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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/09/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3181/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3181/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Ivan Parte_1
Illiano
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Girolamo Sarnelli
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2021 emesso dal
Tribunale di Nola in favore di per l'importo di € Controparte_1
8.922,92, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in ragione dell'inadempimento, ad opera dell'opponente, di due contratti di credito al consumo stipulati con la e, nella Controparte_1
presente sede, il lamentava l'applicazione di condizioni e interessi Pt_1
usurari, la mancata conclusione del contratto di mutuo e la mancanza di prova del credito.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale Controparte_1
resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività
istruttoria e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza cartolare del 03/07/2025 il procedimento veniva riservato in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
2 Preliminarmente, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
3 dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame la a fondamento del proprio credito, produceva in CP_1
giudizio, sin dalla fase monitoria, il contratto n. 20012918148602, con estratto conto e certificazione ex art. 50 TUB, ed il contratto n. 20012918148604,
4 anch'esso corredato da estratto conto e certificazione ex art. 50 TUB, provando quindi, in maniera adeguata, la propria pretesa creditoria. Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi,
impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta, e da questa adeguatamente provato, ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
Per quanto attiene all'eccezione relativa al superamento del tasso soglia e all'applicazione di condizioni e tassi usurari, giova rammentare che “Nei
contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e
mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia
dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di
determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in
vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un
tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la
pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto
superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione
del contratto” (Cass. civ. 24675/2017). Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla
misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso
che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli
stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso
moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura
5 del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e
provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. civ. Sezioni
Unite n. 19597/2020). Alla luce di quanto sopra evidenziato, incombe sulla parte che intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di una banca fornire, da un lato, i decreti ministeriali per i trimestri di riferimento e,
dall'altro lato, individuare la percentuale oltre soglia, allegando altresì le singole poste ritenute indebite e puntualizzando in che modo si è giunti al superamento dei tassi soglia, così provando l'applicazione dei tassi usurari, non essendo sufficiente a tale scopo la sola allegazione dei decreti ministeriali e l'invocazione dell'usura. Per questi ultimi aspetti l'onere probatorio in capo all'opponente non può dirsi raggiunto, non avendo quest'ultimo indicato le poste ritenute indebite e, di conseguenza, non avendo effettuato un ricalcolo che consentisse l'accertamento del saldo reale. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di tali carenze, non si possa sopperire a quest'ultime attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile che non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, di talché a ragione deve essere negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Civ. n.
30218/2017). In ogni caso, avendo la banca opposta prodotto i decreti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti al periodo di apertura delle linee di credito, appare opportuno rilevare che dagli stessi non si evince il superamento dei tassi soglia determinati al momento della stipula dei contratti.
6 Parimenti infondato appare il motivo di opposizione concernente la mancata conclusione del contratto. Difatti, la principale deduzione sulla quale si fonda tale eccezione, ovvero la mancata prova dell'erogazione e, dunque, della consegna dell'importo finanziato, non trova alcun riscontro probatorio. Al
contrario, attraverso la produzione degli estratti conto e della documentazione afferente, l'opposta provava l'esistenza dei finanziamenti e l'erogazione degli importi. Difatti, nel fascicolo de quo si rinviene la richiesta di pagamento del
Dott. effettuata in ragione del contratto di credito al consumo Controparte_2
per cui è causa e relativa alle prestazioni dentistiche eseguite in favore dell'opponente; inoltre, anche i pagamenti parziali di alcuni ratei ed il pagamento spontaneo di € 300,00 dedotto dallo stesso opponente in citazione sono del tutto inconferenti con l'ipotesi di mancata erogazione delle somme finanziate.
Orbene, per tutte le suesposte ragioni l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 612/2021 emesso dal Tribunale di Nola;
7 - Condanna l'opponente al pagamento, in Parte_1
favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Nola, 26/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3181/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Ivan Parte_1
Illiano
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Girolamo Sarnelli
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2021 emesso dal
Tribunale di Nola in favore di per l'importo di € Controparte_1
8.922,92, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in ragione dell'inadempimento, ad opera dell'opponente, di due contratti di credito al consumo stipulati con la e, nella Controparte_1
presente sede, il lamentava l'applicazione di condizioni e interessi Pt_1
usurari, la mancata conclusione del contratto di mutuo e la mancanza di prova del credito.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale Controparte_1
resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività
istruttoria e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza cartolare del 03/07/2025 il procedimento veniva riservato in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
2 Preliminarmente, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
3 dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame la a fondamento del proprio credito, produceva in CP_1
giudizio, sin dalla fase monitoria, il contratto n. 20012918148602, con estratto conto e certificazione ex art. 50 TUB, ed il contratto n. 20012918148604,
4 anch'esso corredato da estratto conto e certificazione ex art. 50 TUB, provando quindi, in maniera adeguata, la propria pretesa creditoria. Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi,
impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta, e da questa adeguatamente provato, ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
Per quanto attiene all'eccezione relativa al superamento del tasso soglia e all'applicazione di condizioni e tassi usurari, giova rammentare che “Nei
contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e
mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia
dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di
determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in
vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un
tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la
pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto
superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione
del contratto” (Cass. civ. 24675/2017). Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla
misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso
che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli
stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso
moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura
5 del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e
provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. civ. Sezioni
Unite n. 19597/2020). Alla luce di quanto sopra evidenziato, incombe sulla parte che intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di una banca fornire, da un lato, i decreti ministeriali per i trimestri di riferimento e,
dall'altro lato, individuare la percentuale oltre soglia, allegando altresì le singole poste ritenute indebite e puntualizzando in che modo si è giunti al superamento dei tassi soglia, così provando l'applicazione dei tassi usurari, non essendo sufficiente a tale scopo la sola allegazione dei decreti ministeriali e l'invocazione dell'usura. Per questi ultimi aspetti l'onere probatorio in capo all'opponente non può dirsi raggiunto, non avendo quest'ultimo indicato le poste ritenute indebite e, di conseguenza, non avendo effettuato un ricalcolo che consentisse l'accertamento del saldo reale. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di tali carenze, non si possa sopperire a quest'ultime attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile che non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, di talché a ragione deve essere negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Civ. n.
30218/2017). In ogni caso, avendo la banca opposta prodotto i decreti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti al periodo di apertura delle linee di credito, appare opportuno rilevare che dagli stessi non si evince il superamento dei tassi soglia determinati al momento della stipula dei contratti.
6 Parimenti infondato appare il motivo di opposizione concernente la mancata conclusione del contratto. Difatti, la principale deduzione sulla quale si fonda tale eccezione, ovvero la mancata prova dell'erogazione e, dunque, della consegna dell'importo finanziato, non trova alcun riscontro probatorio. Al
contrario, attraverso la produzione degli estratti conto e della documentazione afferente, l'opposta provava l'esistenza dei finanziamenti e l'erogazione degli importi. Difatti, nel fascicolo de quo si rinviene la richiesta di pagamento del
Dott. effettuata in ragione del contratto di credito al consumo Controparte_2
per cui è causa e relativa alle prestazioni dentistiche eseguite in favore dell'opponente; inoltre, anche i pagamenti parziali di alcuni ratei ed il pagamento spontaneo di € 300,00 dedotto dallo stesso opponente in citazione sono del tutto inconferenti con l'ipotesi di mancata erogazione delle somme finanziate.
Orbene, per tutte le suesposte ragioni l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 612/2021 emesso dal Tribunale di Nola;
7 - Condanna l'opponente al pagamento, in Parte_1
favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Nola, 26/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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