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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, all'esito dello svolgimento della udienza del 29.4.2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G 25406/2024 TRA
, nato a [...] il [...], ivi res.te in via Positano 14 C.F. Parte_1
rapp.to e difeso per procura in calce del presente atto dall'avv. Vito C.F._1
Consales C.F. FAX 081/ 7757843, pec C.F._2
elett.te dom.to presso il suo studio n Portici via A. Diaz Email_1
99
- ricorrente –
E
(c.f. n. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 Persona_1 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, , dall'Avv. Maria Sofia Lizzi (C.F.
- PEC : t) e con il medesimo C.F._3 Email_2 CP_ domiciliato in Napoli, presso la sede di via A. De Gasperi, 55- Napoli (Fax: 081 . 19926338).
Resistente
1 -
-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato esponeva che Parte_1
1) svolge da molti anni l'attività di operaio con mansioni operatore di macchine complesse, conducente di muletti, prima per la Andreozzi srl e attualmente disoccupato
2) Il ricorrente presentava in data 24.6.2020 domanda finalizzata al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84
3) Sottoposto a visita dall'ente prev.le, con provvedimento del 31.7.2020, l' non CP_1 riconosceva il diritto all'assegno sostenendo che non sussistano infermità tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa del ricorrente
3) A seguito di ricorso per ATP depositato dinanzi al Trib Napoli RG 954/2021, espletata la consulenza tecnica, il ricorrente veniva riconosciuto soggetto con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo ex art. 1 L. 222/84 e ha usufruito dell'assegno ordinario invalidità
4) In data 26.9.2023, alla scadenza del triennio il sig inoltrava domanda per la Pt_1 conferma
5) Parte resistente non ha riscontrato la domanda di conferma inoltrata
6) Decorso il termine decadenziale entro cui l' avrebbe dovuto fornire risposta, CP_1 in data 5.2.2024, parte ricorrente inoltrava ricorso al Comitato Prov.le
7) Il Comitato dichiarava inammissibile il ricorso poiché l' non aveva mai CP_1 notificato l'esito della domanda
8) Contrariamente a quanto dedotto, parte ricorrente aveva il diritto di proporre il ricorso al Comitato essendo decorsi i termini decadenziali entro cui l'Ente avrebbe dovuto esitare la domanda, peraltro, in caso contrario la domanda sarebbe rimasta senza esito sine die. E' decorso il termine decadenziale entro cui l' avrebbe CP_1 dovuto esitare la domanda, né evidentemente il sig potrebbe attendere Pt_1 indefinitivamente un esito ad una domanda seppur decorso il termine entro cui avrebbe dovuto provvedere
9) Per le condizioni di salute e le patologie sofferte dal ricorrente, lo stesso aveva diritto a vedersi riconosciuta una capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta a meno di un terzo, ex art. 1 L. 222/84 e ciò sin dalla data della visita, patologie costituite da: Ipertensione, cardiopatia ischemica, dislipidemia, artrosi, BPCO, ipertrofia prostatica, insonnia secondaria, depressione Le patologie comportano una totale inabilità con necessità di assistenza continua e ciò sin dalla data della domanda amministrativa;
2 Il sig. ha i requisiti per il riconoscimento del diritto avendo almeno 3 anni di Pt_1 contributi, anche figurativi, versati negli ultimi cinque
Peraltro le condizioni di salute del sig. , che avevano consentito il Pt_1 riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, non solo non sono migliorate ma se possibile addirittura peggiorate, da qui l'evidente diritto alla riconferma della prestazione
A seguito del mancato accoglimento della domanda, il ricorrente inoltrava ricorso al
Comitato Prov.le e successivamente ricorso al Trib Napoli sez Lavoro RG 6365/2024 assegnato alla Dott.ssa Mazzocca
Il G.L. procedeva alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, nella persona del Dott.
, per accertare la sussistenza del requisito sanitario Persona_2
Con elaborato peritale, inoltrato prima in bozza al sottoscritto Procuratore e versato poi in atti, il dott non riconosceva il ricorrente meritevole dell'assegno Per_2 ordinario d'invalidità, sicché previo dissenso il ricorrente proponeva il presente ricorso lamentando la sottovalutazione delle patologie e la mancata valutazione di altre le patologie sofferte Chiedeva pertanto 1) Preliminarmente nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio, nella persona di un medico legale, per l'accertamento e la valutazione delle patologie sofferte dal ricorrente e l'accertamento dello stesso, sulle base delle patologie sofferte, del diritto al riconoscimento dello stesso quale soggetto con riduzione della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, ex art. 1 L. 222/84 nonché
l'indicazione della data di decorrenza che si richiede coincida con quella della domanda ( settembre 2023 ) ovvero con quella che si riterrà di giustizia sulla base delle conclusioni del consulente tecnico;
2) Voglia l'On Giudice adito condannare parte resistente al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, nonché dei ratei maturandi relativi alla prestazione richiesta
3) Voglia l'On. Giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio
Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto della domanda. Il ctu veniva convocato a chiarimenti All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ex art 127 ter c.p.c. ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è infondato . Nella consulenza espletata nel corso del presente giudizio, l'ausiliare del giudice ha ritenuto difatti che il ricorrente non presenti le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. 222/84 ,
3 Nella Ctu integrativa il consulente ha ribadito quanto già affermato in risposta alle note controdeduttive:
Precisava che la patologia respiratoria è causa di una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado moderato, come dimostrato anche strumentalmente: quindi, una pneumopatia di tale entità (appunto, moderata) non può, ma nel modo più assoluto,
“consentire il riconoscimento dell'assegno
Deduceva che restava l'infermità a maggior incidenza funzionale, indubbiamente quella cardiaca: trattasi di cardiopatia ischemica con IMA, insorta nel settembre 2015
e trattata con PTCA-stent.
Ai successivi controlli specialistici, il ricorrente è descritto, in ordine temporale:
- sempre asintomatico per angor;
- in eccellenti condizioni generali (06.07.2016) con funzione sistolica ventricolare sx conservata (FE 60%) all'indagine ecografica;
- in ottime condizioni generali (13.07.2018);
- all'ecocardiogramma del 15.10.2019, confermati gli esiti ischemici, il V. sx risulta di normali dimensioni e sempre con funzione sistolica globale normale;
- all'ecocardiogramma del 06.05.2021, non presente negli atti ma riportato nella relazione peritale del Dott. , emergeva: “FE 40%, dilatazione atrio sx, Per_3 ipertrofia ,concentrica, V. dx ipertrofico: cardiopatia ipertensiva-ischemica II-III classe NYHA”.
- in eccellenti condizioni generali (15.02.2023) con V. sx normo-cinetico e FE del 60% all'indagine ecocardiografica.
Nel procedimento in corso, il TU , a conclusione dell'esame obiettivo, disponeva una visita cardiologica con ECG ed ecocardiodoppler aggiornato, proprio le indagini riportate nella sezione “ACCERTAMENTI CLINICO-STRUMENTALI DISPOSTI DAL TU”. Dall'ecocardiodoppler emergeva un deciso miglioramento della FE, pari al 55%, che, unitamente agli altri dati strumentali e quelli clinici rilevati, motivava adeguatamente l'inquadramento della patologia cardiaca (una cardiopatia ischemico-ipertensiva, associata ad esiti di IMA e trattata con PTCA-stent) in II classe NYHA.
4 Sottolineava che tale inquadramento è condiviso dallo specialista interpellato che nella relazione del 02.09.2024 cosi conclude: “Per tale condizione clinico/patologica ilpz è attualmente ascrivibile in II classe funzionale NYHA”. Il C.T.U., in conclusione, ritenendo esauriente quanto su riferito, confermava il parere, ritenuto adeguatamente motivato, espresso nella relazione peritale Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con la decorrenza suindicata. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite. A carico dell' vengono poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio CP_1 liquidate come da separati decreti, risultando autocertificate dal ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc in allegato ad entrambi i ricorsi introduttivi.
P.Q.M.
P.Q.M.
5 Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 6365/2024 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il TU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione .
Si comunichi
Napoli 29.4..2025
Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, all'esito dello svolgimento della udienza del 29.4.2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G 25406/2024 TRA
, nato a [...] il [...], ivi res.te in via Positano 14 C.F. Parte_1
rapp.to e difeso per procura in calce del presente atto dall'avv. Vito C.F._1
Consales C.F. FAX 081/ 7757843, pec C.F._2
elett.te dom.to presso il suo studio n Portici via A. Diaz Email_1
99
- ricorrente –
E
(c.f. n. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 Persona_1 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, , dall'Avv. Maria Sofia Lizzi (C.F.
- PEC : t) e con il medesimo C.F._3 Email_2 CP_ domiciliato in Napoli, presso la sede di via A. De Gasperi, 55- Napoli (Fax: 081 . 19926338).
Resistente
1 -
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato esponeva che Parte_1
1) svolge da molti anni l'attività di operaio con mansioni operatore di macchine complesse, conducente di muletti, prima per la Andreozzi srl e attualmente disoccupato
2) Il ricorrente presentava in data 24.6.2020 domanda finalizzata al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84
3) Sottoposto a visita dall'ente prev.le, con provvedimento del 31.7.2020, l' non CP_1 riconosceva il diritto all'assegno sostenendo che non sussistano infermità tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa del ricorrente
3) A seguito di ricorso per ATP depositato dinanzi al Trib Napoli RG 954/2021, espletata la consulenza tecnica, il ricorrente veniva riconosciuto soggetto con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo ex art. 1 L. 222/84 e ha usufruito dell'assegno ordinario invalidità
4) In data 26.9.2023, alla scadenza del triennio il sig inoltrava domanda per la Pt_1 conferma
5) Parte resistente non ha riscontrato la domanda di conferma inoltrata
6) Decorso il termine decadenziale entro cui l' avrebbe dovuto fornire risposta, CP_1 in data 5.2.2024, parte ricorrente inoltrava ricorso al Comitato Prov.le
7) Il Comitato dichiarava inammissibile il ricorso poiché l' non aveva mai CP_1 notificato l'esito della domanda
8) Contrariamente a quanto dedotto, parte ricorrente aveva il diritto di proporre il ricorso al Comitato essendo decorsi i termini decadenziali entro cui l'Ente avrebbe dovuto esitare la domanda, peraltro, in caso contrario la domanda sarebbe rimasta senza esito sine die. E' decorso il termine decadenziale entro cui l' avrebbe CP_1 dovuto esitare la domanda, né evidentemente il sig potrebbe attendere Pt_1 indefinitivamente un esito ad una domanda seppur decorso il termine entro cui avrebbe dovuto provvedere
9) Per le condizioni di salute e le patologie sofferte dal ricorrente, lo stesso aveva diritto a vedersi riconosciuta una capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta a meno di un terzo, ex art. 1 L. 222/84 e ciò sin dalla data della visita, patologie costituite da: Ipertensione, cardiopatia ischemica, dislipidemia, artrosi, BPCO, ipertrofia prostatica, insonnia secondaria, depressione Le patologie comportano una totale inabilità con necessità di assistenza continua e ciò sin dalla data della domanda amministrativa;
2 Il sig. ha i requisiti per il riconoscimento del diritto avendo almeno 3 anni di Pt_1 contributi, anche figurativi, versati negli ultimi cinque
Peraltro le condizioni di salute del sig. , che avevano consentito il Pt_1 riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, non solo non sono migliorate ma se possibile addirittura peggiorate, da qui l'evidente diritto alla riconferma della prestazione
A seguito del mancato accoglimento della domanda, il ricorrente inoltrava ricorso al
Comitato Prov.le e successivamente ricorso al Trib Napoli sez Lavoro RG 6365/2024 assegnato alla Dott.ssa Mazzocca
Il G.L. procedeva alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, nella persona del Dott.
, per accertare la sussistenza del requisito sanitario Persona_2
Con elaborato peritale, inoltrato prima in bozza al sottoscritto Procuratore e versato poi in atti, il dott non riconosceva il ricorrente meritevole dell'assegno Per_2 ordinario d'invalidità, sicché previo dissenso il ricorrente proponeva il presente ricorso lamentando la sottovalutazione delle patologie e la mancata valutazione di altre le patologie sofferte Chiedeva pertanto 1) Preliminarmente nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio, nella persona di un medico legale, per l'accertamento e la valutazione delle patologie sofferte dal ricorrente e l'accertamento dello stesso, sulle base delle patologie sofferte, del diritto al riconoscimento dello stesso quale soggetto con riduzione della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, ex art. 1 L. 222/84 nonché
l'indicazione della data di decorrenza che si richiede coincida con quella della domanda ( settembre 2023 ) ovvero con quella che si riterrà di giustizia sulla base delle conclusioni del consulente tecnico;
2) Voglia l'On Giudice adito condannare parte resistente al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, nonché dei ratei maturandi relativi alla prestazione richiesta
3) Voglia l'On. Giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio
Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto della domanda. Il ctu veniva convocato a chiarimenti All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ex art 127 ter c.p.c. ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è infondato . Nella consulenza espletata nel corso del presente giudizio, l'ausiliare del giudice ha ritenuto difatti che il ricorrente non presenti le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. 222/84 ,
3 Nella Ctu integrativa il consulente ha ribadito quanto già affermato in risposta alle note controdeduttive:
Precisava che la patologia respiratoria è causa di una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado moderato, come dimostrato anche strumentalmente: quindi, una pneumopatia di tale entità (appunto, moderata) non può, ma nel modo più assoluto,
“consentire il riconoscimento dell'assegno
Deduceva che restava l'infermità a maggior incidenza funzionale, indubbiamente quella cardiaca: trattasi di cardiopatia ischemica con IMA, insorta nel settembre 2015
e trattata con PTCA-stent.
Ai successivi controlli specialistici, il ricorrente è descritto, in ordine temporale:
- sempre asintomatico per angor;
- in eccellenti condizioni generali (06.07.2016) con funzione sistolica ventricolare sx conservata (FE 60%) all'indagine ecografica;
- in ottime condizioni generali (13.07.2018);
- all'ecocardiogramma del 15.10.2019, confermati gli esiti ischemici, il V. sx risulta di normali dimensioni e sempre con funzione sistolica globale normale;
- all'ecocardiogramma del 06.05.2021, non presente negli atti ma riportato nella relazione peritale del Dott. , emergeva: “FE 40%, dilatazione atrio sx, Per_3 ipertrofia ,concentrica, V. dx ipertrofico: cardiopatia ipertensiva-ischemica II-III classe NYHA”.
- in eccellenti condizioni generali (15.02.2023) con V. sx normo-cinetico e FE del 60% all'indagine ecocardiografica.
Nel procedimento in corso, il TU , a conclusione dell'esame obiettivo, disponeva una visita cardiologica con ECG ed ecocardiodoppler aggiornato, proprio le indagini riportate nella sezione “ACCERTAMENTI CLINICO-STRUMENTALI DISPOSTI DAL TU”. Dall'ecocardiodoppler emergeva un deciso miglioramento della FE, pari al 55%, che, unitamente agli altri dati strumentali e quelli clinici rilevati, motivava adeguatamente l'inquadramento della patologia cardiaca (una cardiopatia ischemico-ipertensiva, associata ad esiti di IMA e trattata con PTCA-stent) in II classe NYHA.
4 Sottolineava che tale inquadramento è condiviso dallo specialista interpellato che nella relazione del 02.09.2024 cosi conclude: “Per tale condizione clinico/patologica ilpz è attualmente ascrivibile in II classe funzionale NYHA”. Il C.T.U., in conclusione, ritenendo esauriente quanto su riferito, confermava il parere, ritenuto adeguatamente motivato, espresso nella relazione peritale Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con la decorrenza suindicata. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite. A carico dell' vengono poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio CP_1 liquidate come da separati decreti, risultando autocertificate dal ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc in allegato ad entrambi i ricorsi introduttivi.
P.Q.M.
P.Q.M.
5 Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 6365/2024 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il TU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione .
Si comunichi
Napoli 29.4..2025
Il Giudice del Lavoro
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