Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice
dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2023 promossa da:
c.f. nata ALBENGA (SV) 12/12/1981 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
COLONNA ANDREA domiciliato a CORSO CRIMEA N. 53 15121 ALESSANDRIA
ATTORE/I contro nata il [...] in [...] c.f. difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. PELLERITI SEBASTIANA domiciliata VIA VOCHIERI 9 15121 ALESSANDRIA
Ammessa al PSS
con l'intervento del curatore speciale del minore - avv. Sabrina Rago ERona_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato CONCLUSIONI CONGIUNTE come di seguito riportato
RICORRENTE, RESISTENTE e CURATORE SPECIALE DEL MINORE.
"Piaccia al Tribunale Ill.mo: disporre che la figlia minore resti affidata ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Alessandria, Via
Dante n. 108; prendere atto che il figlio maggiorenne , ad oggi ancora non Per_2
pagina 1 di 11
Alessandria, Via Dante n. 108; disporre che la casa coniugale sita in Alessandria, Via Palma°
Togliatti n. 21/A resti definitivamente assegnata al sig. che ne è altresì proprietario Pt_1 esclusivo;
> disporre che fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i genitori concordino tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti la minore , Per_1 impegnandosi alla massima alleanza educativa;
disporre che ciascun genitore assuma in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione ed afferenti alla quotidianità nei momenti in cui avrà la figlia con sé ed in tali periodi si faccia carico di assisterla nelle incombenze scolastiche ed extrascolastiche nonché per tutte le esigenze logistiche;
disporre che il sig. continui a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1 due figli e sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica la somma di EURO
200,00 per ciascun figlio a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con importo soggetto a rivalutazione ISTAT;
disporre che le spese straordinarie relative ai due figli, concordate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria, che le parti dichiarano di conoscere e che viene richiamato in ogni sua parte, vengano sostenute dal sig. e dalla sig.ra Pt_1 al 50%; confermare quanto già oggetto di accordo tra le parti relativamente alla figlia CP_1
ER autosufficiente dal punto di vista economico e per la quale nulla è più dovuto sin dal mese di marzo 2024; > disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia come Per_1 segue: 1 pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati, intendendosi per fine settimana dal venerdì prima di cena al lunedì mattina allorché il padre accompagnerà a scuola;
nella Per_1 settimana in cui il padre non vedrà la figlia nel week end potrà essere organizzato un pernottamento infrasettimanale, così da garantire la continuità nel rapporto padre-figlia; una settimana durante le vacanze natalizie e lo stesso periodo durante l'estate, oltre ad almeno tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
in considerazione dell'attuale percorso terapeutico seguito da e della sua attuale condizione psicologica, disporre che il suddetto calendario possa Per_1 comunque essere modificato tenendo conto della volontà e delle necessità della ragazza, che non potrà in alcun modo essere coartata;
disporre, visti i risultati raggiunti e la disponibilità dei genitori, che il prosegua il Servizio di Coordinazione Genitoriale sia in presenza che Pt_2 tramite chat, in modo da facilitare la comunicazione tra í due genitori;
disporre la prosecuzione dell'intervento di Educativa per la minore, con tempi e modalità che verranno via via concordati con la minore stessa in base alle sue necessità ed all'evoluzione del suo percorso di sostegno;
disporre che i servizi sociali e di educativa territoriale si attivino affinché compatibilmente Per_1 con il suo stato di salute, riprenda gli studi e le frequentazioni scolastiche, eventualmente pagina 2 di 11 adottando iniziative personalizzate alle problematiche riscontrate sulla minore;
disporre la prosecuzione della presa in carico psicologica della minore da parte del sei-Vizio di NPI dell'ASL
AL; disporre che il integri il sostegno, alla madre con l'intervento di una OSS a domicilio Pt_2 per coadiuvarla nella gestione domestica;
considerato che
i genitori hanno aperto, di comune accordo, un libretto di risparmio a firma congiunta per le operazioni di prelievo sul quale far confluire la pensione di invalidità per la figlia , disporre che tali somme vengano gestite Per_1 dai genitori previo accordo tra gli stessi e comunque destinate esclusivamente al pagamento delle spese che sì renderanno necessarie per far fronte ai costi delle terapie alle quali la minore si dovrà eventualmente sottoporre in considerazione delle problematiche di salute in capo alla stessa riscontrare ovvero ai costi che si renderanno eventualmente necessari anche per usufruire di ausili specifici, comunque attinenti alla sua condizione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strumenti didattici, oppure ripetizioni private. Spese compensate tra le parti".
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: aveva contratto matrimonio civile nel Comune di Loano (SV), in data 27.9.2009, con la GN
[...]
(CF: , nata a [...] il [...] ed oggi CP_1 C.F._2 residente in [...]. Al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi avevano scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. I coniugi avevano stabilito la loro residenza famigliare comune in Alessandria, Via Palmiro Togliatti n.
21/A nell'immobile di proprietà esclusiva del marito. Dalla predetta unione era nata una figlia,
, nata a [...] il [...], oggi minorenne. In costanza di ERona_1 matrimonio - e precisamente con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova n. 29/2014 -
n. 391/12 ADN - Cron. 520 del 5.2.2014 - il ricorrente aveva adottato i figli nati da una precedente relazione sentimentale della moglie, , nata a [...] ERona_4 il 24.8.2001 oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e ERona_5
nato a [...] il [...], oggi minorenne. A seguito di ricorso per
[...] separazione giudiziale depositato da parte dell'odierno ricorrente, all'udienza dell'11.2.2022 le parti avevano consensualizzato la procedura di separazione giudiziale pendente avanti a
Codesto Ecc.mo Tribunale e recante RG. 1573/2021 alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto come già, di fatto, avviene a far data dall'1.5.2021.
b) I figli minori , nato a [...] il [...] e ERona_5 Per_1
, nata a [...] il [...] verranno affidati ad entrambi i genitori
[...]
pagina 3 di 11 congiuntamente con prevalente collocazione e residenza anagrafica presso il padre;
le parti ER danno atto che la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, si è trasferita a vivere stabilmente con la madre.
c) Fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i genitori concorderanno tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti i figli impegnandosi alla massima alleanza educativa. Ciascun genitore assumerà in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (afferenti la quotidianità) nei momenti in cui avrà i figli con sé;
d) I genitori riconoscono l'importanza della collaborazione nello svolgimento del ruolo genitoriale e nella condivisione delle scelte ricadenti sui figli e, a tal fine, assumono con la firma del presente verbale l'impegno ad avvalersi del supporto di un coordinatore genitoriale, che sin da ora individuano nel C.I.S.S.A.C.A - Consorzio Servizi Sociali di Alessandria, partecipando in misura paritaria agli eventuali costi per il mantenimento di detto supporto fintanto ne sarà valutata la necessità nell'interesse dei figli minori.
e) Al predetto coordinatore genitoriale verrà demandato, tra l'altro, il compito di coadiuvare i genitori nell'implementazione del calendario di visite tra la madre e i figli infra previsto sulla base dell'Ordinanza Presidenziale datata 4.10.2021 nonché la soluzione di tutti gli eventuali futuri conflitti relative alle decisioni da adottare nell'interesse dei figli minori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'istruzione, le attività extra scolastiche, la salute e l'eventuale terapia psicologica.
f) La madre potrà avere contatti telefonici quotidiani con i figli e potrà, altresì, vederli e tenerli con sé secondo il seguente calendario: il giovedì, dalle ore 15 alle ore 21 e la domenica, dalla tarda mattinata fino alle ore 20, con obbligo per la madre di andare a prendere e riaccompagnare personalmente i figli esclusivamente presso la casa paterna, salvo diverso accordo tra i genitori. La GN si impegna ad attenersi pedissequamente alle CP_1 suddette condizioni e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, a non delegare altre persone a prendere e riaccompagnare i figli per suo conto, a non pretendere che siano i minori ad andare da lei a piedi o in autonomia con altri mezzi e a non chiedere al IG
di portare i figli presso di lei. Eventuali incontri non effettuati non saranno Parte_1 recuperati in altri giorni.
g) La casa coniugale sita in Alessandria, Via Palmiro Togliatti n. 21/A, completa di tutti i beni mobili ed oggetti di arredo viene definitivamente al IG , che ne è proprietario Parte_1 esclusivo.
pagina 4 di 11 h) La GN si impegna a prendere tutti i gatti o una parte di essi non appena CP_1 disporrà di un appartamento più grande;
il IG si prenderà cura dei gatti per Parte_1 un periodo di un anno dalla data odierna, trascorso il quale si riserva la possibilità di darli in adozione presso strutture abilitate o persone di fiducia.
i) La GN si impegna a provvedere, entro trenta giorni dalla sottoscrizione CP_1 della presente scrittura, a provvedere, a propria totale cura e spese, a formalizzare tutte le pratiche per il trasferimento anagrafico e di proprietà del cane a proprio nome.
j) Considerato che, allo stato, a far data dal mese di Ottobre 20221, la GN CP_1 risulta priva di occupazione e di reddito, i coniugi convengono che ciascun genitore si farà carico del mantenimento ordinario dei figli minori, e , nei periodi in cui li avrà presso di Per_2 Per_1 sé mentre il padre si farà carico del 100% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria.
k) In considerazione delle condizioni economiche sopra concordate, nulla sarà dovuto, invece, dal padre a titolo di mantenimento, di spese straordinarie e/o a qualsivoglia altro titolo per la ER figli l) La GN si impegna ad informare mensilmente il IG CP_1 Parte_1 riguardo il suo stato occupazionale fornendo appropriata documentazione.
m) In considerazione delle condizioni economiche concordate tra i coniugi, nulla sarà dovuto dal marito in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento, ovvero per qualsivoglia altro titolo e/o ragione, in dipendenza del pregresso matrimonio e/o del presente procedimento.
n) Gli assegni familiari verranno percepiti integralmente dal IG e le detrazioni Parte_1 per i figli a carico spetteranno al padre in misura pari al 100%.
o) L'assegno unico per i figli ex D.lgs 230 del 21.12.2021 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, a far data dalla sua completa entrata in vigore, verrà percepito integralmente dal padre, nella sua qualità di genitore collocatario dei due figli minori , ERona_5 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...] ERona_1
ER mentre la quota relativa alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed oggi convivente con la madre, verrà percepita dalla IG CP_1
p) Le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma 8 Legge Professionale da parte dei rispettivi Avvocati.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo IG
Presidente del Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis, così statuire:
NEL MERITO, ANCHE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI.
pagina 5 di 11 ➢ PRONUNCIARE, anche con sentenza non definitiva ex artt. 4 comma 12 Legge 898/1970 e
709 bis c.p.c., lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il IG (C.F. Parte_1
), nato ad [...] il [...] e la GN C.F._1 CP_1
(CF: , nata a [...] il [...]. C.F._2
➢ AFFIDARE i figli minori , nato a [...] il [...] e ERona_5
, nata a RA RE (SV) il [...] ad [...] i genitori congiuntamente con ERona_1 prevalente collocazione e residenza anagrafica degli stessi presso il padre.
➢ ASSEGNARE la casa coniugale sita in Alessandria, Via Palmiro Togliatti n. 21/A, di proprietà esclusiva del ricorrente, al IG , quale genitore collocatario dei figli minori. Parte_1
➢ DISPORRE che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, predisposto nell'ambito del percorso di coordinazione genitoriale di cui in premessa: a. a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche (ovvero, nei periodi non scolastici, dalle ore 11) fino alla domenica sera alle ore 21, con pernottamento presso la madre;
b. nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, rimarranno dalla madre dal mercoledì al termine delle lezioni scolastiche (ovvero, nei periodi non scolastici, dalle ore 11) fino al venerdì mattina all'inizio dell'orario scolastico (ovvero, nei periodi non scolastici fino alle ore 11), con pernottamento presso la casa materna e con obbligo per la madre di farsi carico personalmente del trasferimento dei figli da e per la casa paterna;
c. durante le vacanze di Natale, per una settimana consecutiva da individuarsi, secondo il criterio dell'alternanza annuale, dal 23 al 30 Dicembre ovvero dal 31 dicembre fino al 6 Gennaio;
il tutto dando atto che, in relazione alle vacanze Natalizie 2023, i figli rimarranno con la madre nella settimana dal 23 al 30 Dicembre.
d. durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, senza pernottamento, secondo il criterio dell'alternanza annuale. In relazione alle festività pasquali del 2023, i figli rimarranno con la madre il giorno di Pasqua, 9 Aprile 2023;
e. durante il periodo estivo, qualora la moglie abbia reperito un'adeguata sistemazione abitativa, idonea ad accogliere i figli, questi ultimi trascorreranno con la madre 4 settimane, di cui almeno due consecutive. Fino a quando la GN non avrà reperito una sistemazione CP_1 abitativa idonea ad accogliere i ragazzi, gli stessi rimarranno con la madre per due settimane non consecutive. Il periodo delle vacanze estive verrà concordato tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
il tutto dando atto che la madre si organizzerà autonomamente, sia nei periodi scolastici che in quelli non scolastici, per andare a prendere e riaccompagnare i figli presso la pagina 6 di 11 casa paterna e che nei periodi di permanenza dei figli presso la madre, il padre potrà avere con gli stessi contatti telefonici quotidiani.
➢ DARE ATTO che i genitori concorderanno tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti i figli impegnandosi alla massima alleanza educativa e che ciascun genitore assumerà in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (afferenti la quotidianità) nei momenti in cui avrà i figli presso di sé.
➢ DISPORRE che ciascun genitore si farà carico del mantenimento ordinario dei figli minori,
e , nei periodi in cui li avrà presso di sé mentre il padre si farà carico del 100% Per_2 Per_1 delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria.
➢ DISPORRE, altresì, che, nulla sarà dovuto dal padre a titolo di mantenimento, di spese ER straordinarie e/o a qualsivoglia altro titolo per la figlia maggiorenne stabilmente convivente con la madre e, per l'effetto, DISPORRE che la madre provveda interamente al mantenimento ER ordinario e straordinario di ome già concordato in sede di separazione.
➢ In via rigorosamente subordinata ed eventuale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il ricorrente venisse dichiarato tenuto al pagamento di qualsivoglia somma di denaro - a titolo di ER mantenimento o di spese straordinarie da sostenersi per la figlia maggiorenne ma economicamente autosufficiente, DICHIARARE TENUTA la GN alla CP_1 corresponsione di una somma mensile non inferiore ad € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) per il mantenimento dei figli minori collocati presso il padre, , nato a ERona_5
GO (Giappone) il 20.9.2006 e , nata a [...] il [...] nonché ERona_1 al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di tutti e tre i figli
➢ DISPORRE che l'assegno unico per i figli ex D.lgs 230 del 21.12.2021 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, continuerà ad essere percepito integralmente dal padre, nella sua qualità di genitore collocatario dei due figli minori , nato a [...] ERona_5
(Giappone) il 20.9.2006 e , nata a [...] il [...] mentre la quota ERona_1
ER relativa alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, verrà percepita dalla GN CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di formulare ogni altra e più ampia riserva in via istruttoria.
DICHIARAZIONE DI VALORE: Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura pari ad € 98,00.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
pagina 7 di 11 Si costituiva nel giudizio parte resistente rassegnando le seguenti conclusioni: “CONCLUSIONI
Preliminarmente, l' esponente, non conoscendo adeguatamente la lingua italiana, attesa l'importanza della procedura, chiede l'assistenza in causa di un interprete ogni volta in cui dovrà comparire personalmente. Tanto premesso, voglia questo On.le Tribunale, - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e , secondo il CP_1 Parte_1 rito civile in Loano (SV) il 27.9.2009, con ordine all'ufficiale dello Stato civile di annotare l'emananda sentenza nei registri dello stato civile. - Disporre l'affido condiviso dei figli minori
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] ERona_5 ERona_1
RE (SV) il 15.4.2010. - Disporre che residenza e collocazione prevalente dei minori siano presso la casa materna. Ci si riserva di indicare il regime di visita col padre all'esito del percorso comunitario dei minori in atto su iniziativa dei servizi sociali. - Liquidare assegno di contributo al ER mantenimento dei figli , e carico del sig. nella misura di € 600,00 (o Per_2 Per_1 Pt_1 quella meglio vista dal Tribunale) annualmente rivalutatile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo Luglio 2016 in uso presso questo
Tribunale. - Disporre che l' Assegno Unico per i figli sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. - Disporre il monitoraggio del Servizio Sociale sul nucleo familiare e la prosecuzione degli interventi di aiuto in atto, ivi compreso l'inserimento comunitario di e . Con ogni più ampia riserva istruttoria. Vinte le spese del Per_1 Per_2 presente giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di legge”.
Con sentenza parziale veniva dichiarato la scioglimento del matrimonio e la causa proseguiva per la decisione sulle richieste delle parti in punto di affidamento e collocamento della minore e per la decisione in ordine agli aspetti economici.
Nel corso dell'udienza del 3 giugno 2025 le parti unitamente al curatore speciale del minore depositavano conclusioni congiunte.
Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Nel caso di specie la decisione parziale sullo scioglimento del matrimonio già resa con sentenza n. 970/2023 deve trovare integrale conferma, sussistendone i presupposti di legge.
Con riferimento agli altri aspetti della causa, il Tribunale prende atto della conclusioni congiunte con cui le parti hanno disciplinato l'affidamento, il collocamento prevalente ed il diritto di visita del genitore non collocatario prevalente.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse prevalente della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_1
pagina 8 di 11 che le somme previste per il mantenimento dei minori poste a carico del padre sig. Pt_1
sono coerenti con la posizione reddituale e patrimoniale dei genitori;
la natura e
[...]
l'andamento del presente giudizio, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto e che le spese del curatore speciale del minore devono essere poste a carico della parti nella misura del 50% ciascuno;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: conferma lo scioglimento del matrimonio disposto con sentenza parziale n. 970/2023 del Tribunale di
Alessandria dispone che la figlia minore resti affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione della madre sita in Alessandria, Via Dante n. 108; dispone che la casa coniugale sita in Alessandria, Via Palma° Togliatti n. 21/A resti definitivamente assegnata al sig. che ne è altresì proprietario esclusivo;
Pt_1 dispone che fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i genitori concordino tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti la minore , impegnandosi alla massima Per_1 alleanza educativa;
dispone che ciascun genitore assuma in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione ed afferenti alla quotidianità nei momenti in cui avrà la figlia con sé ed in tali periodi si faccia carico di assisterla nelle incombenze scolastiche ed extrascolastiche nonché per tutte le esigenze logistiche;
dispone che il sig. continui a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 dei due figli e sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica la somma di EURO
200,00 per ciascun figlio a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con importo soggetto a rivalutazione ISTAT;
dispone pagina 9 di 11 che le spese straordinarie relative ai due figli, concordate come da Protocollo del Tribunale di
Alessandria, che le parti dichiarano di conoscere e che viene richiamato in ogni sua parte, vengano sostenute dal sig. e dalla sig.ra al 50%; Pt_1 CP_1 dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia come segue: 1 pomeriggio a Per_1 settimana e a fine settimana alternati, intendendosi per fine settimana dal venerdì prima di cena al lunedì mattina allorché il padre accompagnerà a scuola;
nella settimana in cui il padre Per_1 non vedrà la figlia nel week end potrà essere organizzato un pernottamento infrasettimanale, così da garantire la continuità nel rapporto padre-figlia; una settimana durante le vacanze natalizie e lo stesso periodo durante l'estate, oltre ad almeno tre giorni durante le vacanze di
Pasqua; in considerazione dell'attuale percorso terapeutico seguito da e della sua attuale Per_1 condizione psicologica, disporre che il suddetto calendario possa comunque essere modificato tenendo conto della volontà e delle necessità della ragazza, che non potrà in alcun modo essere coartata;
dispone il mantenimento della presa in carico da parte del del Servizio di Coordinazione Pt_2
Genitoriale sia in presenza che tramite chat, in modo da facilitare la comunicazione tra í due genitori;
dispone il mantenimento della presa in carico da parte di Educativa per la minore, con tempi e modalità che verranno via via concordati con la minore stessa in base alle sue necessità ed all'evoluzione del suo percorso di sostegno;
dispone il mantenimento della presa in carico da parte dei SS.SS. affinchè la minore Per_1 compatibilmente con il suo stato di salute, riprenda gli studi e le frequentazioni scolastiche, eventualmente adottando iniziative personalizzate alle problematiche riscontrate sulla minore;
dispone il mantenimento della presa in carico da parte psicologica della minore da parte del sei-Vizio di
NPI dell'ASL AL;
invita il integrare il sostegno, alla madre con l'intervento di una OSS a domicilio per Pt_2 coadiuvarla nella gestione domestica;
dispone pagina 10 di 11 che le operazioni di prelievo sul libretto di risparmio a firma congiunta dei genitori vengano gestite dai medesimi previo accordo tra gli stessi e al fine di effettuare il pagamento delle spese che sì renderanno necessarie per far fronte ai costi delle terapie alle quali la minore si dovrà eventualmente sottoporre in considerazione delle problematiche di salute in capo alla stessa riscontrare ovvero ai costi che si renderanno eventualmente necessari anche per usufruire di ausili specifici, comunque attinenti alla sua condizione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strumenti didattici, oppure ripetizioni private. prende atto dell'accordo fra le parti secondo cui il figlio maggiorenne , ad oggi ancora non Per_2 autosufficiente economicamente, rimarrà per sua scelta presso l'abitazione della madre in
Alessandria, Via Dante n. 108; ER
di quanto già oggetto di accordo tra le parti relativamente alla figlia autosufficiente dal punto di vista economico e per la quale nulla è più dovuto sin dal mese di marzo 2024;
Spese compensate tra le parti;
condanna le parti costituite sig. e in solido al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1 dell'Erario delle spese di costituzione e difesa del curatore speciale del minore avv. Sabrina
Rago che vengono liquidate in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge,
Così deciso in Alessandria, lì 10 giugno 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 11 di 11