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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1721/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1721/2023 promossa da:
difeso dall'avv. PELIZZI FIOLINI MARCO, ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in VIA GARIBALDI, 5 10122 TORINO
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione e riservate ulteriori produzioni, eccezioni e deduzioni, anche in via istruttoria, nei termini di rito, così provvedere:
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierno attore per complessivi € 12.198,70, di cui € 11.058,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 1.140,70 a titolo di danno patrimoniale ovvero nella somma diversa ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre ad un aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali
(ex art. 4, comma 1bis, D.M 55/2014 e ssmm), rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% (se dovuta), contributo
unificato e marca da bollo, spese successive occorrende, con distrazione delle stesse in favore del legale antistatario.
1 Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 25.01.2023, conveniva Parte_1
in giudizio il , rappresentando i seguenti fatti. Controparte_1
• In data 23.12.2021, ore 14.00/14.30 circa, percorreva a bordo del suo Parte_1
velocipede, Lungo Dora Savona in direzione C.so XI Febbraio.
• Giunto in prossimità dei civici 26-30 di Lungo Dora Savona, l'attore cadeva improvvisamente a terra a causa del manto stradale dissestato. Secondo la ricostruzione attorea, il , a causa Parte_1
della manovra improvvisa di un veicolo, doveva spostarsi a sinistra della carreggiata dove erano presenti grosse buche, non segnalate e non visibili perché totalmente coperte da fogliame.
• Sul luogo del sinistro, a 5 giorni di distanza dall'evento, intervenivano gli Agenti di Polizia
Municipale che redigevano verbale dell'accaduto e rilevavano la presenza di alcune buche sul manto stradale, per il ripristino delle quali veniva attivato il personale del magazzino tecnico comunale (doc. 1).
• A causa della caduta, il lamentava forti dolori all'anca, al braccio, alla mano e alla Parte_1 spalla destra e veniva pertanto trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Gradenigo di;
CP_1
lì veniva diagnosticata lussazione della spalla destra con 15 giorni di prognosi.
Chiedeva pertanto di accertare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
e/o ex art. 2043 c.c., e di condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 1.140,70 per spese mediche, e non patrimoniali quantificati in € 11.058,00, oltre rivalutazione e interessi.
Non si costituiva il , dichiarato contumace in data 31.05.2023. Controparte_1
La causa è stata istruita a mezzo testi e CTU medico legale.
È stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2025, con deposito della sentenza entro i successivi 30 giorni.
****
2 Sulla dinamica del sinistro ha sostenuto di essere caduto dalla sua bicicletta mentre percorreva Lungo Parte_1
Dora Siena, a causa della presenza sul manto stradale, di buche non segnalate e non visibili perché coperte da fogliame.
La ricostruzione di parte attrice è stata confermata dal teste escusso all'udienza del 19.04.2024, presente sul luogo al momento del sinistro, e trova altresì riscontro nella documentazione allegata in atti.
• La teste ha riferito: Cap. 1) Confermo io stavo camminando e l'ho visto lui Testimone_1 era davanti a me. Cap. 2) L'ho visto che era già caduto era a terra. L'ho soccorso perché ho visto che era dolorante. Cap. 3) C'erano buche e tante foglie perché era inverno ed era molto sporco per terra. Non c'erano segnali di pericolo. Cap. 4) Confermo come detto. Cap. 5) C'era un altro signore che non conosco è vero.
• Gli Agenti della Polizia Municipale, a seguito dell'incidente denunciato dal , hanno Parte_1 eseguito un sopralluogo e redatto verbale di incidente (doc. 1), nel quale si legge che l'agente verbalizzante, giunto in Lungo Dora Siena, in corrispondenza del civico n. 30, appurava la presenza di buche sul manto stradale, per il ripristino delle quali veniva attivato il personale del magazzino tecnico comunale…su richiesta del referente, giungeva una squadra del Pronto
Intervento Comunale, i cui componenti provvedevano alla messa in sicurezza dell'area; alla relazione era poi allegato lo schizzo planimetrico con rappresentazione grafica delle buche presenti sul manto stradale e constatate dalla polizia municipale.
In definitiva, sono stati provati il dissesto del luogo dove è avvenuto l'incidente e la dinamica del medesimo:
✓ la testimone , che ha assistito al sinistro, ha confermato la dinamica, ossia che Testimone_1
l'attore è caduto in Lungo Dora Siena, in prossimità dei civici 26-30; che la caduta è stata causata dalle buche presenti sul manto stradale che non erano segnalate e perdipiù erano coperte dal fogliame e quindi evidentemente non visibili dal ciclista che non ha potuto evitarle;
✓ la presenza delle buche è stata constatata anche dagli Agenti di Polizia Municipale, intervenuti poi sul luogo del sinistro, che hanno provveduto a segnalare immediatamente il pericolo perché la zona venisse messa in sicurezza, come poi in effetti è avvenuto.
Sulla responsabilità del Controparte_1
Il sinistro sopra descritto è avvenuto in Lungo Dora Siena, strada urbana all'interno del Comune
3 di , di cui questi è proprietario e custode;
sul gravava pertanto l'obbligo di manutenere CP_1 CP_1
la strada, rimuovendo eventuali insidie ed eseguendo i lavori per il ripristino del manto stradale laddove dissestato.
La vicenda che ci occupa è giuridicamente inquadrabile nell'art. 2051 c.c. in forza del quale
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Questa norma è stata oggetto di plurime pronunce giurisprudenziali che concordano nell'affermare che:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo;
- il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo
tanto al custode quanto al danneggiato;
del terzo, in un comportamento della vittima;
- se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile. (Cassazione civile sez. III,
24/05/2024, ud. 08/05/2024, dep. 24/05/2024, n.14566).
Sicché, il danneggiato è onerato di provare lo stato dei luoghi, la dinamica del sinistro, e il nesso causale tra l'evento e il danno occorso;
mentre spetta al proprietario/custode, in questo caso il fornire la prova liberatoria. CP_1
Come detto, ha assolto al proprio onere probatorio: la dinamica del sinistro e Parte_1
la presenza delle buche - non segnalate e non evitabili perché coperte da fogliame -, è stata confermata da una teste che ha assistito all'evento; lo stato dei luoghi è stato altresì constatato dalla Polizia
Municipale, come si evince dal verbale sub doc. 1 citazione.
Al contrario, il , rimanendo contumace, non ha assolto all'onere su di esso Controparte_1 incombente di provare la sussistenza di un caso fortuito, ossia l'interruzione del nesso causale e la non imputabilità dell'evento all'ente pubblico.
La responsabilità nel sinistro per cui è causa è pertanto imputabile esclusivamente al CP_1
.
[...]
Sui danni
4 Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
a) danno non patrimoniale per le lesioni patite a causa della caduta dalla bicicletta;
b) danno patrimoniale pari all'importo delle spese mediche sostenute, compresa la consulenza stragiudiziale.
Per l'accertamento di questi danni è stata disposta CTU medico legale, all'esito della quale è emerso che:
✓ le lesioni riportate dal sono compatibili con il sinistro descritto in atti (caduta dalla Parte_1
bicicletta);
✓ nell'evento traumatico per cui è causa il Periziato ha riportato lussazione della spalla destra, che è stata trattata conservativamente con idoneo bendaggio e adeguata fisioterapia di recupero funzionale;
a far data dal termine del ciclo di FKT effettuato nella primavera del
2022 non risultano ulteriori controlli clinico-strumentali né trattamenti terapeutici;
il Periziato presenta oggi uno stento terminale antalgico dell'articolarità della spalla destra, accertabile obiettivamente e che, dato il lungo lasso di tempo intercorso dall'evento e dalle cure resesi necessarie, è da considerare ampiamente stabilizzato e non emendabile o migliorabile in concreto con ulteriori provvedimenti medico-chirurgici
✓ il CTU ha quantificato: un'invalidità permanente nella misura dell'1% - considerata anche l'incidenza dei postumi sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali -, ed un'invalidità temporanea parziale al 75%: gg 20; parziale al 50%: gg 15; parziale al 25%: gg
15.
✓ Il perito ha quantificato € 638,70 per spese mediche documentate, congrue e pertinenti.
Alla luce della CTU svolta in questo giudizio:
• il danno non patrimoniale è liquidato facendo riferimento alle Tabelle di Milano 2024, ed all'età del danneggiato al momento del sinistro ( anni 34) come segue:
➢ invalidità permanente nella misura dell'1%, ossia € 1.454,00; su tale importo non è applicata la personalizzazione chiesta dall'attore, dal momento che questi non l'ha provata né si è offerto di provarla in giudizio.
➢ invalidità temporanea, che si ritiene di liquidare nella misura proposta dal CTU, ossia
- parziale al 75%: gg 20 = 86,25 (ossia valore del punto 115 al 75%) per 20 gg = € 1.725;
- parziale al 50%: gg 15 = 57,50 (ossia valore del punto 115 al 50%) per 15 gg = € 862,50;
- parziale al 25%: gg 15 = 28,75 (ossia valore del punto 115 al 25%) per 15 gg = € 431,25;
5 per un totale a titolo di invalidità temporanea di € 3.018,75.
Il danno non patrimoniale ammonta complessivamente ad € 4.472,75. Tale somma è devalutata da oggi alla data del sinistro (23.12.2021) per € 3.923,46; è poi rivalutata dal sinistro ad oggi per € 4.872,92 (di cui € 549,28 per rivalutazione ed € 400,18 per interessi).
• Il danno patrimoniale ammonta invece a:
- € 638,70 per spese mediche (cfr. perizia pag. 7) + € 502,20 per spese per consulenza ante causam (doc. 5) = e così per complessivi € 1.140,90. Su tale somma va applicata la rivalutazione monetaria con la precisazione che la stessa è operata con riferimento a tutte le somme, a partire dal mese di aprile 2022, dal momento che si tratta di plurime spese e che, pur essendo state sostenute da marzo 2022 a maggio 2022, la maggior parte degli esborsi risale ad aprile 2022. Pertanto, l'importo di € 1.140,90 è devalutato da oggi ad aprile 2022, per €
1.033,42, poi rivalutato da aprile 2022 ad oggi, per € 1.239,65 (di cui € 107,48 per rivalutazione ed € 98,75 per interessi).
Pertanto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non corrisponde a complessivi € 6.112,57 oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che:
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200 fino a € 26.000;
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria che è stata svolta;
- i compensi sono ridotti del 30% in considerazione del fatto che la controversia è contumaciale e di semplice soluzione;
- non si ritiene di riconoscere l'aumento delle spese per i collegamenti ipertestuali che, pur presenti, tuttavia non hanno funzionato non permettendo quindi una consultazione più agevole dei documenti prodotti.
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 643,30 per la fase di studio
6 € 545,90 per la fase introduttiva
€ 1.176 per la fase istruttoria
€ 1.190,70 per la fase decisionale
Totale € 3.555,90
Spese di CTU, contributo unificato € 237,00, marca da bollo € 27,00, a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_1
accoglie la domanda di parte attrice dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
di € 6.112,57 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
[...]
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di , liquidandole in € € 3.555,90 per compensi ed € 264,00 per spese Parte_1
vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento depositato il 10.10.2024, a carico di Controparte_1
Torino, 31.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1721/2023 promossa da:
difeso dall'avv. PELIZZI FIOLINI MARCO, ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in VIA GARIBALDI, 5 10122 TORINO
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione e riservate ulteriori produzioni, eccezioni e deduzioni, anche in via istruttoria, nei termini di rito, così provvedere:
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierno attore per complessivi € 12.198,70, di cui € 11.058,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 1.140,70 a titolo di danno patrimoniale ovvero nella somma diversa ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre ad un aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali
(ex art. 4, comma 1bis, D.M 55/2014 e ssmm), rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% (se dovuta), contributo
unificato e marca da bollo, spese successive occorrende, con distrazione delle stesse in favore del legale antistatario.
1 Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 25.01.2023, conveniva Parte_1
in giudizio il , rappresentando i seguenti fatti. Controparte_1
• In data 23.12.2021, ore 14.00/14.30 circa, percorreva a bordo del suo Parte_1
velocipede, Lungo Dora Savona in direzione C.so XI Febbraio.
• Giunto in prossimità dei civici 26-30 di Lungo Dora Savona, l'attore cadeva improvvisamente a terra a causa del manto stradale dissestato. Secondo la ricostruzione attorea, il , a causa Parte_1
della manovra improvvisa di un veicolo, doveva spostarsi a sinistra della carreggiata dove erano presenti grosse buche, non segnalate e non visibili perché totalmente coperte da fogliame.
• Sul luogo del sinistro, a 5 giorni di distanza dall'evento, intervenivano gli Agenti di Polizia
Municipale che redigevano verbale dell'accaduto e rilevavano la presenza di alcune buche sul manto stradale, per il ripristino delle quali veniva attivato il personale del magazzino tecnico comunale (doc. 1).
• A causa della caduta, il lamentava forti dolori all'anca, al braccio, alla mano e alla Parte_1 spalla destra e veniva pertanto trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Gradenigo di;
CP_1
lì veniva diagnosticata lussazione della spalla destra con 15 giorni di prognosi.
Chiedeva pertanto di accertare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
e/o ex art. 2043 c.c., e di condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 1.140,70 per spese mediche, e non patrimoniali quantificati in € 11.058,00, oltre rivalutazione e interessi.
Non si costituiva il , dichiarato contumace in data 31.05.2023. Controparte_1
La causa è stata istruita a mezzo testi e CTU medico legale.
È stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2025, con deposito della sentenza entro i successivi 30 giorni.
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2 Sulla dinamica del sinistro ha sostenuto di essere caduto dalla sua bicicletta mentre percorreva Lungo Parte_1
Dora Siena, a causa della presenza sul manto stradale, di buche non segnalate e non visibili perché coperte da fogliame.
La ricostruzione di parte attrice è stata confermata dal teste escusso all'udienza del 19.04.2024, presente sul luogo al momento del sinistro, e trova altresì riscontro nella documentazione allegata in atti.
• La teste ha riferito: Cap. 1) Confermo io stavo camminando e l'ho visto lui Testimone_1 era davanti a me. Cap. 2) L'ho visto che era già caduto era a terra. L'ho soccorso perché ho visto che era dolorante. Cap. 3) C'erano buche e tante foglie perché era inverno ed era molto sporco per terra. Non c'erano segnali di pericolo. Cap. 4) Confermo come detto. Cap. 5) C'era un altro signore che non conosco è vero.
• Gli Agenti della Polizia Municipale, a seguito dell'incidente denunciato dal , hanno Parte_1 eseguito un sopralluogo e redatto verbale di incidente (doc. 1), nel quale si legge che l'agente verbalizzante, giunto in Lungo Dora Siena, in corrispondenza del civico n. 30, appurava la presenza di buche sul manto stradale, per il ripristino delle quali veniva attivato il personale del magazzino tecnico comunale…su richiesta del referente, giungeva una squadra del Pronto
Intervento Comunale, i cui componenti provvedevano alla messa in sicurezza dell'area; alla relazione era poi allegato lo schizzo planimetrico con rappresentazione grafica delle buche presenti sul manto stradale e constatate dalla polizia municipale.
In definitiva, sono stati provati il dissesto del luogo dove è avvenuto l'incidente e la dinamica del medesimo:
✓ la testimone , che ha assistito al sinistro, ha confermato la dinamica, ossia che Testimone_1
l'attore è caduto in Lungo Dora Siena, in prossimità dei civici 26-30; che la caduta è stata causata dalle buche presenti sul manto stradale che non erano segnalate e perdipiù erano coperte dal fogliame e quindi evidentemente non visibili dal ciclista che non ha potuto evitarle;
✓ la presenza delle buche è stata constatata anche dagli Agenti di Polizia Municipale, intervenuti poi sul luogo del sinistro, che hanno provveduto a segnalare immediatamente il pericolo perché la zona venisse messa in sicurezza, come poi in effetti è avvenuto.
Sulla responsabilità del Controparte_1
Il sinistro sopra descritto è avvenuto in Lungo Dora Siena, strada urbana all'interno del Comune
3 di , di cui questi è proprietario e custode;
sul gravava pertanto l'obbligo di manutenere CP_1 CP_1
la strada, rimuovendo eventuali insidie ed eseguendo i lavori per il ripristino del manto stradale laddove dissestato.
La vicenda che ci occupa è giuridicamente inquadrabile nell'art. 2051 c.c. in forza del quale
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Questa norma è stata oggetto di plurime pronunce giurisprudenziali che concordano nell'affermare che:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo;
- il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo
tanto al custode quanto al danneggiato;
del terzo, in un comportamento della vittima;
- se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile. (Cassazione civile sez. III,
24/05/2024, ud. 08/05/2024, dep. 24/05/2024, n.14566).
Sicché, il danneggiato è onerato di provare lo stato dei luoghi, la dinamica del sinistro, e il nesso causale tra l'evento e il danno occorso;
mentre spetta al proprietario/custode, in questo caso il fornire la prova liberatoria. CP_1
Come detto, ha assolto al proprio onere probatorio: la dinamica del sinistro e Parte_1
la presenza delle buche - non segnalate e non evitabili perché coperte da fogliame -, è stata confermata da una teste che ha assistito all'evento; lo stato dei luoghi è stato altresì constatato dalla Polizia
Municipale, come si evince dal verbale sub doc. 1 citazione.
Al contrario, il , rimanendo contumace, non ha assolto all'onere su di esso Controparte_1 incombente di provare la sussistenza di un caso fortuito, ossia l'interruzione del nesso causale e la non imputabilità dell'evento all'ente pubblico.
La responsabilità nel sinistro per cui è causa è pertanto imputabile esclusivamente al CP_1
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[...]
Sui danni
4 Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
a) danno non patrimoniale per le lesioni patite a causa della caduta dalla bicicletta;
b) danno patrimoniale pari all'importo delle spese mediche sostenute, compresa la consulenza stragiudiziale.
Per l'accertamento di questi danni è stata disposta CTU medico legale, all'esito della quale è emerso che:
✓ le lesioni riportate dal sono compatibili con il sinistro descritto in atti (caduta dalla Parte_1
bicicletta);
✓ nell'evento traumatico per cui è causa il Periziato ha riportato lussazione della spalla destra, che è stata trattata conservativamente con idoneo bendaggio e adeguata fisioterapia di recupero funzionale;
a far data dal termine del ciclo di FKT effettuato nella primavera del
2022 non risultano ulteriori controlli clinico-strumentali né trattamenti terapeutici;
il Periziato presenta oggi uno stento terminale antalgico dell'articolarità della spalla destra, accertabile obiettivamente e che, dato il lungo lasso di tempo intercorso dall'evento e dalle cure resesi necessarie, è da considerare ampiamente stabilizzato e non emendabile o migliorabile in concreto con ulteriori provvedimenti medico-chirurgici
✓ il CTU ha quantificato: un'invalidità permanente nella misura dell'1% - considerata anche l'incidenza dei postumi sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali -, ed un'invalidità temporanea parziale al 75%: gg 20; parziale al 50%: gg 15; parziale al 25%: gg
15.
✓ Il perito ha quantificato € 638,70 per spese mediche documentate, congrue e pertinenti.
Alla luce della CTU svolta in questo giudizio:
• il danno non patrimoniale è liquidato facendo riferimento alle Tabelle di Milano 2024, ed all'età del danneggiato al momento del sinistro ( anni 34) come segue:
➢ invalidità permanente nella misura dell'1%, ossia € 1.454,00; su tale importo non è applicata la personalizzazione chiesta dall'attore, dal momento che questi non l'ha provata né si è offerto di provarla in giudizio.
➢ invalidità temporanea, che si ritiene di liquidare nella misura proposta dal CTU, ossia
- parziale al 75%: gg 20 = 86,25 (ossia valore del punto 115 al 75%) per 20 gg = € 1.725;
- parziale al 50%: gg 15 = 57,50 (ossia valore del punto 115 al 50%) per 15 gg = € 862,50;
- parziale al 25%: gg 15 = 28,75 (ossia valore del punto 115 al 25%) per 15 gg = € 431,25;
5 per un totale a titolo di invalidità temporanea di € 3.018,75.
Il danno non patrimoniale ammonta complessivamente ad € 4.472,75. Tale somma è devalutata da oggi alla data del sinistro (23.12.2021) per € 3.923,46; è poi rivalutata dal sinistro ad oggi per € 4.872,92 (di cui € 549,28 per rivalutazione ed € 400,18 per interessi).
• Il danno patrimoniale ammonta invece a:
- € 638,70 per spese mediche (cfr. perizia pag. 7) + € 502,20 per spese per consulenza ante causam (doc. 5) = e così per complessivi € 1.140,90. Su tale somma va applicata la rivalutazione monetaria con la precisazione che la stessa è operata con riferimento a tutte le somme, a partire dal mese di aprile 2022, dal momento che si tratta di plurime spese e che, pur essendo state sostenute da marzo 2022 a maggio 2022, la maggior parte degli esborsi risale ad aprile 2022. Pertanto, l'importo di € 1.140,90 è devalutato da oggi ad aprile 2022, per €
1.033,42, poi rivalutato da aprile 2022 ad oggi, per € 1.239,65 (di cui € 107,48 per rivalutazione ed € 98,75 per interessi).
Pertanto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non corrisponde a complessivi € 6.112,57 oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che:
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200 fino a € 26.000;
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria che è stata svolta;
- i compensi sono ridotti del 30% in considerazione del fatto che la controversia è contumaciale e di semplice soluzione;
- non si ritiene di riconoscere l'aumento delle spese per i collegamenti ipertestuali che, pur presenti, tuttavia non hanno funzionato non permettendo quindi una consultazione più agevole dei documenti prodotti.
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 643,30 per la fase di studio
6 € 545,90 per la fase introduttiva
€ 1.176 per la fase istruttoria
€ 1.190,70 per la fase decisionale
Totale € 3.555,90
Spese di CTU, contributo unificato € 237,00, marca da bollo € 27,00, a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_1
accoglie la domanda di parte attrice dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
di € 6.112,57 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
[...]
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di , liquidandole in € € 3.555,90 per compensi ed € 264,00 per spese Parte_1
vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento depositato il 10.10.2024, a carico di Controparte_1
Torino, 31.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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