CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LA ON RO MA, Presidente
CONTINI MICHELE, RE
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 828/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 INPS 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 SANZIONI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 828/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. TW301I600346/2025 del 29 settembre 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento delle maggiori IRPEF, IVA ed IRAP per l'anno impositivo 2019 e per la somma di euro 93.146,00.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dal ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate in data 6 ottobre 2025, il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TW301I600346/2025 del 29 settembre 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento delle maggiori IRPEF, IVA ed IRAP per l'anno impositivo 2019 e per la somma di euro 93.146,00.
Il ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, i seguenti motivi di doglianza:
-la “violazione e mancata osservanza dell'art. 2948, n. 4, codice civile, per l'intervenuta prescrizione
(quinquennale) del credito tributario”;
-la “violazione e mancata osservanza dell'art. 42, DPR 29 settembre 1973, n. 600”.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito, nel merito, la necessaria (e corretta) distinzione tra il decorso dei termini di accertamento e di prescrizione, che, nel caso di specie, non sono comunque decorsi.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Alcune premesse fattuali.
L'avviso di accertamento n. TW301I600346/2025 del 29 settembre 2025, oggi impugnato, ha ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IRPEF per l'importo di euro 28.827,00, IVA per l'importo di euro
19.561,00 ed IRAP per l'importo di euro 3.653,00, per l'anno impositivo 2019, oltre sanzioni ed interessi.
Tali risultanze impositive traggono origine a seguito di alcune “incongruenze” emerse tra la dichiarazione effettuata ai fini IVA dal ricorrente ed i bonifici ricevuti dalla stessa ditta individuale, che è cessata in data
31 dicembre 2022 e che esercitava l'attività di “riparazione e manutenzione di estintori”.
Si tratta di una differenza pari alla misura di euro 130.766,52, quali maggiori redditi accertati.
Sulla tempestività dell'azione di accertamento.
Nel merito, la parte ricorrente nulla contesta sulla quantificazione dei maggiori ricavi di cui sopra, limitandosi a contestare che “il maggior reddito accertato dell'importo di euro 113.534,00 doveva necessariamente essere diminuito dalla perdita di impresa dichiarata di euro 27.053,00”.
Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha conteggiato la perdita in diminuzione del maggior reddito accertato, pari ad euro 140.586,00, e l'importo di euro 113.534,00 è, appunto, il reddito complessivo, con decurtazione della perdita, utilizzato al fine della liquidazione delle maggiori imposte accertate (cfr. pagg. 10 e seguenti dell'avviso di accertamento).
Ciò premesso, ferma restando la (fondamentale e netta) differenza nel diritto tributario tra decadenza e prescrizione (ove la decadenza è il termine perentorio entro cui l'Ente deve notificare l'accertamento, a pena della perdita del potere di agire, la prescrizione è il periodo oltre il quale il credito, già accertato, non può più essere riscosso per inerzia del medesimo Ente, estinguendosi così il relative diritto), nel caso di specie non è certamente decorso né il termine di decadenza, né il termini di prescrizione.
Per la parte che qui interessa, infatti, il termine di decadenza è previsto nell'art. 43, primo comma, del D.
P.R. n. 600/1973 secondo il quale “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Applicando tali principi, a fronte della contestazione dell'anno impositivo 2019, il termine di scadenza dell'accertamento era il 31 dicembre 2025: indi, la tempestività della pretesa impositiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato perché destituito di fondamento sotto i profili addotti.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Cagliari che liquida in € 4.200,00, oltre accessori.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LA ON RO MA, Presidente
CONTINI MICHELE, RE
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 828/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 INPS 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 SANZIONI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301I600346 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 828/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. TW301I600346/2025 del 29 settembre 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento delle maggiori IRPEF, IVA ed IRAP per l'anno impositivo 2019 e per la somma di euro 93.146,00.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dal ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate in data 6 ottobre 2025, il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TW301I600346/2025 del 29 settembre 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento delle maggiori IRPEF, IVA ed IRAP per l'anno impositivo 2019 e per la somma di euro 93.146,00.
Il ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, i seguenti motivi di doglianza:
-la “violazione e mancata osservanza dell'art. 2948, n. 4, codice civile, per l'intervenuta prescrizione
(quinquennale) del credito tributario”;
-la “violazione e mancata osservanza dell'art. 42, DPR 29 settembre 1973, n. 600”.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito, nel merito, la necessaria (e corretta) distinzione tra il decorso dei termini di accertamento e di prescrizione, che, nel caso di specie, non sono comunque decorsi.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Alcune premesse fattuali.
L'avviso di accertamento n. TW301I600346/2025 del 29 settembre 2025, oggi impugnato, ha ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IRPEF per l'importo di euro 28.827,00, IVA per l'importo di euro
19.561,00 ed IRAP per l'importo di euro 3.653,00, per l'anno impositivo 2019, oltre sanzioni ed interessi.
Tali risultanze impositive traggono origine a seguito di alcune “incongruenze” emerse tra la dichiarazione effettuata ai fini IVA dal ricorrente ed i bonifici ricevuti dalla stessa ditta individuale, che è cessata in data
31 dicembre 2022 e che esercitava l'attività di “riparazione e manutenzione di estintori”.
Si tratta di una differenza pari alla misura di euro 130.766,52, quali maggiori redditi accertati.
Sulla tempestività dell'azione di accertamento.
Nel merito, la parte ricorrente nulla contesta sulla quantificazione dei maggiori ricavi di cui sopra, limitandosi a contestare che “il maggior reddito accertato dell'importo di euro 113.534,00 doveva necessariamente essere diminuito dalla perdita di impresa dichiarata di euro 27.053,00”.
Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha conteggiato la perdita in diminuzione del maggior reddito accertato, pari ad euro 140.586,00, e l'importo di euro 113.534,00 è, appunto, il reddito complessivo, con decurtazione della perdita, utilizzato al fine della liquidazione delle maggiori imposte accertate (cfr. pagg. 10 e seguenti dell'avviso di accertamento).
Ciò premesso, ferma restando la (fondamentale e netta) differenza nel diritto tributario tra decadenza e prescrizione (ove la decadenza è il termine perentorio entro cui l'Ente deve notificare l'accertamento, a pena della perdita del potere di agire, la prescrizione è il periodo oltre il quale il credito, già accertato, non può più essere riscosso per inerzia del medesimo Ente, estinguendosi così il relative diritto), nel caso di specie non è certamente decorso né il termine di decadenza, né il termini di prescrizione.
Per la parte che qui interessa, infatti, il termine di decadenza è previsto nell'art. 43, primo comma, del D.
P.R. n. 600/1973 secondo il quale “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Applicando tali principi, a fronte della contestazione dell'anno impositivo 2019, il termine di scadenza dell'accertamento era il 31 dicembre 2025: indi, la tempestività della pretesa impositiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato perché destituito di fondamento sotto i profili addotti.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Cagliari che liquida in € 4.200,00, oltre accessori.