Articolo 96 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 95Articolo 97
Versione
15 marzo 1968
Art. 96.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1968