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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI VALERIO, Presidente e Relatore
FREGNANI LORELLA, Giudice
PORRECA SONIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1046/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 3 - Parma - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 427/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PARMA sez. 2 e pubblicata il 19/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. A6583 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 38 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. svolge attività di lavorazione e trasformazione in prodotti energetici di sottoprodotti di origine animale (cd. SOA) in un impianto gestito in regime di deposito fiscale di accise. In particolare, la predetta società produce grassi animali fusi, prodotto energetico con codice accisa NC 1518 di cui all'art. 21, comma 1, n. 1, del d.lgs. n. 504/1995 (di seguito anche TUA), secondo cui “si intendono per prodotti energetici i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.”
Tale prodotto viene in parte riutilizzato nel ciclo produttivo, quale combustibile per la produzione di energia termica, in forma di vapore saturo e per riscaldare il cuocitore utilizzato per la fusione dei grassi animali ed in parte commercializzato, almeno fino ad agosto 2011, a soggetti terzi.
Ritiene la Società che la propria attività venga svolta in esenzione di accise, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, TUA, secondo cui “Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento.”
Secondo l'Ufficio, nel periodo Aprile2014-Novembre 2018, l'azienda non ha più operato come uno
“stabilimento di produzione di prodotti energetici” ma essenzialmente come stabilimento di autoconsumo e per la produzione di farine di carne, senza effettuare alcuna estrazione dal deposito fiscale, venendo meno il presupposto per il riconoscimento del trattamento fiscale di esclusione dalle accise di cui all'art. 22 TUA – riferito al consumo di prodotti energetici impiegati nel ciclo produttivo.
Ed invero, la Società, macinando i residui proteici (ossa e carni), produce anche farine di carne, prodotto non ricompreso tra quelli di cui all'elenco dell'art. 21, comma 1, TUA, considerato che he tale norma, al comma 4, prevede che le farine animali costituiscano prodotto energetico solo se utilizzate o destinate ad essere utilizzate o, comunque, messe in vendita, come carburanti per motori.
Pertanto, sulla scorta del pvc del 08.02.2019, l'Agenzia delle Dogane ha notificato l'avviso di pagamento
A 6583/19, con il quale è stato richiesto l'importo di € 284.290 a titolo di accisa sui prodotti energetici, indennità di mora ed interessi legali, nonché il collegato atto sanzionatorio n. 38/2019 di importo pari a
€ 80.749.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado annullava, per quanto è di interesse, l'avviso di pagamento e le sanzioni, ritenendo applicabile l'esenzione di cui all'art. 22 del d.lgs n. 504 del 1995, in quanto la società contribuente aveva dimostrato, anche attraverso una relazione tecnica sul processo produttivo del proprio impianto, di aver utilizzato il grasso animale, per la maggior parte, come proprio combustibile e per la restante parte per la commercializzazione quale prodotto energetico destinato ad impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, mentre la produzione di farine animali risultava completamente estranea ed indipendente dal processo energetico di cui al deposito fiscale autorizzato e dal quale vengono registrati i prelievi.
L'appello dell'Ufficio è stato rigettato dalla CTR, che ha rilevato come le farine fossero utilizzate come combustibile ed a seguito del ricorso dell'Ufficio avanti la Suprema Corte, questa ha rilevato come la CTR avesse affermato, mutuando quanto risultante dalla relazione tecnica di parte contribuente, che nel caso di specie le farine animali erano state “vendute ad impianti di biomasse per la produzione di energia elettrica e termica e a cementifici come combustibile” e aveva erroneamente ritenuto, con riferimento alle farine di carne, che operasse l'esenzione di cui all'art. 22, comma 1, TUA, in quanto le stesse erano vendute a terzi come combustibili.
Infatti, continua il Giudice di Legittimità, quello che assume rilevanza è l'utilizzazione delle farine come carburanti per autovetture o come additivi o per accrescere il volume finale dei carburanti e non la commercializzazione quali combustibili, come invece sostenuto in sentenza della Corte Tributaria di secondo grado, la quale non dà alcuna contezza dell'effettiva utilizzazione o destinazione all'utilizzazione di tali farine come carburante per motori e tanto meno della loro messa in vendita con tale destinazione.
La Suprema Corte statuisce che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, quindi, in sede di rinvio, adeguandosi ai principi fin qui esposti, dovrà compiere le specifiche e scrupolose verifiche in punto di fatto per accertare se la società contribuente, su cui grava il relativo onere probatorio, trattandosi di esenzione fiscale, abbia fornito in giudizio la prova della effettiva quantità di grasso animale consumato nello stabilimento per produrre farine animali, accordando l'esenzione di accisa su tale consumo solo una volta accertato che quelle farine siano state utilizzate o destinate ad essere utilizzate ovvero messe in vendita, come carburante per motori (e non come combustibile per riscaldamento).
Tale accertamento, precisa la Corte di Cassazione, risulta rilevante anche ai fini della violazione, pure dedotta nel motivo in esame, degli artt. 5 e 23 TUA, dettati in materia di deposito fiscale.
Riassume il giudizio, presenta memoria illustrativa e conclude la Società per l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituisce l'Ufficio per il rigetto dei motivi indicati dal contribuente e per la conferma dell'avviso di pagamento e delle sanzioni.
In via subordinata, chiede di dichiarare legittima la pretesa tributaria e della sanzione connessa alla produzione di farine, nei limiti, per l'avviso di pagamento prot. A6583/19, pari ad € 205.817 e per l'atto sanzionatorio prot. n. 38/2019, pari ad € 58.721.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che nelle conclusioni dell'Ufficio emerge un evidente errore materiale nell'individuazione dell'avviso di pagamento A/5759/18 e della sanzione 65/2018, che riguardano altra causa gemella (medesime parti e stesse questioni di diritto), sicchè le indicate conclusioni e le relative somme indicate devono intendersi riferite agli atti qui impugnati, indicati in epigrafe.
Ancora preliminarmente si osserva che l'eccezione della Società, secondo cui gli importi richiesti per i mesi di settembre, ottobre, novembre e i primi giorni di dicembre 2014, sarebbero prescritti e come tali inesigibili da parte dell'Ufficio delle Dogane, posto che l'avviso di pagamento è stato notificato in data
19.4.2019, è infondata, considerato che dai suddetti mesi non erano trascorsi 5 anni dall'avviso di pagamento, ai sensi dell'articolo 15 TUA.
Nel merito, in ossequio alla decisione della Suprema Corte, appare necessario verificare se la Società abbia fornito in giudizio la prova della effettiva quantità di grasso animale consumato nello stabilimento per produrre farine animali, accordando l'esenzione di accisa su tale consumo solo una volta accertato che quelle farine siano state utilizzate o destinate ad essere utilizzate ovvero messe in vendita, come carburante per motori.
Al riguardo, il contribuente sostiene che nessun quantitativo di grasso animale è impiegato per la produzione delle farine, considerata la mancanza di una linea di lavoro dedicata in via esclusiva alla produzione della medesima e da questo ne ricava la non imponibilità ai fini accise di tutto il grasso impiegato nel processo produttivo, divenendo ultroneo e privo di significato verificare, come disposto dalla
Suprema Corte, se il contribuente abbia fornito in giudizio la prova della effettiva quantità di grasso animale consumato nello stabilimento per produrre farine animali.
L'assunto è infondato, alla luce di diversi profili.
In primo luogo, è incontestato che il grasso animale è stato in parte impiegato nella produzione di farine, come anche emerge dagli atti ed altresì dalla relazione dell'Ing Nominativo_3, a pagina 4, allegata al fascicolo di primo grado, la quale evidenzia la sussistenza di parte di impianto dedicata al grasso animale e quella dedicata al c.d. cicciolo, ossia la parte solida che, dopo pressatura, viene ridotta a farine.
In secondo luogo, la decisione in sede di rinvio di questa adita Corte Tributaria è vincolata ai motivi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione, la quale ha statuito che l'esenzione di accisa sul grasso animale consumato per le farine vada accordato solo una volta accertata la quantità di quelle farine e che le medesime siano state utilizzate o destinate ad essere utilizzate ovvero messe in vendita, come carburante per motori (e non come combustibile per riscaldamento), sicchè, in terzo luogo, a nulla rileva la mancanza di una linea di lavoro dedicata in via esclusiva alla produzione delle farine, considerato che nel caso attuale il principio rilevante, nel contesto normativo degli articoli 21 e 22 del TUA come interpretato dai Giudici di Legittimità, riguarda l'entità di grasso animale consumato per le farine, che non costituiscono prodotto energetico.
Appare infatti evidente che, contrariamente a quanto asserito dal contribuente in sede di riassunzione, sussiste un quantitativo di grasso animale impiegato per la produzione delle farine, senza che in giudizio sia stata data la prova della relativa quantità né si sia dimostrato se ed in quale entità esse siano state utilizzate o destinate ad essere utilizzate ovvero messe in vendita, come carburante per motori.
Orbene, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 504/1995, Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità, mediante lo stoccaggio dello stesso nei serbatoi, ai fini dalla sua individuazione quali-quantitativa, sicchè, pur in difetto da parte della Società della prova indicata nel provvedimento della Corte di Cassazione, la liquidazione dell'accisa sui prodotti energetici, ripartita in funzione dei prodotti ottenuti, e della relativa sanzione, può e deve essere calcolata in base alle emergenze processuali ed ai dati contenuti nel fascicolo processuale.
Precisa correttamente l'Ufficio che tale operazione, prevista all'articolo 3 del TUA, permette di accertare ai fini fiscali la quantità di prodotto soggetto ad accisa, ricavata dalla lavorazione della materia prima e conseguentemente di liquidare il carico fiscale gravante sul prodotto medesimo, che si esegue con la pesatura del prodotto e la presa in carico del relativo quantitativo sul registro fiscale di carico e scarico.
Per il periodo oggetto del controllo i quantitativi di grasso e di farine ottenute sono stati indicati nel pvc del
08.02.2019, per le farine animali in tonnellate 23.001 e per i grassi animali in tonnellate 8.768 (tonnellate
8.475 di grasso autoconsumato, sicchè, come indicato dall'Ufficio, il prodotto “farina” costituisce il 72,40% dell'intero prodotto ottenuto e quello dei grassi ne rappresenta il 27,60% e su tali percentuali di prodotto impiegato deve essere liquidata l'accisa a debito.
Il prodotto ottenuto dal grasso consumato per la farina è dunque pari a 6.136 tonnellate (72,40% di 8.475)
e 2.339 tonnellate per i grassi esenti, per cui la liquidazione dell'accisa risulta dal prodotto di tonnellate
6.136 per l'aliquota di € 31,38 a tonnellata, pari ad € 192.547, oltre alla indennità di mora del 6% di cui all'articolo 3, comma 4, TUA, pari ad € 11.552, per un totale pari ad € 204.099.
Nulla è dovuto per interessi stante l'assenza di indicazione dei criteri di determinazione dei medesimi sia nell'avviso di pagamento che nella costituzione nell'attuale giudizio di rinvio da parte dell'Ufficio (Cass Civ, ordinanza n. 10481/2018).
le sanzioni amministrative irrogate con l'atto dedotto in lite n.38/2019 devono essere conseguentemente ridotte ad € 57.764 (€ 192.547 x 30%).
Le spese sono compensate, tenuto conto delle alterne vicende processuali e della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane nei limiti di cui in motivazione, fissando l'importo totale dell'avviso di pagamento impugnato in euro 204.099,00 e l'impugnato atto di irrogazioni delle sanzioni in euro 57.764,00. Spese del giudizio di legittimità e di tutti i giudizi di merito compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI VALERIO, Presidente e Relatore
FREGNANI LORELLA, Giudice
PORRECA SONIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1046/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 3 - Parma - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 427/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PARMA sez. 2 e pubblicata il 19/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. A6583 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 38 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. svolge attività di lavorazione e trasformazione in prodotti energetici di sottoprodotti di origine animale (cd. SOA) in un impianto gestito in regime di deposito fiscale di accise. In particolare, la predetta società produce grassi animali fusi, prodotto energetico con codice accisa NC 1518 di cui all'art. 21, comma 1, n. 1, del d.lgs. n. 504/1995 (di seguito anche TUA), secondo cui “si intendono per prodotti energetici i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.”
Tale prodotto viene in parte riutilizzato nel ciclo produttivo, quale combustibile per la produzione di energia termica, in forma di vapore saturo e per riscaldare il cuocitore utilizzato per la fusione dei grassi animali ed in parte commercializzato, almeno fino ad agosto 2011, a soggetti terzi.
Ritiene la Società che la propria attività venga svolta in esenzione di accise, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, TUA, secondo cui “Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento.”
Secondo l'Ufficio, nel periodo Aprile2014-Novembre 2018, l'azienda non ha più operato come uno
“stabilimento di produzione di prodotti energetici” ma essenzialmente come stabilimento di autoconsumo e per la produzione di farine di carne, senza effettuare alcuna estrazione dal deposito fiscale, venendo meno il presupposto per il riconoscimento del trattamento fiscale di esclusione dalle accise di cui all'art. 22 TUA – riferito al consumo di prodotti energetici impiegati nel ciclo produttivo.
Ed invero, la Società, macinando i residui proteici (ossa e carni), produce anche farine di carne, prodotto non ricompreso tra quelli di cui all'elenco dell'art. 21, comma 1, TUA, considerato che he tale norma, al comma 4, prevede che le farine animali costituiscano prodotto energetico solo se utilizzate o destinate ad essere utilizzate o, comunque, messe in vendita, come carburanti per motori.
Pertanto, sulla scorta del pvc del 08.02.2019, l'Agenzia delle Dogane ha notificato l'avviso di pagamento
A 6583/19, con il quale è stato richiesto l'importo di € 284.290 a titolo di accisa sui prodotti energetici, indennità di mora ed interessi legali, nonché il collegato atto sanzionatorio n. 38/2019 di importo pari a
€ 80.749.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado annullava, per quanto è di interesse, l'avviso di pagamento e le sanzioni, ritenendo applicabile l'esenzione di cui all'art. 22 del d.lgs n. 504 del 1995, in quanto la società contribuente aveva dimostrato, anche attraverso una relazione tecnica sul processo produttivo del proprio impianto, di aver utilizzato il grasso animale, per la maggior parte, come proprio combustibile e per la restante parte per la commercializzazione quale prodotto energetico destinato ad impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, mentre la produzione di farine animali risultava completamente estranea ed indipendente dal processo energetico di cui al deposito fiscale autorizzato e dal quale vengono registrati i prelievi.
L'appello dell'Ufficio è stato rigettato dalla CTR, che ha rilevato come le farine fossero utilizzate come combustibile ed a seguito del ricorso dell'Ufficio avanti la Suprema Corte, questa ha rilevato come la CTR avesse affermato, mutuando quanto risultante dalla relazione tecnica di parte contribuente, che nel caso di specie le farine animali erano state “vendute ad impianti di biomasse per la produzione di energia elettrica e termica e a cementifici come combustibile” e aveva erroneamente ritenuto, con riferimento alle farine di carne, che operasse l'esenzione di cui all'art. 22, comma 1, TUA, in quanto le stesse erano vendute a terzi come combustibili.
Infatti, continua il Giudice di Legittimità, quello che assume rilevanza è l'utilizzazione delle farine come carburanti per autovetture o come additivi o per accrescere il volume finale dei carburanti e non la commercializzazione quali combustibili, come invece sostenuto in sentenza della Corte Tributaria di secondo grado, la quale non dà alcuna contezza dell'effettiva utilizzazione o destinazione all'utilizzazione di tali farine come carburante per motori e tanto meno della loro messa in vendita con tale destinazione.
La Suprema Corte statuisce che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, quindi, in sede di rinvio, adeguandosi ai principi fin qui esposti, dovrà compiere le specifiche e scrupolose verifiche in punto di fatto per accertare se la società contribuente, su cui grava il relativo onere probatorio, trattandosi di esenzione fiscale, abbia fornito in giudizio la prova della effettiva quantità di grasso animale consumato nello stabilimento per produrre farine animali, accordando l'esenzione di accisa su tale consumo solo una volta accertato che quelle farine siano state utilizzate o destinate ad essere utilizzate ovvero messe in vendita, come carburante per motori (e non come combustibile per riscaldamento).
Tale accertamento, precisa la Corte di Cassazione, risulta rilevante anche ai fini della violazione, pure dedotta nel motivo in esame, degli artt. 5 e 23 TUA, dettati in materia di deposito fiscale.
Riassume il giudizio, presenta memoria illustrativa e conclude la Società per l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituisce l'Ufficio per il rigetto dei motivi indicati dal contribuente e per la conferma dell'avviso di pagamento e delle sanzioni.
In via subordinata, chiede di dichiarare legittima la pretesa tributaria e della sanzione connessa alla produzione di farine, nei limiti, per l'avviso di pagamento prot. A6583/19, pari ad € 205.817 e per l'atto sanzionatorio prot. n. 38/2019, pari ad € 58.721.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che nelle conclusioni dell'Ufficio emerge un evidente errore materiale nell'individuazione dell'avviso di pagamento A/5759/18 e della sanzione 65/2018, che riguardano altra causa gemella (medesime parti e stesse questioni di diritto), sicchè le indicate conclusioni e le relative somme indicate devono intendersi riferite agli atti qui impugnati, indicati in epigrafe.
Ancora preliminarmente si osserva che l'eccezione della Società, secondo cui gli importi richiesti per i mesi di settembre, ottobre, novembre e i primi giorni di dicembre 2014, sarebbero prescritti e come tali inesigibili da parte dell'Ufficio delle Dogane, posto che l'avviso di pagamento è stato notificato in data
19.4.2019, è infondata, considerato che dai suddetti mesi non erano trascorsi 5 anni dall'avviso di pagamento, ai sensi dell'articolo 15 TUA.
Nel merito, in ossequio alla decisione della Suprema Corte, appare necessario verificare se la Società abbia fornito in giudizio la prova della effettiva quantità di grasso animale consumato nello stabilimento per produrre farine animali, accordando l'esenzione di accisa su tale consumo solo una volta accertato che quelle farine siano state utilizzate o destinate ad essere utilizzate ovvero messe in vendita, come carburante per motori.
Al riguardo, il contribuente sostiene che nessun quantitativo di grasso animale è impiegato per la produzione delle farine, considerata la mancanza di una linea di lavoro dedicata in via esclusiva alla produzione della medesima e da questo ne ricava la non imponibilità ai fini accise di tutto il grasso impiegato nel processo produttivo, divenendo ultroneo e privo di significato verificare, come disposto dalla
Suprema Corte, se il contribuente abbia fornito in giudizio la prova della effettiva quantità di grasso animale consumato nello stabilimento per produrre farine animali.
L'assunto è infondato, alla luce di diversi profili.
In primo luogo, è incontestato che il grasso animale è stato in parte impiegato nella produzione di farine, come anche emerge dagli atti ed altresì dalla relazione dell'Ing Nominativo_3, a pagina 4, allegata al fascicolo di primo grado, la quale evidenzia la sussistenza di parte di impianto dedicata al grasso animale e quella dedicata al c.d. cicciolo, ossia la parte solida che, dopo pressatura, viene ridotta a farine.
In secondo luogo, la decisione in sede di rinvio di questa adita Corte Tributaria è vincolata ai motivi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione, la quale ha statuito che l'esenzione di accisa sul grasso animale consumato per le farine vada accordato solo una volta accertata la quantità di quelle farine e che le medesime siano state utilizzate o destinate ad essere utilizzate ovvero messe in vendita, come carburante per motori (e non come combustibile per riscaldamento), sicchè, in terzo luogo, a nulla rileva la mancanza di una linea di lavoro dedicata in via esclusiva alla produzione delle farine, considerato che nel caso attuale il principio rilevante, nel contesto normativo degli articoli 21 e 22 del TUA come interpretato dai Giudici di Legittimità, riguarda l'entità di grasso animale consumato per le farine, che non costituiscono prodotto energetico.
Appare infatti evidente che, contrariamente a quanto asserito dal contribuente in sede di riassunzione, sussiste un quantitativo di grasso animale impiegato per la produzione delle farine, senza che in giudizio sia stata data la prova della relativa quantità né si sia dimostrato se ed in quale entità esse siano state utilizzate o destinate ad essere utilizzate ovvero messe in vendita, come carburante per motori.
Orbene, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 504/1995, Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità, mediante lo stoccaggio dello stesso nei serbatoi, ai fini dalla sua individuazione quali-quantitativa, sicchè, pur in difetto da parte della Società della prova indicata nel provvedimento della Corte di Cassazione, la liquidazione dell'accisa sui prodotti energetici, ripartita in funzione dei prodotti ottenuti, e della relativa sanzione, può e deve essere calcolata in base alle emergenze processuali ed ai dati contenuti nel fascicolo processuale.
Precisa correttamente l'Ufficio che tale operazione, prevista all'articolo 3 del TUA, permette di accertare ai fini fiscali la quantità di prodotto soggetto ad accisa, ricavata dalla lavorazione della materia prima e conseguentemente di liquidare il carico fiscale gravante sul prodotto medesimo, che si esegue con la pesatura del prodotto e la presa in carico del relativo quantitativo sul registro fiscale di carico e scarico.
Per il periodo oggetto del controllo i quantitativi di grasso e di farine ottenute sono stati indicati nel pvc del
08.02.2019, per le farine animali in tonnellate 23.001 e per i grassi animali in tonnellate 8.768 (tonnellate
8.475 di grasso autoconsumato, sicchè, come indicato dall'Ufficio, il prodotto “farina” costituisce il 72,40% dell'intero prodotto ottenuto e quello dei grassi ne rappresenta il 27,60% e su tali percentuali di prodotto impiegato deve essere liquidata l'accisa a debito.
Il prodotto ottenuto dal grasso consumato per la farina è dunque pari a 6.136 tonnellate (72,40% di 8.475)
e 2.339 tonnellate per i grassi esenti, per cui la liquidazione dell'accisa risulta dal prodotto di tonnellate
6.136 per l'aliquota di € 31,38 a tonnellata, pari ad € 192.547, oltre alla indennità di mora del 6% di cui all'articolo 3, comma 4, TUA, pari ad € 11.552, per un totale pari ad € 204.099.
Nulla è dovuto per interessi stante l'assenza di indicazione dei criteri di determinazione dei medesimi sia nell'avviso di pagamento che nella costituzione nell'attuale giudizio di rinvio da parte dell'Ufficio (Cass Civ, ordinanza n. 10481/2018).
le sanzioni amministrative irrogate con l'atto dedotto in lite n.38/2019 devono essere conseguentemente ridotte ad € 57.764 (€ 192.547 x 30%).
Le spese sono compensate, tenuto conto delle alterne vicende processuali e della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane nei limiti di cui in motivazione, fissando l'importo totale dell'avviso di pagamento impugnato in euro 204.099,00 e l'impugnato atto di irrogazioni delle sanzioni in euro 57.764,00. Spese del giudizio di legittimità e di tutti i giudizi di merito compensate.