CP_1 della deposizione emergono infatti molti elementi contraddittori che concorrono a dubitare oltre che dell'attendibilità del teste stesso anche della verificazione dell'evento lesivo così come descritto.
Un primo elemento sintomatico della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice emerge dalla circostanza che lo stesso ha riferito come il camion, ritenuto responsabile del sinistro, avrebbe urtato il ciclomotore senza tuttavia provocare anche la caduta al suolo del suo conducente.
Tale ricostruzione dei fatti appare, tuttavia, intrinsecamente poco plausibile.
In un contesto di traffico urbano regolare — quale quello descritto dallo stesso teste
— è infatti ragionevole ritenere che l'urto tra un automezzo pesante e un ciclomotore di ridotte dimensioni determini oltre che la perdita di equilibrio del mezzo più leggero anche la caduta al suolo del suo conducente.
La dinamica prospettata dal teste, dunque, non risulta conforme a un ordinario criterio di verosimiglianza e contribuisce a minare l'attendibilità complessiva della sua deposizione.
Appare altresì inverosimile che un urto idoneo a provocare i danni descritti al ciclomotore non abbia prodotto alcuna conseguenza sul camion investitore da come invece si evince dalle riproduzioni fotografiche depositate in atti dalla società convenuta.
Anche sotto tale profilo la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore non appare sorretta da un adeguato riscontro probatorio, confermando le perplessità già evidenziate in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro.
Inoltre, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, oggi appellato, non appaiono idonee a suffragare le allegazioni dell'attore, in quanto descrivono la dinamica del
7 sinistro in maniera sommaria e priva di specificità. Il teste, infatti, non ha fornito alcun elemento concreto utile all'identificazione del camion ritenuto danneggiante
— quali, ad esempio, la presenza di eventuali scritte sulla carrozzeria o altri particolari distintivi, oltre il semplice colore giallo — circostanza che riduce sensibilmente la rilevanza delle dichiarazioni ai fini della ricostruzione dell'accaduto.
Parte appellante, al contrario, ha tempestivamente disconosciuto il sinistro ed ha depositato in giudizio idonea denuncia-querela, che, unitamente alle dichiarazioni rese dal teste , è idonea a far dubitare della veridicità dell'evento dannoso così Tes_2 come descritto in citazione.
Per tali ragioni, l'appello deve ritenersi fondato, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata.
In ragione dell'accoglimento dell'appello e su espressa richiesta di parte appellante, anche le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere riformate.
Le spese processuali, liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le fasi introduttiva, di studio e decisionale sullo scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che ci si discosta dai valori medi in ragione dell'assenza di attività difensiva complessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 31864/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello della sentenza n. 13303/2018 del Giudice di Pace di Napoli, emessa il 22.03.2018 e depositata in Cancelleria il 10.04.2018, non notificata alle controparti processuali, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da CP_1
8 b) condanna al pagamento, in favore della società appellante, delle CP_1 spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi € 346,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) condanna al pagamento, in favore della società appellante, delle CP_1 spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in complessivi € 662,00 per compensi professionali ed € 70,00 per le spese, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 27 ottobre 2025
Il G.U.
(dott.ssa Silvia Blasi)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31864 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni da sinistro stradale vertente
TRA
L' P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Apice (BN) alla Via San Martino n. 134, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmen Mesisca, presso il cui studio sito in Apice (BN) alla Via San Benedetto da Norcia ha eletto domicilio;
- APPELLANTE –
CONTRO
, (C.F. ); CP_1 C.F._1
- APPELLATO CONTUMACE-
E CONTRO
(P. IVA ); Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC in data
12.11.2018, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
13303/2018 del Giudice di Pace di Napoli, emessa il 22.03.2018 e depositata in
Cancelleria il 10.04.2018, non notificata alle controparti processuali.
Con tale pronuncia, il Giudice di Pace, ritenendo provato il sinistro stradale avvenuto in Napoli, sulla Via Marina, in data 16.09.2016, ha condannato la società appellante al pagamento, in favore di della somma di € 820,00 a CP_1 titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dal ciclomotore targato X7F6SV, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite, liquidate in € 240,00 per spese vive ed € 1.180,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. e oneri di legge.
La società appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste Tes_1 ritenuta priva di elementi utili a dimostrare i fatti allegati dall'attore,
[...] nonché per omesso esame di circostanze e fatti decisivi ai fini della corretta definizione del giudizio. L'appellante ha poi contestato la decisione del giudice di primo grado di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta in quanto dipendente della stessa.
Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea e la condanna di alla CP_1 rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 19.01.2021 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali, pur ritualmente citati, non si sono costituiti nel giudizio di appello;
con ordinanza del 24.09.2025 la causa è stata riservata in decisione, assegnando alla parte appellante il termine di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
In primo luogo, va affermata l'ammissibilità dell'appello proposto, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dalla disciplina di cui agli artt. 342 e 348
c.p.c.
Nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, I comma, del d.l. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, si richiede l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto
2 compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, l'atto di appello non deve necessariamente contenere l'indicazione della statuizione che il giudice di appello dovrebbe adottare, con formulazione di un “progetto alternativo di sentenza”, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza appellata o di parti di essa
(Cass. civ., Ord. n. 13535/2018).
Affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, di fatto, occorre che siano intellegibili i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione, e/o la specifica indicazione della erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi la quale, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere desunta dal materiale probatorio acquisito al processo.
Tale interpretazione della domanda si pone in linea con la finalità del processo, teso ad una pronuncia di merito e non già di mero rito (Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 26242 del 12.12.2014), e con la strumentalità delle norme processuali rispetto alla “giustizia della decisione”, senza che le stesse possano essere ritenute “il fine stesso del processo”
(Cass. civ., ord. n. 13535/2018).
In questo senso, si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale ha precisato che
“il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”
(Cass. Civ. sent. n. 7675/2019; Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 27199/2017).
3 Alla luce di quanto indicato, va quindi affermata l'ammissibilità dell'appello spiegato dalla con il quale non solo sono state mosse specifiche Parte_1 censure avverso la decisione del Giudice di primo grado, ma è, altresì, stata enunciata la differente decisione che il Giudice di Pace di Napoli avrebbe dovuto assumere.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di Pace di Napoli. In particolare, ha lamentato la mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dal teste
, ingiustamente ritenuto inattendibile per il solo fatto di essere dipendente Tes_2 della società convenuta, nonché l'omessa considerazione del disconoscimento del sinistro e della denuncia-querela presentata dalla convenuta in relazione ai fatti di causa.
Orbene, in via preliminare, occorre verificare se le prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado siano idonee a dimostrare l'effettivo verificarsi del sinistro stradale secondo le modalità descritte nell'atto di citazione. A tal fine, si rende necessario procedere a un esame critico e complessivo delle deposizioni rese da tutti i testi escussi, al fine di accertare se esse possano, o meno, fornire adeguato supporto probatorio alla domanda risarcitoria proposta da CP_1
Sul punto, va osservato che il giudice di primo grado è incorso in errore nel ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dal teste , fondando tale valutazione Tes_2 unicamente sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta, Parte_1
Tale circostanza, di per sé sola, non è sufficiente ad inficiare l'attendibilità del teste, dovendosi invece procedere a una valutazione complessiva della deposizione, in relazione alla sua coerenza interna, alla rispondenza con gli altri elementi probatori e all'assenza di elementi concreti di parzialità o interesse personale nel risultato della lite.
4 Come noto, “la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. civ., sent. n. 7623 del 18.04.2016; in termini Cass. civ., ord. n. 21239 del 09.08.2019; Cass. civ., ord. n. 26547 del
30.09.2021).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi, i quali possano inficiare l'attendibilità delle deposizioni rese, in particolare facendo leva sul rapporto di dipendenza del testimone con la società convenuta, essendo pacificamente ammessa la possibilità che anche i dipendenti di società commerciali possano deporre in qualità di testimoni nel processo, senza che, per tale solo motivo, possa esserne ritenuta l'inattendibilità (cfr, da ultimo, Cass. civ., sent. n. 2075 del 29.01.2013; conforme Cass. civ., sent. n. 15197 del 06.08.2004).
Ciò detto, dall'esame delle risultanze probatorie raccolte in primo grado è emerso che le dichiarazioni rese dai due testimoni risultano diametralmente opposte.
Infatti, il teste indicato dalla parte convenuta ha negato che si fosse verificato l'incidente descritto. Il teste , all'udienza del 29.11.2017 ha infatti Testimone_3 riferito che: “ADR Si è vero, perché tre volte a settimana consegniamo biancheria all'MGallery rispettando l'orario 8:30/9:30. Non posso dire se alle ore 9:30 avevamo già finito la consegna e dunque eravamo sulla strada del ritorno. ADR È vero, quel giorno l'VE
US era condotto da così come avveniva in quel periodo mentre io ero alla guida CP_3 dell'autovettura che solitamente segue l'autocarro e provvedo materialmente ad aiutare nel carico della biancheria sporca e nello scarico di quella pulita. ADR Si è vero, non ha subito alcuna collisione con alcun mezzo. So ciò perché seguivo l'autocarro. ADR È falso, in quanto ribadisco in quel giorno il 16.09.2016 non si è verificato alcun incidente che ha visto
5 coinvolto l'VE US. ADR Non è vero, per le motivazioni già dette. ADR Non è vero, sempre per le motivazioni già dette. ADR Non è vero, per le motivazioni già esposte. “.
Mentre il teste indicato dalla parte attrice, ha invece riferito: Testimone_1
“ADR Non ho mai reso dichiarazioni innanzi al giudice di pace, sono indifferente alle parti del giudizio e sono pensionato. ADR Era metà settembre del 2016 a Napoli alla via Marina verso le 9:20/9:30 circa. ADR Mi trovavo a piedi altezza ex edificio del collocamento, ho visto incolonnati nel traffico un tir giallo che nel procedere. non arrestando per tempo la marcia, tamponava il lato posteriore di uno scooter Zip di colore scuro facendolo cadere al suolo sul lato destro. ADR Preciso che il conducente dello scooter Zip scuro non è caduto e il suddetto scooter risultava essere molto vecchio di almeno 20 anni. ADR Preciso che il veicolo Zip è un ciclomotore. ADR Dopo l'impatto mi sono avvicinato per aiutare ed è sceso anche il conducente del tir. ADR Preciso che ho aiutato il conducente del ciclomotore Zip, un giovane dell'età di 23-24 anni, mentre sul tir giallo c'era solo il conducente un signore di circa 44/45 anni. ADR Preciso che ho aiutato solo ad alzare il ciclomotore Zip, mentre, il conducente non aveva riportato alcuna lesione. ADR Preciso che il tir giallo e il ciclomotore Zip marciavano con direzione verso San Giovanni a Teduccio. ADR Preciso che il tir con la sua parte anteriore colpiva la targa posteriore del ciclomotore Zip ed a seguito dell'urto cadeva sulla sua porta destra ed il conducente con cadeva al suolo- ADR Preciso che è stato un urto normale. ADR C'era traffico e si procedeva normalmente, scorrevole. ADR Preciso che il tir giallo non presentava danni, mentre il ciclomotore Zip riportava per la caduta al suolo sulla destra danni alla pedana, parafango, sterzo e porta laterale posteriore destra ovvero alla scocca.
ADR Preciso che quando è accaduto l'incidente in via Marina i veicoli con direzione San
Giovanni a Teduccio marciavano incolonnati e su file paralleli ed il ciclomotore Zip si trovava davanti il tir. ADR Preciso che sia il tir che il ciclomotore marciavano sul lato destro della strada e alla loro sinistra vi erano altri veicoli. ADR Preciso che al centro di via Marina
c'è un “serpentone” spartitraffico dove transitavano i mezzi pubblici. ADR Preciso che mi trovavo sul marciapiede destro ed ho assistito allo scambio di generalità tra il conducente dello Zip e quello del tir il tutto è durato tra i 5 e gli 8 minuti. ADR Dopo l'impatto il motorino era marciante e sono qui perché ho lasciato il recapito telefonico al conducente dello stesso, il quale è andato via tranquillamento da solo. ADR Preciso che ho lasciato al
6 Contr conducente del ciclomotore nome, cognome e numero di telefono. Riconosco dalle foto il ciclomotore Zip coinvolto nel sinistro.”
Le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice non appaiono idonee a comprovare le circostanze dedotte nell'atto di citazione da Dall'esame complessivo CP_1 della deposizione emergono infatti molti elementi contraddittori che concorrono a dubitare oltre che dell'attendibilità del teste stesso anche della verificazione dell'evento lesivo così come descritto.
Un primo elemento sintomatico della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice emerge dalla circostanza che lo stesso ha riferito come il camion, ritenuto responsabile del sinistro, avrebbe urtato il ciclomotore senza tuttavia provocare anche la caduta al suolo del suo conducente.
Tale ricostruzione dei fatti appare, tuttavia, intrinsecamente poco plausibile.
In un contesto di traffico urbano regolare — quale quello descritto dallo stesso teste
— è infatti ragionevole ritenere che l'urto tra un automezzo pesante e un ciclomotore di ridotte dimensioni determini oltre che la perdita di equilibrio del mezzo più leggero anche la caduta al suolo del suo conducente.
La dinamica prospettata dal teste, dunque, non risulta conforme a un ordinario criterio di verosimiglianza e contribuisce a minare l'attendibilità complessiva della sua deposizione.
Appare altresì inverosimile che un urto idoneo a provocare i danni descritti al ciclomotore non abbia prodotto alcuna conseguenza sul camion investitore da come invece si evince dalle riproduzioni fotografiche depositate in atti dalla società convenuta.
Anche sotto tale profilo la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore non appare sorretta da un adeguato riscontro probatorio, confermando le perplessità già evidenziate in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro.
Inoltre, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, oggi appellato, non appaiono idonee a suffragare le allegazioni dell'attore, in quanto descrivono la dinamica del
7 sinistro in maniera sommaria e priva di specificità. Il teste, infatti, non ha fornito alcun elemento concreto utile all'identificazione del camion ritenuto danneggiante
— quali, ad esempio, la presenza di eventuali scritte sulla carrozzeria o altri particolari distintivi, oltre il semplice colore giallo — circostanza che riduce sensibilmente la rilevanza delle dichiarazioni ai fini della ricostruzione dell'accaduto.
Parte appellante, al contrario, ha tempestivamente disconosciuto il sinistro ed ha depositato in giudizio idonea denuncia-querela, che, unitamente alle dichiarazioni rese dal teste , è idonea a far dubitare della veridicità dell'evento dannoso così Tes_2 come descritto in citazione.
Per tali ragioni, l'appello deve ritenersi fondato, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata.
In ragione dell'accoglimento dell'appello e su espressa richiesta di parte appellante, anche le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere riformate.
Le spese processuali, liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le fasi introduttiva, di studio e decisionale sullo scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che ci si discosta dai valori medi in ragione dell'assenza di attività difensiva complessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 31864/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello della sentenza n. 13303/2018 del Giudice di Pace di Napoli, emessa il 22.03.2018 e depositata in Cancelleria il 10.04.2018, non notificata alle controparti processuali, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da CP_1
8 b) condanna al pagamento, in favore della società appellante, delle CP_1 spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi € 346,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) condanna al pagamento, in favore della società appellante, delle CP_1 spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in complessivi € 662,00 per compensi professionali ed € 70,00 per le spese, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 27 ottobre 2025
Il G.U.
(dott.ssa Silvia Blasi)
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