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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4797/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4797/ 2024 V.G., promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SR) il 04/06/1989 e residente in [...], elettivamente domiciliato FRANCOFONTE, VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv.
ANTONELLA SCHEPIS, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e Co
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata FRANCOFONTE,
VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA SCHEPIS, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti comunicati in data 11.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso, depositato in data 28/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore GI, nato a [...], in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate: il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso
l'abitazione della madre, consolidando la situazione di fatto;
il sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra Parte_1 Parte_3 entro il 5 di goni mese la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per il mantenimento del figlio minore, somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie affrontate nell'interesse del minore verranno corrisposta nella misura del 50% da ciascun genitore secondo le modalità previste al piano genitoriale allegato;
l'assegno unico verrà corrisposto al 100% alla madre, quale genitore collocatario;
il figlio trascorrerà con il padre i giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18:00 alle ore
22:00 e i fine settimana alternati dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 22:00 della domenica, salvo diversi accordi tra le parti;
ricorrenze e festività saranno regolamentate secondo il piano genitoriale compilato e sottoscritto congiuntamente dalle parti.
All'udienza dell'8.05.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti
(atti comunicati in data 11.12.2024).
pagina 2 di 3 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4797/2024
V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 15.05.2025 nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica
Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4797/ 2024 V.G., promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SR) il 04/06/1989 e residente in [...], elettivamente domiciliato FRANCOFONTE, VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv.
ANTONELLA SCHEPIS, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e Co
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata FRANCOFONTE,
VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA SCHEPIS, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti comunicati in data 11.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso, depositato in data 28/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore GI, nato a [...], in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate: il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso
l'abitazione della madre, consolidando la situazione di fatto;
il sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra Parte_1 Parte_3 entro il 5 di goni mese la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per il mantenimento del figlio minore, somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie affrontate nell'interesse del minore verranno corrisposta nella misura del 50% da ciascun genitore secondo le modalità previste al piano genitoriale allegato;
l'assegno unico verrà corrisposto al 100% alla madre, quale genitore collocatario;
il figlio trascorrerà con il padre i giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18:00 alle ore
22:00 e i fine settimana alternati dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 22:00 della domenica, salvo diversi accordi tra le parti;
ricorrenze e festività saranno regolamentate secondo il piano genitoriale compilato e sottoscritto congiuntamente dalle parti.
All'udienza dell'8.05.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti
(atti comunicati in data 11.12.2024).
pagina 2 di 3 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4797/2024
V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 15.05.2025 nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica
Milone
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