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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5044 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
RA SICILIA - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, 348-bis e 350-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1902 dell'anno 2025, vertente tra
( nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( nato a [...] il [...], entrambi residenti
[...] C.F._2 in Volla (NA), alla via Rossi, n. 70, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Viscardi del foro di Napoli ( ) presso il cui studio elettivamente domiciliano, C.F._3 in Napoli, alla via Luigi Volpicella n. 84;
[...]
[...]
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. Ciro C.F._4
PP nato a [...] il [...] C.F. con studio in C.F._5
LL IA alla piazza G. Donizetti,5 pec: Email_1
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 2905/2024, resa dal Tribunale di Nola, I sezione civile, nel procedimento civile R.G. n. 3177/2017, pubblicata il 24/10/2024, non notificata”. pagina 1 di 10
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi delle parti e da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.10.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.04.2017 l'attrice si è rivolta al Parte_3
Tribunale di Nola, chiedendo di voler accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 cod.civ., l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà del fazzoletto di terreno sito in LL IA, facente parte della più ampia particella n.30 del foglio 9 del catasto terreni del Comune di LL, nonché consentire il frazionamento della predetta particella ed ordinare al Conservatore dei RRII di Napoli di eseguire la trascrizione della emananda sentenza.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali impugnavano estensivamente l'assunto attoreo, rilevando l'inammissibilità dell'azione sì come proposta, sul presupposto che la zona oggetto della domanda di usucapione non fosse esattamente individuata, ma solo indicata nella superficie complessiva;
in ogni caso, chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa il terzo, in persona dei loro danti causa originari proprietari del fondo.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., espletata l'istruttoria, con la sentenza n. 2905/2024, resa dal
Tribunale di Nola, I sezione civile, nel procedimento civile R.G. n. 3177/2017, pubblicata il 24/10/2024, non notificata, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Il giudice di prime cure ha affermato che l'attrice, sede di precisazione delle conclusioni, ha manifestato la volontà di rinunciare ex art. 306 comma 2° c.p.c. agli atti del giudizio ed all'azione proposta, in virtù del mandato rilasciato in favore del nuovo difensore a tanto autorizzato. Tale rinuncia è stata riproposta, a seguito dell'ordinanza del G.I. del 2/7/2024, con sottoscrizione personale della parte, con istanza del 3/7/2024; la parte terza chiamata ha rilevato che la detta rinuncia non conteneva riserve o condizioni per cui era venuto meno l'interesse alla prosecuzione processuale, per il venir meno del tema decidendum, ed ha pertanto fatto pervenire pagina 2 di 10 la relativa accettazione. Sono state compensate le spese di lite in ragione del contegno processuale delle parti.
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e hanno censurato la sentenza n. 2905/2024, resa Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Nola, I sezione civile, nel procedimento civile R.G. n. 3177/2017, pubblicata il 24/10/2024, non notificata, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite, non citando in giudizio i terzi chiamati in causa in primo grado e proponendo i seguenti motivi di appello.
1) Violazione/falsa/errata applicazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 1, n. 4,
c.p.c. - omessa/ insufficiente/ inadeguata/contraddittoria/apparente motivazione.
Secondo l'appellante, la motivazione addotta dal Giudice di primo grado: “Le spese di lite possono essere compensate in ragione del contegno processuale delle parti” risulta del tutto laconica, apparente ed illogica.
Il giudice di prime cure, disponendo la compensazione delle spese di lite ha, innanzitutto, violato il generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., in virtù del quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione, altrimenti si verrebbe a ledere la pienezza e l'effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost..
Una deroga al principio generale della soccombenza è rappresentata dall'istituto della compensazione delle spese di lite che trova la propria disciplina all'interno dell'art. 92 c.p.c. il quale stabilisce, per il riparto definitivo delle spese, una serie di regole divergenti rispetto al criterio oggettivo della soccombenza. La prima parte del primo comma prevede una prima attenuazione della responsabilità del soccombente, riconoscendo al giudice il potere di escludere dalla ripetizione (e, perciò, dalla condanna del soccombente) le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma che ritiene eccessive o superflue. Il secondo comma della norma disciplina, invece, le ipotesi di compensazione delle spese.
Costituiscono vicende che possono legittimare la compensazione:
1) la soccombenza reciproca;
pagina 3 di 10 2) l'assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Al ricorrere di tali ipotesi il giudice può escludere radicalmente la ripetizione della spese (compensazione totale) oppure limitare l'obbligazione del soccombente al rimborso solo di una frazione delle spese sopportate dalla controparte
(compensazione parziale).
L'ultimo comma della norma pone come regola generale la compensazione ipso iure delle spese nell'ipotesi di conciliazione delle parti litiganti, facendo salva una loro diversa volontà, da documentarsi per iscritto nel processo verbale di conciliazione.
A seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 77 del 19.04.18, la compensazione delle spese di lite può essere disposta anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate (Cassazione civile, Sez.
VI, ordinanza n. 4696 del 18 febbraio 2019- Cass, 5579-2024 ).
Infine, l'art. 306 c.p.c. stabilisce che in caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo.
Sul punto, afferma parte appellante, vi è copiosa giurisprudenza la quale richiede che in caso di cessazione della materia del contendere:
- il giudice deve comunque pronunciarsi sulle spese;
- va applicato il criterio della soccombenza virtuale;
- l'eventuale compensazione richiede adeguata motivazione.
Ebbene, nella fattispecie de qua il Giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi giustificative dell'evento eccezionale della compensazione. Non ha addotto alcuna motivazione specifica e approfondita in merito all'asserito contegno processuale delle parti;
ciò si traduce in una carenza motivazionale ovvero in una motivazione solo apparente che non giustifica la deroga al principio di cui all' art. 91 c.p.c..
Il richiamo al contegno processuale delle parti non può considerarsi sufficiente a giustificare la scelta adottata, non consentendo la conoscenza dell'iter logico- argomentativo seguito dal giudice.
Avendo i sigg.ri espressamente richiesto - nella comparsa conclusionale- Pt_1 la condanna alle spese di lite, il Tribunale era tenuto a motivare con maggiore rigore la decisione di compensazione delle stesse.
pagina 4 di 10 Pertanto, non ricorrendo alcuna ragione giustificativa dell'istituto eccezionale della compensazione, mancando, altresì, una adeguata motivazione, secondo parte appellante, il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese deve essere riformato con conseguente condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali.
2) Rinuncia agli atti del giudizio - Rinuncia all'azione - Violazione/errata applicazione dell'art. 306, 4° co. c.p.c. .
Nel caso in esame, l'attrice ha manifestato - in sede di Parte_3 precisazione delle conclusioni - la volontà di rinunciare agli atti del giudizio e all'azione proposta.
A seguito di tale rinuncia, il Tribunale ha correttamente dichiarato cessata la materia del contendere, ma compensato integralmente le spese tra le parti.
La rinuncia operata dall'attrice produce un effetto rilevante nella dinamica processuale: non si ha più la definizione nel merito secondo un accertamento pieno;
il giudice dichiara l'estinzione o la cessazione della materia del contendere, ma sul piano sostanziale il soggetto rinunciante viene considerato soccombente virtuale.
Ciò risponde a un'esigenza di ordine, oltre che di giustizia processuale: posto che l'azione attrice non ha trovato accoglimento, neppure in via implicita, non appare conforme ai principi di effettività e di giusta ripartizione degli oneri processuali che i convenuti – vittoriosi virtualmente – restino comunque gravati delle spese sostenute per difendersi.
Ragion per cui, alla luce di quanto esposto, parte appellante, ha rassegnato, nel merito, le seguenti conclusioni: A) accogliere l'appello proposto dai Sigg.ri Pt_1
e, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 2905/2024 del Tribunale di Nola;
2) condannare la Sig.ra al pagamento delle spese di giudizio di Parte_3 primo grado da liquidarsi a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, oltre spese vive per € 261,40; B) condannare la
Sig.ra al pagamento delle spese e competenze professionali del Parte_3 presente grado di giudizio.
Iscritta la causa al n. 1902.2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 27.6.2025, , chiedendo, rigettare, in toto, Parte_3
l'atto di appello proposto dai sigg. e con conferma Parte_2 Parte_1
pagina 5 di 10 della sentenza di primo grado e condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenza anche del presente grado di giudizio.
Con ordinanza depositata il 24.9.2025, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi degli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione dinanzi al Collegio, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
14.10.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per note conclusionali, ed è stato previsto lo svolgimento della detta udienza con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c..
E, depositate le note conclusionali da entrambe le parti, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando all'esame del motivo di appello, deve ritenersi che l'appello è fondato essendo da accogliere il motivo assorbente inerente la erronea applicazione dell'art. 306 comma 4 c.p.c..
Invero, in virtù della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante e della accettazione da parte delle parti costituite, il giudizio di primo grado andava dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 6850 del
24/03/2011; Sez. 2, n. 110 del 07/01/2016).
Non essendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere oggetto di impugnazione, ciò che viene in esame è la erronea applicazione dell'art. 306 comma
4 c.p.c.che stabilisce che in caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo (cfr. Cass. civ., Sez. 1 n.
5756 del 10/03/2011; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord.n. 23620 del
09/10/2017).
Orbene, nel caso in esame, parte appellante, nelle comparse conclusionali depositate nel giudizio di primo grado, ha chiesto che la sentenza con la quale il Tribunale prenderà atto dell'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio e della rinuncia all'azione, contenesse anche condanna di controparte alle spese processuali in suo favore.
Il Tribunale di Nola, infatti, avrebbe dovuto porre tali spese a carico dell'attore, in base all'art. 306 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/05/2021, n. 13145; Sez. III,
Ord., 14/05/2019, n. 12712).
pagina 6 di 10 Alla luce di quanto detto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va riformata la sentenza impugnata con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
E, applicato l'art. 306 c.p.c., l'attore (appellato in questo grado) va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del convenuto
(appellante in questo grado) vittorioso, non ricorrendo, peraltro, alcuna delle ipotesi nel caso in esame che giustifichi la compensazione delle spese di lite di cui all'art 92
c.p.c..
Il contegno processuale delle parti addotto dal giudice di prime cure a sostegno della compensazione delle spese di lite non risponde, infatti, ai dettami dell'art. 92 c.p.c..
La motivazione addotta, sul punto, per giustificare la deroga al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), risulta alquanto generica e sganciata dal riscontro dei particolari requisiti richiesti dell'attuale formulazione dell'art. 92, co.2, c.p.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 14/10/2019, n. 25798).
Ed invero, in assenza di una reciproca soccombenza, il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle "gravi ed eccezionali ragioni" che impongono la compensazione delle spese processuali (cfr.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 28/03/2024, n. 8495; Sez. lavoro, Ord., 13/11/2023, n.
31414).
La formula utilizzata, per la sua genericità, non è, invero, idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenti, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga ai fondamentale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 22/10/2019, n.
26956; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 13/07/2023, n. 20012).
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o pagina 7 di 10 di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie (e, peraltro, come detto, neanche esplicitate dal primo giudice).
Deve essere, dunque, riformata la sentenza impugnata con riferimento al capo inerente le spese di lite che vanno poste a carico dell'attore in primo grado, odierno appellato.
Per la liquidazione delle spese di lite, nel caso di specie va applicato, invece, lo scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200 per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale) di cui al DM 55/2014, dovendo tenersi conto del valore delle domande di parte attrice, rigettate dal primo giudice, in base al c.d. criterio del disputatum (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 30/01/2024, n. 2818; Sez. III, 23/11/2017, n. 27871).
Dunque, i compensi professionali del primo grado spettanti al convenuto vittorioso, vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi (stante la ridotta complessità), per tutte le fasi, di cui al detto
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) con riferimento al detto scaglione da €.
1.101 ad euro 5.200.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
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pagina 8 di 10 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti all'appellante, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla ridotta difficoltà
(trattandosi di un appello solo sulle spese di lite regolate dal primo giudice) e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi
(per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. VI –
3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.
1.101 ad euro 5.200 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
02/08/2022, n. 23982).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1902/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2905/2024, resa dal Tribunale di Nola, I sezione civile, nel procedimento civile R.G. n. 3177/2017, pubblicata il 24/10/2024, non notificata e, per l'effetto, in riforma parziale della detta sentenza;
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_3
e delle spese del primo grado di giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2 complessivamente in euro 1.278,00 per compensi oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) per legge;
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_3
e delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2 complessivamente in euro 147,00 per esborsi ed in euro 1.458,00 per compensi,
pagina 9 di 10 oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RA IL PE De UL
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